\ '/ ' ' -1 l R.G. 49974/2006 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE VI CIVILE '' '.~Y,qfkoo3 zr:s..zn:~ros Il Giudice Istruttore in funzione di Giudice Unico, Dott. Giuseppe Blumetti, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato promossa con atto di citazione notificato in data 2817/2006 a ministero dell'aiutante Ufficiale Giudiziario della Corte d'appello di Milano DA Girasole di Antonio Sannino, elettivamente domiciliata in Milano, v. Manara 5, presso lo studio dell'avv. F. Pepe, che lo difende, con l'avv. C. Rochira per procura a margine dell'atto di citazione CONTRO ATTORE OPPONENTE Centrobanca s.p.a., elettivamente domiciliata in Milano, v_ Boccaccia 29, presso lo studio dell'avv. F. Fanelli e difesa dall'avv. R. Nanna per procura speciale notarile -~--- del 13/7/2005 in atti OGGETTO: Contratti bancan. All' udienza di precisazione delle conclusioni le parti cosi Attore: vedi atto di citazione CONCLUDEVANO Convenuta : " foglio allegato '~ J l r: ~,.. i CONVENUTA OPPOSTA T 1\l'llUI TRIBUNAL.é C;lNC~, : ~:-, l n 'j l l '.':1 j '.. ' -'-'' l '. -.~..-- '.'-~ '-': -!,. ; ' - / - '"" \ ~ '
non potendo il Giudicante sostituirsi alla parte nella precisa formulazione dei requisiti richiesti dall'art. 163, 3 comma nn. i 3 e 4 c.p.c.. Rileva al riguardo, inoltre, il Giudicante che nella fattispecie in esame il tasso degli interessi risulta espressamente pattuito ed indicato nella clausola 2 del contratto, così come pure gli interessi moratori formano oggetto della pattuizione esplicitata nella clausola 4 ed alcun riferimento o richiamo è stato effettuato dall'opponente a tali previsioni, né sono in alcun modo manifestate, in modo preciso c circostanziato. eventuali motivi di invalidità e/o Inefficacia delle stesse. L'opposizione deve, per l'effetto, essere rigettata. Le ' sp~se seguono la soccombenza.. L,.. ",. ' "t P.Q.M.... i ;-"_-- _,/~ Defrnìtlvarfiente prommciando così provvede: n Rigetta, per le causali di cui in motivazione l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto. 2) Condanna l'opponente a rifondere a controparte le spese di giudizio liquidate in complessivi. 7.023,00, di cui. 5.000,00 per onorariò.;-..2.018,00 per diritti e. 5,00 per spese oltre rimborso forfetario ex art. 14 d.m. 8/4/2004, i.v.a. e c.p. a.. Milano 11/3/2009 Il Giudice Unico OGGI 1,. t
collegamento per la sceltadel foro competente, essendo per l' effetto l' onere di eccezione del convenuto circoscritto al criterio scelto dall' attore ~ Cass. 28/3/1968 n.. 2208,21110/1985 n. 5171 -. Nel caso di specie, poi, si rileva che la competenza del Tribunale adito, oltre a risultare pattuita convenzionalmente nella clausola contenuta nel contratto di finanziamento ~ cfr. doc. 2 monitorio clausola 12 - e specificamente approvata ai sensi dell'art. 1341, 2, risulta correttamente radicata presso il Tribunale di Milano alla stregua dell'art. 20 c.p.c., in quanto è dedotta in giudizio l'obbligazione di pagamento di una nea capitale, lamenta, poi, l'illegittimità degli interessi applicati, ritenuti genericamente usurari senza alcuna illustrazione e specificazione della contestazione svolta sul punto. Contestare r ammontare degli interessi senza specificare se si versi in ipotesi di violazione della clausola contrattuale che li prevede~ per applicazione, per esempio, di tasso diverso da quello pattuito ~o di nullità della clausola per difetto di specifica indicazione del tasso percenhmle o, ancora, di supcramento dei tassi soglia, neppure richiamati ed indicati, equivale a rendere come non formulata la relativa contestazione,
.. e""'u ner 00 bil=l- lica - f','', - ''N '.-<~. - l" ne~~" 1,,,.,.... ~ "~.. ~- ~----"' ' -- ~ - Cc-"n"l"mO,.,... ~... ~o~~. a tuili!j/i u;;,.ìi ::... :. : h2:i ed a chiunque s,.:1,;......... : : ;:.. ;.:.:.ta titolo, al Pubbiìoo ",..,; ~. c... d gli Ufficiali ch~llll!"~ ~" 1".1~.. :ca di concooigl"ci c;c&ildo ne siano l@f!!llmenl" rìci.i..,.l.l, 1..11 presqot~> ~ ' '' " ''a esecutiva è conforme all'originale e ~l r1laacl1 ~,,.,,,,,, '"JZ.Q.:..Q.e.v,a.=:u:-.tr... -... --------- M/111'10,..... LL.. ArK.. lllfib.... - -- Il CANCaLIERE. d uso notifica.. vo per autenttca a. 2 1 ~~,)_1!\l..L- M!Iano,..... IL CANCELLIERE
che SI CONCLUDE l'on.le Tribunale adito, respinta ogni avversa - domanda, richiesta ed eccezione, voglia cosi prov - ~vedere: IN RITO 1) rinviare la presente causa per la decisione 10
ex art. 281 sexies cpc; NEL MERITO 2} rigettare l'avversa opposizione in quanto, infondata e pretestuosa; 3) confermare il dcereto ingiuntivo opposto; IN OGNI CASO 4) condannare parte opponente al pagamento delle spese e competenze del presente procedimento, oltre C'...:..;< 12,50%, come iva, cpa e spese generali del per legge; IN VIA SUBORDINATA 5) condannare parte opponente al risarcimento del danno per conclamata malafede processuale, ex art. 96 cpc, da liquidarsi in via equitativa. MILANO, NOVEMBRE 2006 11
l l SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. Con atto di citazione notificato il 28/7/2006 il Girasole di Antonio Srumino, in persona dell'omonimo titolare e legale rappresentante "pro tempore", proponeva opposizione al decreto del 7/6-23/6/2006 con cui si ingiungeva all'esponente il pagamento, dell'importo di. 488.127,00 oltre interessi convenzionali a titolo di residuo rimborso del finanzirunento concesso da Centrobanca s.p.a. con atto registrato il 4/1/1998, de-.' ducen~}reliminarmente, l'incompetenza territoriale del Tribunale adito e deducendo,..uerito, l'illegittimità degli interessi addebitati, e concludendo per la revoca. del provvedimento monitorio. Costituitosi ritualmente il contraddittorio la convenuta opposta contestava integrai-~ mente i motivi di opposizione chiedendone il rigetto ~ La causa era, in difetto all'esito di attività istruttoria, ritenuta in decisione sulle con-, elusioni in epigrafe trascritte. MOTIVI DELLA DECISIONE. Deve, preliminannente, dichiararsi l' inammissibilità dell' eccezione di incompetenza sollevata dall'opponente sul decisivo ed assorbente rilievo che, nel caso di fori eletti-. vrunente concorrenti ai sensi dell'art. 20 c.p.c., il convenuto ha l' onere di contestare.tutte le ipotesi di foro facoltativo, attesochè la contestazione si ha per proposta, ed e-. vita che la competenza rimanga radicata presso il Giudice adito in base al criterio non contestato, solo se è specifica e completa- Cass. 28/111986 n. 552, 4/5/1990 n. 3710, 27/411993 n. 4912 -, fatta salvo il caso in cui l'attore abbia specificato il criterio di