CONFERENZA DEI SINDACI E DEI PRESIDENTI DELLE PROVINCE

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E DEI PRESIDENTI DELLE PROVINCE Delibera n. punto 1 O.d.G. OGGETTO: approvazione della modifica dei corrispettivi dei servizi idrici ai sensi della deliberazione ARERA n. 665/2017/R/idr (TICSI) La Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti dell Ambito Territoriale Ottimale 2 Lazio Centrale Roma riunitasi in data xx mese 2018 presso la sede della Città Metropolitana di Roma Capitale PREMESSO CHE la deliberazione ARERA n. 665/2017/R/idr, con il relativo allegato A) che contiene il Testo Integrato Corrispettivi Servizi Idrici (TICSI), reca disposizioni aventi ad oggetto i criteri per la definizione dell'articolazione tariffaria applicata agli utenti del servizio idrico integrato; CHE la predetta deliberazione n. 665/2017 dispone che gli Enti di governo d ambito adottino, entro il 30 giugno 2018, la nuova articolazione tariffaria sulla base dei criteri contenuti nel TICSI, tenuto conto dei dati e delle informazioni fornite dai gestori, riclassificando le utenze domestiche e non domestiche secondo quanto previsto nel medesimo TICSI; CHE la medesima delibera si pone l obiettivo di omogeneizzare, semplificare e razionalizzare la struttura dei corrispettivi del settore idrico su scala nazionale; CHE al fine di identificare alcune ipotesi di struttura tariffaria, verificare il rispetto dei vincoli imposti dal provvedimento e valutare i potenziali impatti sulle singole categorie di utenza, Acea ATO 2 ha costruito un modello di simulazione che prevede il confronto tra i corrispettivi ottenuti mediante: l applicazione dell articolazione tariffaria previgente 1 per ciascuna utenza su volumi di acquedotto, fognatura e depurazione registrati nell anno 2016; l applicazione dell articolazione tariffaria nuova ipotizzata sulle medesime utenze e variabili di scala. CHE per le simulazioni sono state prese in considerazione tutte le utenze attive per l intero anno 2016, al fine di basare le valutazioni su dati di consumo consolidati ed escludere dati poco significativi. CHE le tariffe dei singoli scaglioni sono state applicate annualmente per l ammontare esatto dell intero scaglione previsto dall articolazione tariffaria e non in rapporto alla porzione di anno presa in considerazione tra una lettura e l altra, al fine di evitare il cosiddetto effetto stagionalità. CHE, sulla base delle simulazioni effettuate, la dell ATO 2 ad il gestore Acea ATO 2 hanno elaborato una proposta di nuova articolazione tariffaria prevedendo: 1 struttura dei corrispettivi vigente nel 2015 aggiornata mediante applicazione del teta provvisorio del 2018, approvato con la predisposizione tariffaria 2016-2019 file: delibera agg. corrispettivi TICSI x-18 pag. 1 di 9 xx mese 2018

la riclassificazione delle utenze: domestico residente, domestico non residente, condominiale e condominiale misto, industriale, artigianale e commerciale, agricolo e irriguo privato, zootecnico, pubblico non disalimentabile; antincendio, pubblico disalimentabile, comunali (non disalimentabili e disalimentabili); gli scaglioni di consumo in mc/anno; il rapporto degli scaglioni con la tariffa base domestica residente; la quota fissa acquedotto e quota fissa scarichi (fognatura e depurazione); la nuova formulazione della tariffa per gli scarichi industriali in fognatura. CHE la proposta Relazione di accompagnamento alla modifica dei corrispettivi dei servizi idrici ai sensi della deliberazione del 28 settembre 2017 n. 665/201/R/IDR (TICSI) elaborata da Acea ATO 2 e dalla STO, allegata alla presente Delibera, riporta la nuova articolazione tariffaria da applicare agli utenti del servizio idrico integrato dell ATO 2 Lazio Centrale Roma a far data dal 1 gennaio 2018 e riporta la struttura dei corrispettivi ed i valori rispondenti alle tariffe aggiornate al 2018; CHE con riferimento all utenza domestica, le novità introdotte dal TICSI non comportano modifiche dal punto di vista strutturale nell articolazione tariffaria adottata in precedenza; infatti, erano già previste una quota variabile di acquedotto modulata per fasce di consumo e, per le utenze domestiche residenti, una prima fascia a tariffa agevolata, quote variabili per i servizi di fognatura e depurazione proporzionali al consumo e quote fisse differenziate per servizio; CHE il Testo Integrato Corrispettivi Servizi Idrici (TICSI) approvato con deliberazione ARERA n. 665/2017 introduce, per le utenze domestiche residenti, una fascia di consumo a tariffa agevolata, basata sul numero di componenti del nucleo familiare; CHE in fase di avvio della nuova articolazione, in assenza dell informazione circa il numero effettivo di componenti di ciascuna famiglia anagrafica, viene adottato il criterio pro-capite di tipo standard (ossia considerando un utenza domestica residente tipo di 3 componenti); CHE nel contempo, viene avviata un attività di censimento, al fine di garantire in futuro la fatturazione dei consumi in considerazione dell effettiva numerosità dei componenti di ciascuna utenza domestica residente, al più tardi a decorrere dal 1 gennaio 2022; CHE inoltre, a tutela dei nuclei domestici numerosi, vengono accolte da subito le autodichiarazioni trasmesse dagli utenti interessati con decorrenza dalla data della comunicazione da parte dell utente; CHE al fine della fatturazione dei consumi, le informazioni sulla numerosità familiare che perverranno al Gestore, sia nei termini previsti per il censimento (31 dicembre 2020), che successivamente a tale data, verranno prese in considerazione dalla data della comunicazione da parte dell utente; CHE la definizione della nuova struttura tariffaria dedicata alle utenze domestiche residenti è stata effettuata nel rispetto dei vincoli posti dal TICSI, ovvero: fascia di consumo annuo agevolato pro-capite almeno pari a 18,25 mc; tariffa base risultante dall aggiornamento, mediante il moltiplicatore tariffario, del valore dalla medesima assunto nell articolazione tariffaria previgente; tariffa agevolata inferiore alla tariffa base per una percentuale tra il 20% e il 50%; file: delibera agg. corrispettivi TICSI x-18 pag. 2 di 9 xx mese 2018

tariffa relativa alla terza eccedenza con prezzo che non ecceda di oltre sei volte la tariffa agevolata; corrispettivi variabili per i servizi di fognatura e depurazione calcolati sulla base dei valori assunti dai medesimi negli anni precedenti, aggiornati mediante l applicazione del moltiplicatore tariffario; quota fissa di ciascun servizio dimensionata in modo tale da non eccedere il 20% del gettito complessivo del servizio stesso. CHE nella definizione della quota variabile di acquedotto della nuova struttura tariffaria sono state in primo luogo definite le aliquote da applicare ai consumi delle varie fasce; CHE in particolare, allo scopo di evitare un eccessivo impatto sull utenza, nel rispetto delle disposizioni contenute nel TICSI: la tariffa base è stata fissata pari alla tariffa base provvisoria 2018 2, come previsto dal TICSI; la tariffa agevolata è stata posta pari al valore più basso possibile, ovvero al 50% della tariffa base, in considerazione del fatto che nella precedente articolazione era pari al 31% della tariffa base; la tariffa relativa alla terza eccedenza è stata fissata al valore massimo pari a sei volte la tariffa agevolata, in quanto nella precedente articolazione era pari ad oltre ventidue volte la tariffa agevolata; le tariffe relative alla prima e seconda eccedenza sono state definite con valori intermedi rispetto alla tariffa base e alla tariffa di terza eccedenza. CHE sono state effettuate varie simulazioni, con l assunzione di differenti ipotesi di scaglioni di consumo, a parità delle aliquote definite con i criteri di cui sopra. CHE tali simulazioni sono state confrontate con i corrispettivi ottenuti applicando la quota variabile di acquedotto della struttura tariffaria previgente alle medesime utenze e variabili di scala con l obbiettivo definito nel TICSI di rispettare l isoricavo; CHE pur avendo posto la tariffa agevolata al valore più basso possibile, i nuovi vincoli comportano la definizione di un corrispettivo che risulta, rispetto alla precedente articolazione, più conveniente per le utenze con consumo annuo elevato e meno conveniente per le utenze con consumo annuo basso; CHE tale impatto non è evitabile neanche nell ipotesi di istanza di rideterminazione della tariffa base, ammessa ai sensi dell art. 5 c.2 del TICSI, in quanto strettamente connesso ai vincoli definiti dalla nuova norma; CHE a tutela dei nuclei familiari in condizioni di disagio economico, è stato istituito dall ARERA, con decorrenza retroattiva al 01/01/2018, il bonus acqua che garantisce la fornitura gratuita di 18,25 metri cubi di acqua (per il solo servizio di acquedotto) su base annua (pari a 50 litri/abitante/giorno) per ogni componente della famiglia anagrafica dell utente; 2 Tariffa base per le utenze domestiche vigente nel 2015 aggiornata mediante applicazione del teta provvisorio del 2018, approvato con la predisposizione tariffaria 2016-2019 file: delibera agg. corrispettivi TICSI x-18 pag. 3 di 9 xx mese 2018

CHE in aggiunta a tale istituto, nell ATO 2 Lazio Centrale Roma viene garantito l accesso al bonus idrico integrativo, che consiste nell erogazione di un contributo calcolato come spesa (quote fisse e variabili) corrispondente ad un consumo rilevato fino a 40 mc/anno per componente (pari a 110 litri/abitante/giorno); CHE inoltre sono presenti nell ATO 2 alcune utenze (circa il 2%) che ancora presentano il limite di tariffa base con un valore superiore allo standard attualmente applicato di 184 mc. CHE per evitare un impatto eccessivo su tali utenze è stata effettuata un ipotesi di riconduzione ad una diversa categoria tariffaria (condominiale domestica o condominiale mista); CHE la riconduzione è stata effettivamente eseguita solo nei casi in cui l applicazione della diversa categoria tariffaria determinasse un vantaggio significativo per l utenza (riduzione della spesa di oltre il 20%); CHE è da segnalare infine che, in assenza di informazioni specifiche, che ad oggi riguarda la quasi totalità delle utenze domestiche, le stesse sono state definite come domestiche residenti ; CHE la definizione della nuova struttura tariffaria dedicata alle utenze domestiche non residenti è stata effettuata nel rispetto dei vincoli posti dal TICSI, ovvero non prevedendo l articolazione pro-capite, né la fascia di consumo agevolato; CHE le utenze domestiche non residenti nell ATO 2 risultano essere circa 10.000; CHE per tali utenze gli scaglioni sono stati adeguati a quelli previsti per le utenze domestiche residenti, portando il limite di tariffa base a 180 mc/anno e confermando quindi sia gli scaglioni di consumo che i prezzi unitari della tariffa Uso domestico residente ad eccezione, della fascia agevolata; CHE la definizione della nuova struttura tariffaria dedicata alle utenze condominiali domestiche è stata effettuata tenendo in considerazione che la previgente struttura tariffaria prevede l applicazione delle medesime tariffe previste per gli usi domestici residenti e le stesse fasce di consumo rimodulate in funzione del numero delle unità abitative; CHE per le utenze condominiali domestiche è stata quindi applicata la tariffa domestica residente considerando un numero di componenti il nucleo familiare pari a 3 e per il quantitativo di consumo attribuibile all uso residente; CHE pertanto per le utenze condominiali domestiche con la nuova articolazione tariffaria, tutte le unità abitative verranno considerate residenti e con un numero di componenti del nucleo familiare pari a tre. CHE analogamente a quanto già verificato per le utenze domestiche, esistono utenze con limite di tariffa base per singolo appartamento maggiore del valore standard, inteso come limite di tariffa base diviso il numero complessivo delle unità abitative; CHE tali utenze sono state mantenute nella tariffa condominiale domestica (eventualmente aggiornando il numero appartamenti) o ricondotte a tariffa condominiale misto, a seconda dei casi; file: delibera agg. corrispettivi TICSI x-18 pag. 4 di 9 xx mese 2018

CHE tale riconduzione è stata effettivamente eseguita nei casi in cui l applicazione della diversa categoria tariffaria determinasse un vantaggio significativo per l utenza (riduzione della spesa di oltre il 20%); CHE gli utenti interessati dall aggiornamento d ufficio saranno contattati per condividere tale variazione contrattuale; CHE l impatto sulle bollette degli utenti domestici relativo alla spesa sostenuta per un nucleo di 3 persone e per diverse tipologie di consumo medio annuo con le relative differenze rispetto alla tariffa attualmente in vigore è descritto nei capitoli 5 e 6 della Relazione di accompagnamento allegata alla presente Delibera; CHE la definizione della nuova struttura tariffaria dedicata alle utenze condominiali miste è stata effettuata tenendo in considerazione che la previgente struttura tariffaria prevede l applicazione delle medesime tariffe previste per gli usi domestici residenti con fasce di consumo determinate in funzione del numero di unità abitative e degli impegni contrattuali definiti per le unità non abitative presenti nel condominio; CHE per le utenze condominiali miste con la nuova articolazione tariffaria, tutte le unità abitative verranno considerate residenti e con un numero di componenti del nucleo familiare pari a tre. CHE in coerenza con quanto disposto dall art. 26.7 del TICSI, che prevede che l EGA richieda al Gestore di promuovere l installazione di misuratori differenziati atti a separare almeno i consumi relativi alle utenze domestiche da quelli relativi alle utenze non domestiche, si è inteso definire una articolazione tariffaria per le utenze condominiali miste che preveda la fatturazione separata dei corrispettivi di acquedotto per la parte di consumo domestica e non domestica; CHE in merito a tale previsione la STO ed il Gestore intendono concordare una procedura volta a favorire l istallazione di misuratori differenziati per le utenze domestiche e non domestiche condominiali; CHE in fase di passaggio alla nuova articolazione, le percentuali di consumo saranno definite d ufficio in funzione degli attuali parametri contrattuali (impegno contrattuale unità domestiche e non domestiche sottese); CHE pertanto in bolletta il consumo sarà ripartito tra quello effettuato dalle unità immobiliari domestiche e quelle non domestiche mediante le percentuali di consumo come sopra definite; CHE alla parte di consumo domestica verrà applicata la tariffa condominiale domestica, mentre alla parte non domestica verrà applicata una tariffa dedicata (un aliquota per la quota variabile acquedotto pari a 1,0705 e una quota fissa di acquedotto pari a 40 per ogni unità non abitativa); CHE con riferimento all utenza non domestica, il TICSI stabilisce che a decorrere dal 01/01/2018 le utenze vengano ricondotte alle categorie: uso industriale, uso artigianale e commerciale, uso agricolo e zootecnico, uso pubblico non disalimentabile, uso pubblico disalimentabile, altri usi (categoria residuale); file: delibera agg. corrispettivi TICSI x-18 pag. 5 di 9 xx mese 2018

CHE per ciascuna delle categorie indicate, è possibile identificare delle sotto-tipologie di usi che tengano conto del valore aggiunto dell impiego dei servizi idrici nell ambito delle attività svolte e dell'idroesigenza delle stesse attività; CHE la struttura dei corrispettivi applicati alle tipologie d uso non domestico proposta è analoga a quella previgente, in quanto prevede una quota variabile (espressa in /mc) del servizio di acquedotto modulata per fasce di consumo, una quota variabile (espressa in /mc) sia per il servizio di fognatura che per il servizio di depurazione proporzionale al consumo (ma non modulata per fasce), una quota fissa (espressa in /anno) indipendente dal consumo e suddivisa per acquedotto, fognatura e depurazione; CHE tuttavia, la precedente articolazione prevede due sostanziali differenze: gli scaglioni di consumo sono variabili per singola utenza in funzione dell impegno contrattuale. Nel database di ACEA ATO 2 ci sono oltre 1.700 diversi impegni contrattuali e, quindi, di fatto oltre 1.700 tariffe diverse, che nella nuova articolazione devono convergere in un numero «ragionevolmente piccolo» di tipologie d uso. è prevista la fatturazione del consumo minimo impegnato, ovvero il quantitativo minimo di consumo garantito che viene addebitato anche se non consumato, che ai sensi dell art. 13.2 del TICSI deve essere definitivamente superato. CHE per completare la riconduzione delle utenze alle categorie definite dal TICSI sono state identificate le utenze pubbliche non disalimentabili, identificate come previsto dall art. 8.2: a) ospedali e strutture ospedaliere; b) case di cura e di assistenza; c) presidi operativi di emergenza relativi a strutture militari e di vigilanza; d) carceri; e) istituti scolastici di ogni ordine e grado; f) eventuali ulteriori utenze pubbliche (che, comunque, svolgano un servizio necessario per garantire l incolumità sanitaria e la sicurezza fisica delle persone, ovvero tali per cui una eventuale sospensione dell erogazione possa comportare problemi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato, tra cui le bocche antincendio ). CHE successivamente sono state individuate le utenze da ricondurre nell uso pubblico disalimentabile: Ministeri; Prefetture; Regioni; Provincie CHE in continuità con la precedente struttura tariffaria, è stata mantenuta la categoria dedicata agli usi pubblici comunali (sottotipologia uso pubblico comunale della categoria altri usi ), ovvero le utenze intestate alle amministrazioni comunali dell ATO 2; file: delibera agg. corrispettivi TICSI x-18 pag. 6 di 9 xx mese 2018

CHE in continuità con la precedente struttura tariffaria in caso di utenze intestate ad amministrazioni comunali, nella fattispecie fontanelle non dotate di misuratore dei consumi, si attribuisce forfettariamente un consumo annuo di 1825 mc; CHE in continuità con la precedente struttura tariffaria è previsto che su richiesta delle amministrazioni comunali Acea ATO 2 installi gratuitamente misuratori sulle fontanelle non dotate di misuratore dei consumi; CHE sono state ricondotte alla categoria uso agricolo e zootecnico circa 600 utenze identificate in base alla categoria merceologica; CHE le restanti utenze non domestiche sono state ricondotte alle categorie Uso industriale o uso artigianale e commerciale in funzione dell impegno definito contrattualmente, che rappresenta il quantitativo annuo di consumo previsto (idroesigenza); CHE la struttura previgente prevede il minimo contrattuale impegnato contrariamente alla struttura tariffaria proposta che rispettando i criteri del TICSI ne prevede l eliminazione; CHE ai fini del definitivo superamento del minimo impegnato, per ciascun uso sono state definite delle sottocategorie tenendo conto dell idroesigenza delle attività svolte, come di seguito declinato: Uso artigianale e commerciale idroesigenza fascia 1 Uso artigianale e commerciale idroesigenza fascia 2 Uso artigianale e commerciale idroesigenza fascia 3 Uso artigianale e commerciale idroesigenza fascia 4 Uso artigianale e commerciale idroesigenza fascia 5 Uso artigianale e commerciale idroesigenza fascia 6 Uso artigianale e commerciale idroesigenza fascia 7 Uso industriale bassa idroesigenza Uso industriale media idroesigenza Uso industriale alta idroesigenza Uso agricolo e zootecnico - bassa idroesigenza Uso agricolo e zootecnico - media idroesigenza Uso agricolo e zootecnico - alta idroesigenza CHE per valutare l effetto del superamento del minimo impegnato sui corrispettivi fatturati dal gestore è stata effettuata la simulazione dei corrispettivi acquedotto utilizzando consumi e utenze del 2016 e tariffe 2018, con e senza minimo impegnato; CHE a parità di tariffa applicata, il mero superamento del minimo impegnato determina un elevato impatto sull isoricavo, con una rilevante riduzione che è stata compensata parzialmente incrementando le quote variabili e le quote fisse su tutte le utenze non domestiche; CHE al Gestore dell risultano censite, al 31/12/2017, un totale di 289 utenze industriali, alle quali, sulla base della denuncia delle caratteristiche qualitative e quantitative dei reflui scaricati da parte dello stesso utente, ai fini della fatturazione viene applicata la formula riportata dal D.P.R. del 24/05/1977; file: delibera agg. corrispettivi TICSI x-18 pag. 7 di 9 xx mese 2018

CHE nell ATO2 Lazio Centrale Roma è in via di definizione una procedura che ha per oggetto: la presentazione della dichiarazione di assimilabilità dello scarico alle acque reflue domestiche; la richiesta dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali, ricompresa nell'autorizzazione Unica Ambientale (AUA); la richiesta di modifica attraverso una nuova utenza idrica e/o aumenti contrattuali relativi agli insediamenti produttivi "assimilati" e "industriali" per gli allacci fognari già esistenti. CHE tale procedura prevede anche le preventive e conseguenti attività di verifica e controllo in relazione alle attività sopra descritte e conseguentemente l ottemperanza alle disposizioni previste nel TICSI; CHE nel capitolo 7 Tariffa di collettamento e depurazione dei reflui industriali autorizzati alla scarico in pubblica fognatura della Relazione accompagnamento allegata alla presente delibera sono riportati tutti gli approfondimenti effettuati e la conseguente determinazione dei corrispettivi per il servizio di collettamento e depurazione da applicare alle utenze industriali (diverse dalle utenze assimilabili al domestico) che risultano autorizzate allo scarico dei propri reflui industriali in pubblica fognatura, ai sensi del Titolo 4 dell allegato A alla deliberazione ARERA 665/2017/R/IDR; CHE Acea ATO 2 S.p.A. ha trasmesso all Ente di governo dell ambito istanza di aggiornamento dell articolazione tariffaria da applicare agli utenti con nota 504169/P del 13 novembre 2018; DELIBERA CHE le premesse e gli allegati fanno parte integrante della delibera; DI APPROVARE, in applicazione della deliberazione ARERA n. 665/2017/R/IDR, l aggiornamento della articolazione tariffaria previgente come illustrato nell allegato Relazione di accompagnamento alla modifica dei corrispettivi dei servizi idrici (TICSI) ai sensi della deliberazione del 28 settembre 2017 665/201/R/IDR ; DI APPROVARE e quindi adottare a partire dal 1 gennaio 2018, nei Comuni dell ATO2 che a questa data hanno trasferito, o che trasferiranno in futuro i servizi ad ACEA ATO 2 S.p.A., la Nuova struttura dei corrispettivi riportata al cap.8 della allegata Relazione di accompagnamento alla modifica dei corrispettivi dei servizi idrici (TICSI) ai sensi della deliberazione del 28 settembre 2017 665/201/R/IDR ; CHE per le fontanelle intestate ad amministrazioni comunali non dotate di misuratori dei consumi venga mantenuto il criterio di calcolo forfettario descritto nelle premesse e fino ad ora applicato; CHE su richiesta delle amministrazioni comunali Acea ATO 2 installi gratuitamente misuratori sulle fontanelle non dotate di misuratore dei consumi; CHE Acea ATO 2 S.p.A. provveda a pubblicare le tabelle riportanti la nuova struttura dei corrispettivi contenuta nella Relazione di accompagnamento alla modifica dei corrispettivi dei servizi idrici (TICSI) ai sensi della deliberazione del 28 settembre 2017 665/201/R/IDR sul proprio sito web; file: delibera agg. corrispettivi TICSI x-18 pag. 8 di 9 xx mese 2018

CHE ACEA ATO 2 S.p.A. realizzi una adeguata campagna pubblicitaria per l informazione agli utenti dell applicazione della nuova struttura dei corrispettivi dell ATO2 a far data dal 1 gennaio 2018 e delle agevolazioni relative al bonus idrico nazionale e al bonus idrico integrativo; CHE ACEA ATO 2 S.p.A. realizzi un attività di censimento, al fine di garantire in futuro la fatturazione dei consumi in considerazione dell effettiva numerosità dei componenti di ciascuna utenza domestica residente dell ATO 2, al più tardi a decorrere dal 1 gennaio 2022; ALLEGATI: Relazione di accompagnamento alla modifica dei corrispettivi dei servizi idrici (TICSI) ai sensi della deliberazione del 28 settembre 2017 665/201/R/IDR il verbalizzante file: delibera agg. corrispettivi TICSI x-18 pag. 9 di 9 xx mese 2018