(Istituzione di un'imposta sulle transazioni finanziarie)



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PROPOSTA TESTO DI LEGGE SULLA TASSA SULLE TRANSAZIONI FINANZIARIE PROPOSTO DALLA CAMPAGNA ZEROZEROZINCIQUE Art 1. (Istituzione di un'imposta sulle transazioni finanziarie) 1. Al fine di assicurare una drastica riduzione delle transazioni finanziarie speculative (come definite nei successivi art. 2 e 3) - nazionali ed internazionali - e per attivare fattivo deterrente allo spostamento di capitali finanziari verso i "paradisi fiscali"(vedi art. 7 comma 3), si istituisce apposita imposta sulle transazioni oggetto dell'art. 2. 2. L istituzione dell imposta avverrà conformemente a quanto stabilito nella direttiva europea COM(2011)XXX. 3. L'aliquota applicata (art. 4) sarà automaticamente elevata (art.5) nel caso di eccessive turbolenze dei mercati finanziari a seguito di eccessi speculativi che riguardano - direttamente o indirettamente - l'ambito di applicazione dell'imposta (art. 2) 4. Il gettito prodotto da questa imposta è destinato, in via esclusiva, ad assicurare maggiori risorse per le politiche sociali, per lo sviluppo, l'occupazione, l'innovazione e la ricerca, per la cooperazione allo sviluppo, per la lotta contro i cambiamenti climatici, secondo le aliquote stabilite nell'art. 8 e secondo le modalità di gestione definite all' art. 9. Art. 2. (Ambito di applicazione dell'imposta) 1. L'imposta di cui all'articolo 1 si applica: a) ai trasferimenti a titolo oneroso di strumenti finanziari (tra gli altri e in maniera non esclusiva fondi comuni d investimento, sicav, gestioni patrimoniali, hedge funds, azioni, obbligazioni) come definiti ai sensi dell art. 1, commi 2 e 2-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58, (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) e successive integrazioni. Ai fini della presente legge, si intende per trasferimento la cessione a qualunque titolo degli strumenti finanziari, anche temporanea, tale da dar luogo al trasferimento dei diritti e/o degli obblighi finanziari nascenti dallo strumento ceduto; b) a tutte le operazioni di negoziazione in valuta effettuate in Italia da intermediari finanziari abilitati come definiti ai sensi dell art. 1 comma 1 lettera r) del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58, e successive integrazioni; c) alla sottoscrizione e trasferimento di strumenti finanziari derivati così come definiti ai sensi dell art. 1, comma 3 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58, e successive integrazioni. 2. Ai sensi dell art. 1 comma 4 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58, e successive integrazioni, i mezzi di pagamento non sono strumenti finanziari, mentre sono strumenti finanziari i contratti di acquisto e vendita di valuta estranei a transazioni commerciali e regolati per differenza, anche mediante operazioni di rinnovo automatico (c.d. roll-over ). Sono altresì strumenti finanziari le ulteriori operazioni su valute individuate ai sensi dell articolo 18, comma 5 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58, e successive integrazioni. Art.3. (Esclusioni ed esenzioni)

1. L'imposta non si applica: a) alle operazioni delle Banche centrali e delle altre autorità di politica economica, nazionali e internazionali; b) al primo collocamento (c.d. mercato primario) degli strumenti finanziari di cui all art. 1, comma 1-bis, lettera a) e b) del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58, e successive integrazioni. Art. 4. (Tasso di applicazione) L'aliquota dell'imposta di cui all'articolo 1 è la seguente: 1. per i trasferimenti a titolo oneroso di strumenti finanziari come definiti ai sensi dell art. 1,commi 2 e 2-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58, e successive integrazioni, con l'eccezione dei Titoli emessi dal Ministero dell Economia e delle Finanze, l'aliquota è fissata allo 0,05% del prezzo di trasferimento; 2. per i Titoli emessi dal Ministero dell Economia e delle Finanze l'aliquota è fissata allo 0,01%; 3. per le operazioni di valuta effettuate in Italia da intermediari finanziari abilitati come definiti ai sensi dell art. 1 comma 1 lettera r) del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58, e successive integrazioni, l'aliquota è fissata allo 0,05% del valore dell'operazione; 4. per la sottoscrizione e il trasferimento di strumenti finanziari derivati, come definiti ai sensi dell art. 1, comma 2-bis e comma 3, del D.Lgs. del 24 febbraio 1998, n.58, e successive integrazioni, si applica l'aliquota di cui al comma 1 applicata al valore sottostante moltiplicato per l eventuale fattore moltiplicativo (c.d. effetto leva) previsto nello strumento finanziario derivato. Art. 5. (Variazione dell'aliquota per tutela da attacchi speculativi) 1. Le aliquote così come riportate nell'articolo 4 possono essere aumentate con decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze in caso di attacco speculativo. Entro 6 mesi dall entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell Economia e delle Finanze, sentita Consob o Banca d Italia, definisce con apposito regolamento attuativo i limiti di variazione massimi consentiti del prezzo di ogni tipologia di strumento finanziario di cui all'articolo 2. 2. Superati tali limiti subentra automaticamente l'aliquota straordinaria di cui al comma 1, nella misura e per la tipologia di strumenti finanziari individuati dal citato regolamento ministeriale. 3. Ove le speculazioni siano indirizzate sulle commodities (materie prime alimenti), le aliquote gravanti sui contratti derivati con all'oggetto un prezzo obiettivo che si discosti per più del 15% dal prezzo medio del bimestre in corso saranno automaticamente elevate allo 0,1%. 4. Il regolamento attuativo di cui al comma 1 definisce anche il periodo di applicazione dell'aliquota straordinaria di cui al precedente comma 1, la cui durata non potrà comunque superare un triennio. Art. 6. (Modalità di entrata in vigore) 1. All entrata in vigore della presente legge, in deroga alle disposizioni di cui al precedente articolo 4, sarà applicata un aliquota pari a zero. 2. Le aliquote di cui all articolo 4 sostituiscono quella di cui al precedente comma dal primo gennaio dell'anno

successivo all'approvazione di misure analoghe in sei Paesi dell'unione Europea o della zona euro oppure in un numero di Paesi europei che rappresenti almeno il 40% dei volumi delle transazioni finanziarie europee. 3. La legge entra in vigore senza ulteriori oneri a carico dello Stato. Art. 7. (Modalità di applicazione) 1. E' soggetto passivo dell'imposta: a) ogni sottoscrittore di strumenti finanziari, così come definiti all'articolo 2, purché residente in Italia; b) ogni soggetto non residente in Italia che acquisti titoli di imprese italiane cosi come definiti ai sensi dell art. 1, commi 2 e 2-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58, e per l'insieme dei titoli emessi dal Ministero dell'economia e delle Finanze. 2. Gli intermediari finanziari abilitati dalla legge a negoziare gli strumenti finanziari di cui all articolo 2 fungono da sostituto di imposta nei confronti dello Stato. 3. Per le operazioni effettuate verso Stati o territori definiti paradisi fiscali il tasso viene raddoppiato rispetto alle aliquote stabilite dall articolo 4. Per paradisi fiscali si intendono quegli Stati o territori collocati nelle liste nere e grigie dell OCSE e/o individuati dal decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001, adottato ai fini dell applicazione dell articolo 127-bis, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi e suoi successivi aggiornamenti. 4. Per l applicazione della presente legge, le autorità nazionali ed internazionali collaborano con il Ministero dell Economia e delle Finanze secondo i criteri stabiliti all art. 4 D.Lgs. del 24 febbraio 1998, n.58, e successive integrazioni. Art. 8. (Destinazione del gettito) Il gettito dell imposta di cui all articolo 1 viene destinato in maniera addizionale rispetto agli impegni finanziari già assunti: a) per il 50% ad integrazione del fondo per le politiche sociali di cui all'art. 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e all'art. 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328, e per il finanziamento di politiche italiane per lo sviluppo, l occupazione, l innovazione e la ricerca; b) per il 25% ad integrazione degli stanziamenti per la cooperazione allo sviluppo di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49; c) per il 25% ad integrazione del Fondo per lo sviluppo sostenibile istituito ai sensi dell art. 1, comma 1124 e 1125, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 per lotta contro i cambiamenti climatici nell'ambito esclusivo delle iniziative condotte in sede di Nazioni Unite (United Nations Framework Convention on Climate Change). Art. 9. (Gestione del gettito) 1. Il Governo gestirà il gettito dell imposta di cui all articolo 1 nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti all articolo 8.

2. Il Governo è impegnato ad adottare tutte le misure necessarie per assicurare un graduale trasferimento dei fondi destinati al contrasto dei cambiamenti climatici a un fondo globale o regionale, e a gestire i fondi destinati invece alle politiche sociali interne e alla cooperazione allo sviluppo nella prospettiva di una graduale integrazione verso un fondo europeo. 3. Alla Corte dei Conti è affidato il compito di vigilare sugli impieghi del gettito raccolto in applicazione della presente legge. Art. 10. (Istituzione della Commissione Interministeriale per l attivazione dell imposta e la creazione di un Osservatorio Permanente per il contrasto alle speculazioni finanziarie e sulle Tasse Globali) 1.Entro due mesi dall approvazione della Legge si istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, una Commissione Interministeriale presieduta dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e così composta: a) dal Ministro dell Economia e delle Finanze, o da un suo delegato; b) da un rappresentante del Ministero degli Affari Esteri; c) da un rappresentante del Ministro per le Politiche Europee; d) da un rappresentante della Banca d Italia; e) da un rappresentante della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB); f) da due esperti designati dal Ministro dell Economia e delle Finanze; g) da tre rappresentanti delle organizzazioni promotrici della campagna zerozerocinque, ovvero dalle seguenti organizzazioni: Acli, ActionAid Italia, Adiconsum, Adiconsum Basilicata, Amref, Arci, Attac, Azione Cattolica, Banca Popolare Etica, Campagna per la Riforma della Banca Mondiale, Cgil, CINI - Coordinamento Italiano Network Internazionali, CISP, Comitato Italiano per la Sovranità Alimentare, Cisl, Cittadinanzattiva, Consorzio Città dell Altra Economia, Consorzio Sociale Goel, CVX Italia, Daquialà, Dokita, Economia Alternativa, Equociquà, Fa la cosa giusta, Fair, Fiba Cisl, Flair, FOCSIV Volontari nel mondo, Fondazione Culturale Responsabilità Etica, Gcap - Coalizione Italiana Contro la Povertà, Legambiente, Lega Missionaria Studenti, Libertà e Giustizia, Lunaria, Mani Tese, Mag4 Piemonte, Mag Verona, Microdanisma, Osservatorio Italiano sulla Salute Globale, Oxfam Italia, Reorient, RTM Reggio Terzo Mondo, Save the Children, Sbilanciamoci, Social Watch Italia, UIL, Un ponte per, Volontari Terzo Mondo Magis, Wwf Italia. Due degli esperti saranno nominati dalle stesse organizzazioni promotrici. 2. Detta Commissione Interministeriale ha il compito entro dodici mesi dal proprio insediamento, di relazionare al Governo sulle attività svolte e finalizzate al conseguimento dei seguenti obiettivi: a) Elaborare tutte le proposte di accordi necessari per favorire a livello europeo e poi anche internazionale, l adozione di un imposta sulle transazioni finanziarie supportando contestualmente i competenti Ministeri nell adottare tutte le iniziative - bilaterali e multilaterali finalizzate ad una rapida e funzionale applicazione dell imposta. b) Elaborare uno studio di fattibilità e una proposta per l'istituzione entro 18 mesi dall entrata in vigore della presente Legge di un Osservatorio Permanente per il contrasto alle speculazioni finanziarie, authority indipendente, che avrà - a titolo esemplificativo ma non esaustivo il compito di monitorare sull'applicazione

della presente legge; proporre aggiornamenti e integrazioni al fine di garantire la trasparenza e la tracciabilità dei flussi finanziari; contribuire all'aggiornamento delle liste di Stati o territori definiti paradisi fiscali ; studiare e proporre, di concerto con le analoghe strutture europee e internazionali, le misure atte a contrastare tutti i tipi di speculazione finanziaria. 3.Il Ministero dell Economia e delle Finanze viene autorizzato, in deroga all art. 6 comma 3, ad adottare tutte le modifiche di bilancio necessarie per l istituzione dell Osservatorio. 4.Contestualmente alla nomina dei Membri dell Osservatorio da parte del Parlamento, la Commissione Interministeriale prevista in questo articolo della Legge, cesserà la sua attività.