DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 17

Documenti analoghi
DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 29

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2143

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 28

decreto 10 marzo 1946, n. 74 sulla All Assemblea Costituente elette 21 donne, pari al 3,7% del totale

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 3424

proposta di legge n. 36

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 20 settembre 2017

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 1343

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

DISEGNI DI LEGGE COSTITUZIONALE

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

Misure di riequilibrio della rappresentanza in Italia

La valutazione dell impatto delle misure di riequilibrio di genere. Sintesi dei primi dati

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2702

4 MARZO 2018 ELEZIONI DEL PARLAMENTO. INFORMAZIONI SULLA LEGGE ELETTORALE 3 novembre 2017 n. 165

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 1704

d iniziativa dei senatori BUEMI, NENCINI e Fausto Guilherme LONGO

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

XVII LEGISLATURA PROPOSTA DI LEGGE. Di iniziativa dell On. Ferranti

Luca Verzichelli con la collaborazione di Alice Cavalieri e Davide Angelucci

PAR PA LAMEN RLA TO MENTO

Titolo I Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE MANNINO, ROMANO, DRAGO, RUVOLO, PISACANE

EMENDAMENTO ART. 9. <<Art. 9-bis. (Modifiche agli articoli 83 e 84 della Costituzione) 1. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

PARLAMENTO.

Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

ANALISI E DIBATTITO SUI RISULTATI DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE E REGIONALI 2015

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N. 881-A (RELATORE GARRUTI)

LA RIFORMA COSTITUZIONALE

A. Composizione liste elettorali

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 30 giugno 2016 (v. stampato Senato n. 361) RANUCCI, PUGLISI

LEGGI ELETTORALI E RAPPRESENTANZA FEMMINILE IN PARLAMENTO ( )

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

LA NUOVA LEGGE ELETTORALE DELLA CAMERA E DEL SENATO

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 6/UGIS

(1) La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Promulga

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa della deputata CENTEMERO

d iniziativa popolare, a norma dell articolo 71, secondo comma, della Costituzione e degli articoli 48 e 49 della legge 25 maggio 1970, n.

DONNE E ISTITUZIONI POLITICHE

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI MODIFICAZIONE AL REGOLAMENTO. (Articoli 14 e 15: modifiche in materia di disciplina dei Gruppi parlamentari)

IL NUOVO SISTEMA ELETTORALE

LEGGE 23 novembre 2012, n. 215

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE APPROVATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Regolamento per l elezione del Segretario e dell'assemblea dell Unione provinciale di Ferrara, dei Segretari e dei Comitati direttivi di Circolo

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

LA RIFORMA DELLA SECONDA PARTE DELLA COSTITUZIONE

TITOLO I CONVOCAZIONE DEL CONGRESSO

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

LE RAGIONI DEL «NO!» REFERENDUM COSTITUZIONALE:

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

RELAZIONE. Onorevoli Parlamentari,

ROSATELLUM. Legge n. 165 del 03 Novembre 2017

Italia 2015: un nuovo presidente al Quirinale

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Modifiche alla normativa vigente in materia di polizia locale

SENATO DELLA REPUBBLICA

LA LEGGE ELETTORALE. a cura di Alessandro Naccarato

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

SENATO DELLA REPUBBLICA

LA RIFORMA DELLA COSTITUZIONE

Il sistema costituzionale italiano. Prof. Cecilia Bellè

Informazioni di base sul Disegno di legge approvato dalla Commissione Affari costituzionali del Senato. Luglio 2014

progetto DI LEGGE COSTITUZIONALE d iniziativa dei deputati CECCANTI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA il 22 marzo 2018

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

Articolo 1- (Convocazione del procedimento elettorale)

Norme attuative per i congressi provinciali, comunali e di circolo del PD del Veneto ai sensi dell art. 46 dello Statuto Nazionale

Costituzione 1948 RIFORMA COSTITUZIONALE DDL 1429 D/2016

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 731

CAPACCHIONE, CORSINI, FATTORINI, FILIPPI, MATURANI, PUGLISI, SANGALLI

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato MARCO MELONI

A. Composizione liste elettorali

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

Disposizioni transitorie

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE LAFFRANCO, CATANOSO GENOESE, FABRIZIO DI STEFANO, SALTAMARTINI, RICCARDO GALLO, CIRIELLI, PASTORELLI

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Modifiche al codice penale concernenti l abolizione della pena dell ergastolo

Come funziona il Rosatellum bis, la nuova legge elettorale

Gli organi costituzionali. Il Parlamento Camera+Senato

COSTITUZIONE VIGENTE COSTITUZIONE COME RISULTANTE

I SISTEMI ELETTORALI

LA LEGGE ELETTORALE Il dibattito al Senato

i dossier PRASSI COSTITUZIONALE DELL ELEZIONE DEI PRESIDENTI DELLE CAMERE a cura di Renato Brunetta

La sovranità appartiene al popolo. art. 1 Costituzione

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 39

LA RIFORMA COSTITUZIONALE SPIEGATA IN MODO SEMPLICE IL PARLAMENTO E LA FUNZIONE LEGISLATIVA

Transcript:

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 17 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei senatori BIANCONI e CARRARA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 2008 Disposizioni in materia di pari opportunità tra i generi per l accesso alle cariche elettive TIPOGRAFIA DEL SENATO (600)

Atti parlamentari 2 Senato della Repubblica N. 17 XVI LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI Onorevoli Senatori. Il presente disegno di legge ha come scopo quello di garantire che la rappresentanza parlamentare del nostro paese risulti in linea con le maggiori democrazie occidentali per quel che attiene all equilibrio tra i generi nel nostro Parlamento. Nella situazione attuale, per raggiungere tale scopo occorrerà assicurare un maggior numero di presenze femminili in Parlamento. Una volta raggiunta la quota minima di 33,3 per cento di uno dei due generi (in questo momento ad essere sottorappresentate sono le donne) ogni azione positiva tesa a raggiungere l equilibrio perderà la sua ragion d essere e non si applicherà più. Si tratta dunque di un provvedimento che racchiude in sé la natura di temporaneità come si avrà modo di constatare. Proprio per questa ragione si tratta di un provvedimento che punta all efficacia, e risulta pertanto totalmente privo di ipocrisie o di complicati tentativi per trovare attenuanti e giustificazioni. Se il contesto in cui si vota è di piccole dimensioni, vale a dire di dimensioni tali per cui i candidati possono essere conosciuti direttamente dagli elettori, sarà sufficiente garantire l equilibrio tra i due generi al momento della candidabilità. Se il contesto è di dimensioni ridotte, infatti, ciò che alla fine farà la differenza tra i candidati saranno elementi come la credibilità personale, il radicamento sul territorio, molto più di quanto potrebbe influire l investimento di denari nella campagna elettorale. Se il livello dell elezione è nazionale, allora non c è che un modo per raggiungere l obiettivo di avere un riequilibrio tra i generi: avere un sistema di liste bloccate con una alternanza tra i generi. Le liste che non rispettano tale ordine di alternanza sono dichiarate non ammissibili. A titolo di informazione si ricorda che, nella classifica mondiale, aggiornata ai dati delle elezioni politiche italiane del 2006, elaborata dall Università di Stoccolma e da International Idea (Istituto internazionale per la democrazia e l assistenza elettorale), l Italia si trova al 66esimo posto. Non solo dopo paesi che si attende di avere davanti al nostro, quali la Svezia, la Norvegia, la Danimarca, l Austria e la Germania, con grandi ed antiche tradizioni di attenzione alle pari opportunità, ma anche dopo paesi come il Costa Rica, il Nicaragua e il Mozambico. Le più recenti democrazie, come il Rwanda o l Afganistan, hanno, nei loro Parlamenti, una presenza femminile ragguardevole (sia detto per inciso più del doppio che in Italia) perché le rispettive leggi elettorali sono state definite con supporto delle agenzie dell ONU che hanno per mandato l assistenza alla governance. Ciò significa che il diritto internazionale considera il livello di pari opportunità raggiunto come uno dei più significativi indicatori di democrazia compiuta e dunque di buon governo. Il 20 febbraio 2003, con l approvazione definitiva da parte del Parlamento della legge costituzionale 30 maggio 2003, n. 1, recante «Modifica dell articolo 51 della Costituzione» che ha aggiunto all articolo 51, primo comma, della Costituzione il seguente periodo: «A tal fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini», si è avuta un importante innovazione di straordinario rilievo, che ha ottenuto un consenso larghissimo tra le forze politiche.

Atti parlamentari 3 Senato della Repubblica N. 17 XVI LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI Questa situazione normativa consente di attuare «azioni positive» per raggiungere un equilibrio nella rappresentanza tra i generi. L articolo 1, comma 1, della presente proposta dispone di modificare l articolo 18-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, al fine di introdurre il criterio dell alternanza tra i generi nelle liste dei candidati in modo tale che nessun genere può, in nessun caso, essere rappresentato in misura inferiore alla metà, a pena dell inammissibilità della lista. Il comma 2 dell articolo 1 prevede che l obbligo del rispetto dell alternanza di genere su liste bloccate venga meno allorché nel Parlamento uscente uno dei due generi effettivamente eletto risulti rappresentato da una quota pari ad almeno il 30 per cento. L articolo 2 della presente proposta, al comma 1, prevede analoghe modifiche all articolo 9, comma 4, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni. Il comma 2 dell articolo 2 prevede che l obbligo del rispetto dell alternanza di genere su liste bloccate venga meno allorché nel Parlamento uscente uno dei due generi effettivamente eletto risulti rappresentato da una quota pari ad almeno il 30 per cento. L articolo 3 individua nei Presidenti dei due rami del Parlamento gli organi deputati alla verifica della quota citata, al momento del termine della legislatura, allorché si definiscono le date delle elezioni successive.

Atti parlamentari 4 Senato della Repubblica N. 17 XVI LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI DISEGNO DI LEGGE Art. 1. (Elezioni della Camera dei deputati) 1. All articolo 18-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, al comma 3, le parole: «, presentati secondo un determinato ordine» sono sostituite dalle seguenti: «alternati per genere e in cui, in ogni caso, nessun genere può essere rappresentato in misura inferiore alla metà, a pena di inammissibilità della lista stessa». 2. La disposizione di cui al comma 1 perde efficacia qualora al termine della legislatura si verifichi che i deputati uscenti siano ripartiti in modo che nessuno dei due generi risulti inferiore alla quota di un terzo. Art. 2. (Elezioni del Senato della Repubblica) 1. All articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, al comma 4, le parole: «, presentati secondo un determinato ordine» sono sostituite dalle seguenti: «alternati per genere e in cui, in ogni caso, nessun genere può essere rappresentato in misura inferiore alla metà, a pena di inammissibilità della lista stessa».

Atti parlamentari 5 Senato della Repubblica N. 17 XVI LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 2. La disposizione di cui al comma 1 perde efficacia qualora al termine della legislatura si verifichi che i senatori uscenti siano ripartiti in modo che nessuno dei due generi risulti inferiore alla quota di un terzo. Art. 3. (Verifica quote) 1. Gli organi deputati alla verifica della quota di cui al comma 2 degli articoli 1 e 2 sono la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato della Repubblica e la Giunta delle elezioni della Camera dei deputati. La proclamazione dell esito di tale verifica è effettuata dai Presidenti dei rispettivi rami del Parlamento nel corso di una seduta dell Assemblea.

E 1,00