Multirischi Vita Privata GARANZIE STIPULABILI SEZIONE I - INCENDIO E RISCHI DIVERSI Il Fabbricato (partita a ) ed il Contenuto (partita b ) possono essere assicurati contro i danni causati da: INCENDIO E RISCHI COMPLEMATARI come: Fulmine; Esplosione, implosione e scoppio; Fumo, gas e vapore; Caduta di aeromobili, veicoli spaziali, oggetti orbitanti, loro parti o cose da essi trasportate, nonché meteoriti; Urto di veicoli stradali, non appartenenti all assicurato né al suo servizio; Bang sonico; EVENTI SOCIO-POLITICI come scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio, commessi da persone (dipendenti o non dell assicurato) che agiscano individualmente o in associazione. EVENTI ATMOSFERICI quali uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d aria, grandine e sovraccarico di neve; FUORIUSCITA DI ACQUA a seguito di rottura accidentale (anche se conseguente a gelo), occlusioni e traboccamenti di impianti fissi (idrici, igienici, di riscaldamento o raccolta acque piovane), compresa (se è assicurato il fabbricato e se lo stesso è danneggiato dalla fuoriuscita di acqua) l opera di ricerca e di riparazione del guasto. FENOMENO ELETTRICO (esclusi i danni di usura o manomissione degli apparecchi) per effetto di scariche, correnti o altre disfunzioni di natura elettrica, subite: da impianti elettrici ed elettronici relativi al Fabbricato assicurato da apparecchi elettrici ed elettronici che formano parte del Contenuto assicurato. RISCHI ESTERNI (Sezione IV) Se è attivata la garanzia Incendio, il Contenuto è assicurato anche quando parte di esso si trovi temporaneamente all esterno dell abitazione primaria o delle abitazioni secondarie (Definizioni n 16 e 17 delle Condizioni di Polizza) e precisamente: in locali (compresi alberghi, pensioni, case di cura, ecc.) occasionalmente occupati da taluna delle persone assicurate, durante viaggi o villeggiature; riposto in cassette di sicurezza presso istituti di credito o equivalenti; presso terzi per pulizia, manutenzione o riparazione; oppure in deposito presso aziende o istituti specializzati per la custodia. DANNI IMMATERIALI (Sezione IV) Se è attivata la garanzia Incendio, sono assicurati anche i danni immateriali eventualmente subiti dall assicurato a titolo di: perdita delle pigioni; trasferimento e temporaneo soggiorno dell assicurato in altro adeguato alloggiamento; trasferimento e temporaneo deposito del Contenuto assicurato presso terzi; il tutto per il periodo strettamente necessario a rendere agibile l abitazione e sempre che sia dimostrato che le spese sostenute siano inevitabili e non sconsiderate. PRECISAZIONI RISCHIO LOCATIVO Se i locali di taluna delle abitazioni assicurate sono occupati dall assicurato in locazione, sub locazione o in comodato, la Società, qualora risulti dalla Specifica del Certificato di Assicurazione la garanzia Rischio Locativo, nei limiti della somma assicurata alla partita a (Fabbricato), presta l assicurazione per tali locali esclusivamente contro la responsabilità civile che possa derivare alle persone assicurate per danni
materiali cagionati a detti locali per effetto di taluno dei rischi garantiti. ASSICURAZIONE DI PIÙ ABITAZIONI Qualora nella Specifica del Certificato di Assicurazione siano indicate più abitazioni: la somma assicurata alle partite a e b (Fabbricato e Contenuto), nonché i relativi limiti di indennizzo, deve intendersi quale somma assicurata unica e complessiva per tutte le abitazioni assicurate; la somma assicurata alla partita a (Fabbricato), nonché i relativi limiti di indennizzo, deve intendersi quale somma unica ed indistinta sia per il Fabbricato sia per il Rischio Locativo, se operante. ABITAZIONI IN USO A TERZI Nel caso di abitazioni in uso a terzi, la garanzia Incendio è valida esclusivamente per i beni di proprietà dell assicurato. SEZIONE II - FURTO E RISCHI DIVERSI Il Contenuto (partita b ), quando riposto all interno dei locali dell abitazione assicurata, può essere assicurato per i seguenti rischi: Furto (art. 624 del Codice Penale) perpetrato violando le difese esterne mediante rottura, scasso, grimaldelli o simili, uso di chiavi falsi o vere che siano state smarrite o sottratte (a patto che l'assicurato ne faccia denuncia, entro 24 ore da quando ne è venuto a conoscenza, all Autorità Giudiziaria o di Polizia e provveda alla sostituzione delle serrature entro 72 ore da quando è venuto a conoscenza dello smarrimento); Rapina (art. 628 del Codice Penale); Estorsione (art. 629 del Codice Penale). Il Contenuto (partita b ), ed i locali dell abitazione assicurata, possono, inoltre, essere assicurati contro i danni causati da: Guasti e Atti vandalici commessi dai malviventi nel tentativo o nell esecuzione dei reati di cui ai precedenti rischi garantiti; Infedeltà dei collaboratori domestici. RISCHI ESTERNI (Sezione IV) Se è attiva la garanzia Furto, il Contenuto è assicurato anche quando parte di esso si trovi temporaneamente all esterno dell abitazione primaria o delle abitazioni secondarie e precisamente: in locali (compresi alberghi, pensioni, case di cura, ecc.) occasionalmente occupati da taluna delle persone assicurate, durante viaggi o villeggiature; riposto in cassette di sicurezza presso istituti di credito o equivalenti; presso terzi per pulizia, manutenzione o riparazione; oppure in deposito presso aziende o istituti specializzati per la custodia. Inoltre, quando le cose si trovano sottotetto o all aperto indosso o a portata di mano di taluna delle persone assicurate, l assicurazione vale anche in caso di: Scippo: asportazione strappando le cose di mano o di dosso alla persona; Rapina: sottrazione delle cose mediante violenza alla persona o minaccia; Infortunio o improvviso malore della persona, da cui consegua la sottrazione delle cose ad opera di terzi. PRECISAZIONI: CONTENUTO ASSICURATO DISABITAZIONE Quando l abitazione secondaria o l abitazione in uso a terzi è disabitata, i danni sono liquidati con uno scoperto del 20% (con minimo di euro 300) e la rispettiva assicurazione vale unicamente per: mobilio ed arredamento in genere; scaldabagni; impianti d allarme antintrusione o antincendio; impianti Hi-Fi e personal computer; provviste domestiche; quadri, stampe, raccolte e collezioni (eccetto quelle filateliche e numismatiche) tappeti, arazzi e
sculture, mobilio ed altri oggetti, aventi valore artistico o di antiquariato; argenteria; vestiario e contenitori da viaggio. Nei locali delle dipendenze non direttamente comunicanti con i locali dell abitazione assicurata, non sono assicurati: quadri, stampe, raccolte e collezioni tappeti, arazzi e sculture, mobilio ed altri oggetti, aventi valore artistico o di antiquariato; argenteria; pellicce e capi in pelle naturale; binocoli, cannocchiali, macchine fotografiche, macchine da ripresa cinematografica o televisiva, computer portatili; preziosi, intendendosi per tali: a) gioielli, articoli in oro, platino, palladio ed oggetti fabbricati o montati su tali metalli; pietre preziose, perle naturali o coltivate; b) raccolte e collezioni filateliche e numismatiche; valori, intendendosi per tali: a) denaro contante; b) altre carte valori e titoli di credito in genere. SEZIONE III - RESPONSABILITA CIVILE DELLA FAMIGLIA La Società si obbliga a tenere indenni l assicurato di quanto sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, per sinistri che si verifichino nel periodo di durata dell assicurazione, in relazione a fatti accidentali inerenti: LA PROPRIETÀ E CONDUZIONE DEL FABBRICATO e più precisamente i rischi connessi alla proprietà ed alla conduzione delle abitazioni primarie e secondarie, nonché dei relativi impianti, inclusi quelli sportivi e per gioco, antenne televisive, parchi, giardini, recinzioni e cancelli, compresi: la quota proporzionale a carico dell assicurato per danni derivanti da proprietà condominiali comuni, lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria. Sono compresi i danni causati dalla fuoriuscita di acqua, che abbia origine in un abitazione anche solo occasionalmente occupata da taluna delle persone assicurate, o da esplosione o scoppio di gas, di apparecchi ed impianti di pertinenza dell'abitazione assicurata. LA VITA PRIVATA e più precisamente i danni cagionati a terzi: da Incendio causato dal propagarsi di un incendio che abbia origine dalle cose di proprietà o in possesso di taluna delle persone assicurate o di persone del cui fatto esse debbano legalmente rispondere, purché si tratti di cose attinenti alla loro vita privata. dalla proprietà o dall uso di apparecchi domestici di qualsiasi genere; dalla proprietà o dall uso di biciclette e veicoli non a motore, compreso l uso per servizio da parte dei domestici; dalla proprietà o dalla detenzione di cani, gatti, animali domestici o da cortile, anche se temporaneamente affidati a terzi (per i cani appartenenti alle razze pericolose, l assicurazione opera purché vengano rispettati tutti i vincoli di legge imposti); dalla proprietà, dalla detenzione o dall utilizzo di animali da sella, anche se temporaneamente affidati a terzi, ma escluso l utilizzo da parte di terzi; dalla proprietà o dall uso di barche a vela senza motore ausiliario; dalla proprietà o detenzione di armi, anche da fuoco, compreso l uso personale per difesa, tiro a segno, tiro a volo e simili (esclusa la pratica della caccia); dalla pratica del campeggio, della pesca anche subacquea, del wind-surf, del modellismo (anche a motore), e di attività sportive in genere, compresa la partecipazione a gare di carattere dilettantistico e compreso l uso dei relativi attrezzi e di veicoli ausiliari anche se muniti di motore elettrico (golf car e simili); è esclusa la pratica di parapendio e paracadutismo, nonché la partecipazione di gare pugilato; partecipazione ad attività scolastiche partecipazione ad attività di volontariato dall uso di giocattoli di qualsiasi tipo; da interventi fatti con l intenzione di assistere o soccorrere persone infortunate, in stato di malore o di necessità e, in genere, per dovere di solidarietà;
da intossicazione o avvelenamento causati dall ingestione di sostanze; dai danni alle cose di proprietà dell albergatore, anche se causati da incendio, durante la permanenza in alberghi, pensioni, ostelli, istituti di cura e simili; da fatto proprio del minore quando si trova presso un terzo che ne è tutore o affidatario, compresi i danni corporali sofferti da questi ultimi e i danni alle cose di loro proprietà; dai figli minorenni a terzi trasportati e non, a seguito di guida, contraria alla volontà dei genitori, di autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori o natanti in violazione delle norme di abilitazione prescritte dalla legge per la loro guida ed uso; dai collaboratori domestici; da qualsiasi fatto colposo non menzionato nei punti precedenti ma comunque verificatosi nell ambito della vita privata o di relazione, fatto salvo quanto espressamente escluso. Sono compresi nell assicurazione i danni immateriali eventualmente subiti dai terzi per effetto di mancato uso o godimento, di interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole, professionali, assistenziali, o di servizi. RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I COLLABORATORI DOMESTICI Sono risarcibili i danni per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti da collaboratori domestici regolarmente assicurati presso l INAIL ai sensi della vigente legge sull assicurazione sociale obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro. Il risarcimento è subordinato alla condizione che, al momento del sinistro, la posizione presso l INAIL risulti in regola. Per un elenco completo delle garanzie e delle esclusioni si rimanda alla consultazione delle Condizioni Generali di Assicurazione. SEZIONE V ASSISTENZA ALL ABITAZIONE Le garanzie di Assistenza sono prestate tramite la centrale operativa di Europ Assistance, che è in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, la quale provvede al contatto telefonico con l'assicurato, organizza ed eroga, con costi a carico di Europ Assistance, le prestazioni di assistenza previste in polizza. PRESTAZIONI GARANTITE 1. Invio di un idraulico per interventi di emergenza; 2. Invio di personale specializzato per interventi di emergenza per danni da acqua; 3. Invio di un elettricista per interventi di emergenza; 4. Invio di un fabbro per interventi di emergenza; 5. Invio di un artigiano per interventi ordinari (in questo caso resta a totale carico dell'assicurato il relativo costo: uscita, manodopera, materiali, ecc.); 6. Spese di albergo fino ad un massimo di 300 euro per sinistro (qualora l'abitazione sia inagibile, oppure in conseguenza di sinistri assicurati con le garanzie Incendio e Furto); 7. Rientro anticipato fino ad un massimo di 300 euro per sinistro (a seguito di sinistri che richiedono interventi di emergenza, oppure in conseguenza di sinistri assicurati con le garanzie Incendio e Furto); 8. Invio di un sorvegliante 9. Trasloco, qualora si verifichi un sinistro che renda inabitabile l'abitazione dell'assicurato per un periodo non inferiore a 30 giorni dalla data del sinistro stesso; 10. Trasferimento di mobili, qualora si renda necessario effettuare il trasloco degli oggetti rimasti nell'abitazione danneggiata a seguito di sinistri assicurati con le garanzie Incendio e Furto). Tutte le prestazioni sono fornite ad ogni assicurato per un massimo di tre volte per tipo per ogni anno di validità della polizza. Le prestazioni di cui ai punti 9 e 10 saranno fornite dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00,
esclusi i festivi infrasettimanali SEZIONE VI TUTELA LEGALE La Compagnia Assicuratrice assume a proprio carico l'onere delle spese per assistenza giudiziale e stragiudiziale conseguenti ad un sinistro avvenuto nell'ambito della vita privata extraprofessionale, che abbia dato luogo alle seguenti controversie: controversie relative a danni che l assicurato sostenga aver subito in conseguenza di fatti illeciti extracontrattuali di altri soggetti; controversie e procedimenti che l assicurato sostenga aver subito nella veste di pedone, di trasportato, ovvero in bicicletta; controversie relative alla proprietà o locazione dell abitazione principale e di quelle secondarie, se assicurate; controversie relative a pretese che l assicurato intenda far valere in relazione ad operazioni di riparazione e manutenzione dei locali dell abitazione principale e di quelle, se assicurate controversie relative ad inadempimenti contrattuali della controparte in relazione all acquisto dell abitazione per il nucleo familiare, all acquisto di effetti domestici e tutto quanto serve per uso di controversie di lavoro con i collaboratori domestici regolarmente assunti; imputazioni per delitto colposo o contravvenzione a carico dell assicurato; imputazioni per delitto doloso o preterintenzionale il cui giudizio si concluda con sentenza passata in giudicato di assoluzione o di derubricazione del reato in colposo, ferma restando l esclusione per tutti i casi di estinzione del reato. Rimangono a carico della Compagnia Assicuratrice : le spese per l'intervento di un legale; le spese peritali; le spese liquidate a favore della controparte in caso di soccombenza; le spese legali, procedurali e peritali della controparte poste a carico dell'assicurato a seguito di transazione autorizzata dalla Compagnia Assicuratrice; le spese relative al procedimento penale che l'assicurato, in caso di condanna, deve rifondere allo Stato; spese investigative svolte da un incaricato dell'assicurato riguardo ad accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri. Rimangono, in ogni caso, esclusi dalla garanzia gli oneri relativi ad ogni genere di sanzione, nonché gli oneri fiscali (quali, a titolo esemplificativo, bollatura documenti, spese di registrazione di sentenze e di atti in genere). La liquidazione del sinistro avverrà esclusivamente a definizione della vertenza. La Compagnia Assicuratrice non è tenuta a corrispondere anticipi all assicurato o a pagare acconti ai legali ed ai periti incaricati.