.~Y,qfkoo3 zr:s..zn:~ros

Documenti analoghi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE DISTACCATA DI CASTELNUOVO DI PORTO SENTENZA

Sentenza del Giudice di Pace di Castellammare di Stabia del in tema di opposizione ad atto di precetto per competenze professionali

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

r tj 130' 2o.AG ~, Lt/2J2JUb ~ +- ~~~l ~~~~~-~~b~ì_~~-~0~~~ +-~~~~~~

REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano IL TRIBUNALE DI FORLI

n. R.G. 5640/2015 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Terza Civile Sezione specializzata in materia di impresa

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA

SOFTLAB - LABORATORI PER LA PRODUZIONE INDUSTRIALE DEL SOFTWARE - SOCIETA PER AZIONI

Tribunale di Pistoia

Opposizione a Precetto e Opposizione Procedimento esecutivo eccessività della somma portata nel precetto

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Milano SENTENZA CONTRO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SEZIONE CIVILE SENTENZA

Sentenza n. 685/2017 pubbl. il 17/07/2017 RG n. 75/2015

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Onere della prova nel Giudizio di Opposizione a decreto ingiuntivo

~ '" ,:",.~:'i:::" CONCLL'SIONT. tj"rs:

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

Sentenza n. 4903/2013 pubbl. il 09/04/2013 RG n /2010 Repert. n. 3849/2013 del 09/04/2013

ha pronunciato la presente

Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia di impresa Terza Sezione civile

UFFICIO GIUDICE DI PACE DI PISA SEZIONE 1

REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI GENOVA Nona sezione. Dott. Lorenza Calcagno. s e n t e n z a

CONVENUTA - ATTRICE IN RICONVENZIONALE OGGETTO: contratti bancari. CONCLUSIONI: all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 8 febbraio 20

Spese e diritti rifusi. MOTIVI DELLA DECISIONE. L opposizione non è fondata. L opponente ha proposto opposizione avverso il precetto, notificatogli l

Sentenza n. 165/2019 pubbl. il 07/02/2019 RG n. 3681/2017 Repert. n. 278/2019 del 07/02/2019

UNICO DOTT. GIANLUIGI MORLINI

Sentenza n. 2501/2015 pubbl. il 25/02/2015 RG n /2012 Repert. n. 2079/2015 del 25/02/2015

Dott. Pietro Lisa Consigliere Dott. Manila Salvà Consigliere ha pronunziato la seguente

Il Giudice di Pace di Ottaviano, avvocato Anna Esposito, ha pronunciato la seguente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO

TRIBUNALE CIVILE DI. Sezione - Giudice Dott./Dott.ssa. R.G. n. / - Udienza del COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA CON DOMANDA RICONVENZIONALE PER

REPUBBLICA ITALIANA. Dopo la notificazione della cartella esattoriale il termine di prescrizione del credito diventa decennale (M.

Tribunale di Reggio di Calabria. Prima Sezione Civile. Verbale di Causa. contro. TOTAL ERG SPA TOTAL ERG SPA, con avv. RADIUS RODOLFO, MARTINO PAOLO e

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE SENTENZA

Atto notificato a persona giuridica: illegittima la emissione della CAN (A. Turco)

Sentenza n. 4575/2017 pubbl. il 02/10/2017 RG n /2015

Condominio - Annullamento delibera assembleare - Nomina amministratore senza maggioranza assoluta

* * * * * REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DI PACE DI PERUGIA SENTENZA

TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA - SEZIONE CIVILE - SENTENZA DEL 6 DICEMBRE 2018, N.

ORDINANZA. GUIDA FRANCESCA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI. TRASONE 22, presso lo studio dell'avvocato ANNAMARIA

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Dott. Salvatore Daidone Consigliere Dott. Pietro Lisa Consigliere

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA SEZIONE PRIMA CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Cass.21941/2018. Eccezione di incompetenza per territorio: requisiti.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANIA

15,037/16 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA. SEZIONE CIVILE. Dott. ANIELLO NAPPI - Presidente -

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI SASSARI SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SEZIONE. CIVILE SENTENZA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -1 ORDINANZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

Cessazione di efficacia del precetto Contratti obbligazioni Solidali Esecuzione Forzata

REPUBBLICA ITALIANA. Opposizione a cartella esattoriale per mancata notifica del verbale di accertamento: competenza del Giud

TRIBUNALE CIVILE DI CATANZARO SECONDA SEZIONE Sentenza numero 1661 del 08 settembre 2005 (significativo estratto) Estensore Arcuri

N SENT N RGAC N CRON CONCLUSIONI:

Giudice dott. Alessandro COCO Sentenza depositata in data 23 aprile 2015

TRIBUNALE DI PADOVA Sentenza del 18 maggio 2006

SENTENZA. EQUITALIA SUD SPA , quale cessionaria del. ramo di azienda di EQUITALIA PRAGMA SPA (già Pragma

SEZIONE LAVORO ORDINANZA. ultimo titolare del. , giusta delega in atti; contro. Presidente e legale rappresentante pro tempore, in

TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 8107/2014 tra

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Repert. n. 1283/2018 del 28/03/2018

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

All udienza del 12/01/2010 nel procedimento n. 1073/09, Ruolo Lavoro, tra

Sentenza n. 1067/2014 pubbl. il 23/01/2014 RG n /2012

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Sentenza n. 418/2019 pubbl. il 02/04/2019 RG n. 4017/2012

T R I B U N A L E D I R O M A R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA TERZA SEZIONE CIVILE

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA

SENTENZA. D'ANGELO Avv. Sebastiano, rappresentato e difeso da se medesimo. e, in forza di procura speciale a margine del ricorso,

espropriazione - della pignorabilità dei beni, ovvero ancora dedurre solamente fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere sop

Omessa notifica della cartella esattoriale: forma della opposizione (A. Ventimiglia)

TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SESTA SEZIONE CIVILE 1. Dott. LUIGI MACIOCE - Consigliere - Re P. Dott. STEFANO SCHIRO' - Consigliere - ORDINANZA

N. R.G. 7367/2013 ATTORE. contro

SCHEMA DI MEMORIA DI COSTITUZIONE IN UN GIUDIZIO DI MERITO EX ART. 414 CPC. Cont../. TRIBUNALE DI.. - SEZIONE LAVORO MEMORIA DI COSTITUZIONE PER

Sentenza n /2014 pubbl. il 18/12/2014 RG n /2013 Repert. n /2014 del 18/12/2014

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. I n n o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o TRIBUNALE DI CATANIA. Sezione Specializzata in Materia di Impresa

TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 3859/2016 tra. R.D. & FIGLI SRL (avv.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

! (C.F.: ) presso il cui studio in,

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE III

TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 3859/2016 tra

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. La Corte di Appello di Trento Sezione per le CONTROVRSIE DI

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA. IX Sezione civile

pagina 1 di 5 Firmato Da: CARTONI CORRADO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: a5df248596a96f0a9ad58f8a7

Giudice di Pace del Mandamento di Cosenza Sentenza n del 05 ottobre 2005 Estensore Panzera

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 4530/2013 ing. emesso in data , n.10508/2013 R.G.

Cass /09: Il Ricorso al Prefetto preclude l'emissione della Cartella esattoriale

Sentenza n. 263/2017 pubbl. il 24/05/2017 RG n. 2294/2015

TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. ***/2013 tra

Transcript:

\ '/ ' ' -1 l R.G. 49974/2006 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE VI CIVILE '' '.~Y,qfkoo3 zr:s..zn:~ros Il Giudice Istruttore in funzione di Giudice Unico, Dott. Giuseppe Blumetti, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato promossa con atto di citazione notificato in data 2817/2006 a ministero dell'aiutante Ufficiale Giudiziario della Corte d'appello di Milano DA Girasole di Antonio Sannino, elettivamente domiciliata in Milano, v. Manara 5, presso lo studio dell'avv. F. Pepe, che lo difende, con l'avv. C. Rochira per procura a margine dell'atto di citazione CONTRO ATTORE OPPONENTE Centrobanca s.p.a., elettivamente domiciliata in Milano, v_ Boccaccia 29, presso lo studio dell'avv. F. Fanelli e difesa dall'avv. R. Nanna per procura speciale notarile -~--- del 13/7/2005 in atti OGGETTO: Contratti bancan. All' udienza di precisazione delle conclusioni le parti cosi Attore: vedi atto di citazione CONCLUDEVANO Convenuta : " foglio allegato '~ J l r: ~,.. i CONVENUTA OPPOSTA T 1\l'llUI TRIBUNAL.é C;lNC~, : ~:-, l n 'j l l '.':1 j '.. ' -'-'' l '. -.~..-- '.'-~ '-': -!,. ; ' - / - '"" \ ~ '

non potendo il Giudicante sostituirsi alla parte nella precisa formulazione dei requisiti richiesti dall'art. 163, 3 comma nn. i 3 e 4 c.p.c.. Rileva al riguardo, inoltre, il Giudicante che nella fattispecie in esame il tasso degli interessi risulta espressamente pattuito ed indicato nella clausola 2 del contratto, così come pure gli interessi moratori formano oggetto della pattuizione esplicitata nella clausola 4 ed alcun riferimento o richiamo è stato effettuato dall'opponente a tali previsioni, né sono in alcun modo manifestate, in modo preciso c circostanziato. eventuali motivi di invalidità e/o Inefficacia delle stesse. L'opposizione deve, per l'effetto, essere rigettata. Le ' sp~se seguono la soccombenza.. L,.. ",. ' "t P.Q.M.... i ;-"_-- _,/~ Defrnìtlvarfiente prommciando così provvede: n Rigetta, per le causali di cui in motivazione l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto. 2) Condanna l'opponente a rifondere a controparte le spese di giudizio liquidate in complessivi. 7.023,00, di cui. 5.000,00 per onorariò.;-..2.018,00 per diritti e. 5,00 per spese oltre rimborso forfetario ex art. 14 d.m. 8/4/2004, i.v.a. e c.p. a.. Milano 11/3/2009 Il Giudice Unico OGGI 1,. t

collegamento per la sceltadel foro competente, essendo per l' effetto l' onere di eccezione del convenuto circoscritto al criterio scelto dall' attore ~ Cass. 28/3/1968 n.. 2208,21110/1985 n. 5171 -. Nel caso di specie, poi, si rileva che la competenza del Tribunale adito, oltre a risultare pattuita convenzionalmente nella clausola contenuta nel contratto di finanziamento ~ cfr. doc. 2 monitorio clausola 12 - e specificamente approvata ai sensi dell'art. 1341, 2, risulta correttamente radicata presso il Tribunale di Milano alla stregua dell'art. 20 c.p.c., in quanto è dedotta in giudizio l'obbligazione di pagamento di una nea capitale, lamenta, poi, l'illegittimità degli interessi applicati, ritenuti genericamente usurari senza alcuna illustrazione e specificazione della contestazione svolta sul punto. Contestare r ammontare degli interessi senza specificare se si versi in ipotesi di violazione della clausola contrattuale che li prevede~ per applicazione, per esempio, di tasso diverso da quello pattuito ~o di nullità della clausola per difetto di specifica indicazione del tasso percenhmle o, ancora, di supcramento dei tassi soglia, neppure richiamati ed indicati, equivale a rendere come non formulata la relativa contestazione,

.. e""'u ner 00 bil=l- lica - f','', - ''N '.-<~. - l" ne~~" 1,,,.,.... ~ "~.. ~- ~----"' ' -- ~ - Cc-"n"l"mO,.,... ~... ~o~~. a tuili!j/i u;;,.ìi ::... :. : h2:i ed a chiunque s,.:1,;......... : : ;:.. ;.:.:.ta titolo, al Pubbiìoo ",..,; ~. c... d gli Ufficiali ch~llll!"~ ~" 1".1~.. :ca di concooigl"ci c;c&ildo ne siano l@f!!llmenl" rìci.i..,.l.l, 1..11 presqot~> ~ ' '' " ''a esecutiva è conforme all'originale e ~l r1laacl1 ~,,.,,,,,, '"JZ.Q.:..Q.e.v,a.=:u:-.tr... -... --------- M/111'10,..... LL.. ArK.. lllfib.... - -- Il CANCaLIERE. d uso notifica.. vo per autenttca a. 2 1 ~~,)_1!\l..L- M!Iano,..... IL CANCELLIERE

che SI CONCLUDE l'on.le Tribunale adito, respinta ogni avversa - domanda, richiesta ed eccezione, voglia cosi prov - ~vedere: IN RITO 1) rinviare la presente causa per la decisione 10

ex art. 281 sexies cpc; NEL MERITO 2} rigettare l'avversa opposizione in quanto, infondata e pretestuosa; 3) confermare il dcereto ingiuntivo opposto; IN OGNI CASO 4) condannare parte opponente al pagamento delle spese e competenze del presente procedimento, oltre C'...:..;< 12,50%, come iva, cpa e spese generali del per legge; IN VIA SUBORDINATA 5) condannare parte opponente al risarcimento del danno per conclamata malafede processuale, ex art. 96 cpc, da liquidarsi in via equitativa. MILANO, NOVEMBRE 2006 11

l l SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. Con atto di citazione notificato il 28/7/2006 il Girasole di Antonio Srumino, in persona dell'omonimo titolare e legale rappresentante "pro tempore", proponeva opposizione al decreto del 7/6-23/6/2006 con cui si ingiungeva all'esponente il pagamento, dell'importo di. 488.127,00 oltre interessi convenzionali a titolo di residuo rimborso del finanzirunento concesso da Centrobanca s.p.a. con atto registrato il 4/1/1998, de-.' ducen~}reliminarmente, l'incompetenza territoriale del Tribunale adito e deducendo,..uerito, l'illegittimità degli interessi addebitati, e concludendo per la revoca. del provvedimento monitorio. Costituitosi ritualmente il contraddittorio la convenuta opposta contestava integrai-~ mente i motivi di opposizione chiedendone il rigetto ~ La causa era, in difetto all'esito di attività istruttoria, ritenuta in decisione sulle con-, elusioni in epigrafe trascritte. MOTIVI DELLA DECISIONE. Deve, preliminannente, dichiararsi l' inammissibilità dell' eccezione di incompetenza sollevata dall'opponente sul decisivo ed assorbente rilievo che, nel caso di fori eletti-. vrunente concorrenti ai sensi dell'art. 20 c.p.c., il convenuto ha l' onere di contestare.tutte le ipotesi di foro facoltativo, attesochè la contestazione si ha per proposta, ed e-. vita che la competenza rimanga radicata presso il Giudice adito in base al criterio non contestato, solo se è specifica e completa- Cass. 28/111986 n. 552, 4/5/1990 n. 3710, 27/411993 n. 4912 -, fatta salvo il caso in cui l'attore abbia specificato il criterio di