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sul ricorso numero di registro generale 2897 del 2011, proposto dall Universita' degli Studi de Perla Della Monica, Domenico Damiano, Stefano Scarpa e Simona Ferrara, rappresentati e difesi dall'avvocato Luigi Vuolo, con domicilio eletto presso Antonio Brancaccio in Roma, via Taranto, 18; sul ricorso numero di registro generale 2898 del 2011, proposto dall Universita' degli Studi de Chiara Ferraioli, Raffaele Nubi, Giandomenico Nigro Imperiale e Raffaele Nubi, rappresentati e difesi dall'avvocato Luigi Vuolo, con domicilio eletto presso Antonio Brancaccio in Roma, via Taranto, 18; sul ricorso numero di registro generale 2991 del 2011, proposto dall Universita' degli Studi de Luigi Fedele e Rossella Gifuni, rappresentati e difesi dall'avvocato Luigi Vuolo, con domicilio eletto presso Antonio Brancaccio in Roma, via Taranto, 18; per la riforma quanto al ricorso n. 2891 del 2011: della sentenza in forma semplificata del T.A.R. Abruzzo - L'aquila, Sezione I, n. 861/2010, resa tra le parti; quanto al ricorso n. 2893 del 2011: della sentenza in forma semplificata del T.A.R. Abruzzo - L'aquila, Sezione I, n. 859/2010, resa tra le parti; quanto al ricorso n. 2897 del 2011: della sentenza in forma semplificata del T.A.R. Abruzzo - L'aquila, Sezione I, n. 860/2010, resa tra le parti; quanto al ricorso n. 2898 del 2011: della sentenza in forma semplificata del T.A.R. Abruzzo - L'aquila, Sezione I, n. 862/2010, resa tra le parti; 2

quanto al ricorso n. 2991 del 2011: della sentenza informa semplificata del T.A.R. Abruzzo - L'aquila, Sezione I, n. 6/2011, resa tra le parti Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio dei signori Ferdinando Trotta, Giulia Pellegrino, Stefano Scarpa, Simona Ferrara, Chiara Ferraioli, Raffaele Nubi, Giandomenico Nigro Imperiale, Raffaele Nubi, Luigi Fedele e Rossella Gifuni; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2012 il Cons. Claudio Contessa e uditi per le parti l avvocato dello Stato Gerardis e l avvocato Vuolo; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO Con cinque ricorsi di analogo contenuto proposti dinanzi al T.A.R. per l Abruzzo nel corso del 2010, gli odierni appellati, premesso di aver frequentato il primo anno di corso presso la Facoltà di odontoiatria e protesi dentaria, ovvero presso la Facoltà di medicina, farmacia e medicina dentaria presso alcune Università rumene, impugnavano gli atti dell Università degli Studi de L Aquila con cui era stato respinto il rilascio del nulla-osta al proseguimento del corsi di studi presso quell Università per l anno accademico 2010/2011. Con le sentenze in epigrafe il Tribunale adìto accoglieva i ricorsi in questione e, per l effetto, disponeva l annullamento dei richiamati provvedimenti di diniego. Le sentenze in questione venivano gravate in appello dall Università degli Studi de L Aquila, la quale ne chiedeva la riforma articolando i seguenti motivi: 1) Violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della l. 264 del 1999, nonché dell articolo 2 del decreto rettorale n. 1466/2010 (bando di ammissione) Il Tribunale avrebbe omesso di considerare che sia gli articoli 1 e 4 della legge n. 264 del 1999, sia gli articoli 5 e 6 del D.M. 270 del 2004; sia infine - lo stesso bando di ammissione invocato dagli odierni appellati richiedevano comunque, ai fini del passaggio da un Ateneo all altro, l avvenuto superamento della prova di accesso di cui alla l. 264, cit., stante la comune ratio volta a far sì che l accesso (e la prosecuzione) ai corsi di laurea per cui è causa sia caratterizzata dal perseguimento di alti standard formativi. In particolare, il bando pubblicato dall Università appellante nell agosto del 2010 al fine dell iscrizione ai corsi di laurea per anni successivi al primo, doveva essere inteso nel senso di ammettere l iscrizione solo agli studenti che (conformemente alla legge 264 del 1999) avessero già superato il test di ingresso presso altro Ateneo nazionale. 3

2) Violazione e falsa applicazione degli articoli 18, n. 1, 21, n. 1 e 165, n. 2, secondo trattino del TFUE Trattato sul funzionamento dell UE (già: articoli 12, n. 1, 18, n. 1 e 149, n. 2, secondo trattino del TCE) Erroneamente il T.A.R. avrebbe ritenuto che i provvedimenti impugnati in prime cure risultassero violativi dei princìpi comunitari di libera circolazione e di soggiorno di cui all art. 165 del TFUE (già: art. 149 TCE). Al contrario, il diritto comunitario primario e derivato non osterebbero all introduzione negli ordinamenti nazionali di una previsione (quale quella nella presente sede censurata) secondo cui è possibile accedere ad anni del corso di laurea successivi al primo a condizione di aver superato presso un Università nazionale il c.d. test di ingresso. Ed infatti, in base al diritto comunitario, occorre tenere distinta la questione del riconoscimento delle qualifiche professionali dalla diversa questione dei riconoscimenti accademici ovvero (come nel caso di specie) dei riconoscimenti dei soli titoli di accesso a corsi di studio accademici. La disciplina in tema di accessi universitari è demandata alla disciplina degli Stati membri ed è tendenzialmente sottratta a misure di armonizzazione al livello UE, ragione per cui le disposizioni primarie e secondarie di cui l Università ha nel caso di specie fatto applicazione non presentano discrasie con il diritto dell UE. Del resto, anche ad ammettere che tali misure abbiano un effetto restrittivo, esse risultano comunque giustificate da condizioni oggettive di interesse generale e risultano proporzionate rispetto allo scopo perseguito. Si sono costituiti in giudizio gli appellati in epigrafe indicati i quali hanno concluso nel senso della reiezione del gravame. Con le ordinanze numm. 1984, 1985, 1987, 1989 e 2015, rese all esito della camera di consiglio del 6 maggio 2011, questo Consiglio ha accolto l istanza di sospensione cautelare delle sentenze impugnate, proposta in via incidentale dall appellante. All udienza pubblica del 24 gennaio 2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione. DIRITTO 1. Giungono alla decisione del Collegio cinque ricorsi in appello proposti dall Università degli Studi de L Aquila avverso altrettante sentenze del T.A.R. dell Abruzzo con cui sono stati accolti i ricorsi proposti da alcuni studenti i quali avevano seguito il primo anno di corsi presso Università rumene e, per l effetto, sono stati annullati i provvedimenti con cui l Università aveva respinto l istanza di iscrizione al secondo anno del corso di studi. 2. In primo luogo il Collegio ritiene di disporre la riunione dei ricorsi in epigrafe, sussistendo evidenti ragioni di connessione oggettiva e in parte soggettiva (art. 70, c.p.a.). 3. Gli appelli in epigrafe sono fondati. 3.1. La prima questione che il Collegio ritiene di affrontare concerne il passaggio delle sentenze gravate con cui il T.A.R. ha affermato che il diniego di ammissione degli appellati al secondo anno 4

di corsi concretasse una violazione dei princìpi comunitari in tema di libera circolazione e di soggiorno di cui all art. 165 del TFUE (già: art. 149 TCE). Giova ribadire al riguardo che le pretese vantate dai ricorrenti in primo grado (volte al riconoscimento della procedura di ammissione presso alcune Università della Romania e della conseguente frequenza ai corsi) non rinvengono alcun fondamento nell ambito del diritto comunitario. Sotto tale aspetto, il Collegio non ritiene di discostarsi dalla conclusioni cui, in punto di diritto, è giunto nel corso della fase cautelare e in relazione alle quali gli stessi appellati non hanno fornito nuovi o ulteriori elementi. Ed infatti (anche ad ammettere l equipollenza fra il corso di studi frequentato in Romania dall appellato e l omologo corso di studi italiano), l ordinamento comunitario garantisce a talune condizioni il riconoscimento dei soli titoli di studio e professionali e non anche delle mere procedure di ammissione (in alcun modo armonizzate al livello comunitario). Del resto, lo stesso art. 149 TCE (divenuto art. 165 con il Trattato di Lisbona ed espressamente richiamato nell ambito della pronuncia in esame) esclude qualunque forma di armonizzazione delle disposizioni nazionali in tema di percorsi formativi, demandando alla Comunità il limitato compito di promuovere azioni di incentivazione e raccomandazioni. Giova sottolineare al riguardo che: - altra cosa è il riconoscimento delle qualifiche professionali, disciplinato al livello comunitario dalla direttiva 2005/36/CE (recepita nell ordinamento nazionale con decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206), mentre - ben altra cosa è il c.d. riconoscimento accademico, il quale consente al possessore di un diploma di continuare gli studi o di avvalersi di un titolo accademico in un altro Stato membro. Questo secondo tipo di riconoscimento non conosce, allo stato attuale dell evoluzione del diritto comunitario, misure di armonizzazione o di ravvicinamento delle legislazioni e resta interamente rimesso alle scelte normative dei singoli Stati membri. Se ciò è vero per il c.d. riconoscimento accademico in senso proprio, a maggior ragione è vero in relazione alle previsioni (che qui vengono in rilievo) di cui alla l. 264 del 1999 circa l accesso ai corsi di laurea e l individuazione dei presupposti e delle condizioni per l accesso agli anni dei corsi di laurea successivi al primo; - lo stesso articolo 149 del TCE (che il Tribunale ha ritenuto determinante al fine di rilevare l illegittimità dell operato dell Ateneo) si limita a fissare quale obiettivo meramente tendenziale dell operato della Comunità quello di favorire la mobilità degli studenti e di promuovere il riconoscimento accademico dei diplomi e dei periodi di studio. Tuttavia, lo stesso articolo 149, al comma 4, chiarisce che l azione della Comunità si limita all adozione di mere azioni di incentivazione, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. Il medesimo comma 4, al secondo trattino, stabilisce che, in subjecta materia, gli Organi comunitari possano, altresì adottare raccomandazioni (che, come è noto, sono annoverate fra gli atti non vincolanti degli Organi comunitari). Conseguentemente, le sentenze in epigrafe sono meritevoli di riforma per aver ritenuto l illegittimità de jure communitario di atti limitativi (pienamente giustificati in base alla normativa nazionale di rango primario) in relazione ai quali nessuna disposizione del diritto comunitario primario o derivato poneva vincoli di sorta. 5

4. In sede di memoria per l udienza di merito, alcuni degli appellanti hanno affermato che, anche a prescindere dai risvolti comunitari della questione, era la stessa disciplina organica di Ateneo a consentire loro l iscrizione ai corsi di laurea per gli anni successivi al primo. Vengono, in particolare, richiamate le previsioni di cui agli articoli 19 e 26 del Regolamento didattico di Ateneo, i quali non porrebbero alcuna sorta di pregiudiziale con riferimento alle previsioni di cui alla l. 264 del 1999 per ciò che riguarda l accesso agli anni successivi al primo. In definitiva, nella tesi degli appellati, era lo stesso Regolamento didattico dell Università ad ammettere la loro iscrizione, a ciò non ostando le previsioni di cui alla più volte richiamata legge n. 264 del 1999. 4.1. L argomento non può essere condiviso. Si osserva al riguardo che la tesi in questione (la quale, a ben vedere, si fonda piuttosto su un omissione del Regolamento didattico, che non su previsioni espresse favorevoli agli appellati) si scontra a propria volta un dato testuale incontestabile rinvenibile nell ambito del bando di iscrizione ai corsi di laurea per anni successivi al primo. In particolare, il paragrafo 2 dell articolo 2 del bando in questione (non impugnato) indicava quali espresse condizioni per l accesso agli anni di corso successivi al primo: a) l iscrizione in corso presso facoltà di medicina e chirurgia di altri Atenei italiani (requisito questo pacificamente non posseduto dagli appellati), ovvero b) l aver vinto il concorso nazionale di accesso alla facoltà di medicina e chirurgia (requisito anche questo pacificamente non posseduto dagli appellati). 4.2. Per le medesime ragioni deve considerarsi destituita di fondamento la tesi (sostenuta dagli appellati in sede di memoria per l udienza di merito) secondo cui l appello in epigrafe sarebbe inammissibile per una sorta di immanente inconciliabilità fra le posizioni sostanziali proprie rispettivamente - del Ministero e dell Università appellanti. La tesi in questione è infondata, in quanto infondato è il presupposto logico-fattuale su cui essa poggia (ossia, la circostanza che l Ateneo avrebbe espressamente ammesso all iscrizione agli anni successivi al primo gli studenti provenienti da Università straniere i quali non avevano mai svolto il test di ingresso di cui alla legge 264 del 1999). 5. Per le ragioni sin qui esposte, il ricorso in epigrafe deve essere accolto e per l effetto, in riforma delle sentenze oggetto di impugnativa, deve essere disposta la reiezione dei primi ricorsi. Sussistono giusti motivi per disporre l integrale compensazione delle spese di lite fra le parti. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sui ricorsi in epigrafe, previa riunione, li accoglie e per l effetto, in riforma delle sentenze gravate, dispone la reiezione dei ricorsi proposti in primo grado. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 6

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2012 con l'intervento dei magistrati: Giancarlo Coraggio, Presidente Aldo Scola, Consigliere Maurizio Meschino, Consigliere Roberto Giovagnoli, Consigliere Claudio Contessa, Consigliere, Estensore L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 10/04/2012 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 7