Fibre di amianto respirate dagli indumenti del marito: risarciti gli eredi

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Fibre di amianto respirate dagli indumenti del marito: risarciti gli eredi Il Tribunale di Venezia con una recente sentenza ha condannato una società industriale a risarcire gli eredi della donna deceduta a causa di un grave tumore alla pleura contratto perché per anni aveva respirato le fibre di amianto presenti sugli indumenti di lavoro del proprio marito Citava in giudizio la società datrice di lavoro del proprio marito, chiedendo il risarcimento dei danni a lei occorsi per essersi occupata della manutenzione degli indumenti di lavoro del coniuge sui quali erano presenti fibre di amianto che lei aveva respirato per anni. Si era costituita in giudizio la società convenuta, resistendo con proprie allegazioni e chiedendo il rigetto della domanda attorea. Senonché al decesso della donna, si costituivano volontariamente in giudizio i suoi figli, in qualità di eredi, chiedendo la prosecuzione del processo.

La vicenda La causa oggetto della vicenda giudiziaria in commento attiene alla tragica sorte che ha riguardato la povera defunta, deceduta a seguito di un mesetelioma, grave tumore alla pleura, che secondo la prospettazione attorea, la stessa aveva contratto in conseguenza dell attività lavorativa svolta dal marito con esposizione all amianto. Quest ultimo aveva lavorato per anni, come operaio in un cantiere navale con la mansione di carropontista. Dalla ctu medico legale, disposta sulla donna era emerso che il mesotelioma pleurico è un raro tumore maligno della pleura ed è uno dei tumori per i quali sembra accertato un rapporto di ordine etiologico, identificato con tutte le attività connesse all estrazione e alla lavorazione dell absesto (termine che sta ad indicare in alternativa all amianto numerosi silicati idrati chimicamente differenti, impiegati nelle attività industriali). Si aggiungeva anche nella CTU che proprio perché il mesotelioma è un tumore raro nella popolazione generale è evidente che la sua comparsa in soggetti esposti ad amianto è altamente significativa per la valutazione del nesso di causa. Peraltro, il periodo di latenza tra l inizio della esposizione e la comparsa della sintomatologia è stimato generalmente come molto lungo, nell ordine di 30-40 anni. Inoltre, ( ) nella letteratura medico specialistica sono riportate segnalazioni di comparsa di mesotelioma nella popolazione generale residente in aree industriali dove veniva utilizzato amianto e anche tra i familiari dei soggetti professionalmente esposti, per possibile inquinamento dell abitazione con fibre depositate sugli abiti di lavoro. Che dire, allora La consulenza tecnica non lasciava dubbi almeno sul piano

scientifico dell accertamento del nesso causale. Le testimonianze Anche dalle risultanze testimoniali raccolte nel corso del giudizio era emerso che l uomo, coniuge della defunta, aveva lavorato per decenni in quella realtà industriale dove, peraltro, l amianto era ben presente. Ed era anche emerso che gli operai di quella azienda, già risultata sorvegliato speciale in ragione del presunto utilizzo di agenti cancerogeni, erano soliti portare a casa gli indumenti di lavoro per poi provvedere a lavarli. Ebbene, quest ultima circostanza è tutt altro irrilevante, dal momento che, come evidenziato dalla ctu, la patologia contratta dalla donna era proprio riconducibile all inquinamento venutosi a creare all interno delle mura domestiche a causa di fibre di amianto presenti sugli abiti di lavoro del marito che ella stessa provvedeva con buona periodicità a lavare. Il nesso causale Venendo quindi all accertamento del nesso causale, esso deve essere condotto con criteri probabilistici sulla base di valutazioni scientifiche (pur in mancanza del raggiungimento della certezza sulla correlazione tra fatto esposizione all amianto ed evento mesotelioma Cass. Sez. Un. 576/2008 e Cass. n. 16381/2010). Ebbene anche secondo il Tribunale di Venezia (sent. n. 2147/2018), l esposizione all amianto del lavoratore (dal 1973 agli anni 90) aveva comportato la translazione della suddetta esposizione alle fibre di amianto all interno delle mura domestiche della propria abitazione, con la conseguenza che la moglie ha subito su sé stessa gli effetti dell inquinamento provenienti dalla realtà lavorativa del marito, ammalandosi e

scontando tragicamente con la propria vita la convivenza matrimoniale con il suddetto. La responsabilità del datore di lavoro Non vi è dubbio aggiunge il Tribunale veneto che la responsabilità della impresa convenuta trovi fondamento nella fattispecie di cui all art. 2087 c.c. poiché come ritiene giurisprudenza consolidata tale norma è fonte sia di responsabilità contrattuale per tutti i danni eziologicamente connessi alla attività prevista dal contratto di lavoro, che extracontrattuale per violazione del generale principio del neminem ledere avente ad oggetto la tutela dei diritti soggettivi primari, quali appunto la salute fisica o addirittura il diritto alla vita, e ciò a prescindere dagli obblighi specificamente imposti dalla relazione contrattuale e quindi anche dei soggetti terzi, come nella vicenda in esame. Orbene sotto il profilo della sicurezza sul lavoro, ai sensi dell art. 2087 c.c. spetta all imprenditore provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Non si tratta di una responsabilità oggettiva, ma qualora sia accertato che il danno è stato causato dalla nocività dell attività lavorativa per esposizione all amianto, è onere del datore di lavoro provare di aver adottato le misure generiche di prudenza necessarie alla tutela della salute dal rischio espositivo secondo le conoscenze del tempo di insorgenza della malattia, essendo irrilevante la circostanza che il rapporto di lavoro si sia svolto in epoca antecedente all introduzione di norme per l trattamento di materiali contenenti amianto, quali quelle contenute nel D.Lgs 277/1991 e successivamente abrogato dal D.Lgs. 81/2008. Nella specie, tale onere non è stato assolto. La società doveva pertanto essere condannata a risarcire il danno agli eredi della vittima.

Il risarcimento del danno Gli attori, proprio in qualità di eredi, avevano chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale in tutte le sue configurazioni. La risarcibilità iure hereditatis del danno da perdita della vita conseguente a malattia derivante da fatto illecito è stato di recente rimesso alle Sezioni Unite (sent. n. 15350/2015) le quali hanno affermato che non vi è alcun contrasto con la giurisprudenza della Suprema Corte sul diritto iure hereditatis al risarcimento dei danni che si verificano nel periodo che va dal momento in cui sono provocate le lesioni a quello della morte conseguente alle lesioni stesse e che per la liquidazione di siffatto danno deve essere provato lo stato di coscienza del morituro. Ebbene, nel caso in esame non vi era dubbio dello stato di coscienza della donna, nell intervallo tra la diagnosi della malattia e la morte. Cosi, allo stesso modo, non vi era dubbio del dolore psicofisico dalla stessa subito a causa della malattia. Il tribunale di Venezia ha così proceduto ad una liquidazione equitativa del danno, facendo uso del sistema tabellare adottato dal Tribunale di Milano. Agli eredi è stato riconosciuto anche il risarcimento del danno iure proprio da perdita del rapporto parentale, ai sensi dell art. 2059 c.c. Il danno parentale ribadisce il Tribunale consiste nella perdita di un prossimo congiunto che determina un profondo mutamento delle condizioni di vita del familiare. La ratio del danno parentale consiste, dunque, nella privazione e nel vuoto determinato dalla definitiva perdita del godimento del congiunto nonché dall irreversibile distruzione di un sistema di vita basato sull affettività, sulla condivisione e sulla

quotidianità dei rapporti. Tutti principi trovano il loro fondamento nella nostra Carta Costituzionale agli artt. 2, 29 e 30, nonché nella Convenzione Europea dei diritti dell Uomo (art. 8) e tutelano l intangibilità del bene della famiglia. Sabrina Caporale Leggi anche: ESPOSIZIONE AD AMIANTO: CHIARIMENTI IN TEMA DI PRESCRIZIONE