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CITTA DI BIELLA CENTRO DI RESPONSABILITA': SETTORE FINANZIARIO CENTRO DI COSTO: PATRIMONIO QUALIFICA E FIRMA DEL RESPONSABILE...F.to Istr. Dir. Amm. Cont.le Paola Vizia OGGETTO: CONCESSIONE IN COMODATO ALL ASSOCIAZIONE ARMA AEREONAUTICA SEZIONE DI BIELLA DI UN LOCALE SITO NELL EX SCUOLA ELEMENTARE DI VAGLIO - BIELLA - APPROVAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 63/PT in data 23/01/2017 IL DIRIGENTE DEL SETTORE Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 004 del 16/01/2017 all oggetto CONCESSIONE IN COMODATO ALL ASSOCIAZIONE AEREONAUTICA SEZIONE DI BIELLA DI UN LOCALE SITO NELL EX SCUOLA ELEMENTARE DI VAGLIO - BIELLA è stato deliberato di all ASSOCIAZIONE ARMA AERONAUTICA sezione di Biella, n. 1 locale del piano primo dell ex Scuola Elementare di Vaglio di mq. 39,10 circa, oltre all uso dei locali comuni, tali locali dovranno essere utilizzati come sede per espletare le proprie attività; la deliberazione anzidetta ha inoltre stabilito che il Comodato d uso gratuito dovrà contenere le seguenti precisazioni: il comodatario dichiarerà di aver visitato l immobile e di averlo trovato idoneo all uso pattuito, in buono stato di manutenzione. Gli impianti presenti: termotecnica, idraulico ed elettrico, richiedono una revisione sostanziale che sarà a carico del comodatario. saranno a carico del Comodatario tutte le spese relative alle manutenzioni ordinarie. Alla scadenza del Comodato i locali dovranno essere lasciati sgomberi da qualsiasi materiale/rifiuto; saranno a carico del Comodatario i lavori connessi alle migliorie che vorrà apportare onde poter utilizzare al meglio i locali concessi. Per l esecuzione di qualsiasi intervento di manutenzione straordinaria, nonché migliorie, il Comodatario dovrà richiedere autorizzazione al Comune di Biella. Le migliorie che verranno eseguite dal Comodatario resteranno acquisite al Comune di Biella senza obbligo di compenso, salvo sempre per il comodante il diritto di pretendere dal Comodatario il ripristino dei luoghi nello stato in cui questi li ha ricevuti. il Comune è esonerato dal Comodatario da ogni responsabilità per i danni che allo stesso potessero derivare da fatto, omissione o colpa del Responsabile, degli operatori o di terzi in genere. Parimenti, il comodante è esonerato da ogni responsabilità per la mancata fornitura di qualsiasi servizio, ivi compreso la fornitura di illuminazione delle parti comuni, anche se dovuto a guasto degli impianti o ritardi nella riparazione degli stessi. il Comodatario si impegnerà inoltre alla stipula di una congrua polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti da incendio e danneggiamento della proprietà messa a disposizione in comodato gratuito dal Comune di Biella.

saranno a carico del Comodatario le spese relative a: energia elettrica, riscaldamento, acqua, ove presenti. alla scadenza del termine convenuto il Comodatario è obbligato a restituire i locali oggetto del presente contratto. Dato atto che occorre pertanto stipulare apposito contratto con l ASSOCIAZIONE ARMA AERONAUTICA sezione di Biella; Ritenuto di approvare le sottoriportate clausole contrattuali relative alla concessione in comodato d uso gratuito all Associazione ARMA AERONAUTICA sezione di Biella, dalla data di stipula del comodato per 5 (cinque) anni, di n. 1 locale del piano primo dell ex Scuola Elementare di Vaglio di mq. 39,10 circa, oltre all uso dei locali comuni, tali locali dovranno essere utilizzati come sede per espletare le proprie attività; Precisato che ogni ulteriore onere, incombenza e responsabilità di qualsivoglia tipo e natura, derivanti dall utilizzo dei locali suddetti, sono da intendersi a carico dell ASSOCIAZIONE ARMA AERONAUTICA sezione di Biella, e che il Comune di Biella resterà estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione che si dovesse costituire tra l Associazione e terzi; Visti: gli artt. 1803 e segg. del Codice Civile; il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267; l art. 54 dello Statuto comunale; l art. 30 del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti; D E T E R M I N A 1) Di approvare, per le motivazioni citate in premessa, le sottoriportate clausole contrattuali relative alla concessione in comodato d uso gratuito l ASSOCIAZIONE ARMA AERONAUTICA sezione di Biella, dalla data di stipula del comodato, per 5 (cinque) anni, di n. 1 locale del piano primo dell ex Scuola Elementare di Vaglio di mq. 39,10 circa, oltre all uso dei locali comuni, tali locali dovranno essere utilizzati come sede per espletare le proprie attività; CITTA DI BIELLA PROVINCIA DI BIELLA CONCESSIONE IN COMODATO D USO GRATUITO ALL ASSOCIAZIONE ARMA AERONAUTICA SEZIONE DI BIELLA, DI UN LOCALE SITO IN BIELLA STRADA CANTONI NICODANO E SELLA N. 8/B, DA ADIBIRSI A SEDE DELL ASSOCIAZIONE *************** REPERTORIO N. L anno.. addì...... del mese di...... in Biella. TRA I SIGNORI: -, nato a ( ) il, che interviene al presente atto, nella sua qualità di Dirigente del Settore Attività Finanziarie, in nome e per conto esclusivo del COMUNE DI BIELLA (qui di seguito denominato anche comodante ) C.F. e P. IVA: 00221900020; autorizzato alla

stipulazione del presente atto dagli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, nonché dal provvedimento Sindacale Prot. n. in data, e domiciliato, per la funzione esercitata, presso la sede del Comune stesso in Biella (BI), Piazza Battistero n. 4; e - G.P.G., nato a ******* (**) il ********** residente a ******* (**), C.F. ******************** che interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente e Legale Rappresentante dell ASSOCIAZIONE ARMA AEREONATICA sezione di Biella (qui di seguito denominato anche comodatario ) sede legale in Biella (BI) - C.F. 81019310028; congiuntamente denominati le parti Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 004 del 16 gennaio 2017; In esecuzione della Determinazione Dirigenziale n.. del. che qui si intende integralmente richiamata e che il contraente ha firmato per accettazione incondizionata, SI CONVIENE E SI STIPULA: Articolo 1 Oggetto e durata del comodato Il Comune di Biella, comodante, concede in comodato d uso gratuito dalla data di stipula del presente comodato per 5 (cinque) anni, dalla data di stipula e con scadenza il, all ASSOCIAZIONE ARMA AEREONATICA Sezione di Biella, comodatario, nella persona del Presidente e Legale Rappresentante G.P.G., n. 1 locale del piano primo dell ex Scuola Elementare di Vaglio, di mq. 39,10 circa oltre all uso dei locali comuni, individuato catastalmente al N.C.E.U. Fg 73 part 284 (parte), spazi meglio identificati nell allegata planimetria, per essere utilizzati come sede dell Associazione stessa. Articolo 2 Utilizzo dei locali e clausole risolutive espresse Il comodatario dichiara di aver visitato l immobile e di averlo trovato idoneo all uso pattuito, in buono stato di manutenzione, impianti compresi. Il conduttore dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) e di prendere in consegna l immobile concesso in comodato nelle condizioni di fatto e di diritto in cui lo stesso si trova. Il comodatario si impegna ad utilizzare i suddetti locali esclusivamente per le attività e gli scopi di cui all articolo 1 ed a conservarli con la cura del buon padre di famiglia, accollandosi gli eventuali oneri derivanti dalla mancata diligenza nella conduzione medesima, ed a restituirli alla scadenza del termine convenuto nello stato di fatto in cui si trovavano al momento in cui li ha ricevuti, salvo il deperimento d uso, e anche prima, a semplice preavviso di 60 gg. del comodante, qualora sopravvenga un urgente ed impreveduto bisogno, oltreché nel caso di inutilizzo. Il comodatario non potrà, salvo specifica autorizzazione del Comune di Biella, concedere in uso a terzi il godimento dei locali; in caso di utilizzo diverso rispetto a quello per cui il comodante ha inteso concedere i locali, lo stesso potrà richiederne l immediata restituzione. E inoltre fatto espresso divieto di cessione del contratto. L inosservanza delle suddette clausole determinerà la risoluzione del contratto stesso (art. 1456 c.c.).

Articolo 3 Interventi di manutenzione e migliorie Sono a carico del comodatario tutte le spese relative alle manutenzioni ordinarie, nonché straordinarie connesse alle migliorie che vorrà apportare onde poter utilizzare al meglio i locali concessi. Per l esecuzione di qualsiasi intervento di manutenzione, nonché migliorie, il comodatario dovrà richiedere autorizzazione al Comune di Biella; le migliorie che verranno eseguite dal comodatario restano acquisite dal Comune senza obbligo di compenso, salvo sempre per il comodante il diritto di pretendere dal comodatario il ripristino dei luoghi nello stato in cui questi li ha ricevuti. Il comodante è esonerato dal comodatario da ogni responsabilità per i danni che allo stesso potessero derivare da fatto, omissione o colpa del Responsabile, degli operatori o di terzi in genere. Parimenti, il comodante è esonerato da ogni responsabilità per la mancata fornitura di qualsiasi servizio, ivi compreso la fornitura di illuminazione delle parti comuni, anche se dovuto a guasto degli impianti o ritardi nella riparazione degli stessi. Il comodatario si impegna a dare tempestiva comunicazione al Comune di Biella delle eventuali disfunzioni che dovessero verificarsi nelle strutture e negli impianti, indipendentemente dalle proprie responsabilità. Il comodatario non risponderà del deterioramento se questo è imputabile a cause non derivanti dal corretto uso. Il comodatario si impegna inoltre alla stipula di una congrua polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti da incendio e danneggiamento della proprietà messa a disposizione in comodato gratuito dal Comune di Biella. E facoltà del comodante ispezionare o far ispezionare i luoghi oggetto di questo contratto, a semplice preavviso. Articolo 4 Spese di gestione e forniture Sono a carico del comodatario le spese relative alle utenze che, non potendo essere intestate direttamente al comodatario, saranno calcolate in base all utilizzo dello stabile con i riparti comunicati dal comodante a consuntivo delle spese sostenute per la gestione del fabbricato. Il pagamento al comodante dovrà avvenire entro due mesi dalla richiesta; prima di effettuare il pagamento il comodatario ha diritto di ottenere l indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione e di prendere visione dei documenti giustificativi presso il comodante. Articolo 5 Restituzione dei locali Alla scadenza del termine sopra convenuto ovvero al verificarsi delle altre condizioni di cui all art. 2, il comodatario è obbligato a restituire i locali oggetto del presente contratto. Articolo 6 Spese di registrazione Tutte le spese del presente atto ed accessorie, spese di registrazione comprese, sono a carico del comodatario: il comodante provvederà allo svolgimento delle relative incombenze con oneri a carico del comodatario. Articolo 7 Efficacia delle clausole contrattuali Tutti i patti contrattuali sopra riportati sono validi ed efficaci tra le parti se non modificati da leggi speciali in materia di comodato, in quanto applicabili.

Qualunque altra modifica al presente contratto può aver luogo e può essere prevista solo con atto scritto. Per quanto non espressamente contemplato nel presente contratto le parti fanno rinvio al Codice Civile, ed in particolare all art. 1803 e seguenti e ad ogni altra disposizione di legge applicabile in materia. Per ogni controversia inerente il presente contratto, sarà esclusivamente competente il Tribunale di Biella. Articolo 8 Domicilio delle parti A tutti gli effetti del presente contratto le parti eleggono domicilio: - il comodante: nella sede del Comune in Biella (BI),Via Battistero n. 4 - il comodatario: presso la sede legale in Cossato (BI) in Via Paruzza n. 3 Articolo 9 Autorizzazione al trattamento dei dati (D.Lgs 196/2003) Il comodatario autorizza il comodante a comunicare a terzi i suoi dati personali in relazione ad adempimenti connessi al rapporto di comodato (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196). Letto, confermato e sottoscritto. per il Comune di Biella (comodante) IL COMODATARIO IL DIRIGENTE. ====================================================================== DETERMINAZIONE N. 63/PT IN DATA 23/01/2017 IL DIRIGENTE F.F. F.to Arch. Alberto Cecca