Spett.le Regione Calabria Cittadella Regionale - Loc. Germaneto 88100 Catanzaro Trasmessa a mezzo pec all'indirizzo: urp.web@regione.calabria.it Oggetto: richiesta di pubblicazione per notifica pubblici proclami - Decreto Presidente TAR Calabria - Catanzaro, Sezione II n. 648/2018 Nell'interesse della CE.R.FO.P. Centro di assistenza tecnica, ricerca e consulenza, (P.I. 021184000783) in persona del Presidente e legale rappresentante in carica, Nigro Imperiale Francesco (C.F. NGRFNC44R24B774X) rappresentato e difeso dagli Avv.ti Elisabetta De Marco (C.F. DMRLBT83Y62D122K) ed Achille Morcavallo (C.F. MRCCLL76H21D086W), domiciliato presso lo Studio del secondo, in Cosenza, al c.so Luigi Fera, n. 23, con richiesta dei difensori di ricevere ogni comunicazione relativa al procedimento anche ai numeri di fax 0984.413950 e 0984.515749 od agli indirizzi di posta elettronica certificata studiomorcavallo1@pecstudio.it e avv.elisabettademarco@pec.giuffre.it. in esecuzione del decreto del Presidente del TAR Calabria - Catanzaro, Sezione II n. 648/2018 si comunica quanto segue: 1) Autorità giudiziaria e numero ricorso: TAR Calabria - Catanzaro - Sezione II - Ric. n. 1440/2018; 2) Ricorrente: CE.R.FO.P. Centro di assistenza tecnica, ricerca e consulenza, (P.I. 021184000783) in persona del Presidente e legale rappresentante in carica, Nigro Imperiale Francesco (C.F. NGRFNC44R24B774X); Amministrazione resistente: Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore; 3) Estremi dei provvedimenti impugnati: Decreto n. 9696 del 10.09.2018 approvazione elenco delle domande ammesse al finanziamento 1^ elenco, nonché rispettivamente l allegato A (Istanze ammesse ) e l allegato C (Elenco beneficiari); Decreto n. 9793 del 12.09.2018 Approvazione 1^ elenco delle domande non ammesse, nonché l allegato A (Istanze negative); Decreto n. 10032 del 14.09.2018 Approvazione 1^ elenco integrato delle domande ammesse al finanziamento, nonché allegato A (Ammessi elenco complessivo); Decreto n. 10134 del 19.09.2018 Approvazione 1^ elenco integrato delle domande non ammesse al finanziamento, nonché allegato A (Istanze negative); Decreto n. 10716 del 2/10/2018 Approvazione 2^ elenco delle domande ammesse al finanziamento pervenute nei giorni 19-20-21 aprile 2018, nonché rispettivamente l allegato A 1
(Elenco ammessi e finanziati) e l allegato D) Elenco enti beneficiari; Decreto n.11030 del 08.10.2018 Approvazione II elenco domande non ammesse, nonché rispettivamente l allegato A (Elenco non ammessi 19-20-21 aprile 2018); Tutti nella parte in cui non ammettono le domande presentate dall ente beneficiario CERFOP; - della presupposta nota prot. n. 168344 del 15.05.2018 recante linee guida per l istruttoria ; Sunto dei motivi di ricorso: I) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 8.1 E 9 DELL AVVISO PUBBLICO, NONCHE DELL ART.9 AVVISO INTEGRATIVO - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO N. 3496 DEL 16.04.2018 - DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO E TRAVISAMENTO DEI FATTI ERRONEA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI La motivazione di esclusione della CERFOP è posta in evidente violazione di tutte le norme del concorso inerenti l istruttoria e l inoltro delle domande, ivi compreso l art. 8.1 e la tab. 3 menzionati. La tabella n.3 rubricata Dote lavoro- Massimali di costo è inserita nel paragrafo 8.1 ovvero quello inerente la misura servizi per il lavoro ed indica l importo massimo dei costi rimborsabili relativi ai servizi della dote dato dalla somma dei massimali definiti per fascia ed aree di servizio. Dalla lettura della motivazione di non ammissione sembrerebbe che il ricorrente abbia presentato domande di servizi per il lavoro (considerato l espressa indicazione del punto 8.1), in violazione della tabella 3 (ovvero violando i massimali di costo ivi previsti). Tuttavia, le domande presentate dalla CERFOP sono tutte domande di voucher di formazione previsti e disciplinati dal punto 8.2 dell avviso e rispettano perfettamente i massimali di costo previsti nella tabella 3 atteso che essendo svolti a titolo gratuito (per la durata max di un ora servizi A1), alcun rimborso è stato richiesto all ente resistente. II) ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA MANIFESTA INAPPLICABILITA DELLE LINEE GUIDA PUBBLICATE CON NOTA DEL 15.05.2018 - CONTRADDITTORIETA ED INGIUSTIZIA MANIFESTA Con nota del 15.05.2018, recante linee guida per istruttoria relativa alle domande di partecipazione da parte degli enti accreditati, la Regione Calabria, comunicava delle nuove e diverse regole in relazione alla istruttoria delle domande. In particolare, adottava una nuova regola secondo cui se a sistema un Ente ha presentato nello stesso giorno un numero di domande superiore a quanto previsto dall art.8 tabella 3 in relazione agli operatori accreditati ed al numero di ore lavorate, attestabili da documenti contabili oggettivi, le stesse verranno rigettate poiché l accoglienza del destinatario volta a predisporre la domanda di finanziamento a firma dello stesso ed i relativi allegati richiede la tempistica di un ora. 2
Tuttavia, la seguente nota non può essere applicata al caso di specie atteso che è stata pubblicata dopo l apertura della piattaforma per l invio delle domande ed è inoltre in evidente violazione dell avviso, degli atti integrativi, del manuale e di tutti i provvedimenti emanati fino alla nota in parola. E evidente che gli operatori hanno proceduto agli inoltri sulla base delle regole previste in tali provvedimenti non potendo immaginare che a distanza di un mese, la Regione pubblicasse delle linee guida contenenti modalità di invio differenti. Ed invero, l avviso, alla tabella 3, prevede la tempistica di durata max di un ora con riferimento alla sola attività di accoglienza ed informazione del destinatario e non già all inoltro della domanda. Risulta, tra l altro, alquanto ovvio che gli istanti non si sono presentati presso la sede dell ente in data 16.04.2018, ma precedentemente ovvero dal momento in cui sono venuti a conoscenza dell avviso che, come detto, è stato pubblicato il 27.12.2017 e differito al 15.01.2018. Dal 2.02.2018, tra l altro, il sistema stesso ha permesso sia di scaricare gli allegati da compilare a cura dell operatore e dell istante, che di ricaricarli compilati, in attesa di ricevere le credenziali necessarie solo per il loro invio. L aver prescritto, successivamente e solo in data 15.05.2018, con la nota citata, che tra l invio di una domanda e l altra dovesse passare il tempo necessario alla predisposizione delle domande (calcolato in un ora) è evidentemente una prescrizione ingiusta laddove applicata in maniera retroattiva alle domande presentate prima della pubblicazione della stessa. Tra l atro, la tab. 3 prevedeva la durata max di un ora, ciò significa che il tempo necessario all accoglienza del destinatario poteva variare. Di certo, non era stato calcolato ed indicato neppure nelle tabelle citate in un ora di tempo precisa ricomprendendo la dicitura durata max di un ora un tempo variabile da un secondo a sessanta minuti. Da tanto deriva che la motivazione di esclusione non può essere ricondotta neppure a tale nota, essendo evidentemente illegittima ed ingiusta oltre che contraddittoria con quanto previsto dalla lex specialis. III) VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DELLA PAR CONDITIO E DELL IMPARZIALITA DELL AZIONE AMMINISTRATIVA - ECCESSO DI POTERE PER DISPARITA DI TRATTAMENTO INGIUSTIZIA MANIFESTA Il provvedimento è illegittimo anche per eccesso di potere per disparità di trattamento. La tabella 3 contenente i massimali di costo distingue n.3 aree di servizi. Per ognuno di questi servizi la tabella prevedeva una durata max in ore dell attività di accoglienza- orientamento variabile da un ora a quattro ore, un costo orario ed un importo massimo per classe di svantaggio riconosciuto all operatore accreditato. 3
Orbene, il punto 3 della nota fa stranamente riferimento solo all attività di accoglienza della durata max di un ora (gratuita) e non all attività di orientamento della durata di max 4 ore (rimborsabile) per coloro che hanno presentato domande di servizi inerenti la tipologia B e D. E evidente che per parità di trattamento, la nota in parola o si applica a tutti gli enti sulla base della tipologia di domande inviate, e, quindi, anche nei confronti di coloro che abbiano richiesto il rimborso dell attività di orientamento previsto in 4 ore, oppure non si applica nei confronti di nessuno. Di contro, la Regione ha applicato tale principio solo alle domande proposte dalla CERFOP ma non lo ha applicato per coloro che hanno presentato invece la domanda per servizi specialistici, così causando un evidente disparità di trattamento. Invero, dall esame delle graduatorie dei soggetti ammessi emerge che alcuni enti non hanno rispettato le 4 ore previste di attività di orientamento avendo inviato più domande rispetto a quelle consentite, in rapporto al numero degli operatori accreditati indicati ed al numero di ore lavorate (pur ipotizzando contratti a tempo pieno) La disparità di trattamento e l ingiustizia manifesta sono inoltre evincibili dal fatto che la CERFOP non abbia ricevuto le password indispensabili agli operatori per l invio delle domande al pari degli altri enti alle ore 9.00 del giorno 16.04.2018. 4) Indicazione dei controinteressati: elenco domande ammesse al finanziamento di cui al decreto n. 9696 del 10.9.2018 All. A - integrato da decreto n. 10032 del 14.9.2018 dal n. 1 al n. 1034; elenco domande ammesse al finanziamento di cui al decreto n. 9696 del 10.9.2018 All. A - integrato da decreto n. 10032 del 14.9.2018 All. C; secondo elenco domande ammesse al finanziamento nei giorni 19, 20 e 21 aprile 2018 di cui al decreto n. 10716 del 2.10.2018 All. A dal n. 1 al n. 665; secondo elenco domande ammesse al finanziamento nei giorni 19, 20 e 21 aprile 2018 di cui al decreto n. 10716 del 2.10.2018 All. D.; 5) Indicazione: il ricorso può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento dell'anno (2018) ed il numero del registro generale del ricorso (R.G. n. 1440/2018); 6) Indicazione della decisione: Decreto del Presidente del TAR Calabria - Catanzaro - Sezione II n. 648/2018 di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami; 7) Testo integrale del ricorso ed elenco nominativo dei controinteressati: allegato con separato file. / / / In ordine alle prescritte modalità la Regione Calabria, dovrà pubblicare: il testo integrale del ricorso, il decreto del Presidente del TAR Calabria - Catanzaro - Sezione II n. 648/2018 e 4
l elenco nominativo dei controinteressati, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato: a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi); b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l inserimento dell anno e del numero di registro generale del ricorso nella sezione T.A.R. Calabria - Catanzaro, sottosezione Ricerca ricorsi ; Si prescrive, inoltre, che la P.A. resistente: c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente decisione, l elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi; d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, del presente decreto e dell elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un apposita sezione del sito denominata Atti di notifica ; in particolare, l attestazione di cui trattasi recherà, tra l altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta; e.- dovrà, inoltre, curare che sull homepage del suo sito venga inserito un collegamento denominato Atti di notifica, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente decisione e l elenco nominativo dei controinteressati integrati dall avviso. / / / Si chiede, altresì, alla Regione Calabria di voler rilasciare attestato da cui risulti la data di avvenuta pubblicazione che dovrà avvenire entro e non oltre il 25.11.2018. Cosenza, 16.11.2018 Avv. Achille Morcavallo Avv. Elisabetta De Marco 5