REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TARANTO-SEZ 1^ Il Dr. Giacovelli Martino, ha pronunciato la seguente SENTENZA N. 3166 nella causa iscritta al n 4206/2015, avente ad oggetto: opposizione a precetto, nella causa promossa da: D. Anna, nata a Taranto ed ivi residente, rappresentata e difesa in virtù di mandato in calce al presente atto dalla avv. M. P. con studio in Bari opponente contro D. Avv., in proprio, con studio in Taranto parte intimante opposta Conclusioni per l opponente: Voglia l Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, così provvedere: a) revocare il Decreto Ingiuntivo N. 79/15 di cui in premessa; b) con vittoria di spese di lite. Conclusioni per la parte opposta convenuta: come da atti e verbali di causa che qui si intendono trascritti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La presente sentenza viene redatta con la succinta esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della causa e delle succinte ragioni giuridiche della decisione, anche ai precedenti conformi, come previsto dagli artt. 132 n. 4 cpc. e 118 disp.att.c.p.c. Premetteva e sosteneva l opponente che: 1) con D.I. n. 79/15 (n.7518/14 R.G.) emesso dal Giudice di pace di Taranto il 20.01.2015 veniva ingiunto alla sig.ra D. Anna il pagamento della somma di euro 3.838,27 oltre interessi legali e spese

del procedimento monitorio per euro 541,00, oltre IVA e CAP nonché spese generali come per legge ; 2) veniva concessa la formula esecutiva il 26/1/2015 e quindi il decreto ingiuntivo veniva notificato con pedissequo atto di precetto il 10/2/2015 e la somma precettata ammontava complessivamente ad 4.786,60; 3) la sig.ra D.Anna riteneva che la cifra riconosciuta in D.I., seppure opinata dall Ordine degli Avvocati di Taranto, fosse incongrua rispetto al valore della causa ed all attività espletata dal legale in giudizio, anche rispetto alle nuove tariffe in vigore, per le quali la parcella ammonterebbe a molto meno della metà della cifra ingiunta; 4) soprattutto, l opponente riteneva ai aver diritto ad essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato, come da decreto di ammissione del Tribunale di Taranto, seppure postumo, in data 25.11.2014; 5) tale decreto ingiuntivo è stato emesso in seguito ad opinamento della parcella da parte dell Ordine Avvocati, ma, proprio perchè l'opinamento viene reso in assenza di contraddittorio, la delibera del Consiglio dell'ordine non fa stato fra le parti, e gli importi opinati sono sempre liberamente valutabili dal giudice, il quale non è in alcun modo vincolato al parere rilasciato dal Consiglio, perché, come noto, l opinamento viene reso sempre "sulla fede dell'esposto", vale a dire sul presupposto che tutte le attività esposte dall'avvocato nella propria nota, e che non sia possibile controllare con la documentazione allegata alla istanza, siano state effettivamente svolte dal legale; 6) pertanto, poiché il compito del COA è solo quello di controllare la corrispondenza tra le voci indicate nella parcella e quelle della tariffa di categoria, non ha alcun potere di effettuare valutazioni di merito (Cassaz. N. 401/67), e dunque la parcella opinata, seppur costituisce titolo idoneo per l emissione di D.I., non ha alcun valore probatorio e non è vincolante per il giudice in ordine alla liquida-

zione degli onorari, dal momento che costituisce semplice dichiarazione unilaterale del professionista (cf. Cassaz. N. 807/99); 7) la predetta parte opponente si era rivolta all opposto per esservi stata accompagnata dalla persona con cui all epoca aveva una relazione, il quale si offrì di provvedere personalmente a ogni incombenza. Tanto premesso, la sig.ra D.Anna, ut sopra rappresentata e difesa, intendeva proporre opposizione al decreto ingiuntivo innanzi indicato e per l effetto citava la parte opposta in giudizio. All udienza designata del 16.07.2015, si costituiva la parte convenuta depositando comparsa e documentazione annessa, con cui si sosteneva l infondatezza dell opposizione e si chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo. La causa era riservata per la decisione in merito all ammissione dei mezzi istruttori richiesti. Sciolta fuori udienza la riserva, la causa veniva rinviata all udienza del 31.07.2015 per il tentativo di bonario componimento ed in mancanza per la precisazione delle conclusioni, atteso che la documentazione agli atti era sufficiente per la decisione, All udienza del 02.10.2015, fallito ogni tentativo di componimento bonario, dopo la precisazione delle conclusioni e discussione, la causa era trattenuta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE In via preliminare va precisato che ai sensi dell art. 115 C.p.C. per come modificato a partire dal 04.07.2009, le deduzioni espresse dalle parti, se non specificamente contestate, vincolano il Giudice sulla loro rilevanza. Il Tribunale di Taranto, con sentenza n. 529/11 (Dott. Luciano Cavallone) ha affermato con molta chiarezza i principi di contestazione e non contestazione dei fatti di causa, nonché soprattutto il regime processuale vigente, incardinato su preclusioni rigide, per cui non possono valutarsi fatti, quand anche emersi nel corso dell istruttoria, non ritualmente dedotti entro i termini di rito concessi e con i principi costituzionali volti a garantire il diritto di difesa in un

giusto processo. Ove così non fosse, sostiene il Giudice Dott. Cavallone, si potrebbero produrre dei fatti concatenati fra loro che porterebbero illimitatamente a non definire qualsiasi processo in tempi ragionevoli. L opposizione al Decreto Ingiuntivo di che trattasi si può ritenere fondata e merita accoglimento per quanto di ragione. Si rileva anzitutto nella presente controversia che non è stato rispettato l obbligo da parte dell avvocato D. di informare la cliente della possibilità di accedere al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, pur in presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi posseduti dalla parte opponente, laddove la stessa risulta ammessa, anche se successivamente, al patrocinio a spese dello Stato, come da decreto di ammissione del Tribunale di Taranto in data 25.11.2014 ( Consiglio Nazionale Forense - pres. ALPA, rel. Brocardo - sentenza del 15 dicembre 2011, n. 210). La Cassazione, a partire dalla sentenza n. 26810 del 20.12.2007, ha sancito il principio che le norme del codice disciplinare forense costituiscono fonti normative integrative di precetto legislativo, che attribuisce al Consiglio nazionale forense il potere disciplinare, con funzione di giurisdizione speciale appartenente all ordinamento generale dello Stato, come tali interpretabili direttamente dalla Corte di legittimità. Anche da parte dell opponente, quale parte interessata ad evitare il prospettabile passaggio in giudicato dell opposto decreto, si può addebitare il mancato rispetto della presentazione dell istanza di mediazione. Il decreto ingiuntivo, specialmente se richiesto immediatamente esecutivo, nella sua essenza di procedimento speciale sommario può sussistere solo se corretto e completo in tutti gli elementi richiesti dagli artt. 642 e successivi del c.p.c. Detti elementi non possono essere modificati: il decreto d ingiunzione deve essere preciso in tutti gli elementi, con l avvenuto adempimento previsto per legge, né può essere accolto

in subordine, anche a seguito di una interpretazione logicosistematica. Relativamente alle spese di giudizio, non é superfluo rammentare che l istituzione del Giudice di Pace ha come compito principale quello di dirimere bonariamente le controversie tra le parti, proprio per evitare ulteriori fasi del giudizio che inflazionano gli Organi superiori della Giustizia ( Tribunale, Cassazione, ecc.), né il GDP è tenuto a rispondere in ogni punto alle deduzioni avanzate dalle parti, specialmente se del tutto ovviamente infondate ed inconferenti. L offerta di 2.000,00 onnicomprensiva e senza il riconoscimento delle altrui ragioni avanzata dall opponente all udienza del 02.10.2015 non è stata accettata dalla parte opposta, per cui si deve dare atto dell esasperazione dimostrata dalle parti nel non raggiungere alcun componimento bonario, pur in presenza di vizi procedimentali come sopra accennati. Di conseguenza, per quanto sopra esposto, le spese, diritti di procuratore ed onorario di avvocato vengono compensate. P.Q.M. Il Giudice di Pace di Taranto, dr. Martino Giacovelli, definitivamente pronunciando sulla opposizione notificata da D. Anna contro D. avv., avverso il precetto e l annesso decreto ingiuntivo n. 79/15 (n.7518/14 R.G.) emesso dal Giudice di pace di Taranto il 20.01.2015 nei confronti della sig.ra D. Anna per il pagamento della somma complessiva di 4.786,60 ( euro 3.838,27 del D.I. oltre interessi legali e spese del procedimento monitorio per euro 541,00, oltre IVA e CAP nonché spese generali come per legge), ogni altra istanza, eccezione, deduzione rigettata, cosi provvede: 1) accoglie l'opposizione; 2) di conseguenza revoca il decreto ingiuntivo opposto; 3) Compensa le spese di giudizio. Così deciso in Taranto, 13 Ottobre 2015 Il Giudice di Pace

Giacovelli) ( Dr. Martino