Comune di Santarcangelo di Romagna Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) Guida al calcolo Servizio Fiscalità Locale Piazza Ganganelli, 1 47822 Santarcangelo di R. (RN) 0541/356.265 289 273 www.comune.santarcangelo.rn.it tributi@comune.santarcangelo.rn.it Guida al calcolo ICI Pagina 1/5
Che cos è l ICI? L ICI, ovvero l Imposta Comunale sugli Immobili (disciplinata dal D.Lgs. 504/1992) è dovuta dal proprietario oppure titolare di altri diritti reali di godimento (usufrutto*, uso, abitazione**, enfiteusi, superficie) di: Fabbricati Aree Fabbricabili Terreni Agricoli * In caso di presenza di diritto di usufrutto l imposta è dovuta dall usufruttuario, e non dal nudo proprietario. ** In caso di successione, al coniuge superstite spetta il diritto di abitazione sulla casa ex coniugale, qualora fosse di proprietà del defunto, senza bisogno di alcun atto scritto. In tal caso il coniuge superstite è tenuto al pagamento dell imposta al 100% sull abitazione coniugale e relative pertinenze. Versamenti, come e dove Il versamento dell imposta va effettuato in due rate: ACCONTO (entro il 16 giugno) 50% dell imposta dovuta calcolata sulla base delle aliquote e detrazioni dell anno precedente. SALDO (dal 1 al 16 dicembre) Saldo dell imposta dovuta, con conguaglio sulla prima rata. E anche possibile pagare l importo totale in un unica soluzione entro il 16 giugno. Il versamento non è obbligatorio per importi annui inferiori a 5 euro; se la prima rata è di importo inferiore, si può versare tutto a saldo. Il pagamento può essere effettuato: Sul c/c postale n. 282475 intestato a Comune di Santarcangelo di Romagna - ICI servizio tesoreria : - presso tutte le filiali della B.C.C. Valmarecchia (senza alcuna commissione); - presso gli uffici postali. Tramite modello F24, utilizzando il codice catastale I304 ed i seguenti codici tributo: - 3901: Abitazione principale - 3902: Terreni agricoli - 3903: Aree fabbricabili - 3904: Altri fabbricati - 3906: Interessi (da utilizzare in caso di ravvedimento operoso) - 3907: Sanzioni (da utilizzare in caso di ravvedimento operoso) Ravvedimento operoso Se si è pagato meno del dovuto, o si è pagato in ritardo, è possibile correggere l errore dopo le scadenze con il Ravvedimento Operoso, che consiste in un versamento spontaneo dell imposta con maggiorazione di sanzioni ridotte ed interessi. Questa procedura consente di evitare futuri avvisi di accertamento con sanzioni maggiorate. Per maggiori informazioni contattare il proprio commercialista/caf oppure l Ufficio Tributi Fiscalità Locale del Comune. Guida al calcolo ICI Pagina 2/5
Calcolo dell imposta L imposta è calcolata applicando alla base imponibile l aliquota stabilita dal Comune per quel tipo di immobile; il versamento deve essere rapportato alla percentuale ed al numero dei mesi di possesso per l anno 2008: Base Imponibile x Aliquota x % di possesso x Mesi/12 Detrazioni (se spettanti) CALCOLO DELLA BASE IMPONIBILE: a) Fabbricati: Per i fabbricati la base imponibile si ottiene rivalutando la rendita catastale del 5%, e moltiplicandola per i seguenti coefficienti: - Fabbricati di categoria catastale A (abitazioni), ad esclusione di A/10 (uffici) = 100 - Fabbricati di categoria catastale A/10 (uffici) = 50 - Fabbricati di categoria catastale B = 140 - Fabbricati di categoria catastale C, ad esclusione di C/1 (negozi) = 100 - Fabbricati di categoria catastale C/1 (negozi) = 34 - Fabbricati di categoria catastale D = 50 b) Terreni Agricoli: La base imponibile dei terreni si ottiene dal reddito dominicale risultante in catasto rivalutato del 25% e moltiplicato per 75. Sono esclusi dall ICI i terreni posti in zona svantaggiata, ovvero quelli che si trovano nei fogli catastali n. 13, 23, 24, 25, 33, 54 (per intero) e n. 32, 34, 52 (soltanto alcune particelle). Per l elenco delle particelle contattare l Ufficio Tributi comunale c) Aree Fabbricabili: Per aree fabbricabili ai fini ICI si intendono le aree iscritte come edificabili nel Piano Regolatore Generale adottato dall Amministrazione, a decorrere dalla data di approvazione della relativa Variante (non occorre l approvazione del PRG da parte della regione né l adozione di piani particolareggiati o attuativi). La base imponibile per i terreni edificabili è il valore venale in comune commercio al 1 gennaio dell anno di imposizione. Per le aree fabbricabili la Giunta Comunale delibera periodicamente dei valori di riferimento ai fini del calcolo e dell accertamento ICI. I valori sono consultabili presso: - lo Sportello Unico per l Edilizia - l Ufficio Tributi - tramite il servizio PRG Online sul sito www.comune.santarcangelo.rn.it Guida al calcolo ICI Pagina 3/5
ESENZIONI E RIDUZIONI > Abitazione principale Dall anno 2008 è prevista l esenzione ICI per l abitazione principale (ai sensi del D.L. 93/2008). Per abitazione principale ai fini ICI si intende quella dove il contribuente e la sua famiglia hanno la propria residenza anagrafica. Tale esenzione non spetta alle abitazioni di categoria catastale A1, A8 e A9 (abitazioni di lusso), per le quali si continuano ad applicare le aliquote e detrazioni stabilite dalla Delibera Comunale. Per il Comune di Santarcangelo sono inoltre assimilate all abitazione principale: - l abitazione posseduta da cooperativa edilizia a proprietà indivisa assegnata al socio; - l abitazione di proprietà di cittadino italiano residente all estero, se non locata; - l abitazione di proprietà di persona anziana o disabile residente presso istituto di ricovero; - l abitazione posseduta da soggetto che la Legge obbliga a risiedere in altro comune per ragioni di servizio; N.B.: Il Comune di Santarcangelo non ha equiparato all abitazione principale le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti, e non possono pertanto essere considerate esenti. > Pertinenze dell abitazione principale Agli effetti dell'applicazione dell esenzione ICI si considerano parti integranti dell abitazione principale le pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione è limitata ad un massimo di due pertinenze. Per pertinenza si intende il garage o box o posto auto, la soffitta e la cantina, catastalmente classificate come C6, C2 o C7, nei quali non sono svolte attività economiche, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l abitazione. Per le sole abitazioni site nel centro storico (Foglio Catastale 19), è considerata pertinenza anche il garage o box o posto auto non adiacente all abitazione, fino ad una distanza massima di 800 metri. > Fabbricati Rurali Sono esclusi dall ICI i fabbricati che rispettano i requisiti fiscali di ruralità previsti dall art. 9 del D.L. 557/1993. Per informazioni rivolgersi all Ufficio Tributi Comunale. > Fabbricati Inagibili I fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e non utilizzati usufruiscono di una riduzione del 50% dell ICI. Per inagibilità od inabilità si intende un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Per usufruire della riduzione occorre presentare una idonea autocertificazione, attestante la situazione di fatto, allegando eventualmente documentazione fotografica. La riduzione decorre dal momento della presentazione della autocertificazione al protocollo generale del Comune. Guida al calcolo ICI Pagina 4/5
Appendice ABITAZIONE PRINCIPALE - CASI PARTICOLARI 1. La mia abitazione principale si trova nella categoria catastale A8. Come mi comporto? Per le abitazioni principali di categoria catastale A1, A8 o A9, non esentate dal pagamento ICI, si applicano le aliquote e detrazioni stabilite dalla relativa delibera comunale. 2. Sono proprietario di una sola abitazione, ma non vi abito. Posso considerarla esente? La norma parla espressamente di abitazione principale e non di prima casa ; pertanto anche se quella è la mia unica abitazione di proprietà non posso considerarla esente. 3. Sono proprietario di un abitazione che concedo in uso gratuito a mio figlio. Posso considerarla esente? Le Delibere di Consiglio che stabiliscono le aliquote e le detrazioni ICI per gli anni 2008 e successivi attribuiscono a questa tipologia di abitazioni un aliquota più alta rispetto a quella dell abitazione principale. Il Comune di Santarcangelo pertanto non assimila questi immobili all abitazione principale e non possono quindi essere considerati esenti. 4. Un immobile è posseduto in quota da più proprietari, ma solo uno di essi lo adibisce ad abitazione principale. Come va calcolata l ICI? L imposta è esentata soltanto nel caso di utilizzo come abitazione principale da parte del proprietario o titolare di altri diritti reali di godimento. Pertanto per la restante quota di proprietà dei contitolari che non vi abitano, l imposta è ancora dovuta. 5. Sono proprietario della mia abitazione principale, sulla quale hanno però l usufrutto i miei genitori. L ICI è dovuta? In questo caso il soggetto passivo ai fini ICI non è il figlio (il cosiddetto nudo proprietario ), ma il genitore usufruttuario. E dato che l usufruttuario non utilizza direttamente l immobile come propria abitazione principale, non lo può considerare esente. In questo si configura un comodato d uso gratuito tra genitore e figlio, che rientra nella casistica di cui al punto 3. 6. Sono proprietario di una seconda abitazione, sulla quale ha però l usufrutto mia madre che la utilizza come abitazione principale. Devo pagare l ICI? Come nel caso precedente, è l usufruttuario tenuto a pagare l ICI, e non il nudo proprietario. In questo caso l usufruttuario adibisce l immobile a propria abitazione principale, e può pertanto considerarlo esente. 7. Devo pagare l ICI sulla casa coniugale che il tribunale ha assegnato alla mia ex moglie? Il proprietario che, a seguito di separazione/divorzio, non risulta assegnatario della casa coniugale, può continuare a considerarla abitazione principale (e pertanto esente), a patto che egli non possegga nello stesso comune un altro immobile destinato a propria abitazione principale (vedi risoluzione ministeriale n. 12/2008). Il coniuge non assegnatario, nel caso sia proprietario in un altro comune di un immobile destinato a propria abitazione principale, può considerare entrambe le abitazioni esenti. 8. Mio marito/mia moglie è deceduto/a e l abitazione coniugale è andata in successione a me ed ai miei figli; i figli non vi risiedono. E esente dall ICI? Nel caso in esame il coniuge superstite, sulla casa ex coniugale, risulta titolare del diritto reale di abitazione, (che si costituisce naturalmente al decesso del coniuge, ex art. 540 c.c.) ed è quindi tenuto al pagamento dell ICI al 100%; Questo immobile può pertanto essere considerato abitazione principale al 100% dal coniuge superstite (nonostante la quota di proprietà dei figli non residenti), e di conseguenza esente. Guida al calcolo ICI Pagina 5/5