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4. La durata del tirocinio può essere prorogata entro i limiti previsti per legge, previo accordo tra le parti.

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000943/^ Regione Lombardia ASL Monza e Brianza 46. Deliberazione n. A m*. Seduta del 1 3 MAG 2014 Convenzione con l'università Cattolica del Sacro Cuore di Milano per l'attivazione di tirocini per studenti del Corso di Laurea in Scienze del Servizio Sociale. Il Direttore Generale Matteo Stocco PUBBLICALA ALL'ALBO ON-'INE IL coadiuvato da: ^ MAG. 2014 Il Direttore Amministrativo: Filomena Lopedoto Il Direttore Sanitario: Patrizia Zarinelli Il Direttore Sociale : Roberto Calia Richiamata la delibera n. 1 del 22.04.2014 con cui questa ASL ha preso atto della D.G.R. n. X/1701 del 17.04.2014, in virtù della quale è stato nominato il Direttore Generale della Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Monza e Brianza nella persona del Dott. Matteo Stocco; Richiamato il Decreto Ministeriale n. 142 del 25.03.1998 "Regolamento recante le norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della Legge n. 196 del 24.06.1997 sui tirocini formativi e di orientamento''''; Valutato che i tirocini all'interno del Corso di Laurea di cui trattasi rappresentano un momento formativo fondamentale attraverso il quale lo studente apprende ad operare gradualmente, secondo la specifica professionalità, effettuando una sintesi tra teoria e prassi; Considerata l'opportunità di stipulare una apposita convenzione tra l'azienda Sanitaria Locale della Provincia di Monza e Brianza e l'università Cattolica del Sacro Cuore di Milano per l'attivazione di tirocini a favore di studenti frequentanti il Corso di Laurea in Scienze del Servizio Sociale individuati nella convenzione stessa; Richiamata la Procedura Convenzioni, rev 1, ottobre 2013; Visto lo schema di convenzione, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; Dato atto che per ogni tirocinante verrà predisposto ed inviato all'asl MB un progetto formativo e di orientamento contenente: - nominativo Tutor del Soggetto Promotore e Responsabile del Soggetto Ospitante; durata, obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in ASL MB; - strutture ASL MB presso cui svolgere il tirocinio; 1

ASL Regi Lomt Monza e Brianza - estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile; Precisato che le autorizzazioni al tirocinio non implicano, per l'azienda Sanitaria Locale della Provincia di Monza e Brianza, alcun onere economico, né obblighi assicurativi e assistenziali che sono a carico dell'università e che il tirocinio non comporterà in nessun caso l'insorgere di alcun rapporto di dipendenza o di lavoro comunque retribuito tra lo studente e l'azienda Sanitaria Locale della Provincia di Monza e Brianza; Preso atto dell'attestazione del responsabile del Servizio competente circa la correttezza formale e sostanziale del presente provvedimento; Dato atto che il presente atto, in quanto tale, non comporta oneri a carico di questa ASL; Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociale ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 3 bis del D. Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii. ed art. 15 della L.R. n. 33/2009 nel testo vigente, nonché disposizioni regionali applicative; DELIBERA per le motivazioni citate in premessa e che qui si intendono integralmente trascritte e riportate: 1) di approvare la stipula della convenzione con l'università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, per l'attivazione di tirocini per studenti del Corso di Laurea in Scienze del Servizio Sociale individuati nella convenzione stessa, parte integrante del presente provvedimento; 2) di dare atto che le autorizzazioni al tirocinio non implicano, per l'azienda Sanitaria Locale della Provincia di Monza e Brianza, alcun onere economico, né obblighi assicurativi e assistenziali che sono a carico dell'università e che il tirocinio non comporterà in nessun caso l'insorgere di alcun rapporto di dipendenza o di lavoro comunque retribuito tra lo studente e l'azienda Sanitaria Locale della Provincia di Monza e Brianza; 3) di incaricare il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali, quale Responsabile del Procedimento, degli adempimenti legati al perfezionamento della convenzione di cui trattasi; 4) di incaricare la Direzione Sociale per tutti gli adempimenti successivi all'adozione della convenzione, ivi compreso l'accesso via web alla piattaforma informatica dell'università stessa; 5) di dare atto che il presente atto, in quanto tale, non comporta oneri a carico di questa ASL; 2

6) di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato all'albo dell'azienda ai sensi dell'art. 18, c.9, della L.R. 30.12.2009, n. 33. IL DIRETTORE GENERALE (Matteo /Stocco) Esprimono parere favorevole: Il Direttore Amministrativo: Filomena Lo Il Direttore Sanitario: Patrizia ZarinelJ. Il Direttore Sociale : Roberto Calia, 3

000946 ASL Regione Lombardia Monza e Brianza 46 Allegato alla delibera del Direttore Generale n. del M ^ 3 MAG 2014 Oggetto: Convenzione con l'università Cattolica del Sacro Cuore di Milano per l'attivazione di tirocini per studenti del Corso di Laurea in Scienze del Servizio Sociale. Il Responsabile del Procedinxenla Direttore Servizio Affari ^eneralie Leg (\$ri«-eteria GalbfiÌéra^~ Visto di congruità tecnica di competenza Direttole Dipartimento Jilena Gal Parere in ordine alla regolarità contabile 4

fiujlc^^^ ^^* 000947 CONVENZIONE COLLETTIVA DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E DI ORIENTAMENT TRA L'Università Cattolica del Sacro Cuore, codice fiscale n. 02133120150, con sede legale in Milano, L.go Gemelli 1, d'ora in poi denominata Università Cattolica, rappresentata da Mario Cesare Gatti, Direttore della sede di Milano, nato a Milano il 29/05/1961, domiciliato per la carica in L.go Gemelli 1, Milano l'azienda Sanitaria Locale della Provincia di Monza-Brianza, codice fiscale n. 02734330968, con sede legale in Monza, Viale Elvezia, 2, rappresentata da Matteo Stocco, Direttore Generale, nato a Milano il 04.06.1968 Premesso che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti individuati dall'art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n. 196 e autorizzati nazionali ai servizi per il lavoro ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in enti e imprese a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859. Art. 1 Si conviene quanto segue: Ai sensi dell'art. 18 della legge 24/6/1997 n. 196 e delle specifiche normative regionali vigenti in materia, I' l'azienda Sanitaria Locale della Provincia di Monza-Brianza, dà la propria disponibilità ad accogliere presso le sue strutture e sedi operative, su proposta dell'università Cattolica, le studentesse Sig.a Beatrice Baggioli, codice fiscale BGGBRZ93B48Z602R, Sig.a Giada Corno, codice fiscale CRNGDI93T62F704N, Sig.a Ilaria Riva, codice fiscale RVILRI93S47B729R, in possesso dei requisiti previsti in tirocinio di formazione ed orientamento curriculare per il perseguimento degli obiettivi formativi indicati nei Progetti Formativi Individuali. Art. 2 1. Il tirocinio formativo e di orientamento curriculare, ai sensi dell'art. 18, c.1 lett. D) della legge 196/1997, non costituisce rapporto di lavoro. 2. L'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Monza-Brianza garantisce all'università Cattolica il rispetto del limite numerico dei tirocinanti ospitati in base all'art. 1, comma 3 del Decreto del Ministero del Lavoro n. 142/1998 e alle specifiche normative regionali vigenti in materia. 3. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dall'università Cattolica e da un tutor aziendale, indicato dall'azienda Sanitaria Locale della Provincia di Monza-Brianza e responsabile dell'attuazione del Progetto Formativo Individuale. Il tutor universitario svolge funzioni di coordinamento didattico e organizzativo, mantenendo e garantendo rapporti costanti tra soggetto promotore, ospitante e tirocinante, assicurando il monitoraggio del Progetto Formativo Individuale; predispone, in collaborazione con il tutor aziendale, la relazione finale del tirocinio anche ai fini di una eventuale attestazione delle competenze. 4. Per ciascun tirocinante inserito presso l'azienda Sanitaria Locale della Provincia di Monza-Brianza in base alla presente convenzione viene predisposto un Progetto Formativo Individuale contenente: - il nominativo del tirocinante; - i nominativi del tutor universitario e del tutor aziendale; - gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in

azienda; \ - le strutture aziendali (sedi operative, stabilimenti, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio, - gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile (vedi Art. 4); Art. 3 1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a: svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento; rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio. Art. 4 1. L'Università Cattolica assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'inail, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, l'azienda Sanitaria Locale della Provincia di Monza-Brianza si impegna a segnalare l'evento all'università Cattolica nel più breve tempo possìbile, affinché possa provvedere ai necessari adempimenti entro i tempi previsti dalla normativa vigente. 2. Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", il soggetto ospitante si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa ed in particolare: a) il soggetto ospitante è responsabile della formazione sulla sicurezza in base all'art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", cosi come definiti dall'accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n 221/CSR del 21.12.2011; b) gli obblighi di cui agli artt. 36 "Informazione ai lavoratori" e 41"Sorveglianza sanitaria" del D. Lgs 81/08 nonché la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI) laddove previsti, sono a carico del soggetto ospitante. Art. 5 La presente convenzione decorre dalla data della sottoscrizione ed è valida sino alla conclusione del periodo di Tirocinio Formativo ed Orientamento curriculare delle studentesse : Beatrice Baggioli, Giada Corno e Ilaria Riva. Art. 6 Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia. Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alle specifiche normative regionali vigenti. Milano, FIRMA UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE FIRMA AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI MONZA-BRIANZA