COMUNE DI CIVITAVECCHIA

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COMUNE DI CIVITAVECCHIA Provincia di Roma Convenzione ex art. 30, d.lgs. n. 267/2000 per la gestione del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale nell'ambito Roma 2 Litorale Nord individuazione della Stazione appaltante e delega delle connesse funzioni ai sensi del D.M. n. 226/2011. L'anno duemilaquindici del mese di ottobre presso la sede del Comune di Civitavecchia, in piazzale Guglielmotti 7 - il Comune di Civitavecchia, in persona dell ing. Antonio Cozzolino, nato a Torre del Greco (NA) il 07.07.1976, in qualità di Sindaco e legale rappresentante pro tempore, il quale interviene in forza della deliberazione del Commissario Prefettizio n. 15 del 10.12.2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvato lo schema della presente convenzione; - il Comune di Allumiere, in persona del Sindaco pro tempore sig. Augusto Battilocchio e legale rappresentante pro tempore, in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 27.2.2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvato lo schema della presente convenzione; ***** PREMESSO che i suddetti Comuni, con le deliberazioni consiliari indicate in epigrafe, si sono determinati nel senso di procedere alla stipulazione della presente Convenzione per disciplinare le funzioni che attengono alla gestione del servizio di distribuzione del gas naturale nell'ambito Roma 2 Litorale Nord, conformemente ai Decreti Ministeriali 19.1.2011 e 18.10.2011 in materia di determinazione dei nuovi ambiti territoriali di gara e al D.M. n. 226/2011, recante Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale (...) tutti quanti emanati in attuazione dell'art. 46 bis, d.l. n. 159/2007, convertito, con modificazioni, in l. n. 222/2007 e ss.mm.ii.

RICHIAMATI, inoltre, gli artt. 14 e 15, d.lgs. n. 164/2000 RICHIAMATI l'art. 30, d.lgs. n. 267/2000 e l'art. 15, l. n. 241/1990; convengono e stipulano quanto segue. Art. 1 Oggetto e finalità 1. La presente Convenzione è finalizzata a dare attuazione alle norme citate in premessa per l'affidamento e la gestione del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale nell'ambito Roma 2 -Litorale Nord e, segnatamente, ha per oggetto l'individuazione della Stazione appaltante, le delega a quest'ultima, da parte degli Enti locali stipulanti, delle connesse funzioni, nonché la regolamentazione dell'esercizio delle funzioni medesime. Art. 2 Stazione appaltante e funzioni delegate. 1. La Stazione appaltante di cui all'art. 2, D.M. n. 226/2011 è individuata nel Comune di Civitavecchia. 2. Al Comune di Civitavecchia sono delegate le seguenti funzioni di cui sono titolari gli Enti locali stipulanti: a) le funzioni che attengono alla preparazione e alla pubblicazione del bando e del disciplinare di gara ivi comprese l'adozione di ogni atto e la predisposizione di ogni documento connesso, allo svolgimento e all'aggiudicazione della gara medesima, come previsto dall'art. 2, comma 4, D.M. n. 226/2011; b) le funzioni che attengono alla cura dei rapporti con il gestore, ivi comprese la funzione di controparte del contratto di servizio e la funzione di vigilanza e controllo sull'attività gestionale, con il supporto di apposito comitato di monitoraggio, costituito dai rappresentanti degli Enti locali, ai sensi dell' art. 2, comma 5, D.M. n. 226/2011; c) le funzioni che attengono al reperimento presso il gestore uscente, secondo le modalità e con l'esercizio dei poteri previsti dall'art. 4, D.M. n. 226/2011, di tutti i documenti e le informazioni necessari ai fini della determinazione del valore del rimborso dovuto al gestore uscente, nonché ai fini della preparazione e della pubblicazione del bando per la nuova gara e di tutti i relativi atti e documenti, conformemente a quanto previsto dall'art. 2, comma 6, D.M. n. 226/2011.

3. Con riguardo alla definizione delle condizioni alla scadenza dei rapporti con il gestore uscente e alla determinazione del valore di rimborso dovuto al gestore stesso ai sensi dell'art. 15, comma 5, d.lgs. n. 164/2000 e in conformità a quanto previsto dai contratti di concessione, nonché per lo svolgimento di ogni altra attività di competenza del singolo Comune (c.d. funzioni locali ), gli Enti locali stipulanti hanno la facoltà: a) di procedere in proprio, facendosi carico di tutti i relativi oneri ed, in particolare, reperendo ogni supporto consulenziale esterno ritenuto necessario; b) oppure di avvalersi della struttura organizzativa della Stazione appaltante, la quale in tal caso si farà carico, anche tramite apporti consulenziali esterni: - delle necessarie valutazioni di tipo legale, tecnico ed economico, comprese le perizie di stima industriale degli impianti; - di supportare e affiancare i singoli Enti nelle trattative con il gestore per la determinazione dei valori di rimborso e di svolgere le attività istruttorie e tecnico-operative necessarie allo scopo. 4. Restano comunque in capo ai singoli Enti locali le determinazioni finali in ordine alla definizione delle condizioni alla scadenza dei rapporti con il gestore uscente e all'approvazione dei valori di rimborso dovuti al gestore stesso. 5. L'Ente locale, ove intenda optare per l'ipotesi di cui al precedente comma 3, lett. a), è tenuto comunicarlo per iscritto alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dalla stipulazione della presente convenzione, unitamente al nominativo del consulente incaricato. In mancanza di tale comunicazione nel termine indicato, si intenderà integrata l'ipotesi di cui al comma 3, lett. b). Art. 3 Preparazione, svolgimento e aggiudicazione della gara; stipulazione del contratto di servizio. 1. La Stazione appaltante acquisisce dal gestore uscente le informazioni e i documenti previsti dall'art. 4, D.M. n. 226/2011, oltre ad ogni altro elemento ritenuto utile, facendo applicazione delle modalità previste dal medesimo art. 4. Essa agisce in nome e per conto dei singoli Enti locali esercitando ogni potere ad essi spettante in base alle norme vigenti e potendo altresì agire in giudizio, ove necessario, al fine di ottenere le suddette informazioni e documentazioni. Al riguardo resta impregiudicata la facoltà dell'ente locale di procedere autonomamente, salvo l'obbligo dello stesso di darne tempestiva comunicazione alla Stazione appalante per opportuno coordinamento. 2. Entro 15 giorni dalla stipulazione della presente convenzione, gli Enti locali dell'ambito mettono a disposizione della Stazione appaltante tutta la documentazione già in loro possesso che attenga ai

rapporti contrattuali con il gestore, ivi compresi i contratti di concessione e ogni successivo atto integrativo e/o modificativo. Ricevuta la predetta documentazione, la Stazione appaltante si impegna a richiedere al gestore quanto indicato al precedente comma 1 entro i successivi 15 giorni. Si applicano, quindi, i commi 3, 4 e 5 dell'art. 4, D.M. n. 226/2011. 3. Acquisiti le informazioni e i documenti di cui al comma 1, gli Enti locali, in persona dei rappresentanti dai medesimi designati, con l'affiancamento della struttura organizzativa della Stazione appaltante e dei suoi consulenti, ovvero dei consulenti autonomamente incaricati dagli Enti stessi, negoziano con il gestore al fine di determinare il valore di rimborso a questi dovuto ai sensi dell'art. 15, comma 5, d.lgs. n. 164/2000 e in conformità ai contratti di concessione, al fine di pervenire alla definizione di un valore finale possibilmente condiviso. 4. Considerato che il gestore è il medesimo in tutto il territorio dell'ambito, gli Enti stipulanti convengono che le trattative abbiano comunque luogo in modo unitario e con il coordinamento organizzativo della Stazione appaltante. 5. Gli Enti locali, se non esercitano la facoltà di cui all'art. 2, comma 3, lett. a), si avvalgono della struttura organizzativa della Stazione appaltante e dei suoi consulenti per le necessarie valutazioni di tipo legale-tecnico-economico, ivi comprese le perizie di stima industriale degli impianti e ogni connessa attività istruttoria e tecnico-operativa. 6. Sempre sulla base delle informazioni e dei documenti di cui al comma 1, nonché sulla base di ogni altro utile elemento fornito dai singoli Enti locali, la Stazione appaltante prepara le Linee guida programmatiche d'ambito ai sensi dell'art. 9, comma 3, D.M. 226/2011. 7. In conformità alle suddette Linee Guida e in collaborazione con gli Enti locali, i quali sono chiamati ad indicare le specifiche esigenze e priorità di intervento nel proprio territorio e gli elementi programmatici di sviluppo dello stesso, la Stazione appaltante prepara anche il Documento Guida di cui all'art. 9, comma 4, D.M. n. 226/2011. 8. La Stazione appaltante prepara, infine, il bando, il disciplinare di gara, lo schema del contratto di servizio, e tutta la documentazione da porre a base di gara ai sensi del D.M. n. 226/2011, nonché nel rispetto della normativa generale e di settore applicabile. 9. Ai fini dello svolgimento delle attività descritte nei commi che precedono, possono esser convocate dalla Stazione appaltante una o più sedute consultive con i rappresentanti dei singoli Enti locali. La Stazione appaltante può richiedere informazioni, documenti e chiarimenti ai singoli Enti locali, i quali sono tenuti a darne sollecita evasione. 10. Prima della pubblicazione del bando, tutti gli atti e i documenti da porre a base di gara sono oggetto di una consultazione finale con gli Enti locali mediante convocazione di apposita seduta, durante la quale gli Enti locali stessi potranno, se del caso, presentare osservazioni non vincolanti

che la Stazione appaltante sarà tenuta ad esaminare. 11). Lo svolgimento e l'aggiudicazione della gara sono curate dalla Stazione appaltante nel rispetto di quanto stabilito dalle norme vigenti ed, in particolare, dall'art. 14, d.lgs. n. 164/2000 e dal D.M. n. 226/2011. 12). La Stazione appaltante provvede altresì alla stipulazione del contratto di servizio in nome proprio nonché in nome e per conto degli altri Enti locali dell'ambito. Art. 4 Programmazione temporale delle attività di cui all'art. 3. Le parti si impegnano, ciascuna per quanto di competenza, e compatibilmente con le condizioni oggettive (esistenti e sopravvenute) e con il grado di collaborazione di tutti soggetti coinvolti, a pervenire: - alla pubblicazione del bando di gara entro 12 mesi dalla data di stipulazione della presente convenzione; - all'aggiudicazione e alla stipulazione del contratto di servizio entro 18 mesi dalla data di stipulazione della presente convenzione. Art. 5 Attività di vigilanza e controllo sulla gestione del servizio 1. La Stazione appaltante svolge, anche in nome e per conto degli altri Enti locali dall'ambito, le funzioni di vigilanza e controllo sulla gestione ed, in particolare, sull'esecuzione del contratto di servizio. 2.. Lo svolgimento di tali funzioni sarà regolato da apposita convenzione integrativa, da stipulare entro 60 giorni dalla stipulazione del contratto di servizio, la quale provvederà altresì a disciplinare la composizione ed il funzionamento del comitato di monitoraggio di cui all'art. 2, comma 5, D.M. n. 226/2011. Art. 6 Durata 1. La presente Convenzione ha efficacia dalla data di stipulazione sino alla cessazione della gestione del servizio da parte del concessionario nominato in esito alla prima gara d'ambito. Art. 7 Rapporti finanziari.

1. Tutte le attività di competenza della Stazione appaltante ai sensi della presente Convenzione sono finanziate mediante il corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri di gara di cui all'art. 8, comma 1, D.M. n. 226/2011 (inclusi gli oneri di funzionamento della Commissione di gara), come determinato ai sensi della Deliberazione AEEG 11 ottobre 2012 n. 407/2012/R/GAS; corrispettivo che sarà posto in gara a carico del soggetto aggiudicatario, come previsto dal citato art. 8, comma 1. 2. La Stazione appaltante si farà carico delle necessarie anticipazioni di spesa. 3. Qualora l'ente locale non si avvalga della struttura organizzativa della Stazione appaltante per quanto concerne le c.d. funzioni locali, avrà diritto al riconoscimento della relativa quota parte del corrispettivo una tantum di cui al comma 1, fermo restando che si farà carico in proprio di ogni relativa anticipazione di spesa. 4. Per quanto riguarda l'attività di vigilanza e controllo sulla gestione del servizio, sempre di competenza della Stazione appaltante in forza della presente Convenzione, il relativo onere trova copertura nel corrispettivo, a carico del gestore, previsto dall'art. 8, comma 2, D.M. n. 226/2011. Art. 8 Disposizioni particolari. 1. Le disposizioni della presente Convenzione valgono anche per l'ente locale dell'ambito che abbia già affidato il servizio con gara dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 164/2000, fermo restando che il subentro del concessionario d'ambito nel territorio di tale Ente interverrà solo alla scadenza dell'affidamento già disposto e che il valore di rimborso dovuto al gestore uscente a tale scadenza sarà determinato in conformità a quanto previsto dal relativo contratto e dalle norme pro tempore applicabili. 2. Nel caso di cui al comma 1 non si applica l'art. 2, comma 3 e l'attività di vigilanza e controllo di cui all'art. 6 decorre contestualmente alla decorrenza del subentro del concessionario d'ambito nel territorio dell'ente locale interessato. 3. L'Ente locale di cui al comma 1 si impegna, per quanto di competenza, ad assolvere a tutti gli adempimenti necessari, ai sensi del D.M. n. 226/2011 e di ogni altra pertinente norma generale e settoriale, ai fini dello svolgimento della gara d'ambito, avendo quest'ultima per oggetto anche il servizio relativo al proprio territorio. Art. 9 Clausola di salvaguardia 1. Qualora dovesse, per qualunque ragione, venire meno il vincolo normativo che attualmente

impone l'affidamento unitario del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale nel territorio relativo all'ambito Roma 2 Litorale Nord (cfr. D.M. 18.10.2011), resta comunque confermato l'assetto organizzativo e gestionale adottato con la presente Convenzione, a valere quale ambito volontariamente scelto dagli Enti stipulanti per l'affidamento e la gestione del servizio. 2. Anche nella predetta eventualità, di conseguenza, le disposizioni della presente Convenzione rimangono efficaci ed, in particolare, rimangono confermate l'individuazione della Stazione appaltante e la delega delle connesse funzioni, con la relativa regolamentazione, in quanto compatibile. Art. 10 Controversie 1. Ogni eventuale controversia tra le parti avente ad oggetto l'interpretazione e l'esecuzione della presente Convenzione rientra nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo ai sensi dell'art. 133, lett. a), n. 2), c.p.a. Letto, confermato e sottoscritto Data, 13.10.2015 Per il Comune di Civitavecchia il Sindaco ing. Antonio Cozzolino Per il Comune di Allumiere il Sindaco sig. Augusto Battilocchio