V GRUPPO Processo civile telematico



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V GRUPPO Processo civile telematico Scheda argomenti di dibattito: Processo telematico e raccordo tra atti difensivi e provvedimenti del giudice Protocolli sul processo civile telematico e modelli di atti/provvedimenti processuali: lo stato dell arte nei vari fori. Un protocollo PCT nazionale: è pura utopia? Allo stato si registrano vari protocolli frutto del lavoro degli Osservatori presso i rispettivi Tribunali. Protocollo dell Osservatorio di Firenze del 5/12/2013 Protocollo dell Osservatorio di Catania del xxx Protocollo dell Osservatorio di Rimini del 30/10/2012 (in fase di aggiornamento alla luce delle recenti specifiche tecniche). Pervenire a prassi concordate valide in ambito nazionale al fine di ridurre differenze e modalità operative diversificate tra i vari fori è auspicabile Del pari raggiungere modelli in grado di favorire la omogeneità dei linguaggi giuridici ed agevolare l identificazione dei temi della controversia è obiettivo utile. Entrambi i temi sono fonte di acceso dibattito in quanto per alcuni versi di difficile applicazione nonché controversi nella sostanza. Le cd. copie di cortesia: male necessario o spauracchio da evitare a tutti i costi? Art. 16 bis commi 8 e 9 del Decreto Legge 179/2012 conv. L. 221/2012 ss. mm. e ii.: 8. Fermo quanto disposto al comma 4, secondo periodo, il giudice può autorizzare il deposito degli atti processuali e dei documenti di cui ai commi che precedono con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti. 9. Il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche. Dette ragioni specifiche sono da intendersi in via residuale in relazione alla specificità del documento o atto depositato e vanno opportunamente giustificate. Tali disposizioni normative sono in linea con le regole tecniche del Processo Civile Telematico (DM 44/2011 ss. mm. e ii.) che non prevedono alcuna stampa degli atti originali telematici a cura della cancelleria.

Deposito telematico degli atti giudiziari e limite orario delle 14: quid iuris dopo il D.L. n. 179/2012? Art. 13, commi 2 e 3, D.M. 44/2011: 2. I documenti informatici di cui al comma 1 si intendono ricevuti dal dominio giustizia nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia. 3. Nel caso previsto dal comma 2 la ricevuta di avvenuta consegna attesta, altresì, l'avvenuto deposito dell'atto o del documento presso l'ufficio giudiziario competente. Quando la ricevuta è rilasciata dopo le ore 14 il deposito si considera effettuato il giorno feriale immediatamente successivo. Art. 16 bis, comma 7, D.L. 179/2012: 7. Il deposito di cui ai commi da 1 a 4 si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia. In assenza di un esatta indicazione del legislatore sul termine orario stabilito, le due norme sembrerebbero contrastare. Il Tribunale di Milano con la sentenza n. 3115 del 3 marzo 2014 ha risolto la questione ritenendo che la norma di legge di cui all art. 16 bis comma 7 debba ritenersi in ogni caso prevalente rispetto alla norma tecnica regolamentare perché è una fonte primaria rispetto a quella tecnica che ha natura secondaria, è in ogni caso temporalmente successiva a quella regolamentare che prevede un limite temporale non autorizzato né previsto da una fonte primaria ed in contrasto con la norma codicistica di carattere generale sopra richiamata che in nessun caso può ritenersi possa essere superata in forza di una norma avente rango inferiore. Ad avviso del Giudice milanese, quindi, a nulla rileverebbe l indicazione delle ore 14.00 per il deposito della busta telematica, potendosi invece ritenere tempestivamente depositata la memoria digitale la cui RDAC (ricevuta di avvenuta consegna) sia generata entro le ore 23.59 del giorno di deposito. Tesi contrarie sostengono che gli obblighi disposti con la norma regolamentare DM 44/2011 siano integralmente recepiti nel medesimo art. 16 bis, comma 1, D.L. 179/2012 che fa salvo il rispetto della normativa anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, con ogni conseguenza in termini di coordinamento delle due norme e sopravvivenza del limite delle ore 14,00. La rimessione in termini tra cause non imputabili ed errori scusabili La certezza del deposito dell atto o del documento entro i termini stabiliti nel processo soggiace alle regole tecniche ed all applicazione delle norme in materia di processo telematico. L art. 13 comma 2 e 3 del DM 44/2011 prevede che i documenti informatici si intendono ricevuti dal dominio giustizia nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna (RDAC) da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia. Quando la ricevuta è rilasciata dopo le ore 14 il deposito si considera effettuato il giorno feriale immediatamente successivo.

Ai sensi dell art. 14 del provvedimento DGSIA 16.4.2014, contenente le specifiche tecniche di redazione e deposito atti e documenti, è previsto che: 7. Il gestore dei servizi telematici effettua i controlli automatici (formali) sulla busta telematica; le possibili anomalie all'esito dell'elaborazione della busta telematica sono codificate secondo le seguenti tipologie: a) WARN (WARNING): anomalia non bloccante; si tratta in sostanza di segnalazioni, tipicamente di carattere giuridico (ad esempio manca la procura alle liti allegata all'atto introduttivo); b) ERROR: anomalia bloccante, ma lasciata alla determinazione dell'ufficio ricevente, che può decidere di intervenire forzando l'accettazione o rifiutando il deposito (esempio: certificato di firma non valido o mittente non firmatario dell'atto); c) FATAL: eccezione non gestita o non gestibile (esempio: impossibile decifrare la busta depositata o elementi della busta mancanti ma fondamentali per l'elaborazione). 8. La codifica puntuale degli errori indicati al comma precedente è pubblicata e aggiornata nell'area pubblica del portale dei servizi telematici. 9. All'esito dei controlli di cui ai commi precedenti, il gestore dei servizi telematici invia al depositante un messaggio di posta elettronica certificata riportante eventuali eccezioni riscontrate. 10. Il gestore dei servizi telematici, all'esito dell'intervento dell'ufficio, invia al depositante un messaggio di posta elettronica certificata contenente l'esito dell'intervento di accettazione operato dalla cancelleria o dalla segreteria dell'ufficio giudiziario destinatario. I commi 9 e 10 trattano, nello specifico, del messaggio PEC ESITO CONTROLLI AUTOMATICI (terzo messaggio), che di norma si riceve poco dopo l arrivo della RdAC, e del messaggio PEC ACCETTAZIONE DEPOSITO (quarto messaggio), che invece si riceve solo all esito dell intervento manuale effettuato da parte della cancelleria. È evidente che il tipo di errore rileva ai fini della tempestività del deposito e della richiesta di rimessione in termini. Sul punto è opportuna anche una riflessione circa la dimensione della busta telematica e la problematica relativa all invio di buste superiori ai 30 Mb. Notificazioni via PEC ex L. n. 53/1994 di atti non nativi : yes we can (o no?) Art. 3 bis L. 53/1994: 1. La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi. 2. Quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità all'originale a norma dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La notifica si esegue mediante allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata. L avvocato può notificare in proprio per via telematica documenti propri o altrui.

DOCUMENTI PROPRI: 1) atti cartacei: in tal caso, l atto è stampato e quindi scansionato con attestazione attestazione nella relata di notifica che l atto notificato è copia informatica conforme all originale dell'atto formato su supporto analogico da cui è stata estratta ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 3-bis comma 2 della L. 53/1994 e 22 comma 2 del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.; si tenga peraltro conto che l asseverazione menzionata in detta ultima norma richiama regole tecniche (quelle di cui all art. 71 CAD) al momento esistenti solo in bozza. 2) atti informatici nativi: in tal caso, il documento informatico da allegare alla PEC è convertito e stampato in pdf direttamente dall editor testi (word, openoffice, libreoffice, ecc.). DOCUMENTI DI PROVENIENZA ALTRUI: 3) atti originali o copie autentiche in forma cartacea (es. ordinanze, sentenze, decreti), ottenute tramite la scansione del documento sempre con attestazione nella relata di notifica che l atto notificato è copia informatica conforme all originale dell'atto formato su supporto analogico da cui è stata estratta ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 3-bis comma 2 della L. 53/1994 e 22 comma 2 del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.; al riguardo si segnala la criticità evidenziata sub precedente punto 1). 4) allo stato, invece, non è ancora possibile notificare direttamente i provvedimenti giudiziari informatici nativi (es., sentenze o decreti ingiuntivi telematici), per i quali è appunto necessario attendere la possibilità di ottenere copia autentica digitale. È infatti possibile effettuare il pagamento telematico delle copie ma non è ancora compiutamente disciplinato il rilascio delle stesse. Per il momento, quindi, si ritiene (tesi tuttavia controversa) che i documenti informatici nativi possano essere trattati come atti cartacei, ossia potranno essere notificati in proprio per via telematica solo ottenendone copia autentica in formato cartaceo, e procedendo alla loro scansione con attestazione di conformità ex art. 3-bis comma 2 della L. 53/1994 e 22 comma 2 del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.. Notifiche telematiche dell avvocato notturne od antelucane: davvero si può? Art. 3 bis L. 53/1994: 3. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68. L orario di invio della notifica PEC sembrerebbe non rilevare dal momento che il momento perfezionativo della notifica è differito tra notificante e destinatario e che vi è presunzione legale di conoscenza che si avvera nel momento in cui il messaggio è posto a disposizione sul server di posta del destinatario, a prescindere dall'effettiva lettura. L art. 147 c.p.c. dispone che le notificazioni possono essere eseguite unicamente nella fascia compresa tra le ore 7 e le 21: questo limite opera anche per chi notifica in via telematica ai sensi della L. n. 53/1994? La trascrizione della domanda giudiziale notificata telematicamente.

Per la trascrizione della domanda giudiziale notificata in proprio è necessaria la c.d. copia ad uso trascrizione, che al momento (cioè fin quando non sarà possibile effettuare tale trascrizione direttamente in via telematica) può essere solo cartacea. Tale copia consiste nella stampa della PEC (e dei relativi allegati, unitamente alle due ricevute di accettazione e consegna) e può essere rilasciata (non dall ufficiale giudiziario ma) dal cancelliere dopo l iscrizione a ruolo, oppure confezionata direttamente dall avvocato notificante. In quest ultimo caso, l avvocato, nella veste di pubblico ufficiale, procede alla stampa della PEC (e dei relativi allegati, unitamente alle due ricevute di accettazione e consegna) e ne attesta la conformità all originale digitale. Art. 6 L. 53/1994: 1. L'avvocato o il procuratore legale, che compila la relazione di cui all'articolo 3 o le annotazioni di cui all'articolo 5, è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto. Art. 9 L. 53/1994: 1-bis. Qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'articolo 3-bis, l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell' articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Il deposito menzionato sub art. 9, comma 1-bis, L. n. 53/1994 è anche quello funzionale alla trascrizione presso la Conservatoria RR.II. (oggi Agenzia Entrate servizio di pubblicità immobiliare) della domanda giudiziale contenuta nell atto notificato telematicamente? A Verona la risposta è stata affermativa. Le nuove specifiche tecniche del PCT (provvedimento DGSIA 16.4.2014) Il provvedimento DGSIA 16.4.2014 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 30.04.2014, n. 99 Serie Generale, reca in attuazione del D.M. 44/2011 le specifiche tecniche sulla trasmissione e sul deposito degli atti e dei documenti digitali. Si segnalano le novità maggiormente rilevanti: - art. 12, comma 2, introduzione della firma digitale PADES-BES accanto alla già esistente firma CADES-BES. - art. 13, comma 1, inserimento, tra i formati consentiti, del formato.eml e del formato.msg: la previsione è importante, poiché consentite il deposito delle PEC contenenti le notificazioni eseguite in proprio dagli avvocati, ai sensi del novellato art. 3 bis della Legge 53/1994. Il formato assumibile dal messaggio di posta è, infatti, quello.eml o.msg. - art. 19 bis specifiche da osservare per le notificazioni eseguite dagli avvocati per via telematica. - artt. 22 e 23 disciplina della richiesta ed il rilascio delle copie digitali, anche autentiche.