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COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 11.10.2001 C(2001) 3117 Oggetto : Aiuto di stato N 242/01 Italia ( Provincia di Mantova) Promozione della commercializzazione dei prodotti agricoli e valorizzazione della produzione. Progetto di Delibera Provinciale del 6 aprile 2001 Signor Ministro, I. PROCEDURA Conformemente all'articolo 88, paragrafo 3 del trattato della CE, la Rappresentanza permanente italiana presso l'unione europea ha notificato alla Commissione la misura in oggetto con lettera del 24 marzo 2001, protocollata il 25 marzo 2001. Informazioni supplementari sono state fornite con lettere del 28 giugno 2001, protocollata il 3 luglio 2001 e con lettera del 13 agosto 2001, protocollata il 14 agosto 2001. Mi pregio comunicarle che la Commissione non solleva obiezioni in merito alla misura ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato. Ai fini della presente decisione, la Commissione si è fondata sulle considerazioni seguenti: II. DESCRIZIONE La Provincia di Mantova ha comunicato un regime per l'assegnazione di contributi alla promozione e pubblicità dei prodotti agricoli locali conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera h) della legge regionale n. 11 del 4 luglio 1998 riguardante la riorganizzazione delle competenze regionali e l assegnazione di mansioni alle Province nel campo d'agricoltura. S.E. On. Renato RUGGIERO Ministro degli Affari esteri P.le della Farnesina 1 I - 00194 ROMA 1 Rue de la Loi 200, B -1049 Bruxelles/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles - Belgio Telefono: centralino 32 (0) 2 299.11.11 Telex: COMEU B 21877. Indirizzo telegrafico: COMEUR Bruxelles

Secondo l'art. 4 paragrafo 1 lettera h) la Regione conferisce alle Province le mansioni amministrative relative alle azioni intraprese a livello locale per promuovere i prodotti agricoli e biologici. La Provincia di Mantova ha dunque redatto il progetto di Delibera in oggetto, basato sulla Delibera regionale 6/46468 del 19 novembre 1999 (aiuto N. 378/99) approvato dalla Commissione con nota del 14.12.99 SG (99) 10239. Il regime di aiuti comprende i seguenti tipi di iniziative: a) produzione, realizzazione e diffusione di materiale informativo e promozionale (a stampa, audiovisivo, multimediale, gadget e oggettistica promozionale); b) produzione ed attuazione di campagne informative e promozionali tramite stampa, radio, televisione, affissioni, cartellonistica, siti Internet o altro; c) organizzazione e realizzazione di conferenze, incontri, visite, mostre e manifestazioni promozionali. Le spese ammissibili includono tutte le spese necessarie per l'organizzazione dell'iniziativa, per il personale di assistenza non dipendente dal soggetto beneficiario, per l'affitto e l'allestimento dell'area espositiva, per l'acquisto di materiale di consumo nel caso di degustazioni e assaggi (esclusi i prodotti agroalimentari oggetto dell'attività promozionale forniti dagli associati e/o dai partecipanti all'iniziativa), per il trasporto e l'assicurazione dei prodotti e dei materiali; d) partecipazione a manifestazioni fieristiche e ad eventi, con riferimento alle spese per quota di iscrizione alla manifestazione, affitto ed allestimento dell'area espositiva, acquisto del materiale di consumo nel caso di degustazioni ed assaggi, (esclusi i prodotti agroalimentari oggetto dell'attività di promozione forniti dagli associati e/o dai partecipanti all'iniziativa), trasporto ed assicurazione dei prodotti e dei materiali, interpretariato ove necessario, personale di assistenza non dipendente dal soggetto beneficiario, vitto e alloggio limitatamente al personale di assistenza anche se dipendente dal soggetto beneficiario; e) attività promozionali rivolte ai consumatori e/o operatori, anche presso i punti di vendita e di ristorazione, o destinate specificamente ad operatori turistici, giornalisti, addetti alla ristorazione e opinion leaders; f) ricerche di mercato finalizzate allo studio della domanda e dell'offerta di mercato reale/potenziale, dei prezzi, dell'evoluzione dei consumi, dei flussi import-export, dei canali distributivi ecc.; g) accoglienza di rappresentanze estere di operatori, giornalisti ed esperti del settore; h) studio e realizzazione grafica di marchi di qualità, etichette, confezioni; i) progettazione di oggettistica strettamente riferita al prodotto (contenitori, bottiglie, ecc.) purché non siano obbligatorie per la commercializzazione del prodotto; j) consulenze relative alla progettazione, gestione e controllo del progetto approvato, nelle seguenti misure rispetto alla spesa ammessa del progetto: 2% per la progettazione e 4% per direzione, gestione e controllo. Le iniziative summenzionate riguarderanno principalmente i seguenti prodotti: 1) prodotti DOP e IGP ai sensi del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari 1 e prodotti biologici ai sensi del Regolamento del Consiglio 2092/91 2 ; 1 GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1 2 Regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari GU 10/02/1998 pag.16 2

2) carni bovine etichettate secondo i criteri fissati nel Regolamento del Consiglio 820/97 3 3) prodotti recanti marchi di qualità che soddisfano i seguenti requisiti: - i prodotti sono conformi a norme obiettive e controllabili, superiori a quelle previste dalla pertinente normativa comunitaria e nazionale, fissate in un disciplinare di produzione, - la provenienza geografica non figura tra i criteri utilizzati per determinare la qualità; - i prodotti provenienti da altri Stati membri possono recare marchi di qualità se risultano conformi ai criteri previsti per la concessione degli stessi; - i controlli di qualità sui prodotti provenienti da altri Stati membri per i quali è stato chiesto di utilizzare il marchio di qualità devono essere eseguiti soltanto sui prodotti per cui è stata presentata la domanda. I controlli già eseguiti dalle autorità competenti di altri Stati membri sono riconosciuti in base all'equivalenza. L'aiuto può essere assegnato ai comuni, camera di commercio, associazioni pro loco, associazioni professionali, associazioni di produttori, consorzi di controllo, organizzazioni che lavorano nel settore agricolo, organizzazioni private senza scopo lucrativo il cui compito principale è la promozione di prodotti agricoli, cooperative e consorzi ed altri organismi pubblici. Per le iniziative pubblicitarie è previsto un tasso massimo d'aiuto di 50%. E possibile cumulare più tipi di aiuto pubblico, ma in questo caso le autorità italiane si sono impegnate a non superare i tassi massimi d'aiuto stabiliti a livello comunitario per gli aiuti interessati. Ciò significa che nel caso degli aiuti alla pubblicità dei prodotti agricoli, in nessun caso il tasso pubblico d'aiuto cumulato supererà il limite del 50% autorizzato dalla Commissione. Per le altre iniziative, il tasso massimo autorizzato d'aiuto è fissato all 80%. III. VALUTAZIONE Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. Il regime di aiuto notificato dalle autorità italiane prevede la concessione di contributi tramite risorse pubbliche a favore del settore agricolo. L aiuto è gestito da intermediari pubblici/privati, ma, anche se tale aiuto transita tramite intermediari, avvantaggerà in ogni caso le imprese agricole della Provincia, che otterranno in tal modo benefici economici che non avrebbero diversamente conseguito nel corso della loro normale attività. Migliorando la posizione concorrenziale di tali imprese rispetto ad altre imprese della Comunità che non beneficiano del medesimo tipo di aiuti, tali misure incidono sugli scambi fra Stati membri. Inoltre l aiuto è suscettibile di interessare il commercio tra gli Stati membri. L Italia, infatti, rappresenta il 16.5% della produzione agricola finale nella UE e la Provincia di Mantova è un area agricola in cui la produzione e gli scambi di prodotti agricoli hanno un peso 3 Regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio del 21 aprile 1997 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine GU n. L 053 del 24/02/1998 pag.26 3

significativo sull economia provinciale. Il programma notificato rientra quindi nel campo d'applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1. L'aiuto in questione può essere considerato compatibile con il mercato comune soltanto se può beneficiare di una delle eccezioni previste dal trattato. Considerando la natura dell'aiuto in questione, sembra che la sola deroga applicabile sia che prevista dall'articolo 87, paragrafo 3 (c) del trattato della CE. Considerando che il regime degli aiuti comunicato prevede una vasta gamma di aiuti alla pubblicità ed alla promozione di prodotti agricoli nella Provincia di Mantova, deve conformarsi a tutte le disposizioni della Regolamentazione comunitaria per gli aiuti nazionali alla pubblicità dei prodotti agricoli e di certi prodotti all'allegato II del trattato CE, esclusi i prodotti della pesca 4 (in seguito: Regolamentazione), con la Comunicazione della Commissione riguardante la partecipazione dello stato alla promozione di prodotti agricoli e della pesca 5 e con i punti 13 e 14 degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (in seguito: Orientamenti) 6. Aiuti per la pubblicità di prodotti agricoli Le autorità della Provincia si sono impegnate a rispettare tutti i criteri pertinenti, sia negativi che positivi, della Regolamentazione, per tutte le attività di pubblicità, come definite al punto 1.1. di detta Regolamentazione ed in particolare: - nessun aiuto sarà assegnato ad iniziative che comportano un'infrazione dell'articolo 28 del trattato CE. Le autorità italiane si sono impegnate a soddisfare tutti i criteri della "Comunicazione della Commissione riguardante la partecipazione dello stato alla promozione di prodotti agricoli e della pesca" che stabilisce i requisiti che gli Stati membri devono rispettare per evitare un'infrazione di detto articolo. In questo senso, le misure promozionali di qualsiasi tipo devono essere di carattere generico e non riferirsi a singoli produttori. Ove tali misure facessero riferimento all'origine nazionale dei prodotti, tale riferimento non deve essere fatto in un modo da determinare un'infrazione dell'articolo 28 del trattato. L'origine nazionale del prodotto non deve in ogni caso costituire la ragione principale per la quale si consiglia ai consumatori l acquisto dei prodotti interessati 7. - nessun aiuto sarà assegnato per la pubblicità relativa a determinate imprese o ai prodotti di una o più ditte specifiche. Lo schema in effetti chiaramente esclude dall'elenco di iniziative ammissibili a contributo qualsiasi iniziativa a favore dei marchi di fabbrica specifici, etichette di singoli produttori o gruppi di produttori. - l'aiuto in questione mira a promuovere i prodotti e l'alimentazione salutare di alta qualità, che è uno dei criteri positivi indicati nella Regolamentazione. Le azioni promozionali e di pubblicità effettuate nel quadro del regime degli aiuti comunicato interesseranno soprattutto i prodotti di alta qualità, come i prodotti con denominazione di origine protetta (DOP) o con indicazione geografica protetta nel senso del regolamento del Consiglio (CEE) 2081/92 o i prodotti biologici di cui al regolamento del Consiglio 2092/91. Inoltre, l'aiuto sarà soprattutto 4 GU N C 302, 12.11.1987, p. 6 5 GU N C 272 del 20.10.1986, p. 3. 6 GU C 028, 01/02/2000 p. 2-22 7 Cfr. ad esempio le sentenze della CdG del 13 dicembre 1983, Apple and Bear Development Council, C-222/82 (1983 ECR, pagina 4083 e del 24 novembre 1992, Buy Irish, C-249/81 (1982), ECR, 1982, pagina 4005 4

a favore delle piccole e medie imprese la cui produzione è orientata verso la qualità ed i prodotti tradizionali. - l insieme degli aiuti diretti (provenienti dal bilancio pubblico generale) non può essere superiore all importo che lo stesso settore economico stanzia per una determinata campagna pubblicitaria; il settore in causa deve quindi per lo meno contribuire nella misura del 50% delle spese e questo tramite contributi volontari o tramite la riscossione di oneri parafiscali o contributi obbligatori. Nel caso in esame le autorità hanno fornito sufficienti garanzie che l insieme dei contributi pubblici, indipendentemente dalla fonte, non potrà in ogni caso superare il 50% della spesa ammessa. Aiuti a misure promozionali Le misure promozionali incluse nel regime degli aiuti, come organizzazione di concorsi, mostre e fiere, incluse le spese connesse alla partecipazione a tali manifestazioni e onorari per spese di consulenza per ricerche di mercato devono essere valutate ai sensi del punto 14 degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo. L'importo globale degli aiuti concessi nell'ambito della presente sezione non può superare i 100.000 per beneficiario per un periodo di tre anni oppure, nel caso di aiuti erogati ad imprese che rientrano nella definizione di piccole e medie imprese, il 50 % dei costi ammissibili (tra le due possibilità viene concesso l'aiuto di entità superiore). Ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto, si considera beneficiario la persona che fruisce dei servizi. Se i servizi sono previsti dai gruppi di produttori o da altre organizzazioni agricole di mutuo sostegno, tutti i soggetti ammissibili della zona interessata devono poter fruire di questo tipo di aiuti sulla base di criteri oggettivamente definiti. Eventuali contributi ai costi amministrativi dell'associazione od organizzazione di cui trattasi devono essere limitati ai costi della prestazione del servizio. Nell'aiuto in questione le autorità italiane si sono impegnate a rispettare tutte le condizioni ed i criteri incaricati al punto 14 degli Orientamenti, in particolare relativamente alla soglia massima d'aiuto assegnato, assicurando che una procedura speciale di controllo sarà applicata a livello dei singoli beneficiari per verificare che tutte queste condizioni siano soddisfatte. Inoltre, non sarà applicata nessuna restrizione d'aiuto ai beneficiari allo scopo di favorire soltanto i membri delle Associazioni beneficiarie ed i servizi saranno resi disponibili a tutti gli agricoltori eleggibili. Il tasso pubblico massimo d'aiuto, fissato all'80%, soddisfa i requisiti degli Orientamenti e può dunque essere accettato. Considerando che l aiuto pubblico transita attraverso intermediari, quali organizzazioni pubbliche e private, le autorità hanno fornito garanzie sufficienti che le norme della direttiva del Consiglio 92/50 8, ove e se applicabile, saranno rispettate e, comunque, che le procedure di selezione dei "fornitori di servizi" privati saranno effettuate dall'amministrazione conformemente ai principi di trasparenza e non discriminazione in modo da garantire che sia selezionato il migliore fornitore di servizi nell'interesse dell'intero settore agricolo e che le misure d'aiuto giovino all intero settore agricolo. Inoltre, come nel caso degli aiuti di pubblicità, l'autorizzazione alla realizzazione di misure promozionali si basa sull impegno delle autorità italiane alla conformità degli aiuti interessati 8 GU No. L 209, 24.07.1992, p. 1. 5

con le disposizioni stabilite nella "Comunicazione della Commissione riguardante la partecipazione dello stato alla promozione di prodotti agricoli e della pesca per garantire la congruenza con l'articolo 28 del trattato. Aiuti per incoraggiare la produzione e la commercializzazione di prodotti agricoli di qualità. Aiuti per incoraggiare la produzione e la commercializzazione di prodotti agricoli di qualità, come ricerche di mercato, ideazione e progettazione del prodotto, inclusi gli aiuti concessi per la preparazione delle domande di riconoscimento delle denominazioni di origine o delle attestazioni di specificità conformemente alla normativa comunitaria pertinente rientrano nel campo d'applicazione del punto 13 degli Orientamenti. Pertanto l'importo totale degli aiuti che possono essere accordati nell'ambito della presente sezione non dovrebbe superare i 100.000 per beneficiario e per trienno oppure, nel caso di aiuti concessi a imprese che rientrano nella definizione delle piccole e medie imprese data dalla Commissione nella raccomandazione del 3 aprile 1996, il 50 % dei costi ammissibili, se quest'ultimo importo è superiore al primo. Ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto, si considera beneficiario il destinatario dei servizi. Le autorità italiane si sono impegnate a rispettare tutte le disposizioni del punto 13 degli Orientamenti ed in particolare l'importo massimo di aiuto erogabile per beneficiario. IV. CONCLUSIONI Alla luce di quanto esposto in precedenza, è possibile concludere che il regime di aiuti notificato soddisfa tutti i criteri utilizzati dalla Commissione per valutare sia gli aiuti a favore della pubblicità che quelli a favore della promozione di prodotti agricoli e può pertanto essere considerato compatibile con il mercato comune conformemente all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato in quanto favorisce lo sviluppo di talune attività economiche senza compromettere le condizioni di scambio in misura contraria all'interesse comune. Le autorità italiane sono invitate a fornire alla Commissione copie del materiale promozionale e pubblicitario utilizzato nel quadro della campagna, non appena disponibile. Le autorità italiane sono inoltre invitate a trasmettere alla Commissione la relazione che, conformemente al punto 5.1.3 della Regolamentazione degli aiuti nazionali a favore della pubblicità dei prodotti agricoli e di taluni prodotti non compresi nell allegato II del trattato CEE, esclusi i prodotti della pesca, gli Stati membri sono tenuti a presentare alla Commissione ogni due anni. La presente valutazione si riferisce esclusivamente al testo notificato relativo ai criteri per la concessione dei contributi e non riguarda né produce effetti su altre disposizioni giuridiche indicate nella notifica o nei confronti di atti legislativi sulla base dei quali il testo esaminato è stato notificato. La Commissione informa le autorità italiane che a partire dal 1 gennaio 2002 entreranno in vigore i nuovi Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato a favore della pubblicità dei prodotti compresi nell'allegato II del Trattato e si riserva, pertanto, di adottare misure opportune ai sensi dell articolo 88 par. 1 del Trattato CE, misure che potranno influire 6

sull'applicazione del programma considerato. Qualora la presente lettera contenesse informazioni riservate che non devono essere pubblicate, si prega di darne comunicazione alla Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricezione. Se alla Commissione non perviene una domanda motivata entro il termine previsto, essa riterrà che le autorità italiane acconsentano alla pubblicazione del testo integrale della presente, nella lingua facente fede, sul sito Internet http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/. La domanda contenente le informazioni pertinenti deve essere trasmessa mediante raccomandata o fax al seguente indirizzo: Commissione Europea Direzione generale dell agricoltura Direzione B.2. Rue de la Loi, 200 B-1049 BRUXELLES Fax (32 2 2962151) Voglia gradire, Signor Ministro, i sensi della mia alta considerazione. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione 7