DISCIPLINARE PER L ACCESSO ALLE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO PER LE EMERGENZE CONTRASTO ALLA POVERTA



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ART.1 PRIMA ANNUALITÀ

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Comune di Comune di Comune di Canosa di Puglia Minervino Murge Spinazzola DISCIPLINARE PER L ACCESSO ALLE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO PER LE EMERGENZE CONTRASTO ALLA POVERTA Premessa Il presente disciplinare regolamenta i parametri di accesso, la gestione e l erogazione degli interventi di natura economica per le emergenze, previsti nel Piano Sociale di Zona dell Ambito Territoriale n. 3 Canosa di Puglia, Minervino Murge, Spinazzola in attuazione alla Legge Regionale n. 19/2006 e dell art 102 del Regolamento attuativo n. 4/2007 e s.m.i. Oggetto Gli interventi di natura economica per le emergenze hanno carattere straordinario ed occasionale; vengono erogati a persone sole e a nuclei familiari che versano in situazione di grave disagio socio economico. Principi e finalità Allo scopo di assicurare una migliore qualità della vita, alle persone che si trovano in condizioni di disagio e di esclusione sociale, nel rispetto della dignità e delle pari opportunità, l Ambito Territoriale n. 3 dei Comuni di Canosa di Puglia, Minervino Murge e Spinazzola, garantisce un sostegno economico, nei limiti delle disponibilità di Bilancio, di ciascun Comune e comunque secondo quanto previsto dalla programmazione economico finanziaria del Piano Sociale di Zona vigente, finalizzato a: contribuire a rimuovere le cause economiche, psicologiche, culturali, ambientali, sociali e promuovere un welfare inclusivo; A.S.L. BAT, Distretto Sanitario n. 3 Sede dell Ufficio Piano di Zona: Via G. Bovio n. 3-76012 Canosa di Puglia (BT) Tel. e Fax 0883.610368 - e-mail: ufficiodipiano@comune.canosa.ba.it

stimolare e recuperare l autodeterminazione delle persone e delle famiglie, superando le modalità di interventi puramente assistenzialistici. Beneficiari Possono richiedere interventi di natura economica, persone sole e nuclei familiari residenti da almeno un anno nei Comuni dell Ambito Territoriale n. 3, Canosa di Puglia, Minervino Murge e Spinazzola, che si trovano in situazione temporanea di grave disagio economico e/o emarginazione sociale tale da compromettere la capacità di provvedere in maniera autonoma ai bisogni primari. Potranno essere erogati contributi economici anche a residenti regolari e/o extracomunitari, o appartenenti agli Stati dell UE presenti nei Comuni dell Ambito Territoriale n.3, qualora si verifichino situazioni momentanee di emergenza socio-economica previa esibizione del contratto di lavoro e della Carta di Soggiorno per gli immigrati extracomunitari e comunque dovranno risultare in regola con le norme che disciplinano l'iscrizione anagrafica presso questo Comune. Modalità di accesso all intervento Le persone sole o i nuclei familiari che intendono richiedere un contributo economico devono inoltrare l istanza all Ufficio Politiche Sociali del Comune di residenza, su apposita modulistica, disponibile presso l Ufficio Politiche Sociali dei Comuni dell Ambito Territoriale n. 3 oppure scaricabile dai siti istituzionali. L istanza, debitamente compilata, sottoscritta dal richiedente e corredata di tutta la documentazione richiesta, PENA ESCLUSIONE, può essere presentata una sola volta durante l anno solare. Il richiedente dovrà allegare all istanza d accesso la seguente documentazione: Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) resa ai sensi del D.Lgs. 159/2013; Indennità di accompagnamento e/o invalidità civile; contributi erogati ad ogni titolo da altri Enti; pensioni Estere; autocertificazione per lavori saltuari o precari; autocertificazione relativa allo stato di disoccupazione, dell'anno in corso, di tutti i componenti maggiorenni presenti nel nucleo familiare; 2

ogni altra documentazione attestante la condizione di grave disagio socio economico (sfratto esecutivo, separazione legale, certificazioni mediche attestanti gravi patologie, lettera di licenziamento avvenuto nell anno in corso alla presentazione dell istanza, sentenza del Tribunale di dichiarazione di fallimento ecc.). Gli interventi economici sono erogati all intero nucleo familiare; non è possibile infatti effettuare altri interventi a più componenti dello stesso nucleo familiare. Non possono accedere al contributo di contrasto alla povertà coloro i quali hanno usufruito nell'anno solare dei seguenti benefici: contributo integrativo al canone di locazione; assegno di maternità; assegno ai nuclei con 3 figli minori; voucher. L erogazione dei contributi economici avviene sulla base della fondatezza dei requisiti d accesso e della valutazione tecnico sociale effettuata ad opera del Servizio Sociale Professionale, attraverso la predisposizione del Progetto Individualizzato con l assunzione di responsabilità e condivisione da parte del richiedente. Ogni richiesta di accesso sarà soggetta ad attività di istruttoria preliminare facendo riferimento al protocollo d'arrivo (per la verifica della completezza della certificazione, pena esclusione dal contributo), a cura del personale amministrativo del Settore Politiche Sociali dei Comuni di residenza dell Ambito Territoriale n. 3. Il personale amministrativo, verifica la sussistenza dei requisiti di accesso ed effettua tutti i controlli necessari, atti ad attestare la veridicità delle dichiarazioni rese. Completata tale procedura, l istanza viene trasmessa al Servizio Sociale Professionale per la valutazione tecnico sociale e la predisposizione del Progetto Individualizzato. Tutte le istanze destinatarie dell intervento di natura economica, vengono inviate, a fine mese, al Responsabile dell'ufficio Politiche Sociali del Comune di residenza per la validazione e la predisposizione dei necessari atti amministrativi. Sono soggette ad archiviazione le istanze: - presentate da cittadini che non possiedono i requisiti di accesso; - per i quali il Servizio Sociale Professionale rileva l assenza delle condizioni di disagio dichiarate, ovvero dichiarazioni mendaci o omissioni; 3

- dei richiedenti che rifiutano di sostenere i colloqui con l Assistente Sociale e di sottoscrivere e condividere il Progetto Individualizzato. Il Responsabile dell'ufficio Politiche Sociali del Comune di appartenenza all Ambito Territoriale n. 3, provvederà a dare formale comunicazione del rigetto indicandone le motivazioni. Requisiti di accesso all intervento Possono accedere alla valutazione tecnico sociale, per l individuazione delle condizioni di disagio socio economico, le persone sole o nuclei familiari la cui situazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) riferita ai redditi accertati in sede di ultima dichiarazione dei redditi non sia superiore a 4.500,00. A. Possono accedere, alla valutazione tecnico sociale del Servizio Sociale Professionale le persone sole o nuclei familiari che sono in possesso di un ISEE non superiore ad 7.500,00, purchè rientrano in una delle seguenti condizioni: 1. patologia grave di uno dei componenti del nucleo familiare non coperta da indennità; 2. licenziamento improvviso sopraggiunto nell anno solare di presentazione dell istanza, dell unico produttore di reddito ; 3. nuclei monogenitoriali con figli minori (per vedovanza, separazione o divorzio) che, non potendo in maniera autonoma provvedere alle esigenze primarie del nucleo familiare per assenza totale di reddito, rientrano nelle famiglie di origine; 4. nascita per parto gemellare avvenuta nell anno solare di presentazione della istanza; B. Possono inoltre accedere alla valutazione del Servizio Sociale Professionale coloro i quali, indipendentemente dal valore ISEE presentato, si trovano in una delle seguenti condizioni: 1. morte dell unico produttore di reddito intervenuto nell anno solare di presentazione dell istanza; 2. fallimento dell attività produttiva sopraggiunta nell anno solare di presentazione dell istanza. C. Possono altresì accedere alla valutazione tecnico-sociale del Servizio Sociale Professionale i nuclei familiari con un ISEE non superiore ai 7.500,00 al cui interno sono presenti minori diversamente abili anche se percettori d indennità di accompagnamento e di pensione di invalidità. Le suddette fasce di reddito avranno validità ed efficacia fino alle nuove determinazioni che verranno assunte dalla Regione Puglia. 4

Causa di esclusione Sono causa di esclusione dall intervento di natura economica il possesso di uno dei seguenti requisiti: 1. possedere beni immobili, eccetto la prima casa (che non sia catastalmente qualificata alla Cat. A1 e A2) e le proprietà su cui gravano usufrutti o vincoli giudiziari. Quest ultimo dato dovrà essere adeguatamente comprovato; 2. occupare abusivamente un alloggio comunale o IACP; 3. avere fatto donazioni di beni immobili negli ultimi due anni; 4. avere acquistato negli ultimi due anni beni mobili nuovi quali auto e moto; 5. essere Titolari o esercenti di attività commerciali, artigianali, titolari di partita IVA o liberi professionisti. Non possono, inoltre, accedere coloro i quali hanno, nel proprio nucleo familiare, minori, anziani o disabili collocati in strutture residenziali e/o semiresidenziali con retta a parziale o a totale carico di questo Ente. Erogazione tipologia e consistenza dell intervento I contributi economici vengono erogati a persone sole o nuclei familiari richiedenti, tenendo conto dei requisiti di accesso e della valutazione tecnico sociale effettuata dal Servizio Sociale Professionale. I contributi economici possono essere finalizzati: 1. all acquisto di beni di prima necessità: rientrano in tale fattispecie le spese strettamente legate all acquisto di beni primari. Gli interventi saranno erogati tenendo conto dei parametri di seguito riportati: Nuclei senza figli minori presenti nello stato di famiglia Nuclei con n. 1 figlio minore presente nello stato di famiglia Nuclei con 2 figli minori presenti nello stato di famiglia Nuclei con 3 o più figli minori presenti nello stato di famiglia Da 50,00 a 150,00 annui Da 100,00 a 250,00 annui Da 150,00 a 300,00 annui Da 200,00 a 400,00 annui 5

In caso di specifica necessità, acclarate dal Servizio Sociale Professionale, detti parametri possono essere superati non oltre il 50% del massimale previsto per ciascuna categoria. 2. Pagamento utenze: è limitato alle utenze fondamentali (acqua, energia elettrica, gas) che dovranno essere intestate ad uno dei componenti il nucleo familiare. Il contributo economico, di importo non superiore ad 400,00, può essere erogato sulla base del pagamento delle utenze insolute, debitamente documentate. Il beneficiario del suddetto intervento economico è obbligato a consegnare la documentazione comprovante l avvenuto pagamento delle utenze insolute, così come riportato nel progetto individualizzato condiviso e sottoscritto con l Assistente Sociale, pena l esclusione da ogni altro beneficio economico. Tale contributo non potrà essere erogato a coloro i quali hanno occupato abusivamente un alloggio comunale o IACP. 3. Spese mediche: sono ammissibili spese connesse a gravi patologie mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, attestate da opportuna documentazione sanitaria, visite odontoiatriche, latte pediatrico per minori (0-12 mesi), farmaci ed ausili protesici. Il contributo erogato per tale fattispecie non potrà superare l importo massimo di 400,00. Anche in questo caso, il beneficiario dovrà attestare le spese sostenute, pena l esclusione da ogni altro beneficio economico. 4. Emergenza abitativa: i contributi erogati in tale fattispecie, hanno carattere di temporaneità e vengono erogati a persone sole e nuclei familiari che si trovano in situazione di emergenza abitativa (intimazione di rilascio immediato dell immobile, sgombero forzato disposto dall Autorità Giudiziaria, sgombero disposto con ordinanza sindacale). Il contributo economico di importo non superiore a 400,00, può essere erogato sulla base della documentazione comprovante lo stato di emergenza abitativa. Il beneficiario è obbligato a produrre copia del contratto di locazione debitamente registrato, pena l esclusione da ogni altro beneficio economico per l anno seguente. Non possono accedere al contributo per emergenza abitativa coloro i quali hanno già beneficiato dei contributi menzionati nei punti 1, 2 e 3 e che hanno usufruito negli ultimi due anni del contributo di emergenza abitativa. Tutte le fattispecie di contributi sopra citati non sono cumulabili tra loro. 6