rhot UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 33S M. CATANIA IL RETTORE 2 8 GIU (Pro': A. Penino)

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UlOVERSITA'BEGUSlal 111 CATANIA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI CATANIA IL RETTORE Vista la L. 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'università e della Ricerca Scientifica c Tccnclog ca; Visto lo Statuto dell'università di Catania, emanato con D.R. 6 maggio 1996 n. 1885 e, in particolare, l'art. 32; Visto il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. 24 ottobre 1996 n. 4455 e, in particolare, gli artt. 89, 90, 91, e 92; Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione rispettivamente del 20 aprile e del 21 aprile ZUUb, con ie quan è staia appluvata i itituliolie dei Ceniru di Ricerca per l'analisi, il Monitoraggio e le Metodologie di Minimizzazione del Rischio Ambientale (CRAM3RA); vira IR Tinta del Prof. Vito Librando del 01.06.2006 prot. n. 28899; DECRETA E' istituito presso l'università degli Studi di Catania il Centro di Ricerca per l'analisi, il Monitoraggio e le Metodologie di Minimizzazione del Rischio Ambientale (CRAM3RA), il cui Statuto allegato al presente decreto ne forma parte integrante. Catania' 2 8 811 2006 IL RETI Prof Fere'. andq Latteri Q~lt$lITME (Pro': A. Penino) UNIVERSITA' DEGLI SIIMI CATANIA PROTOCOLLO GENERALE rhot 2 8 GIU. 2006 33S M.

CENTRO DI RICERCA PER L'ANALISI, IL MONITORAGGIO E LE METODOLOGIE DI MINIMIZZAZIONE DEL RISCHIO AMBIENTALE kettaivionsj STATUTO Art. I (Istituzione) Presso l'università degli Studi di Catania è istituito il "Centro di Ricerca per l'analisi, il monitoraggio e le metodologie di minitnizzazione del rischio ambientale" come da delibera del Senato Accademico del 20 aprile 2006, in conformità alla disciplina prevista dal Regolamento Generale di Ateneo. La durata temporale del Centro di Ricerca è fissata in anni dieci e può essere prorogata su proposta motivata del Consiglio del Centro, deliberata dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, nell'ambito delle rispettive competenze. Gli aspetti relativi all'organizzazione interna e alla gestione del Centro saranno disciplinati da un regolamento interno, da emanarsi entro sei mesi dall'istituzione del Centro stesso. Art. 2 (Finalità) Il Centro metterà a disposizione delle strutture produttive industriali pubbliche e private un valido supporto scientifico con l'obiettivo della predisposizione di analisi, monitoraggio e metodologie volte alla minimizzazione del rischio ambientale delle attività produttive ed energetiche. Il Centro sarà anche un valido supporto per alcuni insegnamenti della Facoltà di Scienze Fis. Mat. Nat. e in particolare per i coni di laurea afferenti alle facoltà di Scienze, Ingegneria, Farmacia ed Economia e potrà essere utilizzato per la preparazione delle tesi di laurea. Il Centro, inoltre, in caso di carenze riscontrabili nelle attrezzature a disposizione, per l'espletamento delle attività costituenti le proprie prerogative tecniche e operative, potrà stipulare convenzioni con Istituti esterni per l'utilizzo di specifiche attrezzature scientifiche. Il Centro, in particolare, si prefigge l'obiettivo di: 1. promuovere lo sviluppo della ricerca di base e applicata e la diffusione dei risultati nel mondo accademico e negli enti di ricerca pubblici e privati; 2. contribuire alla formazione di personale specializzato nell'uso di particolari attrezzature scientifiche e nell'applicazione di nuove tecnologie per la minitnizzazione del rischio ambientale delle attività produttive energetiche; 3. promuovere l'integrazione delle attività di ricerca, favorendo, in particolare, la collaborazione tra le strutture scientifiche dell'ateneo, tra queste ed altre Università, enti di ricerca e mondo imprenditoriale; 4. fornire specifiche competenze ad enti pubblici e privati che ne facciano richiesta, secondo modalità stabilite da apposite convenzioni. Per la realizzazione di tali finalità, il Senato Accademico in coerenza con gli orientamenti dell'ateneo, svolge le necessarie attività di programmazione e di coordinamento. E' di competenza del Consiglio di Amministrazione la eventuale predisposizione dei necessari mezzi di sostegno finanziario.

Art. 3 (Membri proponenti) Al momento della sua costituzione sono proponenti del Centro i seguenti docenti delle Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, Ingegneria, Farmacia: Prof. Vito Librando, Professore Straordinario di Chimica dell'ambiente Prof. Gaetano Tomaselli, Professore Ordinario di Chimica Organica Prof. Giovanni Marletta, Professore Ordinario di Chimica Fisica Prof. Francesco Castelli, Professore Ordinario di Chimica Farmaceutica Applicata Prof. Guido De Guidi, Professore Associato di Chimica Generale Prof. Giuseppe Nunnari, Professore Ordinario di Modellistica e Controllo dei Sistemi Ambientali Prof. Santo Motta, Professore Associato di Fisica Matematica Prof. Salvatore Saccone, Professore Associato di Genetica Prof. Salvatore Motta Professore Associato di Genetica Prof. Stefano Gresta Professore Associato di Geofisica della terra solida Art. 4 (Membri aderenti) Possono fare richiesta di divenire componenti del Centro i docenti e i ricercatori di Università italiane e straniere, studiosi ed esperti di specifica e comprovata qualificazione nonché enti, associazioni, centri di ricerca e laboratori - universitari e non universitari -, sia italiani che stranieri che svolgono ricerche in tema di analisi e monitoraggio ambientale e valutazione del rischio delle attività produttive ed energetiche. I docenti dell'università di Catania sono ammessi, a domanda, al Centro. Art. 5 (Ammissione di studiosi di altri atenei ed extrauniversitari) Relativamente all'ammissione di studiosi di altri atenei italiani e/o stranieri, la richiesta, deve documentare la competenza e gli interessi scientifici del richiedente rispetto alle finalità del Centro. Relativamente agli studiosi extrauniversitari, la richiesta di ammissione deve essere corredata da un curriculum vitae e da una relazione di accompagnamento di almeno due componenti del Consiglio. Relativamente all'ammissione di enti, associazioni, centri di ricerca e laboratori, la richiesta, sottoscritta dal responsabile scientifico e/o dal rappresentante legale dei suddetti soggetti, deve chiaramente documentare l'attività svolta dal soggetto richiedente nei settori di attività del Centro e deve essere corredata dal una relazione di accompagnamento di almeno due componenti del Consiglio. Sulla richiesta di ammissione, di cui sopra, delibera il Consiglio a maggioranza assoluta dei componenti. Art. 6 (Utenti del Centro) Possono essere autorizzati a utilizzare le strutture del Centro, previa richiesta motivata indirizzata al Direttore, i docenti, i ricercatori, i borsisti, i dottorandi, il personale tecnico amministrativo in servizio, dell'università di Catania e di altre Università italiane ed estere che svolgano ricerche attinenti alle finalità del Centro. Possono fare altresì richiesta di utilizzo delle strutture del Centro i laureandi e gli studenti che svolgano ricerche attinenti alle finalità del Centro nell'ambito della propria tesi di laurea. In questo

ultimo caso, la richiesta di frequenza deve essere corredata da apposita relazione sottoscritta dal docente relatore o tutor del lavoro di tesi. Art. 7 (Organi) Organi del Centro sono il Consiglio e il Direttore. Il funzionamento dei predetti organi è disciplinato dai successivi articoli 8 e 9. Art. 8 (Funzioni del Consiglio) Il Consiglio del Centro è composto da tutti i professori, i ricercatori e i tecnici ad esso afferenti. Il Consiglio, presieduto dal Direttore del Centro, esercita tutte le attribuzioni e le competenze che gli sono demandate dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo e dal presente Statuto. In particolare: a) approva a maggioranza assoluta il Regolamento interno del Centro dí Ricerca che ne definisce l'organinazione e le modalità di funzionamento; b) delibera la modifica del Regolamento del Centro medesimo a maggioranza assoluta dei componenti e lo sottopone, per l'approvazione, agli organi accademici per competenza; c) elegge il Direttore a norma dell'articolo 9; d) delibera sulle richieste di ammissione al Centro di nuovi membri, così come previsto dal precedente articolo 5; e) approva il programma di attività annuale del Centro e detta i criteri generali per l'impiego coordinato delle risorse, del personale, dei mezzi e degli strumenti assegnati al Centro; i) approva il piano di previsione delle entrate e delle spese del Centro, nel rispetto dei termini e delle modalità fissate annualmente dal 16 Centro di Gestione Amministrativa (in seguito 16 C.G.A.); g) delibera le richieste di assunzione di impegni di spesa per la gestione del Centro da inoltrare al 16 C.G.A., nei limiti previsti dal Regolamento per l'amministrazione, la Contabilità e la Finanza e dal Regolamento del 16 C.G.A.; h) approva la relazione annuale di cui all'art. 92 del Regolamento Generale d'ateneo e la relazione trimestrale di cui all'articolo 9; i) approva il rendiconto annuale. Il Consiglio ha facoltà di ammettere alle proprie riunioni, temporaneamente e a solo titolo consultivo, gli studiosi e gli operatori, anche extrauniversitari, di specifica competenza nei vari settori e nelle aree d'intervento del Centro, così come previsto nell'art. 4. Il Consiglio, convocato dal Direttore, si riunisce almeno due volte l'anno. Il Consiglio, inoltre, può essere convocato dal Direttore ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o quando almeno 1/3 (un terzo) dei suoi componenti ne faccia motivata richiesta. La convocazione delle sedute del Consiglio deve essere comunicata per iscritto, anche via e-mail, a ciascun avente diritto presso la struttura cui afferisce, almeno tre giorni prima della data della seduta. In caso di comprovata urgenza, la convocazione può essere fatta con preavviso di almeno ventiquattro ore, anche a domicilio, con i mezzi ritenuti adeguati a raggiungere gli interessati. Per la validità delle delibere è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le delibere sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da un componente del Consiglio designato di volta in volta dal Direttore. I verbali vengono approvati nella stessa seduta o in quella successiva.

Art. 9 (Nomina e funzioni del Direttore) Il Direttore è eletto a scrutinio segreto dal Consiglio, a maggioranza assoluta dei componenti nella prima votazione e a maggioranza dei presenti nelle successive ed è nominato dal Rettore con proprio decreto. Possono rivestire la carica di Direttore i membri del Consiglio professori di molo o fuori ruolo a tempo pieno. Non prima di 90 giorni dalla scadenza del mandato del Direttore, il Decano dei professori di molo di prima fascia (in seguito Decano) appartenente al Centro: a) fissa la data per l'elezione del Direttore, in modo che il procedimento elettorale possa concludersi un mese prima della scadenza del mandato del Direttore in carica; b) nomina una Commissione elettorale da lui presieduta con il compito di organizzare il seggio, sovrintendere alle operazioni di voto e vagliare eventuali ricorsi relativi allo svolgimento delle elezioni, sui quali ultimi delibera in via definitiva; c) convoca e presiede una seduta del Consiglio, da tenersi almeno dieci giorni prima della data prevista per la prima votazione, per consentire la presentazione di candidature e programmi per la Direzione del Centro. 4. In caso di dimissioni del Direttore o di cessazione anticipata dalla carica il procedimento elettorale deve essere attivato dal Decano, con le modalità indicate dal comma precedente, entro quindici giorni dalla data di interruzione del mandato e deve concludersi entro quarantacinque giorni dallo stesso termine. Fino alla nomina del nuovo Direttore le relative funzioni sono svolte dal Decano. 5. Il Direttore resta in carica tre anni solari, ed è immediatamente rieleggibile solo una volta. 6. Il Direttore esercita tutte le attribuzioni e le competenze che gli sono devolute dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo. In particolare: a) rappresenta il Centro, convoca il Consiglio, lo presiede e stabilisce l'ordine del giorno, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e la conservazione dei relativi verbali; b) promuove le attività del Centro in conformità ai principi di efficienza, trasparenza ed efficacia e vigila sull'osservanza di leggi, Statuto e Regolamenti; c) formula le richieste per il reperimento delle risorse e dei mezzi di sostegno finanziario, nonché le richieste relative al reperimento del personale tecnico amministrativo in servizio presso le strutture afferenti la cui attività può essere prestata a favore del Centro; d) predispone il programma di attività annuale e il piano di previsione delle entrate e delle spese da sottoporre all'approvazione del Consiglio; e) invia il piano di previsione delle entrate e delle spese del Centro al 16 C.G.A., entro dieci giorni dall'avvenuta approvazione da parte del Consiglio; e formula al 16 C.G.A., entro il limite di Euro 10.329,14, motivata e documentata richiesta di assunzione di impegni di spesa per la gestione del Centro; Il Direttore del Centro di ricerca presenta annualmente al Senato Accademico, e al Consiglio di Amministrazione una dettagliata relazione, anche finanziaria, delle attività e dei progetti realizzati anche con contributi a carico del bilancio di Ateneo. Art. 10 (Gestione amministrativa, finanziaria e contabile) Alla gestione amministrativa, finanziaria e contabile del Centro provvede il 16 C.G.A., in conformità alle disposizioni di legge, allo Statuto e ai Regolamenti di Ateneo e al Regolamento del 16 C.G.A.

Art. 11 (Gestione del fondo per piccole spese) Per l'effettuazione delle piccole spese il Direttore può dispone di un fondo il cui importo e la cui gestione sono definiti dall'articolo 81 del Regolamento per l'amministrazione, la Contabilità e la Finanza. Entro un mese dalla chiusura dell'esercizio, il Direttore presenta il rendiconto sulla gestione del fondo al Consiglio che l'approva. Art. 12 (Personale tecnico e amministrativo) Il Centro si avvale della collaborazione del personale tecnico-amministrativo assunto a contratto sulla base di fondi di propria pertinenza, ovvero temporaneamente designato con formale autorizzazione dagli organi di governo delle unità decentrate su richiesta del Consiglio del Centro, senza tuttavia alcun aggravio di tipo finanziario sul bilancio delle suddette unità o di altri strutture dell'ateneo di Catania. An. 13 (Sede) Il Centro avrà sede presso il Dipartimento di Scienze Chimiche. Art. 14 (Finanziamento) Per il suo funzionamento il Centro si avvale dei proventi dei contratti e convenzioni stipulati con Enti Locali, Enti di ricerca e Industrie. Il Centro usufruisce delle risorse finanziarie proprie dell'obiettivo cui è finalizzato, ma non dispone di organico e non ha dotazione. An. 15 (Modiche di statuto e scioglimento del Centro) Il presente Statuto potrà essere modificato con delibera del Consiglio del Centro con voto favorevole di almeno due terzi dei componenti del Centro stesso e approvata dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, nell'ambito delle rispettive competenze. La medesima maggioranza è richiesta per la delibera di scioglimento del Centro. Art. 16 (Disposizioni finali) Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano le norme di legge e le disposizioni contenute nello Statuto di Ateneo, nel Regolamento Generale di Ateneo e nel Regolamento per l'amministrazione, la Finanza e la Contabilità. Art. 17 (Norma Transitoria) Al momento della sua costituzione viene indicato come Direttore del Centro, per il primo mandato, il Prof. Vito Librando. (