ADDIZIONALI REGIONALI 2019

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Data Creazione..: 18/01/10 Data Aggiornamento: 14/05/2019 Nota: Sono indicati in rosso le modifiche apportate al documento rispetto alla precedente versione. ADDIZIONALI REGIONALI 2019 La manovra del 6 dicembre 2011, denominata Salva Italia, prevede un aumento di tutte le aliquote pari a 0,33%, pertanto l aliquota base dell addizionale regionale Irpef passa dallo 0,9% all 1,23%. In attesa di eventuali rettifiche da parte delle regioni, ricordiamo che, l aliquota può essere innalzata da ciascuna regione fino ad un ulteriore 0,50% in base alle esigenze locali di reddito, mentre per le regioni in deficit sanitario è previsto un ulteriore innalzamento obbligatorio dell aliquota base dello 0,30%. Così come le regioni che già applicano un aliquota superiore allo 1,23% potranno decidere di assorbire l aumento dello 0,33 fino a concorrenza dello 1,23%. In attesa di eventuali nuove delibere regionali, in questo documento abbiamo già provveduto alla rettifica di tutte le aliquote aumentandole di fatto di uno 0,33%. Attenzione: Alcune disposizioni particolari, quali detrazioni d imposta dell addizionale non sono gestite dal Ns software. Nota: In questo documento sono riportate le aliquote in vigore per l anno in corso. Per le aliquote afferenti ad anni precedenti consultare il rispettivo documento selezionabile sempre in documenti/normativa.

2/15 Dall ANNO 2016 ABRUZZO Legge reg. n. 44/2006 (G.U. n. 297/2006) Aliquota unica pari a 1,73% con decorrenza 2006 per effetto dell art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria dello Stato per il 2005), come modificato dall art. 1, comma 277, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria dello Stato per il 2006). Dall ANNO 2015 BASILICATA La Regione Basilicata, con la L.R. 8/2014 (art. 16, commi 3 e 4) e con L.R. 34/2015 (art.10) ha rideterminato (a norma del D.Lgs. 68/2011 e modificazioni), con decorrenza 2014, le aliquote dell addizionale all Irpef, passando da un unica aliquota dell 1,23% (in vigore per il 2013) a tre aliquote da utilizzare con il criterio dei limiti di reddito (le singole aliquote si applicano all'intero reddito), tenendo conto che per i soggetti che si trovano nella fascia di reddito 55.000-75.000 euro, con figli a carico, l'aliquota dell'1,73% va ridotta all'aliquota base dell'1,23%. In particolare, i nuovi valori validi dal 2014 sono riportati nella tabella che segue: Reddito Imponibile Aliquote % fino 55.000,00 1,23 Aliquota ordinaria 1,73 Aliquota ordinaria Oltre 55.000,00 e fino a 75.000,00 1,23 1,23 in caso di due o più figli fiscalmente a carico ex art. 12. comma 2, del D.P.R. n. 917/1986 in caso di figli a carico di più soggetti se la somma dei redditi imponibili rientra in questa fascia di reddito Oltre 75.000,00 2,33 Aliquota ordinaria

3/15 BOLZANO Dall ANNO 2017 L aliquota è pari al 1.23% La provincia di Bolzano ha deliberato, con decorrenza 2016, quanto segue: a tutti i contribuenti una deduzione pari a 28.000 euro. Ai contribuenti con un reddito imponibile ai fini dell addizionale regionale IRPEF non superiore a 70.000 euro e con figli a carico spetta una detrazione d imposta di 252,00 euro per ogni figlio in proporzione alla percentuale e ai mesi a carico. Nella verifica della soglia per ottenere la detrazione figli (euro 70.000) si deve tener conto anche del reddito assoggettato alla cedolare secca sugli affitti, mentre non si tiene conto della deduzione di euro 28.000 sopracitata. Se l imposta dovuta è minore alla detrazione non sorge alcun credito d imposta. Dall ANNO 2016 CALABRIA Aliquota unica 1,73% (Art.1 l.r. n 30 del 07/08/2002 come modificato dalla l.r. n 1 del 11/01/2006; art.29, comma 14, d.l. 29/12/2011 n. 216, convertito dalla legge 24/02/2012 n. 14). Dall ANNO 2017 Aliquota unica pari al 2.03% (L.R 4/2014) CAMPANIA

4/15 Dall ANNO 2015 L.R 4/2014 EMILIA ROMAGNA Scaglioni di reddito Aliquota % fino a 15.000,00 1,33 Oltre 15.000,00 e fino a 28.000,00 1,93 Oltre 28.000,00 e fino a 55.000,00 2,03 Oltre 55.000,00 e fino a 75.000,00 2,23 Oltre 75.000,00 2,33

5/15 FRIULI VENEZIA GIULIA Dall ANNO 2012 La Legge regionale 25 luglio 2012, n.14, all articolo 1, comma 5 ha introdotto, a decorrere dal periodo d imposta 2012, una riduzione dello 0,53 per cento dell aliquota dell addizionale regionale all Irpef applicabile ai soggetti aventi un reddito imponibile ai fini della medesima imposta non superiore a Euro 15.000,00. Pertanto, a decorrere dal periodo d imposta 2012, l aliquota dell addizionale regionale all Irpef applicabile ai soggetti residenti nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia aventi un reddito imponibile ai fini della medesima imposta non superiore a Euro 15.000,00 è pari allo 0,7 per cento. L aliquota applicabile, invece, ai soggetti residenti nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia aventi un reddito imponibile ai fini dell addizionale regionale all Irpef superiore a Euro 15.000,00 è pari all 1,23 per cento. Limite di reddito Aliquota per scaglione fino a 15.000,00 0,70 oltre 15.000,00 1,23

6/15 Dall ANNO 2018 LAZIO L.R 13/2018 Scaglioni di reddito Aliquota % fino a 15.000,00 1,73 Oltre 15.000,00 e fino a 28.000,00 2,73 Oltre 28.000,00 e fino a 55.000,00 2,93 Oltre 55.000,00 e fino a 75.000,00 3,23 Oltre 75.000,00 3,33 Disposizioni particolari: Applicazione aliquota addizionale regionale all IRPEF pari all 1,73% per i soggetti: a) con un reddito imponibile ai fini dell addizionale regionale all IRPEF non superiore a 35.000 euro; b) con un reddito imponibile ai fini dell addizionale regionale all IRPEF non superiore a 50.000 euro, ai sensi dell arti. 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) e successive modifiche, aventi fiscalmente a carico tre figli. Qualora i figli siano a carico di più soggetti, la maggiorazione non si applica solo nel caso in cui la somma dei redditi imponibili ai fini dell addizionale regionale all IRPEF di tali soggetti sia inferiore a 50.000 euro. La soglia di reddito imponibile di cui al presente comma è innalzata di 5.000 euro per ogni figlio a carico oltre il terzo; c) con un reddito imponibile ai fini dell addizionale regionale all IRPEF non superiore a 50.000 euro, ai sensi dell arti. 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche, aventi fiscalmente a carico uno o più figli portatori di handicap ai sensi dell art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l assistenza, l integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate). Qualora i figli siano a carico di più soggetti, la maggiorazione non si applica solo nel caso in cui la somma dei redditi imponibili ai fini dell addizionale regionale all IRPEF di tali soggetti sia inferiore a 50.000 euro.

7/15 LIGURIA Dall ANNO 2018 (L.R 30/2018) Scaglioni di reddito Aliquota % fino a 15.000,00 1,23 Oltre 15.000,00 e fino a 28.000,00 1,81 Oltre 28.000,00 e fino a 55.000,00 2,31 Oltre 55.000,00 e fino a 75.000,00 2,32 Oltre 75.000,00 2,33 Per gli anni 2018, 2019 e 2020 non si applica la maggiorazione regionale ai soggetti provenienti da altre zone italiane e estere di età inferiore ai 45 anni che trasferiscono la propria residenza in un comune ligure (caso non gestito da Alapag). Non si applica altresì ai soggetti con imponibile fino a 55.000,00 con almeno 4 figli a carico (caso gestito da Alapag) nonché ai soggetti con imponibile fino a 28.000,00 con almeno 1 figlo a carico nato nel 2018 (caso non gestito da Alapag).

8/15 LOMBARDIA Dall ANNO 2015 (L.R 36/2014) Scaglioni di reddito Aliquota % fino a 15.000,00 1,23 Oltre 15.000,00 e fino a 28.000,00 1,58 Oltre 28.000,00 e fino a 55.000,00 1,72 Oltre 55.000,00 e fino a 75.000,00 1,73 Oltre 75.000,00 1,74

9/15 MARCHE Dall ANNO 2013 Si informa che, in base all articolo 6 della legge regionale 27 novembre 2012, n. 37, a decorrere dall anno d imposta 2013, l addizionale regionale all IRPEF di cui all articolo 7 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 28 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012/2014 della Regione - legge finanziaria 2012) e all articolo 6 del decreto legislativo 68/2011 è rideterminata, rispetto all aliquota di base fissata ai sensi degli articoli 6, comma 1, e 2, comma 1, del d.lgs. 68/2011, secondo i seguenti punti percentuali e scaglioni di reddito: Scaglioni di reddito Aliquota per scaglione fino a 15.000,00 1,23 oltre 15.000,00 e fino a 28.000,00 1,53 oltre 28.000,00 e fino a 55.000 1,70 oltre 55.000,00 e fino a 75.000 1,72 oltre 75.000 1,73

10/15 MOLISE Dall ANNO 2016 L.R. 9/2013 Scaglioni di reddito Aliquota per scaglione fino a 15.000,00 1,73 oltre 15.000,00 e fino a 28.000,00 1,93 oltre 28.000,00 e fino a 55.000 2,13 oltre 55.000,00 e fino a 75.000 2,23 oltre 75.000 2,33

11/15 PIEMONTE Dall ANNO 2015 L.R. 22/2014 Scaglioni di reddito Aliquota per scaglione fino a 15.000,00 1,62 oltre 15.000,00 e fino a 28.000,00 2,13 oltre 28.000,00 e fino a 55.000 2,75 oltre 55.000,00 e fino a 75.000 3,32 oltre 75.000 3,33 *La Regione Piemonte ha altresì stabilito che a decorrere dal 1 gennaio 2015, le detrazioni per carichi di famiglia di cui all art. 12 del TUIR sono maggiorate delle seguenti detrazioni regionali (teoriche): 250,00 per ogni figlio portatore di handicap; 100,00 per i contribuenti con più di tre figli a carico, per ciascun figlio, a partire dal primo, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati.

12/15 PUGLIA Dall ANNO 2017 L.R. 40/2015 SCAGLIONI di reddito Aliquota per scaglione fino a 15.000,00 1,33 da 15.000,01 a 28.000 1,43 da 28.000,01 a 55.000 1,71 da 55.000,01 a 75.000 1,72 oltre 75.000 1,73 Ai contribuenti con più di 3 figli spetta una detrazione sull addizionale regionale all IRPEF di 20 euro per ciascun figlio, in proporzione alla percentuale e ai mesi di carico, a partire dal primo compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi o affidatari. La detrazione è aumentata di 375 euro per ogni figlio con diversa abilità ai sensi dell art. 3 della legge 104/1992. Ai fini della spettanza e della ripartizione delle detrazioni si applicano le disposizioni previste dall art. 12, del TUIR. Qualora il livello di reddito e la relativa imposta, calcolata sulla base familiare, non consente la fruizione delle detrazioni, il soggetto IRPEF usufruisce di misure di sostegno economico diretto equivalenti alle detrazioni spettanti come disciplinate da apposito provvedimento della Giunta regionale. Dall ANNO 2017 Aliquota unica pari all 1,23% (L.R 5/2016) SARDEGNA

13/15 SICILIA Dall ANNO 2019 Aliquota unica pari a 1.23% (L.R. 8/2017). TOSCANA Dall ANNO 2017 L.R 19/2013 Scaglioni di reddito Aliquota per scaglione fino a 15.000 1,42 Oltre 15.000 fino a 28.000 1,43 Oltre 28.000 fino a 55.000 1,68 Oltre 55.000 fino a 75.000 1,72 Oltre 75.000 1,73

14/15 TRENTO ANNO 2017 L aliquota è pari all 1,23%. (L.P. 21/2015 L.P. 20/2016) Ai contribuenti con un reddito imponibile non superiore ai 20.000 euro spetta una deduzione di 20.000 euro. Tale deduzione non spetta ai soggetti con reddito imponibile superiore a 20.000 euro. Dall ANNO 2014 L.R. 29/2013 UMBRIA Scaglioni di reddito Aliquota % fino a 15.000,00 1,23 Oltre 15.000,00 e fino a 28.000,00 Oltre 28.000,00 e fino a 55.000,00 Oltre 55.000,00 e fino a 75.000,00 1,63 1,68 1,73 Oltre 75.000,00 1,83

15/15 L aliquota è pari all 1,23%. VALLE D AOSTA Dall ANNO 2011 (L.R 5/2005) L aliquota passa all 1,23%. VENETO