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Transcript:

N. 00158/2015 REG.PROV.COLL. N. 00719/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 719 del 2014, proposto da: Domenico Nucera, titolare dell'omonima impresa individuale all'insegna "Pegaso", rappresentato e difeso dagli avv.ti Cino Benelli, Alessandro Domenicali, Generoso Bloise e Rocco Mazza, con domicilio eletto in Reggio Calabria, Via Castello N. 5; contro Comune di Reggio Calabria, rappresentato e difeso per legge dall'avv. Damiana Falcone, domiciliata in Reggio Calabria, Via S. Anna II Tr. - Palazzo Cedir; Commissione Straordinaria del Comune di Reggio Calabria, Azienda Sanitaria N. 5 di Reggio Calabria, Ministero dell'interno; Questura di Reggio Calabria, Prefettura di Reggio Calabria, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, rappresentati e difesi per legge dall'avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Reggio Calabria, Via del Plebiscito, 15; nei confronti di

Associazione Culturale "Antigone - Osservatorio Sulla Ndrangheta"; per l'annullamento, previa sospensione, - del provvedimento 12 settembre 2014 n.53 a firma della Commissione Straordinaria del Comune di Reggio Calabria con la quale si ordina che "l'orario di apertura delle sale giochi, autorizzate ai sensi dell'art.86 del T.U.L.P.S. è fissato su tutto il territorio comunale dalle ore 9.00 alle ore 24,00 di tutti i giorni, festivi compresi; gli apparecchi e congegni automatici e da gioco di cui all'art.110, comma 6, del TULPS, presenti all'interno delle stesse, dovranno osservare l'orario di funzionamento dalle ore 10,00 alle ore 22,00, di tutti i giorni, festivi compresi; l'orario massimo di funzionamento degli apparecchi di cui all art.110, comma 6 del TULPS collocati nelle tipologie di esercizi commerciali, pubblici esercizi o altri punti di vendita del gioco autorizzati ai sensi degli art. 86 e 88 del TULPS, è fissato dalle ore 10,00 alle ore 22,00 di tutti i giorni, festivi compresi; - di ogni altro atto e provvedimento ad esso presupposto e conseguente, ivi espressamente compresi : la deliberazione 25 febbraio 2014, n.15 della Commissione Straordinaria del Comune di Reggio Calabria richiamata per relationem dall'ordinanza n.53 del 12.09.2014; la nota predisposta dell'osservatorio sulla Ndrangheta con la quale sono stati resi i risultati di ricerca condotta nel mese di maggio dell'anno 2014 sul "fenomeno del gioco e del gioco d'azzardo", allo stato incognita ma richiamata per relationem dall'ordinanza n.53 del 12.09.2014; della nota predisposta dall'azienda Sanitaria Provinciale n.5 di Reggio Calabria con la quale sono stati resi noti i risultati dell'analisi sul "fenomeno di dipendenza da gioco" e " i dati in possesso del Ser. T. di Reggio Calabria" dai quali sarebbe emerso che "negli ultimi anni, la percentuale di dipendenza da gioco si è raddoppiata ed è in continuo aumento, al quale si riferisce l'ordinanza n.53 del 12.09.2014; Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Reggio Calabria e di Questura di Reggio Calabria e di Prefettura di Reggio Calabria e di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2015 il dott. Filippo Maria Tropiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.; Visto il ricorso con cui parte ricorrente impugna gli atti menzionati in epigrafe deducendone l illegittimità in forza di articolati motivi di gravame; Considerato che la vicenda de qua afferisce alla disposta regolamentazione, operata dall ente intimato, degli orari di apertura e di esercizio delle sale giochi nonché di utilizzo degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincite in denaro, come meglio descritto in atti; Rilevato che il provvedimento impugnato appare immune dai vizi lamentati e appare perfettamente legittimo; Considerato invero che: - il Comune ha fatto buon uso del potere, non ravvisandosi alcuno sviamento nell esercizio delle attribuzioni conferite dall art. 50 co.7 T.U.E.L.; - non è dato ravvisare la carenza di istruttoria come lamentato in ricorso, avendo l ente esaustivamente valutato i presupposti di fatto e di diritto alla base dell atto gravato; - la finalità perseguita dal provvedimento rientra appieno nella causa del potere esercitato; - le censure che lamentano l irragionevolezza e la sproporzione dell azione amministrativa sono inammissibili nella parte in cui esigono dal Giudice Amministrativo un sindacato sulle scelte ampiamente discrezionali rimesse alle valutazioni tecniche ed amministrative dell organo politico che non appaiono connotate da abnormità; - la liberalizzazione delle

attività commerciali e, più in generale, la libertà d impresa, invocate in ricorso, non sono illimitate ma possono essere conformate per tutelare valori costituzionali preminenti, quali la dignità e la salute della persona umana, l ambiente, il paesaggio; Ritenuto che le conclusioni di cui sopra hanno già trovato il solido conforto della giurisprudenza amministrativa nonché di quella della Corte Costituzionale stessa (cfr. Corte Cost. sent. n. 220/2014; CdS sez. V sent. 3271/2014, ord. nn. 3845/2014, 5826/2014, 610/2014 ) alle cui argomentazioni si rinvia integralmente anche ai sensi e per gli effetti di cui all art. 74 cpa seconda parte; Ritenuto, dunque, per quanto sopra esposto, che il ricorso non può trovare accoglimento, attesa l infondatezza di tutti i motivi di impugnativa; Ritenuto, infine, che la regolamentazione delle spese segue la soccombenza, come da liquidazione in dispositivo; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite in favore delle parti intimate costituite, che si liquidano, in favore di ciascuna di esse, in complessivi. 1.500,00 (mille e cinquecento/00) oltre IVA e CPA come per legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2015 con l'intervento dei magistrati: Roberto Politi, Presidente Filippo Maria Tropiano, Referendario, Estensore Donatella Testini, Referendario L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 13/02/2015 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)