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Repubblica italiana Corte dei Conti composta dai magistrati: La Sezione del controllo per la Regione Sardegna Prof. Avv. Giuseppe PALUMBI dott. Giorgio Longu dott. ssa Valeria Mistretta dott. Michele Scarpa dott. ssa Lucia d Ambrosio Presidente Consigliere - relatore Referendario Referendario Referendario nella camera di consiglio del 7 giugno 2006; Visto l articolo 100 comma 2 della Costituzione; Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 (e successive modificazioni); Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978 n. 21, recante norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna; Vista la legge 14 gennaio 1994 n. 20; Visto l articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003 n. 131; Vista la nota (prot. n. 112/Pres. del 3 maggio 2006 e l allegata richiesta di parere prot. 389/V/VIII del 28/03/2006, pervenuto alla Sezione il 5 aprile 2006) con la quale il Presidente della XV Comunità Montana del Barigadu chiede un parere in merito alla concessione di un contributo straordinario al Comune di Ula Tirso per il ripiano del disavanzo di amministrazione; Visto il verbale della Camera di consiglio n. 10 del 3 Maggio 2006 nella quale il Consigliere Giorgio Longu è stato nominato istruttore e relatore ai fini del parere di cui sopra;

Vista la nota protocollo n. 1491/C1 del 22 maggio 2006 con la quale il magistrato istruttore ha deferito la relazione istruttoria al Presidente della Sezione per la fissazione della data di discussione collegiale; Vista l ordinanza n.20/2006, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato la Sezione stessa per il giorno 7 giugno 2006, per deliberare sul richiesto parere; Udito il Consigliere relatore Giorgio Longu PREMESSO Con nota prot. 389/V/VIII datata 28 marzo. 2006, pervenuta il 5 aprile 2006, il Presidente della XV comunità montana del Barigadu ha chiesto a questa Sezione di esprimere un preventivo parere di legittimità e regolarità contabile sulla concessione di un contributo straordinario al Comune di Ula Tirso, membro della Comunità, necessario al ripiano di un disavanzo di amministrazione di 255.558,85 al precipuo scopo di evitare, altrimenti, l inevitabile dissesto finanziario. Infatti con una nota del dic. 2005 il citato Comune aveva presentato al Presidente della Comunità montana una richiesta di urgente assegnazione del contributo di cui sopra indispensabile al ripiano del suddetto disavanzo, con lo scopo di scongiurare il dissesto finanziario, altrimenti non evitabile. La richiesta all esame, a firma del Presidente della Comunità montana, risulta riprodurre una precedente richiesta di parere di pari oggetto, dichiarata inammissibile con parere n. 4/2006 per difetto del requisito soggettivo, in quanto sottoscritta, congiuntamente dal Segretario e dal Responsabile del Servizio finanziario, anziché, come prescritto, dal Presidente della Comunità. La nuova richiesta risulta corredata da un parere tecnico-contabile (sollecitato verbalmente dal Presidente della Comunità) sottoscritto congiuntamente dal Segretario dell Ente e dal Responsabile del Servizio finanziario.

L allegato parere interno conclude negativamente adducendo a sostegno del proprio diniego l impedimento posto dall esistenza di precise disposizioni di legge (artt, comma 1, 28 e 194 del T.U. sugli enti locali, approvato con d. leg.vo n. 267/2000), nonché dalle norme statutarie dell Ente (artt. 4 e 5 L. regionale n. 24/1980) e finanche da disposizioni regolamentari (Regolamento per la concessione di benefici economici dell Ente, approvato con deliberazione del Consiglio comunitario n. 24 e n. 32/92) CONSIDERATO La richiesta di parere sottoscritta dal Presidente della Comunità è dichiaratamente finalizzata ad ottenere un preventivo parere di legittimità e regolarità contabile sulla concessione del contributo. Essa si appalesa formulata in modo improprio, in quanto non fa espresso riferimento all attività consultiva che l art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131 intesta alle Sezioni regionali del controllo, oltre a ciò è anche indirizzata in modo non corretto ( Corte dei Conti Procura Regionale presso la Sezione Regionale di Controllo per la Sardegna, anziché Corte dei Conti Sezione Regionale del Controllo per la Sardegna ). Comunque si ha fondato motivo di ritenere, dall esame complessivo dalla documentazione inviata, che la richiesta di parere debba intendersi formulata ai sensi della suddetta disposizione attuativa della legge costituzionale n. 3/2001. Per altro verso, preme sottolineare che la presente richiesta rispecchia, come già evidenziato, una precedente di eguale contenuto, in ordine alla quale questa Sezione ha espresso motivato giudizio di inammissibilità con proprio parere n. 4 del 13 febbraio 2006, in quanto carente sotto l aspetto soggettivo per essere l istanza sottoscritta da due Funzionari della comunità (Responsabile del Servizio finanziario e Segretario) anziché, come prescritto, dall Autorità rappresentativa dell Ente stesso. Nella circostanza la Sezione ritenne anche di dover chiarire che, essendo i quesiti consentiti, limitatamente alla materia di contabilità pubblica ( come stabilito dalle

legge), alla Sezione era precluso l esercizio della funzione consultiva essendo la richiesta formulata in modo da farla degenerare in forme anomale di controllo preventivo Nella fattispecie de qua, accertato che la richiesta proviene dal Presidente della Comunità, si ritiene che sotto l aspetto soggettivo corrisponda ora all ormai consolidata interpretazione di questa Corte. Relativamente al problema dell ammissibilità di richieste di parere non provenienti per il tramite del Consiglio delle Autonomie locali, valgono le motivazioni espresse al riguardo nel già richiamato parere n. 4/2006, con l ulteriore precisazione che avendo l impugnazione davanti alla Corte Costituzionale della legge regionale istitutiva (L.R. 2 agosto 2005, n.12) superato positivamente l esame del Giudice delle leggi, detto Consiglio è ora regolarmente istituito, ancorchè tuttora non ancora operativo, essendo state appena avviate le procedure di attivazione dell indispensabile fase organizzativa che, generalmente, precede quella esecutiva. Pertanto nell attuale contesto, permangono le condizioni di ammissibilità delle richieste di parere non provenienti per il tramite del Consiglio delle autonomie locali, così come già affermato reiteratamente da questa Sezione (cfr. pareri n. 2/2004 del 12 maggio 2004; n. 6/2004 del 27 luglio 2004; n. 1/2006 del 17 gennaio 2006 e per ultimo il parere n. 4/2006 del 13 febbraio 2006 a cui si rinvia). Altro problema da esaminare in via preliminare è quello relativo all ammissibilità delle richieste di parere provenienti da Comunità montana, posto che l art. 7, comma 8, della L. 5 giugno 2003, n. 131 prevede espressamente detta possibilità per Regioni, Comuni, Province e Città metropolitane. Ma anche questo aspetto è stato ampiamente dibattuto e definito in positivo da questa medesima Sezione con proprio parere n. 2/2006 conseguente alle camere di consiglio del 17 e del 30 gennaio 2005, a cui si fa rinvio. Resta ancora da valutare le condizioni di ammissibilità della richiesta di parere con riferimento al profilo oggettivo, posto che in ordine al profilo soggettivo la richiesta, come già riferito, è pienamente ammissibile in quanto questa volta risulta

correttamente firmata, diversamente da quella precedentemente inviata, dal Presidente della Comunità (al riguardo cfr. citato parere n. 2/2006). Di segno opposto si prospetta il giudizio del presupposto oggettivo, in quanto la richiesta di parere, ancorché in materia di contabilità pubblica, non risulta rispettosa degli imprescindibili parametri che presiedono all esercizio della funzione consultiva intestata alla Corte dei Conti e nella fattispecie de qua a questa Sezione regionale del controllo per competenza territoriale. Infatti riguardo a quest ultimo aspetto (profilo oggettivo) preme sottolineare che già in occasione della precedente richiesta di pari oggetto la Sezione nel limitarsi a dichiarare inammissibile la richiesta per carenza di legittimazione soggettiva, per i motivi già ricordati, si era preoccupata di formulare opportune avvertenze proprio nell eventualità di una nuova richiesta inoltrata da soggetto qualificato. Nella circostanza erano stati indicati i requisiti essenziali idonei a legittimare l elemento oggettivo che, in estrema sintesi, si riassumano nella rilevanza generale del quesito e nella sua astrattezza, cioè nella mancanza di una diretta funzionalità della richiesta all adozione di uno specifico atto di gestione, anche al fine di evitare che la funzione consultiva degeneri in forme anomale (e quindi non consentite) di controllo preventivo. Ciò nonostante, la Sezione rileva che l oggetto della presente richiesta, risultando invariato, non soddisfa i requisiti di essenzialità attinenti al profilo oggettivo, in quanto si sostanzia in una richiesta di preventivo parere di legittimità e regolarità contabile sulla concessione del contributo straordinario richiesto da un Comune membro della Comunità, necessario al ripiano di un disavanzo di amministrazione, diretto a scongiurare il dissesto finanziario diversamente inevitabile. P.Q.M. In considerazione di quanto precede, la Sezione dichiara inammissibile il parere richiesto.

Ordina La copia del presente parere sia trasmesso a cura della Segreteria della Sezione al Presidente della Comunità montana del Barigadu, al Presidente del Consiglio della medesima Comunità, al Segretario ed al Responsabile del servizio finanziario dell Amministrazione richiedente, al Presidente del Collegio dei revisori della Comunità ed al Presidente del Consiglio delle autonomie locali. Così deciso nella camera di consiglio del 7 giugno 2006 Il Relatore Cons. Giorgio Longu Il Presidente Prof. Avv. Giuseppe Palumbi Depositato in Segreteria il 8 giugno 2006 Il Dirigente Vincenzo Fidanzio