SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

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SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA N. 1477 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa del senatore LEONI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 APRILE 2007 Modifiche al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernenti l iscrizione al registro degli intermediari assicurativi e i requisiti per l iscrizione al medesimo TIPOGRAFIA DEL SENATO (600)

Atti parlamentari 2 Senato della Repubblica N. 1477 XV LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI Onorevoli Senatori. Il presente disegno di legge è volto a modificare alcune disposizioni del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Il codice, avviato in ottemperanza alla semplificazione normativa voluta dal Governo Berlusconi e inserito, come elemento fondamentale del programma con cui la Casa delle libertà si presentò alle ultime elezioni, necessita di alcuni correttivi. Occorre tener presente che nell ambito assicurativo abbiamo intermediari che operano come agenti per alcune compagnie di assicurazione e come collaboratori o subagenti di altri agenti per altre compagnie. Questo in funzione dei costi o dell assiduità del rapporto. Quindi questi soggetti, in base all attività che svolgono, dovrebbero essere iscritti alla sezione A del registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi, per alcuni mandati e alla sezione E per altri mandati. Questo non è possibile perché il codice impedisce l iscrizione in contemporanea in più sezioni dello stesso soggetto. Il codice, non tenendo nella dovuta considerazione il mercato, crea effetti distorsivi allo stesso, obbligando gli stessi intermediari ad adottare soluzioni che saranno poco chiare di fronte alle norme di legge. Per questo sarebbe opportuno precisare che non è possibile la doppia iscrizione tra tutte le sezioni (A - agenti, B - broker, C - produttori diretti di imprese di assicurazione, D - banche, Sim e Poste italiane, E - collaboratori degli intermediari iscritti nelle sazioni A, B e D che operano al di fuori dei locali di tali intermediari) ad eccezione di coloro che si possono iscrivere in A e in E in contemporanea. Inoltre questi lacci non saranno vincolanti per gli operatori stranieri che potranno operare nel mercato italiano facendo riferimento alle leggi della propria nazione, più permissive e meno burocratiche della soluzione adottata in Italia. Il risultato finale, come anche la stampa di settore ha rilevato, è stato del tutto contrario all orientamento espresso dal legislatore comunitario. Di fatto sono stati creati 5 albi professionali denominati «sezioni» del registro unico degli intermediari; queste sezioni sono degli autentici compartimenti stagni che impediscono agli iscritti alla sezione A (agenti di assicurazione) di operare come subagenti per la stipula di contratti assicurativi: questo fatto metterà in seria difficoltà le strutture imprenditoriali esistenti nel mercato, impedendo di fatto alle stesse di lavorare nel settore nel modo più liberale e funzionale possibile. L obiettivo dell articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c) del presente disegno di legge, è quello di permettere che gli intermediari assicurativi, pur nella pubblicità prevista dal registro unico, possano continuare a svolgere la propria professione nel modo più liberale possibile e nell autonomia imprenditoriale propria di questa attività. L intento è quello di evitare continue richieste di cancellazione e reiscrizione nel registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi, così da evitare confusioni tra i consumatori e mancanza di certezza nell intermediario assicurativo che opera nel rispetto di tutta una serie d adempimenti burocratici. Più trasparenza, quindi, per permettere la conoscenza dell operatività dell intermediario al fine di garantire soprattutto il consumatore e non generare confusione nel mercato assicurativo e riassicurativo. Nel vecchio albo agenti vi erano due sezioni: la prima costituita da coloro che avevano mandato diretto da una compagnia e la seconda da coloro che erano in attesa di

Atti parlamentari 3 Senato della Repubblica N. 1477 XV LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI ricevere un mandato e temporaneamente potevano svolgere altre attività, o più spesso svolgevano attività assicurativa come subagenti di altri agenti. Si tratta di ristabilire questo sistema che era chiaro ed evitava qualsiasi increscioso problema: quando si riceveva mandato si passava dalla sezione II alla sezione I. Oggi al ricevimento di un mandato, si dovrebbe stipulare polizza assicurativa e dare comunicazione della variazione all Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), senza dover perdere eventuali mandati che già si hanno. L articolo 1, comma 1, lettera d) è volto a dare certezza giuridica e rispetto del rapporto di subordinazione per i soggetti che operano come dipendenti, collaboratori e produttori o incaricati addetti all intermediazione assicurativa dei soggetti previsti dalla lettera e) del comma 2 dell articolo 109 del codice, che molte volte agiscono sotto forma di organizzazioni imprenditoriali complesse. Il rapporto che si instaura tra i soggetti, quindi, deve rispettare alcune regole, oltre a quelle di subordinazione proprie del rapporto di lavoro, previste dal regolamento di attuazione predisposto dall ISVAP per la formazione e l aggiornamento del registro unico, quali gli obblighi di formazione e i rapporti di clientela. L articolo 2 prevede che la persona fisica che si avvale di propri dipendenti, collaboratori o altri incaricati nell attività d intermediazione assicurativa, che intenda iscriversi al registro, deve stipulare un apposita polizza assicurativa sulla responsabilità civile per l attività di intermediazione, nonché per i danni arrecati da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei propri dipendenti o collaboratori. Infatti esistono imprese e società anche complesse che svolgono attività subagenziale con l ausilio di dipendenti e collaboratori. Per questo motivo è necessario tutelare i consumatori con la stipula di una polizza di assicurazione che li garantisca dagli eventuali danni subiti. La soluzione che ha previsto l ISVAP di obbligare i soggetti iscritti nella sezione A a sottoscrivere una polizza assicurativa a copertura anche dei dipendenti e/o collaboratori dei soggetti iscritti nella sezione E, è fuorviante perché non tiene nel dovuto conto princìpi propri del diritto civile quali la responsabilità solidale tra parti chiamate in causa e la responsabilità in vigilando tipica solo dei datori di lavoro verso i propri dipendenti. Non è possibile traslare in modo certo dei doveri di vigilanza, di subordinazione, di dipendenza da un soggetto legittimato (il titolare) ad un terzo, senza far nascere dei rapporti di lavoro tra questi. Non si può rispondere di qualcuno per cui non si risponde a norma di legge. Occorre chiarire questo concetto così da permettere l iscrizione solo a chi ha adempiuto a questi obblighi di tutela dei consumatori. In casi di questo tipo ci troveremmo di fronte a una responsabilità solidale tra i soggetti interessati, e nessuno dei due potrebbe essere esonerato da tale responsabilità. Inoltre la soluzione adottata dall ISVAP di prevedere che la polizza obbligatoria per le persone fisiche iscritte nella sezione A debba anche coprire i dipendenti, collaboratori ed altre persone delle quali, a norma di legge, debbono rispondere altri soggetti (presumibilmente i subagenti titolari del rapporto di lavoro con questi soggetti) iscritti nella sezione E, implica un aumento considerevole dei costi a carico degli agenti, non proteggendo completamente neanche i soggetti interessati (gli iscritti alla sezione E) che potrebbero sempre esser chiamati in causa come responsabili solidali e che potrebbero diventare oggetto di un azione di regresso o di surroga a loro carico dopo il pagamento del danno ai terzi.

Atti parlamentari 4 Senato della Repubblica N. 1477 XV LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI DISEGNO DI LEGGE Art. 1. 1. All articolo 109 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, l ultimo periodo è soppresso; b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Non è consentita la contemporanea iscrizione operativa dello stesso intermediario in più sezioni del registro. Fanno eccezione gli agenti di assicurazione per l attività di intermediazione assicurativa svolta in nome o per conto di una o più imprese di assicurazione e contemporaneamente per conto di uno o più intermediari regolarmente registrati»; c) dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. Gli intermediari persone fisiche, di cui al comma 2, lettere a) e b), abilitati ma temporaneamente non operanti, possono essere iscritti in altra sezione come collaboratori dall intermediario che se ne avvale. L esercizio dell attività come collaboratore iscritto regolarmente nella sezione del registro di cui al comma 2, lettera e), vale come giustificato motivo ed evita la cancellazione del soggetto dalla sezione del registro di cui al comma 2, lettera a), eb)»; d) dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4-bis. Gli intermediari di cui al comma 2, lettera e), che si avvalgono di dipendenti, collaboratori, produttori o altri incaricati addetti all intermediazione assicurativa, provvedono, per conto dei medesimi, alla segna-

Atti parlamentari 5 Senato della Repubblica N. 1477 XV LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI lazione degli stessi agli intermediari di cui al comma 2, lettere a), b) e d) in modo che questi possano provvedere per loro conto all iscrizione degli stessi nella sezione del registro di cui alla lettera e) del medesimo comma. Nel registro è evidenziato che l iscrizione è avvenuta per conto altrui». Art. 2. 1. All articolo 110 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «3-bis. Ai fini dell iscrizione nel registro di cui all articolo 109, la persona fisica che si avvale di propri dipendenti o altri incaricati nell attività di intermediazione assicurativa deve stipulare una polizza di assicurazione sulla responsabilità civile professionale per l attività di intermediazione svolta dalla propria ditta individuale, nonché per i danni arrecati da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato deve rispondere a norma di legge». Art. 3. 1. All articolo 112, comma 3, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo le parole: «Ai fini dell iscrizione» sono inserite le seguenti: «nella sezione del registro di cui all art. 109, comma 2, lettere a), b) ed e)».

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