Come funziona un processo

Documenti analoghi
Il procedimento penale, definizione e caratteri

CAPITOLO I IL PROCESSO PENALE 1 CAPITOLO II I SOGGETTI 7 SEZIONE I GIURISDIZIONE E COMPETENZA 7 SEZIONE II IL GIUDICE 17

I procedimenti speciali che omettono la fase dell udienza preliminare e il decreto penale di condanna

Come costituirsi parte civile. Autore : Mariano Acquaviva. Data: 01/04/2018

PROCESSO CIVILE A COGNIZIONE PIENA PROCESSO ORDINARIO TRIBUNALE

Sommario. Introduzione. Brevi nozioni sul procedimento penale in generale...1

Valore medio di liquidazione

INDICE SOMMARIO INDAGINI PRELIMINARI E UDIENZA PRELIMINARE. 1. Premessa... pag. 3. Sezione I DISPOSIZIONI GENERALI

dopo la Notizia di Reato Cenni sul procedimento penale

AVV. M. GRAZIA TUFARIELLO VIA GARIBALDI N. 1 - BOLOGNA TEL. 051/ FAX 051 / IL PROCEDIMENTO PENALE DALLA NOTIZIA DI REATO AL GIUDIZIO

IL GIUDIZIO IMMEDIATO IN SCHEMI GIUDIZIO IMMEDIATO PROCEDIMENTO SPECIALE CELEBRATO IN ASSENZA DELL UDIENZA PRELIMINARE

INDICE-SOMMARIO CAPITOLO PRIMO LA NATURA E LA FUNZIONE DELL UDIENZA PRELIMINARE. di E. Aprile

L accompagnamento del minore autore di reato. Le fasi del procedimento penale minorile. Paola Landriani

Le figure del Gip e del Gup

INDICE SOMMARIO. REGOLE GENERALI 1. Principi e distinzioni I criteri di computo e di scadenza. I termini liberi Termine a difesa...

SOMMARIO CAPITOLO I IL PROCESSO PENALE 1

Ministero della Giustizia

ESAMI E CONCORSI. I COMPENDI D AUTORE editio minor. diretti da Roberto GAROFOLI

INDICE. Schemi GIURISDIZIONE E COMPETENZA. GLI ORGANI GIUDIZIARI E IL PUBBLICO MINISTERO Prefazione...

Il dibattimento nel processo penale

Individuazione. Casi in cui la Pg è obbligata a disporre l arresto in flagranza ex art.380, 1 cpp

luglio 195/170 martedì adempimenti appuntamenti autorità giudiziaria giudice e sezione provenienza parti provvedimento ora L M M G V S D Luglio

STALKING E IPOTESI DI CONFINE

SEZIONE I - GIURISDIZIONE E COMPETENZA

16 GENNAIO 2019, 14.30

Obbligo del segreto 329 cpp

I COMPENDI D AUTORE. diretti da Roberto GAROFOLI

Codice Penale Militare di Pace Titolo V DEL GIUDIZIO. Capo I DEGLI ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO.

, rappresentata e difesa dall'avvocato giusta procura a margine del controricorso; -controricorrente -

IL DIBATTIMENTO. Sono tutti quegli gli atti che precedono la formale apertura del dibattimento, ovvero, a titolo esemplificativo:

INDICE. Capitolo I COSTITUZIONE E ALTRE DISPOSIZIONI FONDAMENTALI

DISEGNO DI LEGGE n Art. 1.

Udienza di comparizione: ultime sentenze. Autore : Redazione. Data: 25/07/2019

Procedimenti e provvedimenti in materia penale dei Tribunali per i minorenni sezione GIP periodo 2 semestre semestre2008

COstItuZIONE della REpuBBlICA ItAlIANA principi fondamentali diritti e doveri dei cittadini Rapporti civili Rapporti etico-sociali

Come funziona un processo civile

Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi- Direzione generale di statistica

LA GIURISDIZIONE PENALE

INDICE SOMMARIO TOMO I

Il diritto di difesa, definizione e caratteri

INDICE SOMMARIO TOMO I PROCEDIMENTI SPECIALI. CAPITOLO I L APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI (Antonio Angelo Arru)

La prescrizione dei reati o prescrizione penale

Presentazione...» XIII PARTE I TUTELA IN SEDE CIVILE. Paolo Russo CAPITOLO I LA RESPONSABILITÀ

Codice Procedura Penale aggiornato con la legge 20 febbraio 2006, n. 46

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 10 gennaio 2014

GLI ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO

Indice FONTI PRIMARIE NORMATIVA ORDINARIA CODICE DI PROCEDURA PENALE PARTE PRIMA LIBRO I SOGGETTI

INdICE sistematico COstItuZIONE della REpuBBlICA ItAlIANA principi fondamentali diritti e doveri dei cittadini Rapporti civili

INDICE SOMMARIO CODICE DI PROCEDURA PENALE LIBRO I SOGGETTI LIBRO II ATTI

La custodia cautelare, definizione e caratteri

LIBRO QUARTO - MISURE CAUTELARI

La legge sul processo lungo

Sommario. 1. I diritti della persona offesa nella fase delle indagini preliminari pag. 9

L'articolo 111 della Costituzione stabilisce:

INDICE-SOMMARIO. Parte I PRINCIPI E SVILUPPI NORMATIVI. Capitolo I PROFILI STORICI E FONDAMENTI COSTITUZIONALI

Incontro con due classi (3^ A AFM e 3^ B SIA ), dell Istituto Tecnico Pacinotti di Pisa ( )

Indice sommario CODICE DI PROCEDURA PENALE PARTE PRIMA LIBRO PRIMO

INDICE SISTEMATICO COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

INDICE. Prefazione...p.

INDICE-SOMMARIO. Capitolo Primo GENERALITÀ. Capitolo Secondo IL PROCEDIMENTO DELINEATO DALL ART. 127 C.P.P.

INDICE PARTE PRIMA LE INDAGINI PRELIMINARI: DALLA NOTIZIA DI REATO AL RINVIO A GIUDIZIO CAPITOLO I L ATTIVITÀ DI INDAGINE. di Francesca Boscolo

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI

INDICE. Schemi. Prefazione... XIII

INDICE CAPITOLO PRIMO LA GIURISDIZIONE

La riparazione per ingiusta detenzione

Elemen( di diri,o processuale penale

Disposizioni di attuazione del C.P.C. Disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Civile (Aggiornato al 01/12/2014)

SOMMARIO FORMULARIO DIRITTO CIVILE

Claudio Mellone. Manuale di procedura civile Volume primo

Tribunale di Pisa Giornata della Solidarietà ( )

Indice sommario CODICE DI PROCEDURA PENALE. PARTE PRIMA LIBRO PRIMO Soggetti. Artt. da TITOLO I - Giudice... 1 a 49

Il processo penale. Autore: Redazione In: Schede di Diritto

Cosa si intende per querela, cosa la differenzia da una denuncia ed in quali casi, ed in che modo, è possibile rimettere o rinunciare alla querela.

INDICE SOMMARIO INTRODUZIONE. ... Pag. 1. Capitolo I GENESI STORICA DELLA RIFORMA

INDICE SOMMARIO LIBRO SECONDO DEL PROCESSO DI COGNIZIONE

Procedimento penale: 14 anni denuncia-querela -fase delle indagini preliminare RUBARLO -fase della udienza preliminare

Persona offesa in un processo penale. Autore : Mariano Acquaviva. Data: 15/03/2019

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. Costituzione repubblicana... 3 LIBRO PRIMO SOGGETTI

SIMULAZIONE DEL PROCESSO PENALE DALLE INDAGINI ALLA SENTENZA DI PRIMO GRADO

INDICE SOMMARIO. Parte I IL SISTEMA NELLA PROSPETTIVA DELLA PROVA CAPITOLO I I METODI

GIANLUCA VARRASO IL REATO CONTINUATO TRA PROCESSO ED ESECUZIONE PENALE CEDAM

Corso biennale di tecnica e deontologia del difensore penale

Patteggiamento ed incompatibilità del giudice

Indice FONTI PRIMARIE NORMATIVA ORDINARIA CODICE DI PROCEDURA PENALE

Indice sommario CODICE DI PROCEDURA PENALE PARTE PRIMA. LIBRO PRIMO Soggetti Artt. da TITOLO I - Giudice... 1a 49

Indice sommario CODICE DI PROCEDURA PENALE PARTE PRIMA. LIBRO PRIMO Soggetti Artt. da TITOLO I - Giudice... 1a 49

COPIA TRATTA DA GURITEL GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Certificato carichi pendenti: cos è e come averlo

INDICE SOMMARIO. Presentazione... pag. 7 Avvertenza...» 9 Abbreviazioni...» 11

COPIA TRATTA DA GURITEL GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DEDUZIONE DELLE PROVE E PRECLUSIONI

8 lezione LA MAGISTRATURA

Gli organi costituzionali. La Magistratura (Cost )

Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilita delle sentenze di proscioglimento.

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. Costituzione repubblicana... 3 CEDU E PROTOCOLLI ADDIZIONALI

Giorgio SPANGHER Luca DELLA RAGIONE CODICE di PROCEDURA

Transcript:

Come funziona un processo Autore : Emanuele Carbonara Data: 10/11/2016 Come si svolge un processo civile o penale? Quali sono le fasi che portano fino alla sentenza del giudice? Capiamolo con una semplice guida. Sono migliaia le cause civili e penali che ogni anno si celebrano nei tribunali italiani: ma, effettivamente, come funziona un processo? Il processo civile serve per risolvere i dissidi tra privati: una parte (attore) chiama in giudizio l'altra (convenuto), chiedendo al giudice di condannarla a fare qualcosa (per esempio a risarcire i danni o a demolire un manufatto). Nel processo penale, invece, si contrappongono il Pm (organo di accusa, che rappresenta lo Stato) e l'imputato (difeso da un avvocato) accusato di aver commesso un reato. Come funziona un processo civile Il processo civile consta di tre fasi: 1. la fase introduttiva; 2. la trattazione (istruzione e discussione della causa); 3. la fase decisoria. La fase introduttiva è quella che permette l'instaurazione del procedimento. Il processo vede

contrapporsi due parti: l'attore: colui che formula la domanda (ad esempio una richiesta di risarcimento del danno); il convenuto: colui contro il quale la richiesta è diretta. Per poter iniziare il processo, l'attore deve indirizzare al convenuto un atto di citazione [1], con il quale, appunto, cita in giudizio la controparte per vedere accogliere la propria domanda. In questo documento l'attore specifica le sue richieste e ne chiede al giudice l'accoglimento. Quindi, invita la controparte a presentarsi in tribunale per discutere la causa. Il convenuto, dal canto suo, deposita una comparsa di risposta [2], ossia un atto con cui si difende da quanto richiesto dall'attore, prendendo posizione su tutte le questioni presenti nella citazione. Con la notifica dell'atto di citazione ed il successivo deposito in cancelleria, il processo ha inizio. La seconda fase è quella della trattazione: le parti vengono convocate in udienza («udienza di prima comparizione e trattazione») per trattare la causa oralmente (di tutto ciò che avviene in udienza viene redatto verbale). In tale sede il giudice, dopo aver compiuto alcune verifiche preliminari, autorizza le parti, su loro richiesta, al deposito di alcune memorie (ossia documenti con cui i rispettivi avvocati possono specificare o modificare all'occorrenza quanto affermato negli atti introduttivi) [3]. Dopodiché può avere inizio la fase istruttoria, in cui vengono acquisite in giudizio le prove richieste dalle parti (testimonianze, perizie, consulenze tecniche, documenti, giuramenti ecc.). Conclusa l'istruzione della causa, il giudice invita le parti a precisare le conclusioni, cioè a chiarire definitivamente le proprie richieste, anche alla luce di quanto emerso nel corso del procedimento [4]. Questo è l'ultimo momento della trattazione della causa. Le parti, però, possono chiedere al giudice di fissare un'ulteriore udienza per la discussione finale. In seguito, ha inizio la fase decisoria: il giudice ha tutti gli elementi per pronunciarsi sulla controversia e può finalmente emettere la sentenza. Egli decide su tutte le domande proposte dalle parti e ordina alla parte soccombente di pagare le spese processuali (in alternativa però, può disporre la compensazione delle spese). Contro la sentenza del giudice, chi perde può ricorrere alla Corte d'appello (secondo grado di

giudizio). Contro la sentenza del giudice d'appello, poi, si può ricorrere alla Corte di cassazione (terzo e ultimo grado di giudizio). Come funziona il processo penale Il processo penale vede invece contrapporsi: l'accusa (funzione svolta dal Pubblico ministero, che rappresenta lo Stato); la difesa (esercitata da un avvocato, che difende il soggetto imputato di un reato). Il procedimento penale inizia quando l'autorità giudiziaria viene a conoscenza della commissione di un delitto (notizia di reato). Secondo la legge, i reati sono punibili: a querela di parte (ad esempio, il furto): significa che, per poter iniziare il procedimento penale, è necessaria la presentazione di una formale richiesta della parte che ha subito il torto; d'ufficio: ciò avviene per i reati più gravi (ad esempio l'omicidio). In questi casi, quando la notizia di reato perviene all'autorità giudiziaria (ad esempio tramite una denuncia o un referto medico), essa è obbligata ad iniziare il procedimento penale. La prima fase del procedimento è quella delle indagini preliminari [5]: il Pubblico ministero, coadiuvato dalla polizia giudiziaria, indaga su quanto è accaduto, cercando di verificare se sussistono elementi idonei a sostenere l'accusa davanti al giudice. Già in questa fase l'indagato può essere sottoposto a misura cautelare [6] (ad esempio custodia cautelare in carcere o arresti domiciliari), qualora intervengono determinati presupposti (gravi indizi di colpevolezza, pericolo di fuga o di reiterazione del reato ecc.). Concluse le indagini, il Pm formula: una richiesta di archiviazione (se non ci sono elementi idonei a sostenere l'accusa); una richiesta di rinvio a giudizio (se, al contrario, dalle indagini appare verosimile che l'indagato abbia commesso il reato). Su tali richieste si pronuncia il Giudice delle indagini preliminari (Gip), che, a seconda dei casi, dispone l'archiviazione del fascicolo oppure il rinvio a giudizio dell'indagato (che diventa quindi imputato). Con il rinvio a giudizio ha inizio il vero e proprio processo penale.

La fase successiva si svolge davanti al Giudice dell'udienza preliminare (Gup). Le parti vengono infatti convocate all'udienza preliminare [7]. In tale sede, il Pm espone sinteticamente i risultati delle indagini e indica tutti gli elementi che giustificano il rinvio a giudizio dell'accusato. Quest'ultimo, dal canto suo, può rendere dichiarazioni spontanee e chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio. Dopodiché il Gup, se a carico degli imputati ci sono elementi idonei a sostenere l'accusa in giudizio, emette un decreto con cui dispone l'inizio del giudizio stesso. In questo caso si apre il dibattimento [8], che costituisce il cuore del procedimento penale. Nel dibattimento vengono acquisite le prove a carico e a discarico dell'imputato e, successivamente, si tiene la discussione orale della causa in pubblica udienza (solo in alcuni casi la legge prevede la discussione a porte chiuse: ad esempio, qualora siano coinvolti minori): il Pm e gli avvocati delle parti che prendono la parola per sostenere le loro posizioni. A conclusione di tali operazioni, il dibattimento si chiude e viene emessa la sentenza. Questa può essere: di proscioglimento, con l'imputato che viene assolto; di condanna. Contro la sentenza emessa si può ricorrere in appello (secondo grado di giudizio). Contro la sentenza della Corte d'appello si può ricorrere in Cassazione (terzo e ultimo grado di giudizio). Note: [1] Art. 163 cod. proc. civ. [2] Art. 167 cod. proc. civ. [3] Art. 183 cod. proc. civ. [4] Art. 190 cod. proc. civ. [5] Artt. 326 ss. cod. proc. pen. [6] Artt. 273 ss. cod. proc. pen.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) [7] Artt. 416 ss. cod. proc. pen. [8] Artt. 470 ss. cod. proc. pen.