REGOLAMENTO DEL REGISTRO PROVINCIALE E DELLA CONSULTA DEI SERVIZI SOCIALI E DEL TERZO SETTORE. TITOLO I (Registro Provinciale del Terzo Settore)

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REGOLAMENTO DEL REGISTRO PROVINCIALE E DELLA CONSULTA DEI SERVIZI SOCIALI E DEL TERZO SETTORE TITOLO I (Registro Provinciale del Terzo Settore) ART. 1 (Principi fondamentali) La Provincia Regionale di Caltanissetta riconosce e favorisce la funzione dell associazionismo e del volontariato, quale espressione di solidarietà umana e sociale, nonché di partecipazione del cittadino al perseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale. La Provincia Regionale di Caltanissetta promuove lo sviluppo delle libere forme associative salvaguardandone la piena autonomia e l originale apporto complementare dell intervento pubblico. La Provincia Regionale di Caltanissetta riconosce quali interlocutori nell attività amministrativa dell Ente le libere forme associative costituite per il conseguimento di fini di interesse pubblico e diffuso. Al fine di perseguire le finalità di cui al presente articolo, viene istituito il REGISTRO PROVINCIALE E LA CONSULTA DEI SERVIZI SOCIALI E DEL TERZO SETTORE a cui saranno iscritte le libere forme associative che operano nel sociale sul territorio provinciale e che intendono rapportarsi con l Ente Provincia, anche per attività consultive e propositive nel quadro degli interventi e delle iniziative rientranti nelle attribuzioni e nelle competenze della Provincia Regionale di Caltanissetta. ART. 2 (Finalità del Regolamento) In ottemperanza a quanto previsto dallo Statuto, il presente Regolamento disciplina le modalità di iscrizione nel Registro Provinciale del Terzo Settore. Detta, altresì, i principi generali relativi al funzionamento della Consulta dei Servizi Sociali e del Terzo Settore che la Provincia intende istituire quale strumento di collaborazione operativa con l Ente Provincia, nonché di coordinamento e raccordo permanente con gli Enti non lucrativi rappresentativi di interessi che abbiano attinenza con le funzioni di interesse provinciale. ART. 3 (Campi di intervento) Il Registro Provinciale del Terzo Settore sarà suddiviso in diverse categorie di Enti non Lucrativi: a) Associazioni di volontariato (Legge n. 266/91); b) Associazioni di Promozione Sociale (Legge n. 383/2000); c) Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus D.Lgs. n. 460/97); d) Cooperative sociali di tipo a e di tipo b (Legge n. 381/91); e) Associazioni di volontariato di Protezione Civile iscritte al Registro Regionale di Protezione civile della Legge Regionale 31 agosto 1998, n. 14, di cui all art. 6 del Regolamento Provinciale di Protezione Civile, approvato con atto di C.P. n. 16 del 04 marzo 2004. Sarà cura del Settore competente dell Ente Provincia, verificare la conformità degli statuti dei soggetti richiedenti l iscrizione al Registro Provinciale. Per tali finalità l Ente Provincia potrà avvalersi, mediante la stipula di appositi protocolli d intesa, finanche della consulenza gratuita del Centro di

Servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato di cui all art. 15 della Legge n. 266/91, competente per la provincia di Caltanissetta. Le finalità di carattere sociale e civile sono quelle rientranti nel campo degli interventi socioassistenziali, socio-sanitari, socio-educativi, della promozione della salute, nonché quelle relative al miglioramento della qualità della vita ed alla promozione dei diritti delle persone, alla diffusione della cultura di solidarietà che caratterizza l azione complessiva di Protezione Civile; le finalità formative sono quelle che intendono preparare operatori nell ambito sopra descritto. ART. 4 (Requisiti per l iscrizione) Gli Enti non lucrativi, operanti nel territorio provinciale e nei campi di intervento di cui all art. 3 del presente Regolamento, possono chiedere l iscrizione nel Registro Provinciale del Terzo Settore, purché non abbiano fini di lucro, anche indiretti, e si impegnano a svolgere la loro attività non in contrasto con le disposizioni di legge e i principi fondamentali che ispirano l opera della Provincia Regionale di Caltanissetta, così come previsti dallo Statuto dell Ente. Le stesse dovranno essere in possesso, inoltre, dei seguenti requisiti e caratteristiche: eleggibilità delle cariche; volontarietà dell adesione e del recesso degli associati; pubblicità degli atti e dei registri; essere costituite da almeno un anno con effettiva e documentata attività svolta; svolgere la loro attività in ambito sovracomunale; avere sede legale nel territorio della Provincia Regionale di Caltanissetta; essere in possesso di codice fiscale e/o partita IVA. Per le Associazioni di volontariato di Protezione Civile di cui al punto e) del precedente art. 3, valgono le disposizioni del vigente Regolamento Provinciale di Protezione Civile (atto di C.P. n. 16 del 04 marzo 2004). ART. 5 (Modalità di iscrizione) Gli Enti non lucrativi di cui all art.3 che intendono richiedere l iscrizione nel Registro Provinciale, devono inoltrare apposita istanza indirizzata al Presidente della Provincia Regionale di Caltanissetta, corredata di copia autenticata dell atto costitutivo e dello Statuto vigente. Essa deve contenere: la chiara indicazione dell ambito di attività prevalente e le finalità perseguite; la relazione delle attività svolte nel corso dell ultimo anno; rendiconto aggiornato dell ultimo servizio; notizie circa ogni elemento idoneo ad identificare l organizzazione associativa : a) dichiarazione contenente il numero e l elenco degli associati distinto per categorie statutarie (socio-fondatore, ordinario, volontario etc.); b) dichiarazione contenente l indicazione di coloro i quali rivestono tutte le altre cariche sociali previste dallo statuto; c) dichiarazione contenente il numero e le mansioni espletate da eventuali operatori sia esterni che interni, di cui l Ente non lucrativo si avvale con contratto di lavoro subordinato o autonomo. il nominativo del legale rappresentante dell Ente non lucrativo e del Vice Presidente o un delegato, designato a partecipare alle Assemblee con diritto di voto. la dichiarazione di operare senza fini di lucro; l attestazione di essere ispirate a principi di democrazia interna; la chiara assicurazione sulla possibilità di adesione a tutti coloro che ne facciano richiesta;

l'elettività delle cariche associative; l impegno a svolgere le attività non in contrasto con le disposizioni di legge e i principi fondamentali che ispirano l opera della Provincia Regionale di Caltanissetta, così come previsti dallo Statuto dell Ente. Qualora l attività dell Ente non lucrativo richiedente sia riconducibile a più campi di intervento di cui alle categorie dell art. 3, l Ente stesso dovrà comunque espressamente indicare l attività preminente che svolge sul territorio provinciale, specificando se relativa al campo degli interventi socio-assistenziali, socio-sanitari, socio-educativi, della promozione della salute, nonché relativa al miglioramento più in generale della qualità della vita e della promozione umana. ART. 6 (Predisposizione del Registro e Pubblicazione) Dopo l acquisizione della richiesta, contenente tutti gli elementi di cui al precedente articolo, la Giunta Provinciale, potrà deliberare sulla iscrizione nel Registro Provinciale o di motivata non iscrizione, dandone comunicazione all Ente non lucrativo richiedente. Il Registro Provinciale del Terzo Settore, verrà pubblicizzato mediante affissione all Albo Pretorio della Provincia, nonché pubblicato nel sito internet dell Ente Provincia. ART. 7 (Aggiornamento e controlli) Le eventuali variazioni e/o integrazioni, intervenute in relazione alla documentazione presentata a corredo della richiesta di iscrizione nel Registro (Statuto, cariche sociali ed eventuali regolamenti interni) devono essere comunicate alla Provincia entro 30 giorni dalla loro adozione. Gli Enti non lucrativi, in caso di eventuali accertamenti finalizzati alla verifica dei requisiti richiesti per l iscrizione, sono tenuti a mettere a disposizione tutti i libri, registri ed i documenti e a fornire altresì i dati, le informazioni ed i chiarimenti richiesti. ART. 8 (Cancellazione) La cancellazione dall elenco, oltre che a richiesta dell Ente non lucrativo interessato, avviene d ufficio se viene accertata da parte dell Amministrazione Provinciale la mancanza dei requisiti previsti dall art. 4. All Ente non lucrativo, verrà data la notizia della intervenuta determinazione. ART. 9 (Garanzie) Avverso il provvedimento di diniego dell iscrizione nel Registro Provinciale o contro il provvedimento di cancellazione, emanato a seguito dell accertamento della mancanza dei requisiti prescritti, gli Enti non lucrativi potranno presentare, entro 30 giorni dalla relativa comunicazione, ricorso al Presidente della Provincia ed entro eguale periodo, la Giunta Provinciale delibererà in merito. ART. 10 (Concessione di contributi e stipula di convenzioni) Sarà cura dell Ente Provincia disciplinare la concessione di contributi e la stipula di convenzioni nel settore dei servizi sociali e socio-assistenziali a mezzo di apposito regolamento provinciale, il quale dovrà prevedere che l iscrizione nel Registro provinciale di cui al presente atto, è condizione necessaria per la concessione delle provvidenze economiche e/o per la sottoscrizione delle convenzioni.

TITOLO II (Consulta) ART. 11 (Scopi) La Provincia istituisce la Consulta dei Servizi Sociali e del Terzo Settore, quale strumento di raccordo permanente con gli Enti non lucrativi rappresentativi di bisogni e realtà presenti sul territorio al fine di conoscere la loro volontà nei confronti degli indirizzi politico-amministrativi da perseguire nello svolgimento di una funzione o nella gestione di un servizio o bene pubblico. La Consulta si prefigge, inoltre, i seguenti scopi: offrire occasioni di confronto e raccordo tra gli Enti non lucrativi; offrire pareri e valutazioni rispetto ai progetti e alle iniziative pubbliche e private che riguardano l operatività nel proprio ambito di intervento; elaborare e proporre progetti di intervento nelle diverse materie; svolgere attività in collaborazione con l Assessorato alle Politiche Sociali della Provincia Regionale di Caltanissetta; esprimere pareri facoltativi e non vincolanti e proposte sulla programmazione degli interventi dell Ente Provincia relativi al settore in cui gli Enti non lucrativi operano; formulare proposte e valutazioni sugli indirizzi di politica generale dell Ente Provincia in relazione allo sviluppo degli Enti non lucrativi ed ai rapporti tra le organizzazioni e le istituzioni pubbliche e private; esprimere pareri sui criteri per la tenuta e la gestione del Registro Provinciale nonché pareri sulle richieste di iscrizione e cancellazione dal Registro stesso. La Consulta è composta: ART. 12 (Composizione della Consulta) a) dall'assessore alle Politiche Sociali o suo delegato con funzione di Presidente; b) da un rappresentante per ogni categoria individuata dal Registro provinciale di cui al precedente art. 3, appositamente eletti dall Assemblea opportunamente convocata dall Assessorato Provinciale alle Politiche Sociali; c) dai rappresentanti dei quattro distretti socio - sanitari della provincia di Caltanissetta; d) da un rappresentante dell'azienda Unità Sanitaria Locale n. 2 di Caltanissetta; e) dal Dirigente del settore dei Servizi Sociali o suo delegato. ART. 13 (Funzionamento della Consulta) La Consulta è convocata dall'assessore alle Politiche Sociali o suo delegato con funzioni di Presidente della Consulta, mediante avviso scritto, contenente l'ordine del giorno da trattare, spedito almeno cinque giorni prima della riunione. La Consulta si riunisce di norma presso la Sede dell'amministrazione Provinciale. Ai componenti della Consulta non sono corrisposte indennità di carica o di partecipazione. La Consulta istruisce ed organizza annualmente il FORUM SOCIALE PROVINCIALE, a cui partecipano tutte le componenti sociali ed istituzionali del Terzo Settore dei ventidue comuni della provincia di Caltanissetta. Scopo del Forum è quello di fare una lettura dei bisogni del territorio provinciale, fissare nuove ipotesi progettuali e verificare gli obiettivi raggiunti annualmente.

ART. 14 (Convocazione e durata delle Cariche) Le adunanze della Consulta sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti. In seconda convocazione da tenersi non prima di un'ora dopo la prima convocazione, le riunioni della Consulta sono valide con la presenza di un terzo dei suoi componenti. I componenti della Consulta durano in carica cinque anni e comunque decadono alla scadenza del mandato del Presidente della Provincia. I Componenti rappresentanti degli Enti non lucrativi che non intervengono senza giustificato motivo a tre adunanze consecutive, decadono dalla carica e vengono surrogati con la stessa procedura prevista per la nomina. ART. 15 (Mezzi e strutture) Le riunioni dell Assemblea e della Consulta potranno essere tenute anche presso strutture messe a disposizione dall Ente Provincia, previa verifica della relativa disponibilità o in altro luogo definito dalle stesse, senza che tale scelta comporti oneri per la Provincia Regionale di Caltanissetta. Le spese per la spedizione delle lettere di convocazione dell Assemblea e della Consulta sono a carico della Provincia Regionale di Caltanissetta, che vi provvederà tramite i suoi uffici.

ALLEGATO A Al Signor Presidente della Provincia Regionale di Caltanissetta Oggetto: - Domanda di iscrizione al Registro Provinciale dei Servizi Sociali e del Terzo Settore (ex art. 24 del vigente Statuto della Provincia Regionale di Caltanissetta approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 14 dell 08 gennaio 2002, esecutivo dal 06 marzo 2002). Il sottoscritto...... Presidente/legale rappresentante pro-tempore dell Ente non lucrativo denominato.. con sede in CAP...Prov Tel... fax... Cod. Fisc... e-mail... C H I E D E l iscrizione dell Ente non lucrativo sopra indicato al Registro Provinciale dei Servizi Sociali e del Terzo Settore. A tal scopo dichiara: 1. l Ente opera dal ed è stato costituito in data..nel comune di. (..); 2. l Ente non lucrativo è dotato di regolare atto costitutivo e statuto redatti ai sensi di legge e registrati presso l Ufficio del Registro competente per territorio; 3. L Ente non lucrativo svolge la propria attività sociale, rivolta sia ai soci che alla collettività in aderenza ai bisogni territoriali, alle proprie risorse e alle proprie iniziative, nel seguente ambito di intervento : 4. l Ente non lucrativo si basa su norme organizzative ispirate ai principi costituzionali ed a criteri di trasparenza amministrativa. 5. Nello statuto dell Ente non lucrativo emergono i seguenti elementi: la denominazione sociale; l oggetto sociale; assenza di fini di lucro; partecipazione democratica dei soci alla vita associativa e formazione degli organi dirigenti; tutela dei diritti inviolabili della persona; modalità di approvazione del programma e del bilancio da parte dei soci o loro delegati;

pubblicità degli atti e dei registri; garanzia del recesso senza oneri per il socio; criteri di ammissione dei soci, nonché di esclusione con diritto al contraddittorio; le modalità di scioglimento dell Ente non lucrativo; modalità di devoluzione del patrimonio a fini di utilità sociale, in caso di scioglimento dell Ente lucrativo, nel rispetto delle normative vigenti; attività realizzate avvalendosi di prestazioni volontarie da parte degli associati e con cariche sociali prevalentemente gratuite, con il solo rimborso delle spese sostenute per l esclusivo espletamento delle funzioni istituzionali esercitate per conto dell Ente non lucrativo. Allega la sottoelencata documentazione: 1. Copia (conforme all originale) dello statuto e dell atto costitutivo redatti ai sensi di legge e registrati all Ufficio del Registro competente per territorio; 2. Relazione sull attività già svolta dall Ente non lucrativo, sottoscritta dal legale rappresentante; 3. Ultimo rendiconto economico completo della situazione patrimoniale sottoscritto dal legale rappresentante; 4. Bilancio di previsione; 5. Elenco nominativo delle cariche sociali; 6. Dichiarazione contenente l indicazione del legale rappresentante e di coloro i quali rivestono (tutte) le altre cariche sociali previste dallo statuto; 7. Dichiarazione contenente il numero e l elenco degli associati distinto per categorie statutarie (socio-fondatore, ordinario, volontario, etc.); 8. Dichiarazione contenente il numero e le mansioni espletate da eventuali operatori sia esterni che interni, di cui l Ente non lucrativo si avvale con contratto di lavoro subordinato o autonomo; 9. Fotocopia certificato codice fiscale. I dati potranno essere comunicati e/o diffusi con le modalità e conformemente a quanto previsto dalla legge 31 dicembre 1996, n 675, dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, ivi compresa la comunicazione integrale dei dati stessi per il loro trattamento, nei limiti di legge. Il sottoscritto dichiara: di essere informato sui diritti sanciti dall art.13 della suddetta Legge 675/96; di essere a conoscenza del vigente Regolamento del Registro Provinciale e della Consulta dei Servizi Sociali e del Terzo Settore ed in particolare degli artt. 4, 5 e 7. Data In fede. Data... firma del Legale Rappresentante. Il Presidente (firma autografa e timbro).