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ha pronunciato la presente

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ha pronunciato la presente

per l'annullamento, previa sospensiva,

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 marzo 2014 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato

contro nei confronti di e con l'intervento di

contro nei confronti di per l'annullamento

ha pronunciato la presente ex art. 60 cod. proc. amm.;

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ha pronunciato la presente

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Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Terracina; Visti tutti gli atti della causa;

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente ex art. 60 cod. proc. amm.;

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Pubblicato il 15/06/2018 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

ha pronunciato la presente

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ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

Transcript:

N. 00113/2012 REG.PROV.COLL. N. 00368/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 368 del 2011, proposto da: Santino Messore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Jessica Quatrale e Alfredo Zaza d'aulisio, con i quali domicilia, ex lege, presso la Segreteria di questa Sezione in Latina, via A. Doria, 4; contro Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, in persona del legale rappresentante p.t. Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, V Reparto, 15^ Divisione Documentazione Carabinieri, 2^ Sezione, in persona del legale rappresentante p.t.,

Comando Generale dell Arma dei Carabinieri, in persona del Comandante p.t., Comando Generale dell Arma dei Carabinieri, Comando Legione Carabinieri Lazio, in persona del Comandante p.t., Comando Generale dell Arma dei Carabinieri, Comando Legione Carabinieri Lazio, Compagnia di Frosinone, in persona del Comandante p.t., Comando Generale dell Arma dei Carabinieri, Comando Legione Carabinieri Lazio, Compagnia di Pontecorvo, in persona del Comandante p.t., rappresentati e difesi dall'avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, Via dei Portoghesi, 12; per l'annullamento del decreto datato 10 dicembre 2010 con il quale il Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, ha respinto il ricorso gerarchico proposto dal ricorrente in data 29/07/2010, avverso la scheda valutativa n. 31 relativa al periodo dall 08/09/2008 al 07/09/2009, con la quale è stato valutato superiore alla media ; della nota prot. n. M D GMILO V 15-2-2010/0541796, datata 17/12/2010; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2012 il dott. Antonio Massimo Marra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO Con ricorso notificato il 21.3.2011, tempestivamente depositato, il Maresciallo, in servizio presso il Nucleo Operativo e Radio Mobile della Compagnia Carabinieri di. ha impugnato il decreto in epigrafe con cui l Amministrazione della Difesa ha respinto il ricorso gerarchico dal medesimo proposto in data 29.7.2010, relativamente alla scheda valutativa n. 31 (periodo dall 8.9.2008 al 7.9.2009), con la quale l istante è stato valutato superiore alla media. Avverso gli atti impugnati il ricorrente deduce i seguenti motivi denunciandone l illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili, non essendo stata data un adeguata motivazione a fronte di un giudizio in contrasto con i precedenti giudizi valutativi. Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio, richiedendo la reiezione del ricorso. All udienza del 12.1.2012 la causa è stata trattenuta a sentenza. DIRITTO Con il presente ricorso è impugnato il decreto con cui è stato respinto il ricorso gerarchico prodotto dal ricorrente avverso la scheda valutativa n. d ordine 31 (anch essa impugnata). Segnatamente, con detta scheda il Comandante della Compagnia di ha abbassato la qualifica finale - periodo di riferimento 8.9.2008/7.9.2009 - attribuita all istante, da eccellente a superiore alla media. Il ricorso è fondato in relazione ai dedotti profili di contraddittorietà e illogicità della motivazione.

Osserva, anzitutto, il Collegio che i giudizi contenuti nella scheda valutativa riguardante i sottufficiali delle Forze Armate in un determinato arco di tempo, sono diretti a valutare le diverse qualità e capacità espresse dal valutando nel predetto periodo e si concretano in apprezzamenti qualitativi sull'entità delle stesse. Per tale loro natura non si richiede, di norma, che l'eventuale valutazione negativa formulata nei confronti del militare sia sorretta da documentate contestazioni relative a violazioni dei doveri d'ufficio oppure da specifici addebiti sul comportamento di quest'ultimo, essendo al riguardo necessario e sufficiente che la documentazione caratteristica esprima in termini riassuntivi e logicamente coerenti i caratteri e i requisiti essenziali del destinatario. Occorre ancora aggiungere che in materia vige il criterio secondo cui ogni valutazione assume carattere autonomo e, dunque, essa non deve rapportarsi né in alcun modo essere condizionata - in linea di principio - da giudizi formulati con riferimento ad altri precedenti periodi a tal fine presi in esame. Naturalmente, il giudizio finale relativo al documento caratteristico deve mantenersi all'interno di un quadro di coerenza e di ragionevolezza della motivazione che ne costituisce il fondamento. Nel caso di specie, il ricorrente ha riportato la qualifica di eccellente non solo per il periodo immediatamente precedente a quello a cui si riferisce la scheda valutativa in questa sede impugnata, ma anche nei precedenti periodi come documentato dalle note caratteristiche prodotte. Ne consegue che il provvedimento avrebbe dovuto contenere una più puntuale motivazione in ordine alle specifiche giustificazioni poste a sostegno dell'abbassamento della qualifica.

Ed invero, nel giudizio complessivo finale, si legge che il ricorrente possiede qualità di fondo apprezzabili nel complesso, che gli hanno consentito di fornire seppure con qualche inintelligibile incertezza, risultati adeguati ; laddove, poi, la qualifica di superiore alla media viene motivata con riguardo all allegata minore attenzione in relazione alla gestione del personale, nonché alla necessaria trasparenza richiesta nei rapporti gerarchici. D altro canto, nella documentazione prodotta non risultano, relativamente al periodo di riferimento in questione, addebiti, richiami né contestazioni nei rapporti intrattenuti con i superiori; circostanze che certamente avrebbero potuto supportare la meno lusinghiera qualifica di superiore alla media riportata per il suindicato periodo dal militare. Né può trovare ragionevole giustificazione il provvedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale ai fini dell abbassamento delle note di qualifica, essendo stato lo stesso sospeso con ordinanza m. 439/09 di questo Tribunale. La riprova della fondatezza di quanto suesposto, che esprime principi rispetto ai quali è da tempo ferma la giurisprudenza del Giudice amministrativo a tutela dei principi di coerenza, di trasparenza e di pari trattamento dei militari sottoposti a giudizi valutativi annuali, si rinviene del resto proprio nella motivazione che, nel caso di specie, doveva essere rafforzata, tenuto conto, come detto, oltre che delle reiterate qualifiche finali di eccellente riportate dal militare nei periodi di riferimento precedenti, anche dalla omessa indicazione da parte dell amministrazione militare di adeguate giustificazioni a sostegno del diverso giudizio di merito attribuito all istante.

In conclusione il ricorso in esame deve essere accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati. Le spese seguono la soccombenza e possono essere liquidate nella somma complessiva di 1.000,00. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l effetto annulla gli atti impugnati. Condanna il Ministero della Difesa a corrispondere al ricorrente la somma complessiva di 1.000,00. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2012 con l'intervento dei magistrati: Francesco Corsaro, Presidente Davide Soricelli, Consigliere Antonio Massimo Marra, Consigliere, Estensore DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 13.02.2012