Dipartimento I Risorse Umane e Qualità dei Servizi. Roma, 9 settembre 2011. Rif. int. n.466/u



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Rif. int. n.466/u Roma, 9 settembre 2011 e p.c. Al Capo di Gabinetto Al Segretario Generale Al Direttore Generale Ai Direttori di Dipartimento e Uffici equiparati Ai Dirigenti di Servizio Ai dipendenti All Assessore alle Politiche del Personale, alla Tutela dei consumatori e lotta all Usura Alla R.S.U. e alle OO.SS. LORO SEDI Oggetto: D.Lgs. 18 luglio 2011, n. 119 Attuazione dell art. 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi. Come è noto l 11 agosto u.s. è entrato in vigore il decreto legislativo 18 luglio 2011 n. 119, con il quale è stata attuata la delega contenuta nell art. 23 della legge 4 novembre 2010 n. 183 avente ad oggetto il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi. Nelle more di eventuali indirizzi da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica e degli Istituti previdenziali e nel rinviare, per gli aspetti di dettaglio e per la relativa nuova modulistica, agli articoli nn. 1, 7.3, 7.4.1, 7.4.2, 7.5.2, 9, 12.1 e 18 della circolare del Servizio 2 di questo Dipartimento n. 6/2006 e ss.mm.ii., consultabile sul sito dell Amministrazione area di lavoro del Servizio 2 medesimo, si segnalano le novità introdotte dal provvedimento normativo in oggetto. Modifiche alla disciplina contenuta nel D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, in materia di: a) congedo di maternità; b) congedo parentale; c) adozioni e affidamenti a) congedo di maternità L art. 2 del D.Lgs. n. 119/2011 aggiunge il comma 1 bis all art. 16 del D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151 recante il cd. Testo unico della maternità, introducendo un ipotesi di flessibilità del congedo di maternità post-partum. Al riguardo viene in rilievo l art. 12 del D.P.R. 25 novembre 1976, n. 1026 (Regolamento di esecuzione della L. 30 dicembre 1971 n. 1204, non abrogato dal D.Lgs. n. 151/2001, sopra richiamato), in base al quale l interruzione spontanea, o terapeutica, della gravidanza successiva al 180 giorno dall inizio della gestazione è considerata, a tutti gli effetti, come parto.

In base alla disposizione introdotta nel citato comma 1 bis dell art. 16 del D.Lgs. n. 151/2001, è ora previsto che in caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180 giorno dall inizio della gestazione, nonché in caso di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità, le lavoratrici hanno facoltà di riprendere in qualunque momento l attività lavorativa, con un preavviso di dieci giorni al datore di lavoro, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale, o con esso convenzionato, e il Medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro nominato ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla loro salute. Per la procedura da seguire per la richiesta di rientro anticipato al lavoro si rinvia all art. 7.3 della circolare del Servizio 2 dello scrivente Dipartimento n. 6/2006 e ss.mm.ii., sopra richiamata. Si rammenta che, ai sensi del summenzionato art. 12 del D.P.R. n. 1026/1076, l interruzione spontanea, o terapeutica, della gravidanza che si verifichi prima del 180 giorno dall inizio della gestazione è considerata a tutti gli effetti come malattia, secondo quanto previsto dall art. 19 del D.Lgs. n. 151/2001. b) congedo parentale L art. 3 del D.Lgs. n. 119/2011 modifica l art. 33 del D.Lgs. n. 151/2001, prevedendo, al comma 1, che per ogni minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell articolo 4, comma 1, della L. 5 febbraio 1992 n. 104, il diritto alla fruizione, in misura continuativa o frazionata, del prolungamento del congedo parentale da parte della lavoratrice madre o, in alternativa, del lavoratore padre, possa essere esercitato fino al compimento dell ottavo anno di vita del bambino, e non più fino a tre anni di vita del medesimo. Viene tuttavia introdotto un periodo massimo di fruizione del congedo di cui si tratta che, comprensivo dei periodi di congedo parentale fruiti ai sensi dell art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001, non può essere superiore a tre anni. Il beneficio, in base alla nuova previsione normativa, può inoltre essere fruito anche se il minore è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, purché la presenza dei genitori sia richiesta dai sanitari. c) adozioni e affidamenti L art. 8 del D.Lgs. n. 119/2011 adegua il comma 1 dell art. 45 del D.Lgs. n. 151/2001 a quanto statuito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 104 del 2003, sostituendo il riferimento, nello stesso precedentemente contenuto, agli anni di vita del bambino con il riferimento all anno di ingresso del minore nella famiglia. Pertanto, alla stregua dell adeguamento in parola, i riposi disciplinati dagli artt. 39, 40 e 41 del medesimo D.Lgs. n. 151/2001 (cc.dd. riposi per allattamento) in caso di adozioni e affidamenti sono riconosciuti alla madre e al padre adottivi e affidatari entro il primo anno dall ingresso del minore nella famiglia. L art. 8 in parola aggiunge inoltre all art. 45 del D.Lgs. n. 151/2001 il comma 2- bis, in base al quale la particolare ipotesi di assegnazione provvisoria disciplinata dall art. 42-bis del medesimo D.Lgs. n. 151/2001 può trovare applicazione, in caso di adozione e affidamento, entro i primi tre anni dall ingresso del minore nella famiglia, indipendentemente dall età del minore.

Modifiche alla disciplina contenuta nella L. 5 febbraio 1992, n. 104 (lett. a) e nel D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (lett. b), in materia di riposi, permessi e congedi per l assistenza a soggetti con handicap grave a) L art. 6 del D.Lgs. n. 119/2011 interviene nuovamente sulla disciplina dei permessi per l assistenza a soggetti portatori di handicap grave contenuta nell art. 33, comma 3, della L. 5 febbraio 1992, n. 104, dopo le modifiche apportate direttamente dalla summenzionata legge delega n. 183/2010, comunicate con nota circolare del Dipartimento I rif. int. n. 451/U del 29.11.2010. In base al novellato comma 3 del citato art. 33, il diritto del lavoratore di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave viene riconosciuto a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado, oppure entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni o siano anch essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (per l individuazione delle patologie invalidanti e delle situazioni di assenza del genitore o del coniuge, che consentono di passare dal primo al secondo grado, v. art. 18 della circolare n. 6/2006 e ss.mm.ii., cit.). In considerazione delle modifiche apportate alla disposizione sopra richiamata, si comunica che i dipendenti che, sulla base della previgente normativa, siano stati autorizzati dal Servizio 2 del Dipartimento I a fruire dei permessi per l assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, che non siano più in possesso dei requisiti previsti dal novellato art. 33, comma 3, della L. n. 104/1992, devono intendersi decaduti dal beneficio a partire dall 11 agosto 2011, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 119/2011. I dipendenti in possesso dei requisiti previsti per l assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave nel citato art. 33, comma 3, possono presentare al Servizio 2 del Dipartimento I una nuova istanza di riconoscimento del beneficio, utilizzando a tal fine il modulo reperibile sul sito del medesimo Servizio. L art. 6 del D.Lgs. n. 119/2011 aggiunge inoltre all art. 33 della L. n. 104/1992 il comma 3-bis, in base al quale il lavoratore che fruisce dei permessi per assistere un soggetto portatore di handicap grave residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 chilometri rispetto a quello ove ha la propria residenza, è tenuto ad attestare con titolo di viaggio, o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell assistito. A seguito della novella legislativa, tutti i dipendenti che siano stati autorizzati dal Servizio 2 del Dipartimento I a fruire dei permessi di cui all art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992 dovranno comunicare al Dirigente della struttura cui sono assegnati la propria residenza e quella dell assistito ed ogni eventuale successiva variazione delle stesse. In osservanza della nuova previsione normativa, i dipendenti che si trovino nella situazione contemplata dal comma 3-bis dell art. 33, a partire dall 11 agosto 2011, hanno l obbligo al rientro in servizio, per ogni permesso fruito in base all art. 33, comma 3, della L. n. 104/1992, di produrre al Dirigente della struttura cui sono assegnati la documentazione sopra menzionata, attestante il raggiungimento del luogo di residenza dell assistito. Si rammenta che l art. 33, comma 7-bis, della L. n. 104/1992 prevede la decadenza del lavoratore dai diritti riconosciuti dal medesimo articolo a favore di chi assiste una persona con handicap in situazione di gravità qualora il datore di lavoro o l INPS accerti l insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima

fruizione, ferma restando la verifica dei presupposti per l accertamento della responsabilità disciplinare. b) L art. 4 del D.Lgs. n. 119/2011 apporta ulteriori modifiche al D.Lgs. n. 151/2001, sopra citato. Le novità introdotte riguardano l art. 42 in materia di riposi, permessi e congedi per l assistenza a figli con handicap grave. In base alla nuova formulazione del comma 2 dell art. 42 viene esplicitato che entrambi i genitori, anche adottivi, possono fruire alternativamente, anche in maniera continuativa nell ambito del mese, dei permessi di cui all art. 33, comma 3, della L. n. 104/1992 (tre giorni di permesso mensile retribuito), in alternativa ai benefici previsti fino al compimento del terzo anno di vita del bambino dal comma 1 del medesimo art. 42 del D.Lgs. n. 151/2001 (prolungamento del congedo parentale o due ore di riposo giornaliero retribuito). La novella interviene anche sulla formulazione del comma 5 dell art. 42 del D.Lgs. n. 151/2001 in materia di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni per l assistenza a soggetto portatore di handicap grave. Il nuovo disposto normativo recepisce le indicazioni fornite dalla Corte Costituzionale - la quale, com è noto, con successive pronunce ha ampliato la platea dei soggetti beneficiari - prevedendo un preciso ordine di priorità tra gli stessi, che degrada soltanto in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei primi. In base al novellato comma 5 dell art. 42 del D.Lgs. n. 151/2001, il diritto di fruire del congedo in parola spetta, entro 60 giorni dalla richiesta, al coniuge convivente del soggetto con handicap grave. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi (per l individuazione delle patologie invalidanti e delle situazioni di assenza, al ricorrere delle quali è subordinato il riconoscimento del beneficio, v. art. 9 della circolare n. 6/2006 e ss.mm.ii., cit.). Rispetto alla previgente formulazione, resta inalterata la durata complessiva massima di due anni del congedo in parola, e viene precisato che tale limite vale per ciascuna persona portatrice di handicap grave e nell arco della vita lavorativa. Il congedo è accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, la presenza del soggetto che presta assistenza non sia richiesta dai sanitari. È poi previsto che il congedo non può essere riconosciuto a più di un lavoratore per l assistenza alla stessa persona, salvo che per l assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, nel qual caso i diritti sono riconosciuti ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente; in tal caso, negli stessi giorni l altro genitore non può fruire del prolungamento del congedo parentale o delle due ore di riposo giornaliero retribuito né dei tre giorni di permesso mensile retribuito previsti, rispettivamente, dagli artt. 33, comma 1, del D.Lgs. n. 151/2001 e 33, commi 2 e 3, della L. n. 104/1992, sopra richiamati (art. 42, comma 5-bis). Viene altresì aggiornata la disposizione che prevede l indennità (corrispondente all ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento) e la corrispondente contribuzione figurativa (comma 5-ter). Viene precisato che il periodo di congedo non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto (comma 5-quinquies) e viene confermato che i soggetti che usufruiscono del

congedo per un periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa (comma 5-quater). Per quanto non espressamente previsto dai commi sopra esaminati, si fa infine espressamente rinvio alle disposizioni dell art. 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53. Modifiche alla disciplina in materia di congedo per cure per gli invalidi L art. 7 del D.Lgs. n. 119/2011 reca la nuova disciplina del congedo per cure previsto a favore dei lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al cinquanta per cento, abrogando l art. 26 della L. 30 marzo 1971 n. 118, di conversione del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5, e l art. 10 del D.Lgs. 23 novembre 1988 n. 509. In base al nuovo disposto normativo, viene confermata la possibilità, per i lavoratori sopra richiamati, di fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a trenta giorni, ma sono ridefinite le modalità che consentono di accedere al beneficio in parola. In particolare, è previsto che il congedo è accordato dal datore di lavoro a seguito di domanda del dipendente interessato accompagnata dalla richiesta del medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica, dalla quale risulti la necessità della cura in relazione all infermità invalidante riconosciuta. Il lavoratore è inoltre tenuto, al rientro in servizio, a documentare in maniera idonea l avvenuta sottoposizione alle cure (nel caso di trattamenti terapeutici continuativi, l attestazione può essere cumulativa). Per la procedura da seguire per la domanda, si rinvia all art. 12.1 della citata circolare del Servizio 2 di questo Dipartimento n. 6/2006 e ss.mm.ii.. In base alla nuova previsione normativa, nei giorni di assenza effettuati per sottoporsi alle cure in parola il dipendente ha diritto a percepire il trattamento calcolato secondo il regime economico delle assenze per malattia, ma ne è prevista per legge l esclusione dal periodo di comporto. Per effetto della novella legislativa in esame, pertanto, si intende superata sul punto la previsione contenuta nella nota circolare dello scrivente Dipartimento n. 81/U del 14.02.2011 che, in applicazione della circolare del Ministero del Lavoro n. 40/2005, disponeva l esclusione delle assenze in oggetto dal periodo di comporto limitatamente al caso dei malati oncologici. Modifiche alla disciplina in materia di aspettativa per dottorato di ricerca L art. 5 del D.Lgs. n. 119/2011 apporta modifiche alla disciplina legislativa dell aspettativa dei pubblici dipendenti per dottorato di ricerca contenuta nell art. 2 della L. 13 agosto 1984 n. 476, che la nuova formulazione normativa espressamente estende a tutto il personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni il cui rapporto è disciplinato in base all art. 2, commi 2 e 3, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, in riferimento all aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva (v. art. 12 CCNL Comparto Regioni Autonomie Locali del 14.9.2000). In base alla modifica introdotta al citato art. 2 della L. n. 476/1984 dall art. 5, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 119/2011, qualora, in caso di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, durante il periodo di aspettativa il dipendente abbia conservato, in base al summenzionato art. 2 della L. n.

476/1984, il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell Amministrazione, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti durante il predetto periodo di aspettativa qualora il rapporto di lavoro o di impiego con qualsiasi amministrazione pubblica cessi per volontà del dipendente nei due anni successivi. Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare i seguenti dipendenti: - per il congedo per gravi motivi, il congedo per cure per gli invalidi e l aspettativa per dottorato di ricerca: Cristiana Lombardi (6143); Viviana Pagano (6139); - per i permessi di cui alla legge n. 104/1992: Cristiana Lombardi (6143); Sara Fratoni (6129); - per gli istituti a tutela della genitorialità: Cristiana Lombardi (6143); Pietro Pinna (6194) e Annamaria Caroselli (6160). Le SS.LL. sono invitate ad assicurarsi che tutto il personale assegnato venga a conoscenza del contenuto della presente circolare. Cordiali saluti. Il Dirigente del Servizio 2 Dott.ssa Paola ACIDI Il Direttore Dott. Federico MONNI