Raccomandazione n.r (98) 1 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla mediazione familiare



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Transcript:

Raccomandazione n.r (98) 1 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla mediazione familiare Adottata dal Comitato dei Ministri il 21 gennaio 1998 al 6l6 incontro dei Delegati dei Ministri

Art 155 sexies c.c. introdotto dalla legge n. 54/06 Qualora ne ravvisi l'opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli.

Legge sulla negoziazione assistita (L. n. 162/2014) Art. 6 comma 3 3. L'accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. ((Nell'accordo si da' atto che gli avvocati hanno tentato di conciliare le parti e le hanno informate della possibilità di esperire la mediazione familiare e che gli avvocati hanno informato le parti dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori)). L'avvocato della parte è obbligato a trasmettere, entro il termine di dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia, autenticata dallo stesso, dell'accordo munito delle certificazioni di cui all'articolo 5.

Leggi regionali Puglia: legge 20 luglio 2006 n. 19 e regolamento 18 gennaio 2007 n. 4 art. 94 Liguria: 7 ottobre 2008 n. 34 Lazio: legge 24 dicembre 2008 n. 26, dichiarata incostituzionale con sentenza n. 131/2010 Lombardia: 24 giugno 2014 n. 18 Calabria

Disegni di legge C. 1495: presentato il 6 agosto, non c è traccia del suo contenuto C. 1403: S. 488: mantiene la mediazione volontaria e ben definisce la figura del mediatore

LEGGE 14 gennaio 2013, n. 4 Disposizioni in materia di professioni non organizzate.

Quando avviare la mediazione? Quando la coppia vive un momento di crisi il cui unico esito sembra essere la separazione i coniugi possono scegliere di rivolgersi ad un mediatore spontaneamente anche prima di consultare un legale. Nella fase che precede la proposizione del ricorso (oggi la legge 142/14 prescrive all avvocato di informare le parti della possibilità di esperire la mediazione familiare) Durante il giudizio di separazione

Come avviare la mediazione familiare La coppia si potrà rivolgere ad un centro convenzionato che offra anche il servizio di mediazione familiare Oppure potrà cercare un mediatore «privato» che, nel primo incontro, generalmente rende edotte le parti di tutti i dettagli: durata del percorso, modalità di svolgimento, costo ecc..

Cosa non è la mediazione Non è una consulenza Non è psicoterapia Non è assistenza legale

Cosa è Le parti hanno spesso sentimenti così intensi che sorge la questione se un processo giuridico formale sarà effettivo Questo suggerisce la desiderabilità di massimizzare l uso di processi consensuali che riflettano il maggior vincolo delle parti verso gli impegni presi (Goldberg Green Sanders Dispute Resolution, 1985)

Definizione di mediazione L attività di chi si interpone tra due o più persone per facilitarne le relazioni e gli accordi, o ancora, l azione svolta da terzi per il raggiungimento di un incontro e di un accordo (definizione dal vocabolario)

Definizione di mediazione 2 Processo attraverso il quale due o più parti si rivolgono ad un terzo neutrale, il mediatore per ridurre gli effetti indesiderabili di un grave conflitto. La mediazione mira a ristabilire il dialogo tra le parti per poter raggiungere un obiettivo concreto: realizzare un progetto di riorganizzazione delle relazioni che risulti il più possibile soddisfacente per tutti

La mediazione familiare nasce in America intorno agli anni 70, dall esperienza personale di un avvocato, John Coogler (considerato il padre della mediazione familiare), il quale, avendo sperimentato sulla propria pelle il dramma della separazione, nonché la sofferenza e le difficoltà dovute al processo di separazione tradizionale, ha iniziato a concepire e poi ha definito un percorso alternativo rispetto all iter giudiziario.

La mediazione quindi nasce dall esperienza e dal riconoscimento di un bisogno. Coogler si rese, infatti, conto che la sua vita, quella della sua ex moglie e dei loro figli erano state rese, senza alcuna necessità, più amare da quella dolorosa esperienza. L obiettivo del centro di mediazione e dei servizi che lì si offrivano, non era quindi quello di evitare la separazione, ma di far sì che questa avvenisse nel modo meno doloroso possibile per tutte le parti coinvolte, aiutando i coniugi a raggiungere un accordo in relazione a ogni aspetto implicato nello scioglimento di un nucleo familiare.

La mediazione, quando è voluta da entrambi i coniugi e quando c è collaborazione tra loro, oltre ad essere una scelta di grande maturità comporta moltissimi vantaggi per il nucleo familiare: i protagonisti non sono parti ma persone che si mettono in gioco e che possono stabilire in base alle loro esigenze, come gestire la loro vita e quindi i figli, gli interessi economici, la casa; con una sentenza invece è sempre un soggetto terzo che decide e, lasciatemi dire, in questi casi non c è mai un vero vincitore, tutti perdono qualcosa, soprattutto i figli.

Il mediatore familiare diventa quindi un canale, una via per riaprire la comunicazione, già difficile nella normalità della vita quotidiana, divenuta altamente conflittuale nella fase della separazione, fissando come obiettivo primario l interesse e il benessere dei minori. Punto di partenza della mediazione familiare è dunque il riappropriarsi del ruolo genitoriale da parte di entrambi i coniugi dopo la separazione.

Una soluzione del conflitto senza vincitori né vinti. la presenza di questo soggetto terzo consente di spostare il conflitto da un piano emozionale ad uno di possibile analisi ed elaborazione

La mediazione è poi strutturata in una serie di principi e limiti che ne salvaguardano l integrità oltre che la professionalità e l efficacia.

Mediazione globale Si affrontano tutti i problemi relativi agli accordi da raggiungere Mediazione parziale Si ritiene di dover risolvere solo le questioni relative all affidamento dei figli

Partecipazione volontaria il percorso di mediazione non può assolutamente essere imposto alle parti. In alcuni paesi quali ad esempio Inghilterra o Galles l incontro con il mediatore è obbligatorio al solo fine di far conoscere questa opportunità, ma resta libera la scelta se aderirvi o meno.

La mediazione non è una terapia L intervento utilizza alcune tecniche, competenze e strategie del colloquio clinico, ma se ne distingue in quanto non è curativa, ma offre una prospettiva diversa per trovare soluzioni condivise. Anzi, occorre sottolineare, come vedremo, che dinanzi ad eventuali patologie psicologiche il mediatore dovrà suggerire il ricorso a specialisti di supporto alla persona.

Empowerment dei partecipanti. La responsabilizzazione opera su due livelli: Innanzitutto è necessaria la condivisione della conoscenza: occorre lavorare su un piano di parità senza prevaricazione. Un altro aspetto dovrebbe essere poi la protezione dalle pressioni. Le scelte e le decisioni che i coniugi assumono devono essere consapevoli e libere, non vi dovrebbero essere pressioni di alcun tipo né da parte di uno dei due coniugi, né ovviamente da parte del mediatore.

Valorizzazione delle responsabilità genitoriali I protagonisti assoluti della mediazione sono i due coniugi con il loro vissuto e le potenzialità di trovare, con l aiuto del mediatore, soluzioni per gestire il conflitto. Nessun tipo di potere dovrà essere in capo al mediatore, che si limiterà ad ascoltare e rendere fluida la comunicazione.

Gestione del conflitto. Il conflitto nella fase di separazione è evidente e non va in alcun modo disconosciuto o occultato. Negare la conflittualità significa nascondere un potenziale che potrebbe favorire la riorganizzazione della dissociazione coniugale in senso genitoriale. Solo rendendo consapevoli i due soggetti della fine del rapporto coniugale, gli stessi potranno concentrarsi sul loro ruolo genitoriale e ciò potrà avvenire se la conflittualità, da processo competitivo e rissoso, viene inteso come un opportunità di crescita, cambiamento, miglioramento delle relazioni affettive ed interpersonali.

Transitorietà della mediazione. La mediazione familiare è un intervento circoscritto in un breve lasso di tempo. I mediatori devono essere capaci di fare un passo indietro, di fornire alla coppia strumenti che la rendano autonoma e funzionale, mettendo in grado i soggetti di non delegare ad altri le scelte che li riguardano.

Semaforo rosso Violenza domestica o altri abusi Ammissione o accusa di abusi su minori Intimidazione, minacce o squilibrio di potere Malattia mentale Invalidità mentale Uso di alcol o droghe Disonestà Rifiuto o incapacità di accettare le regole di base

Regole della mediazione Rispetto Ad ogni partecipante sarà dato tempo sufficiente per spiegare le proprie posizioni e preoccupazioni Ascolto dell altro Sguardo al futuro, senza biasimo o recriminazioni Riservatezza

Linee guida per l accesso alla Mediazione Familiare nel corso del procedimento di separazione e divorzio Il documento, corredato da schemi e tavole sintetiche, si propone come uno strumento d orientamento agli operatori giuridici. Il testo è stato approvato ufficialmente all assemblea generale annuale dell A.I.Me.F. il 24 giugno 2007 ed è reperibile sul sito www.aimef.it.

L accordo di separazione I figli (affidamento e diritti di visita) La casa Il mantenimento Gli arredi

Premesse nulla è disposto in merito a chi siano gli esperti e con quali modalità il magistrato, le parti o i loro avvocati possano accedere alle loro prestazioni nel corso del procedimento giudiziario; per coinvolgere il mediatore familiare nel corso del giudizio nei Tribunali si attuano prassi differenziate: ora viene nominato CTU ex art.61 c.p.c., ora ausiliario ex art.68 c.p.c., ora senza riferimenti specifici; tale modalità operativa genera confusione circa la specificità dell intervento mediativo nell ambito del processo di separazione e divorzio;

Linee guida 1 in applicazione dell art.155 sexies c.c. il provvedimento del giudice potrebbe essere del seguente tenore: Il giudice, sentite le parti ed ottenuto il loro consenso, riservato ogni provvedimento, rinvia l udienza al.... per permettere alle parti di raggiungere un accordo avvalendosi di esperti mediatori familiari ;

Linee guida 2 a prescindere dalla fase e dal grado di giudizio, in caso le parti vogliano spontaneamente accedere ad un percorso di mediazione familiare è necessario che le medesime, tramite i loro legali rappresentanti, facciano istanza congiunta al giudice per sospendere l iter giudiziario, rinviando la trattazione della causa per un tempo adeguato al percorso mediativo

Linee guida 4 è preferibile che il giudice non disponga un invio coatto indiretto in mediazione familiare (in ambito di Consulenza Tecnica d Ufficio) ma che, all occorrenza, si limiti a sensibilizzare le parti e i loro legali sulle opportunità che la risorsa offre, invitandoli al più ad un incontro informativo con un mediatore familiare qualificato, senza obbligo di accesso al percorso di mediazione

Linee guida 6 il professionista incaricato dovrà tenere sempre presente il suo ruolo e la sua funzione a seconda dell incarico ricevuto e precisamente: Come CTU Come esperto mediatore

SPUNTI DI DIRITTO PROCESSUALE Iniziativa delle parti Richiesta congiunta di sospensione del giudizio (art. 295 c.p.c.)

Responso al Giudice Si sono rivolti al dott. (nome del centro o studio del professionista).. i signori.. e. Al fine di intraprendere il percorso di mediazione familiare volontariamente/su invio del Tribunale di (eventualmente inserire la richiesta del Tribunale ed il numero del procedimento) Nel percorso la coppia è stata accompagnata dal Dott. ( nome del mediatore) il quale conferma e sottoscrive quanto segue:

L accordo è stato raggiunto : la coppia aveva già risolto il conflitto prima dell incontro con il mediatore; la coppia ha risolto il conflitto durante la mediazione raggiungendo un accordo su tutti gli aspetti ( risoluzione totale); la coppia ha risolto il conflitto durante la mediazione raggiungendo un accordo unicamente su alcuni aspetti ( risoluzione parziale).

L accordo non è stato raggiunto: La coppia non si è presentata alle sedute; La coppia ha deciso di non portare a termine la mediazione; Gli incontri di mediazione non sono stati sufficienti e la coppia necessita di più tempo per risolvere il conflitto; Sono stati consigliati altri interventi poiché la coppia necessita di supporti professionali di diversa natura; Altro, specificare.. Copia di tale responso è stata consegnata ad entrambi i coniugi.

Rapporti con i «colleghi» La figura del mediatore si pone trasversalmente tra l avvocato e lo psicologo. Come conciliare questi ruoli che ruotano attorno alla coppia che si separa?