ARIANNA IMMACOLATO IMPATTO DELL IMPOSTA SULLE TRANSAZIONI FINANZIARIE DIRETTORE SETTORE FISCALE ASSOGESTIONI MILANO, 31 OTTOBRE 2013



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IMPATTO DELL IMPOSTA SULLE TRANSAZIONI FINANZIARIE ITALIANA ED EUROPEA SULL INDUSTRIA ITALIANA DEL RISPARMIO GESTITO ARIANNA IMMACOLATO DIRETTORE SETTORE FISCALE ASSOGESTIONI MILANO, 31 OTTOBRE 2013 1

SOMMARIO Imposta sulle transazioni finanziarie italiana Imposta sulle transazioni finanziarie europea 2

Ambito oggettivo di applicazione D.M. 21 febbraio 2013 art. 2, comma 2 Resta escluso dall applicazione dell imposta il trasferimento della proprietà di azioni o quote di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), ivi incluse le azioni di società di investimento a capitale variabile. Relazione: al fine di risolvere dubbi interpretativi, si precisa che né le quote di fondi comuni di investimento, né le azioni di Sicav rientrano nella definizione di «titoli rappresentativi» rilevante ai fini dell imposta. 3

Trasferimento della proprietà Costituzione ETF Relazione: nei casi di emissione di quote di ETF a fronte di conferimento contestuale di azioni o altri strumenti finanziari partecipativi o titoli rappresentativi, l imposta non è dovuta dall ETF bensì unicamente dal soggetto che acquista le azioni, o gli altri strumenti partecipativi, o i titoli rappresentativi al fine di conferirli nell ETF. Nei casi di conferimento in denaro, l imposta è dovuta dall ETF all acquisto delle azioni, degli strumenti finanziari partecipativi o dei titoli rappresentativi da parte dell ETF. 4

FAQ n. 17 (azioni) Come precisato nella relazione al decreto, nel caso di creation in kind dell ETF l imposta è dovuta dal soggetto (creation agent) che acquista le azioni (o gli strumenti partecipativi o titoli rappresentativi) al fine di conferirli nell ETF; nel caso di creation in cash, l imposta è dovuta dall ETF al momento dell acquisto delle azioni (o degli strumenti partecipativi o di titoli rappresentativi). In caso di redemption in kind, si procede in modo analogo a quanto previsto per la creation in kind: si assoggetta a imposta solo la vendita sul mercato delle azioni da parte del creation agent. 5

Operazioni intragruppo Esclusioni dall imposta D.M. 21 febbraio 2013 art. 15, comma 1 Lettera g): operazioni tra società fra le quali sussista un rapporto di controllo di cui all art. 2359, commi primo, n. 1) e 2), e secondo del codice civile o che sono controllate dalla stessa società FAQ n. 25 (azioni): per ragioni di coerenza sistematica si ritiene che l art. 15, comma 1, lett. g), del DM si applichi anche ai fondi comuni non costituiti in forma societaria, anche al fine di evitare discriminazioni tra fondi costituiti come patrimonio autonomo e società di investimento a capitale variabile (Sicav) DM 16 settembre 2013 ha modificato l art. 15, comma 1, lett. g) DM, stabilendo che sono escluse da imposta le transazioni finanziarie effettuate tra OICR master e OICR feeder 6

Operazioni straordinarie Esclusioni dall imposta D.M. 21 febbraio 2013 art. 15, comma 1 h) il trasferimento di proprietà degli strumenti di cui al comma 491 o il mutamento della titolarità dei contratti e dei valori mobiliari di cui al comma 492 derivanti da operazioni di ristrutturazione di cui all art. 4 della direttiva 2008/7/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, nonché le fusioni e scissioni di organismi di investimento collettivo del risparmio; 7

Finanza etica Esenzioni Art. 1, comma 494, L. n. 228/2012 L imposta di cui ai commi 491 e 492 non si applica: e) alle transazioni e alle operazioni relative a prodotti e servizi qualificati come etici o socialmente responsabili a norma dell art. 117-ter del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), e della relativa normativa di attuazione 8

Finanza etica Esenzioni D.M. 21 febbraio 2013 art. 16 1.Sono esenti dall'imposta di cui ai commi 491 e 492: b)i trasferimenti di proprietà e le operazioni aventi ad oggetto azioni o quote di organismi di investimento collettivo del risparmio di cui all art. 1, comma 1, lettera m) del TUF, qualificati come etici o socialmente responsabili ai sensi dell art. 117-ter del TUF, per i quali sia stato pubblicato un prospetto informativo, redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 1B del regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni, contenente le informazioni aggiuntive prescritte dall'art. 89, comma 1, del regolamento adottato con delibera CONSOB n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni; c) la sottoscrizione di contratti aventi ad oggetto la prestazione del servizio di gestione di portafogli di cui all art. 1, comma 5, lettera d), del TUF, qualificati come etici o socialmente responsabili ai sensi dell art. 117-ter del TUF, quando dal relativo contratto concluso con il cliente risultino le informazioni aggiuntive prescritte dall'art. 89, comma 1, del regolamento adottato con delibera CONSOB n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni. 2.In relazione alle operazioni indicate al comma 1, l imposta non è dovuta da alcuna delle controparti. 9

Finanza etica FAQ n. 29 (azioni) Gli acquisti di azioni e le operazioni in derivati effettuati da fondi etici o nell ambito di gestioni di portafogli qualificati come etici o socialmente responsabili sono soggetti alla FTT in quanto nessuna esenzione è prevista in relazione alla fattispecie. 10

Fondi pensione Esenzioni D.M. 21 febbraio 2013 art. 16, comma 5 (a seguito modifiche DM 16 settembre 2013) L'imposta di cui ai commi 491 e 492 non si applica ai fondi pensione sottoposti a vigilanza ai sensi della direttiva 2003/41/CE ed agli enti di previdenza obbligatoria, istituiti negli Stati membri dell'unione europea e negli Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell art. 168-bis del TUIR (d.m. 4/9/1996), nonché alle altre forme pensionistiche complementari di cui al d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252. L'esenzione si applica, altresì, in caso di soggetti ed enti partecipati esclusivamente dai fondi soggetti di cui al periodo precedente. Relazione: l esenzione soggettiva deve ritenersi applicabile anche ai cc.dd. Pension fund pooling vehicles, purchè totalmente partecipati dai predetti fondi. 11

Fondi pensione FAQ (azioni) FAQ n. 30: L articolo 16, comma 5, ultimo periodo prevede l esenzione dall imposta per i soggetti ed enti partecipati esclusivamente da fondi pensione. Si chiede di chiarire se l esenzione si possa applicare a questi soggetti indipendentemente dal loro Stato di stabilimento. L esenzione in commento si applica a tutti i soggetti ed enti partecipati dai fondi pensione, purché i fondi pensione abbiano le caratteristiche richieste dal decreto per ottenere l esenzione. Non rileva a tal fine la residenza dei soggetti ed enti partecipati. FAQ n. 31: L articolo 16, comma 5, ultimo periodo prevede l esenzione dall imposta per i soggetti ed enti partecipati esclusivamente da fondi pensione. Si chiede di chiarire se l esenzione si possa applicare anche ai soggetti della specie partecipati da altre forme di previdenza complementare. In considerazione della finalità della disposizione, si ritiene che l esenzione spetti anche nel caso di soggetti partecipati da altre forme di previdenza 12 complementare.

Indeducibilità dell imposta D.M. 21 febbraio 2013 art. 18 L'imposta di cui ai commi 491, 492 e 495 non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi, ivi incluse le imposte sostitutive delle medesime, nonché ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. 13

Responsabili del versamento D.M. 21 febbraio 2013 art. 19 1.Sono responsabili del versamento dell'imposta le banche, le società fiduciarie e le imprese di investimento di cui all art. 18 del TUF, che intervengano nell'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 491, 492 e 495, nonché i notai che intervengano nella formazione o nell'autentica di atti relativi alle medesime operazioni. A tali soggetti si applica l'art. 64, terzo comma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Negli altri casi l'imposta è versata dal contribuente. (omissis) 4. Qualora nell'esecuzione dell'operazione intervengano più soggetti tra quelli indicati nel comma 1, l'imposta è versata da colui che riceve direttamente dall'acquirente o dalla controparte finale l'ordine dell'esecuzione. Nel caso in cui l'acquirente o la controparte finale sia uno dei soggetti di cui al comma 1, non localizzato negli Stati o territori di cui al periodo successivo, il medesimo provvede direttamente al versamento dell'imposta. I soggetti localizzati in Stati o territori con i quali non sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni o per l'assistenza al recupero dei crediti ai fini dell'imposta, individuati in un apposito provvedimento del Direttore dell'agenzia delle entrate, che a qualsiasi titolo intervengono nell'esecuzione dell'operazione, si considerano a tutti gli effetti acquirenti o controparti finali dell'ordine di esecuzione. 14

Responsabili del versamento D.M. 21 febbraio 2013 art. 19 Relazione: si precisa che, nel caso specifico di operazioni effettuate nell ambito di servizi di gestione collettiva del risparmio o di gestione di portafogli, qualora il gestore non si avvalga di un altro intermediario (ad esempio, un broker) per l esecuzione degli ordini di negoziazione, il soggetto responsabile del versamento dell imposta è il gestore stesso. 15

Responsabili del versamento Provvedimento ADE prot. n. 87896 del 18 luglio 2013 Punto 2.1. lettera a): soggetti abilitati a prestare servizi di gestione collettiva del risparmio o di gestione, di portafoglio (anche mediante intestazione fiduciaria), ivi compresi i soggetti, comunque denominati, non residenti nel territorio dello Stato autorizzati nello Stato d origine all esercizio delle attività assimilabili a quelle indicate nel TUF, all articolo 1, comma 5, lettere g) ( gestione di portafogli ) e all articolo 1, comma 1, lettera n) ( gestione collettiva del risparmio), per le operazioni effettuate nell ambito di tali attività, sempreché tali soggetti non si avvalgano di altro responsabile d imposta per l esecuzione degli ordini di negoziazione. 16

Calcolo del netting Relazione: giova chiarire che ai fini del versamento dell imposta - considerato che, per i servizi di gestione collettiva del risparmio, il titolare della proprietà dei titoli (o la controparte, nel caso degli strumenti finanziari derivati) è l OICR, mentre per i servizi di gestione di portafogli è il titolare del contratto di gestione - il saldo netto delle operazioni giornaliere, deve essere rispettivamente calcolato con riferimento a ciascun OICR o titolare del contratto di gestione. Netting: il calcolo del netting per le predette operazioni deve essere effettuato, tenuto conto dei seguenti elementi: -tipologia strumento finanziario (ad es. azioni FIAT); -cliente finale (OICR/cliente della GIP); -nel caso in cui il gestore si avvalga di altro intermediario, broker attraverso cui sono veicolati gli ordini di acquisto. 17

IMPOSTA EUROPEA Ambito oggettivo Proposta di direttiva COM(2013)71 del 14 febbraio 2013 L imposta europea si applica ai trasferimenti di tutti gli strumenti finanziari, comprese le quote o azioni di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e di fondi d investimento alternativo (FIA) 18

IMPOSTA EUROPEA Ambito oggettivo Art. 3, par. 4, lett. a), Direttiva L imposta non si applica alle operazioni del mercato primario (Direttiva 2008/7/CE), inclusa l attività di sottoscrizione e la conseguente attribuzione di strumenti finanziari nell ambito della loro emissione Relazione: a prescindere dalla misura in cui la direttiva 2008/7/CE vieti la tassazione delle emissioni di azioni e quote di organismi di investimento collettivo, ragioni di neutralità fiscale impongono un trattamento unico delle emissioni di tutti questi organismi. Il riscatto di partecipazioni e quote emesse da tali organismi non presenta tuttavia la natura di una transazione sul mercato primario e deve essere pertanto imponibile. 19

IMPOSTA EUROPEA Ambito soggettivo Art. 2, par. 1, n. 8), Direttiva La definizione di «ente finanziario» include anche: OICVM e fondi di investimento alternativi (FIA); SGR; Fondi pensione e gli enti pensionistici aziendali o professionali di cui alla direttiva IORP (2003/41/CE). 20

IMPOSTA EUROPEA «Effetto a cascata» L imposta viene applicata sulle operazioni di cessione e riscatto di quote di OICR nonché sulle transazioni finanziarie effettuate dall OICR stesso 21

IMPOSTA EUROPEA Principali differenze rispetto a FTT italiana No esenzione per le operazioni effettuate dai fondi pensione (o da enti pensionistici aziendali o professionali); No esclusione delle transazioni finanziarie effettuate in sede di fusione o scissione di OICR; No esclusione delle transazioni effettuate da soggetti legati da rapporto di controllo, incluse quelle tra OICR master e feeder. 22