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DECRETO DIRIGENZIALE AREA GENERALE DI COORDINAMENTO A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile COORDINATORE DIRIGENTE SETTORE Dr. Palmieri Michele Dr.ssa Pagnozzi Lucia DECRETO N DEL A.G.C. SETTORE SERVIZIO SEZIONE Oggetto: 317 20/11/2012 5 7 - - D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., art. 269 comma 8. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per lo stabilimento gestito dalla ditta "CASCONE SALVATORE", con sede operativa in Gragnano alla via Petrelloni, 2, con attivita' di messa in riserva di rifiuti inerti non pericolosi, con trattamenti di frantumazione e vagliatura, e deposito di materiali inerti di cava. Data registrazione Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo Data dell invio al B.U.R.C. Data dell invio al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio Data dell invio al settore Sistemi Informativi

IL DIRIGENTE PREMESSO a. che l'art. 269, comma 1 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, Norme in materia ambientale e successive modifiche e integrazioni così recita: Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 267, commi 2 e 3, dal comma 10 del presente articolo e dall'articolo 272, commi 1 e 5, per tutti gli stabilimenti che producono emissioni deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della parte quinta del presente decreto. L'autorizzazione è rilasciata con riferimento allo stabilimento. I singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni ; b. che l autorità competente al rilascio dell autorizzazione alle emissioni in atmosfera è la Regione o la Provincia autonoma, ai sensi dell art. 268 comma 1 lettera o) normativa succitata; c. che il legale rappresentante pro-tempore della ditta "CASCONE SALVATORE", con sede operativa in Gragnano alla via Petrelloni, 2, con attività di messa in riserva di rifiuti inerti non pericolosi, con trattamenti di frantumazione e vagliatura, e deposito di materiali inerti di cava, ha presentato domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi del D.lgs. 152/06, art.269, comma 8 per modifica sostanziale comportante l'inserimento di due nuove tipologie di rifiuti e l'installazione di un impianto di frantumazione per il trattamento dei rifiuti di cui alle tipologie 7.1, 7.2, 7.6 e 7.31 bis del DM 05/02/1998 e s.m.i.; d. che allegata alla domanda, acquisita al protocollo del Settore con nota prot. n. 355680 del 07/09/2012, è stata prodotta relazione tecnica a firma di tecnico abilitato, attestante il rispetto dei limiti delle emissioni stabiliti dalle vigenti normative; RILEVATO a. che nella Conferenza di Servizi del 14/09/2012, il cui verbale si richiama: a.1. la Provincia, con nota prot. 83625 del 06/09/2012, acquisita il 07/09/2012 con prot. 658108, ha espresso parere favorevole con la prescrizione di attenersi, al fine di contenere le emissioni diffuse, alle disposizioni del D.Lgs. 152/06, Parte V, all. V, Parte I; a.2. l'asl, con nota prot. 2151 del 19/09/2012, ha espresso parere favorevole; a.3. l'arpac, con nota prot. 41039 del 13/09/2012, ha chiesto che la Ditta produca documentazione integrativa relativa ai parametri caratteristici dell'impianto di abbattimentoemissioni convogliate al camino E1 (rif. DGR 4102/92); a.4. la Società ha depositato agli atti della Conferenza nota tecnica del 14/09/2012 sulle caratteristiche e su i dati di esercizio del sistema di abbattimento, rispondenti a quanto previsto dalla DGR 4102/92; a.5.è agli atti, in allegato all'istanza, attestazione del Comune, datata 22/02/2012, che l'immobile, sito in via Petrelloni, f. 11. p.lla 501, ha destinazione d'uso artigianale, è oggetto d'istanza di condono prot. 3042 del 20/02/1995, non ancora definita, e che l'immobile è compatibile con l'attività artigianale di stoccaggio, recupero e smaltimento rifiuti speciali non pericolosi; a.6. l'amministrazione Regionale ha assegnato all'arpac ed al Comune un termine di 20 gg., dalla notifica del verbale, per esprimere il proprio parere; a.7. l'amministrazione Regionale,considerata che l'attività della di messa in riserva R 13 e recupero R5 di rifiuti inerti non pericolosi (come da modifica richiesta) è soggetta alla verifica di assoggettabilità alla procedura VIA (art. 20 del D.Lgs. 4/2008) in quanto inclusa nell. 4, punto 7, lettera Z.b del suddetto D.Lgs., ha dichiarato che concluderà il procedimento di autorizzazione all'immissione in atmosfera dopo l'acquisizione del decreto di verifica all'assoggettabilità alla procedura VIA;

CONSIDERATO a. che è stato acquisito il Decr. n. 501 del 13/11/2012 di esclusione dalla procedura di VIA relativa all' "inserimento di nuove tipologie di rifiuti inerti nonchè di un impianto di trattamento per effettuare il recupero (R5) degli stessi"; con la prescrizione di utilizzare siepi alberate per mitigare ulteriormente gli impatti; b. che, entro il termine assegnato, l'arpac e il comune di Torre Annunziata non hanno espresso i rispettivi pareri per cui si considerano acquisiti gli assensi, ai sensi dell'art. 14 ter, comma 7, L. 241/90; c. che i valori di emissione degli inquinanti previsti al camino E1 rientrano nei limiti indicati all'all I alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e che sono previsti accorgimenti per limitare le emissioni diffuse (nebulizzatori d'acqua, copertura cumuli con teli, limitata altezza di caduta nelle fasi di scarico, cumuli con altezza massima di 2 mt., cupolini antivento sui nastri trasportatori); DATO ATTO a. che l autorizzazione in oggetto è riferita precipuamente alle emissioni in atmosfera, per cui eventuali motivi ostativi correlati ad altre normative, ivi comprese le difformità edilizie, non rilevano ai fini ambientali (cfr. sentenza Tar Campania I Sezione n. 21605 del 30/12/2008); b. che l autorizzazione di cui all art. 269 D. Lgs. 152/06 e s.m.i. non sana la mancanza di altre autorizzazioni richieste per l espletamento dell attività; RITENUTO di autorizzare alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269, comma 8, D.lgs. 152/06, conformemente alle risultanze istruttorie ed alle posizioni espresse in Conferenza, e per quanto su considerato lo stabilimento sito in Gragnano alla via Petrelloni, 2, gestito dalla ditta "CASCONE SALVATORE", esercente attività di messa in riserva di rifiuti inerti non pericolosi, con trattamenti di frantumazione e vagliatura, e deposito di materiali inerti di cava, con l obbligo, per la società, di misurare in autocontrollo le emissioni con cadenza almeno annuale e di utilizzare siepi alberate poste sul perimetro dello stabilimento per limitare le emissioni diffuse di polveri; VISTI a. il Decreto Legislativo n. 152/06 e s. m. i.; b. la Legge n.241/90 e s. m. i.; c. il D.D. n. 9 del 20/04/2011 dell A.G.C. 05; In conformità dell istruttoria effettuata dal Settore e della proposta del responsabile del procedimento di adozione del presente atto DECRETA per quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto e confermato, di: 1. autorizzare alle emissioni in atmosfera provenienti dall'attività di messa in riserva di rifiuti inerti non pericolosi, con trattamenti di frantumazione e vagliatura, e deposito di materiali inerti di cava, ai sensi dell'art. 269, comma 8, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., lo stabilimento sito in Gragnano alla via Petrelloni, 2, gestito dalla ditta "CASCONE SALVATORE", così come di seguito specificato:

1.1. Camino emissione diffusa E1 gruppo elettrogeno alimentato a gasolio di potenza pari a 130 Kw Provenienza emissioni carico/scarico, movimentazione e stoccaggio/deposi to di materiali inerti polverulenti frantumazione per il trattamento dei rifiuti di cui alle tipologie 7.1, 7.2, 7.6 e 7.31- bis attività di cui alla lettera bb dell' All. IV alla Parte V del D.Lgs. 152/06 Inquinanti Concentra zione mg/nm³ Portata Nm³/h Sistemi di abbattimento polveri <5 impianto di nebulizzazione dell'acqua e siepi alberate sul perimetro dello stabilimento polveri <25 8000 filtro a cartucce 2. obbligare la società all osservanza delle seguenti prescrizioni: 2.1. rispettare il ciclo produttivo e le tecnologie indicate nella relazione tecnica; 2.2 realizzare siepi alberate sul perimetro dello stabilimento per la limitazione delle emissioni diffuse ed installare cupolini antivento sui nastri trasportatori; 2.3. i metodi di prelievo e di analisi delle emissioni, nonché i criteri di valutazione delle stesse per il rispetto dei limiti, dovranno essere rispondenti alla normativa vigente in materia; 2.4. contenere le emissioni prodotte nei limiti suindicati, di cui alla relazione allegata all istanza; 2.5. le misurazioni e/o valutazioni periodiche di tutte le emissioni prodotte dovranno essere effettuate con cadenza annuale e dovranno essere successivamente trasmesse al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell Ambiente, Disinquinamento di Napoli della G. R. della Campania e all ARPAC; 2.6. i sistemi di abbattimento devono essere tenuti in continua e costante efficienza ; 2.7. il camino di emissione E1 deve superare di almeno 1 metro il colmo dei tetti degli eventuali edifici ubicati nel raggio di 10 metri; 2.8. provvedere all annotazione dei dati in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle appendici 1 e 2 dell allegato IV, alla parte quinta del D. Lgs n. 152/06; 2.9. rispettare quanto stabilito dall art. 269 comma 5 del D. Lgs n. 152/06 e s.m.i. in particolare: 2.9.1. comunicare agli enti di cui al punto 2.4 la data di messa in esercizio del camino, almeno 15 giorni prima; 2.9.2. effettuare per un periodo continuativo di 10 giorni di marcia controllata, decorrenti dalla data di messa a regime, campionamenti e analisi delle emissioni prodotte;

2.9.3. trasmettere nei successivi 15 giorni le risultanze delle misurazioni e/o valutazioni delle emissioni al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell Ambiente, Disinquinamento di Napoli della G. R. della Campania, all ARPAC Dipartimento Provinciale di Napoli; 2.10. la messa a regime dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di messa in esercizio, salvo richiesta motivata di proroga; 2.11. rispettare quanto previsto dall art. 269 comma 8 D. Lgs n. 152/06 e s.m.i. in caso di modifica dell impianto autorizzato, in particolare: 2.11.1. comunicare, in via preventiva, la modifica non sostanziale; 2.11.2. richiedere, in via preventiva, l aggiornamento dell autorizzazione in caso di modifica sostanziale; 3.precisare che: 3.1.l autorizzazione de qua ha la durata di quindici anni decorrente dal presente atto, sostituisce ogni altro provvedimento precedentemente emanato e viene rilasciata ai fini delle emissioni in atmosfera, fatti salvi comunque tutti i visti, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri enti, propedeutici ed essenziali all esercizio dell attività; 3.2. la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza; 4.demandare all ARPAC - Dipartimento Provinciale di Napoli, ai sensi dell art. 5 della L.R. n.10/98, i controlli necessari per l accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione contro l inquinamento nonché del rispetto dei valori limite; 5.precisare che gli oneri per i suddetti accertamenti, ai sensi del D.D. n. 154/2007, sono a carico della ditta; 6.stabilire che gli esiti delle verifiche da parte degli enti di controllo devono essere comunicati a questo Settore per l eventuale applicazione di quanto previsto dall art. 278 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.; 7.notificare il presente provvedimento alla ditta "CASCONE SALVATORE", con sede operativa in Gragnano alla via Petrelloni, 2; 8.inviare, per quanto di competenza, copia del presente atto al Comune di Gragnano, alla Provincia di Napoli, all ASL NA 3 Sud ex NA 5 e all ARPAC; 9.inoltrare copia del presente atto all'agc 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC. dr.ssa Lucia Pagnozzi