art. 19 Destinazione d'uso

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art. 19 Destinazione d'uso Per destinazione d uso di un immobile si intende quanto disciplinato dall'art. 51, primo comma, della Legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e successive modifiche e integrazioni. La destinazione d uso di un immobile adibito a servizio pubblico o di uso pubblico è determinata nel P.d.S.; nel caso di assenza di tale determinazione, la stessa è desunta dalla destinazione d uso in atto al momento dell adozione del P.d.S.; qualora detta determinazione non risultasse accertabile, dalla classificazione catastale attribuita al momento o del primo accatastamento o da altri documenti probatori. Nel caso di localizzazione di destinazioni d uso non specificatamente elencate nel P.d.S., i nuovi servizi potranno essere assimilati per analogia a quelli sotto elencati, alla condizione però che producano medesimi effetti ambientali sul territorio, sulla circolazione stradale e il fabbisogno di altri servizi pubblici, in particolare di parcheggio. Nel precedente art. 9 sono state individuate le principali tipologie di servizi pubblici o di uso pubblico esistenti e previste nel piano e le loro articolazioni. I mutamenti di destinazione d uso, anche in assenza di opere edilizie, sono sempre consentiti all interno delle categorie sotto elencate, che presentano caratteri di omogeneità tipologica e funzionale, delle strutture edilizie e delle infrastrutture disponibili: 1 Istruzione: I: servizi per l istruzione (scuole infanzia; scuole primarie; scuole secondarie di 1 grado; servizi d interesse sovra comunale: scuole secondarie di 2 grado; scuole professionali). 2 - Attrezzature civiche: AM: servizi amministrativi (municipio; servizi comunali; uffici postali; polizia locale; servizio d interesse sovra comunale: ufficio catastale); AS: servizi assistenziali (centro assistenza per disabili; servizio d interesse sovra comunale: centro residenziale grave disabilità); C: servizi per la cultura e il tempo libero (auditorium; biblioteca; centri culturali; servizi d interesse sovra comunale: centri d informazione parchi); SA: servizi sanitari (farmacie comunali; sedi socio-sanitarie A.S.L.; centro riabilitativo; servizi d interesse sovra comunale: centro per il pronto soccorso; sede socio-sanitaria A.S.L.); SM: servizi militari (servizio d interesse sovra comunale: caserma Carabinieri); SO: servizi sociali (asili nido; centri sociali; sedi di associazioni, servizio di ristorazione, orti comunali). 3 - Edilizia sociale: ES: servizi di edilizia sociale (alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica comunali); AL: servizi di edilizia sociale (alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica d interesse sovra comunale). 4 - Servizi religiosi: RE: servizi religiosi (edifici per i culti; oratori; centri parrocchiali). 5 - Servizi sportivi e ricreativi: SP: servizi sportivi (campi sportivi; palestra comunale; servizio d interesse sovra comunale: centro sportivo; piscina); V: servizi ricreativi (parchi urbani; aree attrezzate per giochi all aperto; piazze attrezzate; aree verdi: servizio d interesse sovra comunale: parco della Besozza); VN: verde non attrezzato (aree verdi di mitigazione ambientale; servizi di interesse sovra comunale: aree a verde destinate alla fruizione pubblica del P.L.I.S.). 1

6 - Servizi per il trasporto: P: servizi per il trasporto (parcheggi comunali; fermate del servizio di Trasporto Pubblico Locale; servizi d interesse sovra comunale: parcheggi). 7 - Servizi tecnologici: IM: servizi e impianti tecnologici, non compresi tra i servizi di urbanizzazione primaria (pozzi, serbatoio e impianto trattamento acquedotto comunale; vasche di laminazione rete fognaria; cabina trasformazione rete gas; centrale teleriscaldamento; barriera di mitigazione; servizi d interesse sovra comunale: antenne e centrali rete telefonica; impianto rete elettrica; impianto ferroviario e nuova stazione ferroviaria); TE: servizi tecnologici (cimiteri; magazzino comunale; piattaforma ecologica). I servizi pubblici o di uso pubblico possono essere integrati dalle funzioni accessorie di seguito elencate: - residenza di custodia, detto alloggio potrà disporre di una superficie lorda di pavimento massima di m 2 120,00, - servizi amministrativi, - servizi di ristorazione (ristoranti, tavole calde, mense, ecc.), - servizi di ristoro (bar, chioschi, ecc ), - servizi ludico-ricreativi (sale da ballo, sale giochi, ecc ), - servizi sanitari (ambulatori medici privati, infermeria, ecc ), - attività di ricerca (laboratori), - depositi e magazzini, - parcheggi pertinenziali e di servizio, - aree attrezzate per giochi all aperto, - aree verdi. 2

ARTICOLO VIGENTE art. 32 SP 7 - Servizi per il trasporto P: servizi per il trasporto (parcheggi comunali; fermate del servizio di Trasporto Pubblico Locale; servizi d interesse sovra comunale: parcheggi). Attività edilizia Destinazione d uso Sono ammessi gli interventi edilizi previsti ai commi: a) manutenzione ordinaria, b) manutenzione straordinaria, e) nuova costruzione - sub: 1, 2, 5, 6, di cui all art. 27 della L.r. n. 12/2005. principale: servizi per il trasporto (parcheggi, fermate del servizio di Trasporto Pubblico Locale); complementare: servizi ricreativi; servizi e impianti tecnologici; accessoria: - depositi e magazzini, - aree verde; non ammessa: tutte le attività diverse da quelle consentite. Edificabilità densità fondiaria non superiore a m 3 /m 2 0,50; é sempre ammessa la realizzazione di autorimesse interrate. Altezza H non superiore a m 3,00. Distanza dai confini DC non inferiore a m 5,00. Distanza dalle strade DS non inferiore a m 10,00 e nel rispetto del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Codice della strada" e successive modifiche e integrazioni. Nel centro abitato potrà essere consentito il mantenimento di allineamenti preesistenti o la realizzazione di nuovi allineamenti edilizi, in riduzione della distanza minima sopra prescritta, sentito il parere della Commissione per il paesaggio. Distanza fra gli edifici DF non inferiore a m 10,00, da pareti finestrate di edifici antistanti; è ammessa la costruzione in aderenza fra pareti prive di aperture. Altre norme Le aree a parcheggio dovranno essere sempre alberate con essenze d alto fusto; la scelta e l impianto delle essenze vegetali, utilizzate per la sistemazione del verde, dovrà tener conto delle disposizioni esecutive impartite al precedente art. 17. E ammessa la realizzazione di autorimesse interrate private alienabili, alla condizione che siano rese pertinenziali a edifici. 3

ARTICOLO VARIATO -. Di seguito si riporta la riformulazione dell articolo dove in colore blu sono riportate le modifiche introdotte ed in barrato abcdef il testo cancellato dalla variante art. 32 SP 7 - Servizi per il trasporto P: servizi per il trasporto (parcheggi comunali; fermate del servizio di Trasporto Pubblico Locale; servizi d interesse sovra comunale: parcheggi). Attività edilizia Destinazione d uso Sono ammessi gli interventi edilizi previsti ai commi: a) manutenzione ordinaria, b) manutenzione straordinaria, e) nuova costruzione - sub: 1, 2, 5, 6, di cui all art. 27 della L.r. n. 12/2005. principale: servizi per il trasporto (parcheggi, fermate del servizio di Trasporto Pubblico Locale); complementare: servizi ricreativi; servizi e impianti tecnologici; accessoria: - depositi e magazzini, - aree verde; non ammessa: tutte le attività diverse da quelle consentite. Edificabilità densità fondiaria non superiore a m 3 /m 2 0,50; è sempre ammessa la realizzazione di autorimesse interrate. Viene altresì ammessa la realizzazione di autorimesse e/o posti auto con la tipologia multi piano fuori terra: in tal caso gli indici di densità fondiaria, i parametri edilizi ed i vincoli specifici saranno quelle riportati nella apposita scheda progettuale di cui all Allegato P2 (al presente PdS) Stato di Progetto- Altezza H non superiore a m 3,00. Distanza dai confini DC non inferiore a m 5,00. Distanza dalle strade DS non inferiore a m 10,00 e nel rispetto del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Codice della strada" e successive modifiche e integrazioni. Nel centro abitato potrà essere consentito il mantenimento di allineamenti preesistenti o la realizzazione di nuovi allineamenti edilizi, in riduzione della distanza minima sopra prescritta, sentito il parere della Commissione per il paesaggio. Distanza fra gli edifici DF non inferiore a m 10,00, da pareti finestrate di edifici antistanti; è ammessa la costruzione in aderenza fra pareti prive di aperture. Altre norme Le aree a parcheggio dovranno essere sempre alberate con essenze d alto fusto; la scelta e l impianto delle essenze vegetali, utilizzate per la sistemazione del verde, 4

dovrà tener conto delle disposizioni esecutive impartite al precedente art. 17. E ammessa la realizzazione di autorimesse interrate private alienabili, alla condizione che siano rese pertinenziali a edifici. 5