LA SICUREZZA NELLE SALE: APPROFONDIMENTO SUGLI ASPETTI TECNICO NORMATIVI

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ChiesadiMilano LA SICUREZZA NELLE SALE: APPROFONDIMENTO SUGLI ASPETTI TECNICO NORMATIVI LA SITUAZIONE IMPIANTISTICA ELETTRICA E DI SICUREZZA GESTIONE DELL EMERGENZA Relatore: P.E. Alessandro Fossati Milano, 07 Luglio 2012

2 LA SICUREZZA NELLE SALE: APPROFONDIMENTO SUGLI ASPETTI TECNICO NORMATIVI LA SITUAZIONE IMPIANTISTICA ELETTRICA E DI SICUREZZA GESTIONE DELL EMERGENZA P.E. ALESSANDRO FOSSATI 2

3 PARLEREMO DI: A. Riferimento alle prescrizioni dettate dal Decreto Ministeriale 19 agosto 1996 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione,costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo Titolo XIII, Titolo XIV, Titolo XVI, Titolo XVII, Titolo XVIII, Titolo XIX B. Riferimento agli obblighi di legge sulla manutenzione degli impianti secondo il Decreto ministeriale 19 agosto 1996 e la norma CEI 64-8/7 C. Riferimento alla norma UNI 11222:2010 Impianti di illuminazione di sicurezza per gli edifici D. Riferimento alla norma UNI EN 1838:2000 Illuminazione di emergenza E. Riferimento alla norma UNI 9795:2010 Sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme incendio 3

4 RIFERIMENTO ALLE PRESCRIZIONI DETTATE DAL DECRETO MINISTERIALE 19 AGOSTO 1996 APPROVAZIONE DELLA REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER LA PROGETTAZIONE,COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DEI LOCALI DI INTRATTENIMENTO E DI PUBBLICO SPETTACOLO TITOLO XIII, TITOLO XIV, TITOLO XVI, TITOLO XVII, TITOLO XVIII, TITOLO XI 4

5 DECRETO MINISTERIALE 19 AGOSTO 1996 TITOLO XIII - IMPIANTI ELETTRICI 13.1 GENERALITÀ Gli impianti elettrici devono essere realizzati in conformità alla legge 1 marzo 1968, n. 186, (Gazzetta Ufficiale n. 77 del 23 marzo 1968). In particolare ai fini della prevenzione degli incendi gli impianti elettrici: - non devono costituire causa primaria di incendio o di esplosione; - non devono fornire alimento o via privilegiata di propagazione degli incendi; - devono essere suddivisi in modo che un eventuale guasto non provochi la messa fuori servizio dell intero sistema; - devono disporre di apparecchi di manovra ubicati in posizioni protette e devono riportare chiare indicazioni dei circuiti cui si riferiscono. I seguenti sistemi di utenza devono disporre di impianti di sicurezza: a) illuminazione; b) allarme; c) rivelazione; d) impianti di estinzione degli incendi; e) ascensori antincendio. 5

6 DECRETO MINISTERIALE 19 AGOSTO 1996 13.2 IMPIANTI ELETTRICI DI SICUREZZA L alimentazione di sicurezza deve essere automatica ad interruzione breve ( 0,5 s) per gli impianti di rivelazione, allarme e illuminazione; ad interruzione media ( 15 s) per ascensori antincendio e impianti idrici antincendio. Il dispositivo di carica degli accumulatori deve essere di tipo automatico e tale da consentire la ricarica completa entro 12 ore. L autonomia minima dell alimentazione di sicurezza viene stabilita per ogni impianto come segue: - rivelazione e allarme: 30 minuti; - illuminazione di sicurezza: 1 ora; - ascensori antincendio: 1 ora; - impianti idrici antincendio: 1 ora. L installazione dei gruppi elettrogeni deve essere conforme alle regole tecniche vigenti. L illuminazione di sicurezza deve assicurare un livello di illuminazione non inferiore a 5 lux ad un metro di altezza dal piano di calpestio lungo le vie di uscita, e non inferiore a 2 lux negli altri ambienti accessibili al pubblico. Sono ammesse singole lampade con alimentazione autonoma con autonomia minima di 1 ora. 13.3 QUADRI ELETTRICI GENERALI Il quadro elettrico generale deve essere ubicato in posizione facilmente accessibile, segnalata e protetta dall incendio 6

7 DECRETO MINISTERIALE 19 AGOSTO 1996 TITOLO XIV SISTEMA DI ALLARME I locali devono essere muniti di un sistema di allarme acustico realizzato mediante altoparlanti con caratteristiche idonee ad avvertire le persone presenti delle condizioni di pericolo in caso di incendio. Il comando di attivazione del sistema di allarme deve essere ubicato in un luogo continuamente presidiato. TITOLO XVI IMPIANTO DI RIVELAZIONE E SEGNALAZIONE AUTOMATICA DEGLI INCENDI Oltre che nei casi previsti ai punti precedenti, deve essere installato un impianto di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi a protezione degli ambienti con carico d incendio superiore a 30 kg/m2 di legna standard. Gli impianti devono essere realizzati a regola d arte secondo le norme UNI 9795. 7

8 DECRETO MINISTERIALE 19 AGOSTO 1996 TITOLO XVII SEGNALETICA DI SICUREZZA Si applicano le vigenti disposizioni sulla segnaletica di sicurezza, espressamente finalizzate alla sicurezza antincendio, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 524 (Gazzetta Ufficiale n. 218 del 10 agosto 1982) nonché le prescrizioni di cui alla direttiva 92/58/CEE del 24 giugno 1992. In particolare sulle porte delle uscite di sicurezza deve essere installata una segnaletica di tipo luminoso, mantenuta sempre accesa durante l esercizio dell attività, ed inoltre alimentata in emergenza. In particolare la cartellonistica deve indicare: - le porte delle uscite di sicurezza; - i percorsi per il raggiungimento delle uscite di sicurezza; - l ubicazione dei mezzi fissi e portatili di estinzione incendi. 8

DECRETO MINISTERIALE 19 AGOSTO 1996 9 TITOLO XVIII GESTIONE DELLA SICUREZZA 18.1 GENERALITA' Il responsabile dell'attività, o persona da lui delegata, deve provvedere affinché nel corso dell'esercizio non vengano alterate le condizioni di sicurezza, ed in particolare: a) i sistemi di vie di uscita devono essere tenuti costantemente sgombri da qualsiasi materiale che possa ostacolare 1 esodo delle persone e costituire pericolo per la propagazione di un incendio; b) prima dell'inizio di qualsiasi manifestazione deve essere controllata la funzionalità del sistema di vie di uscita, il corretto funzionamento dei serramenti delle porte, nonché degli impianti e delle attrezzature di sicurezza; c) devono essere mantenuti efficienti i presidi antincendio, eseguendo prove periodiche con cadenza non superiore a 6 mesi; d) devono mantenersi costantemente efficienti gli impianti elettrici, in conformità a quanto previsto dalle normative vigenti; e) devono mantenersi costantemente in efficienza i dispositivi di sicurezza degli impianti di ventilazione, condizionamento e riscaldamento; f) devono essere presi opportuni provvedimenti di sicurezza in occasione di situazioni particolari, quali manutenzioni e risistemazioni; g) deve essere fatto osservare il divieto di fumare negli ambienti ove tale divieto è previsto per motivi di sicurezza; h) nei depositi e nei laboratori, i materiali presenti devono essere disposti in modo da consentirne una agevole ispezionabilità. 9

DECRETO MINISTERIALE 19 AGOSTO 1996 10 18.4 ISTRUZIONI DI SICUREZZA Negli atri e nei corridoi dell'area riservata al pubblico devono essere collocate in vista le planimetrie dei locali, recanti la disposizione dei posti, l'ubicazione dei servizi ad uso degli spettatori e le indicazioni dei percorsi da seguire per raggiungere le scale e le uscite. Planimetrie ed istruzioni adeguate dovranno altresì essere collocate sulla scena e nei corridoi di disimpegno a servizio della stessa. All'ingresso del locale deve essere disponibile una planimetria generale, per le squadre di soccorso, riportante la ubicazione: - delle vie di uscita (corridoi, scale, uscite); - dei mezzi e degli impianti di estinzione; - dei dispositivi di arresto dell'impianto di ventilazione; - dei dispositivi di arresto degli impianti elettrici e dell'eventuale impianto di distribuzione di gas combustibile; - dei vari ambienti di pertinenza con indicazione delle relative destinazioni d'uso. 10

11 RIFERIMENTO AGLI OBBLIGHI DI LEGGE SULLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SECONDO IL DECRETO MINISTERIALE 19 AGOSTO 1996 E LA NORMA CEI 64-8/7 11

12 Verifiche periodiche da effettuare sui sistemi di sicurezza in relazione alle prescrizioni legislative e a quelle contenute nelle Norme e Guide tecniche del settore impiantistico Ambiente Luoghi di pubblico spettacolo e intrattenimento Prescrizioni legislative o normative D.M. 19/08/96 (art. 18.1) Norma CEI 64-8/7 (art.752.6) Periodicità Prima dell inizio di qualsiasi evento 6 mesi Qualifica del Obbligatorietà Adempimenti verificatore del registro Responsabile dell attività o persona da lui delegata Persona addestrata (eventualmente coadiuvata da uno o più aiutanti) Funzionalità degli impianti e delle attrezzature di sicurezza Scarica e ricarica delle batterie di accumulatori centralizzati Efficienza e autonomia dell impianto di sicurezza (verifica da effettuarsi almeno mezz ora prima che il pubblico venga ammesso in sala) Attenta ispezione di tutto l impianto elettrico SI SI 12

DECRETO MINISTERIALE 19 AGOSTO 1996 13 TITOLO XVIII GESTIONE DELLA SICUREZZA 18.6 REGISTRO DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO Il responsabile dell'attività, o personale da lui incaricato, è tenuto a registrare i controlli e gli interventi di manutenzione sui seguenti impianti ed attrezzature, finalizzate alla sicurezza antincendio: - sistema di allarme ed impianti di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi; - attrezzature ed impianti di spegnimento; - sistema di evacuazione fumi e calore; - impianti elettrici di sicurezza; - porte ed elementi di chiusura per i quali è richiesto il requisito di resistenza al fuoco. Inoltre deve essere oggetto di registrazione l addestramento antincendio fornito al personale. Tale registro deve essere tenuto aggiornato e reso disponibile in occasione dei controlli dell'autorità competente. 13

14 RIFERIMENTO ALLA NORMA UNI 11222:2010 IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA PER GLI EDIFICI 14

LA NORMA UNI 11222:2010 IDENTIFICA TRE DIFFERENTI OPERAZIONI: -LA VERIFICA GENERALE; -LA VERIFICA DI FUNZIONAMENTO -LA VERIFICA DELL AUTONOMIA 15 I risultati di ognuna di esse devono essere annotati nel Registro dei controlli periodici. VERIFICA GENERALE Gli scopi della verifica generale sono quelli di accertare: -l efficienza degli apparecchi o dell alimentazione centralizzata -il rispetto dei requisiti illuminotecnici previsti dal progetto In merito agli apparecchi illuminanti, siano essi ad alimentazione autonoma o centralizzata, è necessario accertare: 1) L effettiva presenza dell apparecchio nella posizione prevista dal progetto; 2) L assenza di oggetti, arredamenti o strutture che possano in qualche modo compromettere l efficacia degli apparecchi; 3) Il corretto stato di conservazione e di pulizia degli apparecchi; 4) L assenza di sintomi di degrado (annerimento) sui vetri delle lampade o dei tubi fluorescenti; 5) La misura del degrado di illuminamento del locale o sull attrezzatura di sicurezza, onde verificarne la congruità rispetto ai dati di progetto; 6) L integrità e leggibilità dei segnali di sicurezza illuminanti in relazione alle distanze di visibilità previste a progetto. 15

16 Per quanto riguarda l eventuale gruppo soccorritore centralizzato, è necessario accertare: 1) Il corretto funzionamento del comando di spegnimento di emergenza presente sul gruppo soccorritore 2) La misura della tensione d uscita in emergenza e confronto con quella nominale prevista in relazione al carico; 3) Il corretto funzionamento del sistema di inibizione (se presente); 4) La funzionalità delle protezioni contro le sovracorrenti durante il funzionamento in emergenza; 5) La funzionalità delle protezioni selettive (se previste a progetto). La periodicità consigliata dalla Norma per tutte le verifiche generali è pari a 6 mesi. 16

VERIFICA DI FUNZIONAMENTO Gli scopi della verifica di funzionamento sono quelli di accertare la funzionalità degli apparecchi illuminanti in relazione alle specifiche fornite dal fabbricante, dal progettista del sistema e dall installatore. 17 Per quanto attiene gli apparecchi illuminanti, siano essi ad alimentazione autonoma o centralizzata, è necessario accertare: 1) L effettiva situazione di ricarica degli apparecchi ad alimentazione autonoma in presenza della rete ordinaria di alimentazione; 2) Il corretto intervento in emergenza di tutti gli apparecchi, in relazione alle modalità previste a progetto; 3) Il corretto funzionamento del sistema di inibizione (ove presente). Se l alimentazione è centralizzata con gruppo soccorritore, è necessario accertare: 4) Il corretto funzionamento delle segnalazioni ottiche sul pannello o sul display del gruppo; 5) Il corretto funzionamento in occasione degli interventi di emergenza (verificabile tramite le segnalazioni fornite dal gruppo); 6) Il corretto funzionamento del sistema di inibizione (ove presente). Le periodicità indicate dalla Norma sono le seguenti: -almeno 1 mese per i punti 1, 2 e 5; -1 settimana per i punti 3, 4 e 6. 17

VERIFICA DELL AUTONOMIA 18 La verifica dell autonomia ha lo scopo di accertare che l impianto ad alimentazione centralizzata o i singoli apparecchi illuminanti ad alimentazione autonoma presentino un autonomia di funzionamento non inferiore a quella prevista dal progetto. In pratica, la verifica consiste nel simulare il venir meno dell alimentazione ordinaria e nella misura del tempo durante il quale gli apparecchi rimangono accesi. L esame del perdurare dello stato di accensione viene effettuato a vista, oppure, se l estensione e le caratteristiche dei locali non lo consentono, devono essere previsti apparecchi e sistemi dotati di un controllo automatico, in grado di rilevare lo stato di accensione oppure no di ogni singolo apparecchio. Al termine della prova deve essere ripristinata l alimentazione ordinaria e occorre verificare che tutti gli apparecchi segnalino lo stato di alimentazione attiva. La periodicità consigliata dalla Norma per la verifica dell autonomia è pari a 6 mesi 18

19 MANUTENZIONE PERIODICA L efficienza del sistema di illuminazione di sicurezza dipende anche dalla qualità e dalla puntualità con cui vengono effettuati gli interventi di manutenzione preventiva. Essi comprendono: a) l esame generale dell intero impianto, onde accertarne il buono stato di conservazione; b) la pulizia degli schermi trasparenti degli apparecchi (sia quelli destinati all illuminazione, sia quelli destinati alla segnalazione di sicurezza); c) la sostituzione delle lampade bruciate o che presentano segni evidenti di inefficienza; d) la sostituzione delle batterie in caso di inefficienza (autonomia); e) la verifica dei serraggi e dei sistemi di aggancio; f) la pulizia delle griglie, delle ventole e delle batterie relative ai soccorritori statici. Tutte le operazioni devono far conservare agli apparecchi e ai soccorritori centralizzati la conformità all impianto originale. Una volta ultimate le operazioni di manutenzione periodica, la Norma UNI 11222 prescrive che la parte di impianto interessata venga sottoposta a un ciclo di ricarica di 48 ore e, quindi, a una fase di scarica controllata, destinata a verificare in concreto la conformità ai dati di progetto. La periodicità consigliata dalla Norma per gli interventi manutentivi è pari a 6 mesi. 19

20 REVISIONE La Norma introduce per gli impianti di illuminazione di sicurezza l obbligo della revisione, ovvero di un insieme di accertamenti e interventi comprendenti: a) la sostituzione dello schermo trasparente o dello schermo riflettente di materia plastica degli apparecchi illuminanti; b) la sostituzione delle lampade o dei tubi fluorescenti; c) la sostituzione delle batterie interne degli apparecchi; d) l aggiornamento hardware e/o software del circuito elettrico (sia quello interno degli apparecchi ad alimentazione autonoma, sia quello su schede dell eventuale soccorritore statico centralizzato); e) la sostituzione dell eventuale dispositivo di comando a fungo, richiesto dai Vigili del Fuoco, per lo spegnimento di emergenza del gruppo soccorritore; f) la sostituzione del filtro di ventilazione sul gruppo soccorritore; g) l esame generale, a vista, del buono stato di conservazione di tutti i componenti dell impianto. La periodicità della revisione deve essere la seguente: -prima revisione: entro 2 anni dall entrata in funzione dell impianto; -successive revisioni: almeno ogni 4 anni, tranne che in presenza di apparecchi illuminanti con funzionamento di tipo permanente (sempre accesi), sui quali, la sostituzione della sorgente luminosa e della batteria deve essere prevista ogni 2 anni.. 20

21 RIFERIMENTO ALLA NORMA UNI EN 1838:2000 ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA 21

UNI EN 1838:2000 ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA - ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA PER L ESODO L illuminazione delle vie di esodo ha lo scopo di consentire alle persone presenti di identificare chiaramente le vie di fuga verso un uscita di sicurezza ed un conseguente luogo sicuro. Le vie di esodo, oltre che essere illuminate, devono anche essere segnalate Attenzione: I livelli di illuminamento previsti per l esodo devono essere garantiti solo dagli apparecchi di illuminazione e non dai dispositivi di segnalazione retroilluminati, i quali vanno semmai ad aumentare l illuminamento non a sostituirlo. La norma prescrive l installazione degli apparecchi di illuminazione ad una altezza di almeno 2 m dal suolo. Le indicazioni segnaletiche, posizionate sulle uscite di sicurezza e lungo le vie di esodo, devono essere illuminate in modo da identificare con certezza il percorso verso un luogo sicuro. Nel caso in cui la visione diretta di un uscita di sicurezza non sia possibile, è necessario utilizzare un segnale direzionale illuminato (o una serie di segnali), per facilitare l'avanzamento verso le uscite di emergenza. Per fornire un illuminamento adeguato, un apparecchio di illuminazione di sicurezza conforme alla EN 60598-2-22, deve essere posizionato in prossimità di ogni porta di uscita e dove sia necessario evidenziare potenziali pericoli o le attrezzature di sicurezza, cioè almeno nei punti seguenti: 22 22

23 1 - In corrispondenza di ogni uscita di sicurezza indicata 23

24 2 - In corrispondenza di ogni porta di uscita prevista per l uso in emergenza 24

3 - Vicino (cioè ad una distanza inferiore ai 2 m misurati in senso orizzontale) ad ogni rampa di scale in modo che ognuna di esse riceva luce diretta 25 25

4 - Analogamente vicino (cioè ad una distanza inferiore ai 2 m misurati in senso orizzontale) ad ogni cambio di livello o gradino 26 26

27 5 - In corrispondenza dei segnali di sicurezza 27

28 6 - In corrispondenza di ogni cambio di direzione lungo la via di esodo 28

7 - In corrispondenza di ogni intersezione di corridoi, cioè quando ci si trova di fronte ad una diramazione o bivio che comporta una scelta di direzione 29 29

8. Immediatamente all esterno di ogni uscita che porta in un luogo sicuro, cioè la meta dell esodo in situazioni di emergenza. Questo apparecchio potrebbe non essere necessario se il luogo sicuro è la pubblica via dotata di illuminazione 30 30

9 - Vicino (cioè ad una distanza inferiore ai 2 m misurati in senso orizzontale) ad ogni punto o locale di pronto soccorso 31 31

10 - Vicino (cioè ad una distanza inferiore ai 2 m misurati in senso orizzontale) ad ogni dispositivo antincendio (estintore, manichette, pulsanti di allarme, etc.) e ad ogni punto di chiamata telefonica per pronto soccorso o per interventi antincendio 32 32

ALCUNE NOTE: 33 Attenzione: I pittogrammi adesivi trasparenti che vengono applicati su un generico apparecchio di illuminazione di emergenza difficilmente garantiscono il rispetto dei criteri di uniformità dei colori previsti dalla norma UNI EN 1838. Affinché un segnale sia visibile, la sua caratteristica più importante è la sua dimensione. La norma distingue tra i segnali illuminati internamente (retroilluminati) che sono distinguibili a distanze maggiori, e i segnali illuminati esternamente, fornendo la seguente formula per determinare la massima distanza di visibilità d : d = s x p dove p è l altezza del pittogramma e s è una costante che vale 100 nel caso di segnali illuminati esternamente e 200 nel caso di segnali illuminati internamente. Ad esempio per un segnale non retroilluminato di altezza 15 cm la massima distanza di visibilità è di 15 m. 33

34 RIFERIMENTO ALLA NORMA UNI 9795:2010 SISTEMI FISSI AUTOMATICI DI RIVELAZIONE E DI SEGNALAZIONE ALLARME INCENDIO PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE DALLA NORMA UNI 9795: 2010 34

Principali Novità introdotte dalla Norma UNI 9795: 2010 35 INTRODUZIONE NUOVE TIPOLOGIE DI RIVELATORI - Rivelatori di Fiamma (rifer. a Norma di prodotto UNI EN 54-10) - Rivelatori lineari di Calore di tipo non resettabile (Cavi Termosensibili ad azione unica) - Rivelatori di Fumo che utilizzano fenomeni di rivelazione combinati - Sistemi di Rivelazione di Fumo ad Aspirazione e Campionamento (riferimento a Norma di prodotto UNI EN 54-20) - Dispositivi che utilizzano connessioni Via Radio (riferimento a Norma di prodotto UNI EN 54-25) 35

36 DISPOSIZIONE DEI PULSANTI MANUALI a) Riduzione generale della lunghezza massima del percorso per raggiungere un punto di segnalazione manuale: - max. 30 mt. (per Attività a Rischio Basso e Medio) - max. 15 mt. (per Attività a Rischio Elevato) b) Obbligo di un Pulsante in prossimità di ciascuna Uscita di Sicurezza c) Obbligo di un Cartello Segnalatore secondo pittogramma da UNI7546-16 in prossimità di ciascun Pulsante d) Modifica delle altezze di installazione del Pulsante - ora è ammesso tra 1 mt. ed 1,6 mt. 36

37 DISPOSIZIONE DI ALLARME ACUSTICI E LUMINOSI a) Il livello acustico percepibile deve essere di 5 db(a) al di sopra del rumore ambientale; b) Livello Acustico percepito dagli occupanti comunque compreso tra 65 db(a) e 120 db(a); c) Nel caso di occupanti che dormono il Livello Acustico alla testata letto deve essere garantito a 75 db(a) Viene introdotta la possibilità di utilizzo dei Sistemi di Evacuazione Vocale di Emergenza, sia come sistema di segnalazione accessoria che come sistema alternativo di segnalazione di allarme incendio (le apparecchiature devono essere conformi ad UNI EN 54-16 e 54-24) 37

38 SEMPLIFICAZIONE/ UNIFICAZIONE TIPOLOGIE DI CAVI Aggiornamento e semplificazione dei criteri di scelta dei Cavi da utilizzare per gli impianti di Rivelazione (Par. 7.1), con la prescrizione di cavi resistenti al fuoco per tutte le connessioni - fatto salvo quanto previsto dalla citata Norma CEI 64-8, che prevede che una conduttura possa essere resistente al fuoco per costruzione o per installazione (ad es.cavo ordinario in tubo protettivo incassato nel muro) 38

39 ESERCIZIO DEI SISTEMI Viene ancora una volta ribadito come Il mantenimento delle condizioni di efficienza dei sistemi è di competenza dell utente che deve provvedere: - alla continua sorveglianza dei sistemi; - alla loro manutenzione, richiedendo, ove necessario, le opportune istruzioni al fornitore Sia chiaro come mentre per la SORVEGLIANZA l Utente debba e possa agire in proprio, ossia direttamente lui o attraverso la propria struttura organizzativa interna, per quanto riguarda l attività di MANUTENZIONE ciò non è invece possibile - dovendosi in tal caso rivolgere, come chiaramente indica il D.M. 10/3/98 ad Azienda Specializzata, che garantisca cioè competenza e qualificazione, con un controllo ogni 6 mesi. Un'ultima indicazione, la norma la offre riguardo alle operazioni da effettuare occasionalmente dopo che si è verificato o un guasto sull'impianto o un intervento dell'impianto a seguito di un incendio: provvedere alla sostituzione tempestiva degli eventuali componenti danneggiati; fare eseguire, in caso d'incendio, un accurato controllo dell'intera installazione al fornitore incaricandolo, nel contempo, di ripristinare la situazione originale, qualora fosse stata alterata; ripristinare i mezzi di estinzione utilizzati; 39

40 NOTE SULLA PERIODICITA DI CONTROLLO E TIPOLOGIA DI VERIFICHE La norma indica la periodicità semestrale degli interventi di controllo, ma non specifica nel dettaglio cosa fare. Vediamo dunque quelli che potrebbero essere gli esami visivi e le prove di funzionamento da effettuare. Sorveglianza (esami visivi): Esame visivo dei rivelatori controllando lo stato del LED di malfunzionamento; Esame visivo dei dispositivi di allarme ottico-acustico; Esame visivo della centrale di controllo per verificare la correttezza di funzionamento dei componenti collegati; Esame visivo dei punti di segnalazione manuale per verificare che siano integri e ben visibili; Ispezione del locale nel quale è contenuta la centrale di controllo per verificare che sia sgombro da materiali e che funzioni l'illuminazione di sicurezza; Controllo dello stato di carica delle eventuali batterie; Verifica che i rivelatori distino almeno 50 cm dai materiali presenti nell'area sorvegliata; a fosse stata alterata; ripristinare i mezzi di estinzione utilizzati; 40

41 CONTROLLI PERIODICI (PROVE DI FUNZIONAMENTO) Esame generale di tutto l'impianto per verificare la rispondenza al progetto e la compatibilità dei rivelatori per la zona sorvegliata; Efficienza dell'alimentazione principale e di quella di riserva; Prove di funzionamento dei pulsanti manuali; Prove di funzionamento dei rivelatori di incendio; Prove di funzionamento dei dispositivi di allarme ottico-acustico; Prove di funzionamento dei sistemi automatici antincendio (impianto di spegnimento incendio, fermi elettromagnetici delle porte e delle serrande tagliafuoco, sistemi di estrazione del fumo e del calore, disattivazione degli impianti tecnici, etc.); Simulazione di guasti e di fuori servizio; Pulizia (se prevista) dei rivelatori in base alle istruzioni del costruttore; Se durante l'esecuzione delle prove viene a meno la funzionalità e quindi l'efficacia dell'impianto di rivelazione incendi, occorre mettere in atto delle misure alternative come l'istituzione di un servizio di vigilanza manuale. 41

42 REGISTRO ANTINCENDIO Viene poi citato il famoso REGISTRO ANTINCENDIO, introdotto in via obbligatoria per le Attività soggette al controllo dei VVF A cura dell utente deve essere tenuto un apposito registro, firmato dai responsabili, costantemente aggiornato, su cui devono essere annotati: - i lavori svolti sui sistemi o nell area sorvegliata.. qualora essi possano influire sull efficienza dei sistemi stessi; - le prove eseguite; - i guasti, le relative cause e gli eventuali provvedimenti attuati per evitarne il ripetersi; - gli interventi in caso di incendio precisando: cause, modalità ed estensione utili per valutare l efficienza dei sistemi. E infatti chiaro come il REGISTRO ANTINCENDIO debba essere considerato come la scatola nera del complesso di tutti i presidi antincendio presenti nell attività. E infatti previsto che: Il registro deve essere tenuto a disposizione dell autorità competente. La Norma suggerisce poi qualcosa che nella pratica è veramente rarissimo vedere: Si raccomanda che l utente tenga a magazzino un adeguata scorta di pezzi di ricambio 42

43 GRAZIE PER L ATTENZIONE TeKnoProgetti engineering s.r.l. www.teknoprogettisrl.it Viale Lombardia 233 20861 Brugherio (MB) Tel: 039 2142477 / Fax: 039 2875445 P.E. ALESSANDRO FOSSATI 43