CORSO AGGIORNAMENTO PERSONALE La vigilanza e la gestione di patologie 1
La vigilanza consiste nel complesso di attività, volte a conseguire le finalità stabilite dalla legge e non nella semplice presenza fisica. (Cass. sez. IV n.4883 del 32/03/1981). 2
Da dove scaturisce l obbligo di vigilanza? La domanda e l'accoglimento di iscrizione alla frequentazione di una scuola fondano un vincolo giuridico tra l'allievo e l'istituto (vincolo negoziale), da cui scaturisce, a carico dei dipendenti di questo, appartenenti all'apparato organizzativo dello Stato, accanto all'obbligo principale di istruire ed educare, quello accessorio di proteggere e vigilare sull'incolumità fisica e sulla sicurezza degli allievi, sia per fatto proprio, adottando tutte le precauzioni del caso, che di terzi, 3
fornendo le relative indicazioni ed impartendo le conseguenti prescrizioni, e da adempiere, per il tempo in cui gli allievi fruiscono della prestazione scolastica, con la diligenza esigibile dallo status professionale rivestito, sulla cui competenza e conseguente prudenza costoro hanno fatto affidamento, anche quali educatori e precettori del comportamento civile e della solidarietà sociale, valori costituzionalmente protetti, e da inculcare senza il limite del raggiungimento della maggiore età dell'allievo". Sentenza Corte di Cassazione n.11751 del 15.05,2013 4
L obbligo di vigilanza/sorveglianza è dell Istituzione scolastica, e riguarda quindi la responsabilità del Dirigente Scolastico: tale responsabilità è relativa all organizzazione di tale vigilanza, che deve essere realizzabile e concreta. Gli allievi, poi, sono affidati ai docenti mediante i provvedimenti dei Dirigenti Scolastici relativi all assegnazione dei docenti alle classi, ed alla predisposizione dell orario di insegnamento. 5
La responsabilità giuridica dell insegnante è essenzialmente disciplinata dall art. 61 della l. 11 luglio 1980, n 312 che così recita: «La responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato e delle istituzioni educative statali per danni arrecati direttamente all amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell esercizio della vigilanza. 6
La limitazione di cui al comma precedente si applica anche alla responsabilità del predetto personale verso l amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza. Salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi." L ultimo comma suesposto prevede la responsabilità civile diretta dell Amministrazione scolastica, la quale esercita il diritto di rivalsa nei confronti dell insegnante, che abbia tenuto un comportamento colposo o doloso, nella causazione del danno. 7
Il quadro normativo di riferimento in merito alla vigilanza è di natura sia legislativa che contrattuale: - artt. 1218-2047 - 2048 c.c. art. 61 L. 312/80 - artt.28-29 CCNL/2006-2009 e Tab. A - art.10 del Decreto Lgs. 297/94 e s.m.i. - sentenze Corte di Cassazione 8
Da tale panorama normativo discende che la responsabilità della scuola nel presente ambito è da intendersi quale responsabilità aggravata ai fini civilistici. 9
Per consolidata giurisprudenza, infatti, il personale docente della scuola (privata o pubblica che sia) rientra nella nozione dei cosiddetti precettori, di cui all art. 2048 c. II del C.C. «Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante. I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non avere potuto impedire il fatto.» 10
Qualora poi si tratti di scuola pubblica, la responsabilità si estende alla P.A. in virtù della applicazione del principio di immedesimazione organica posto dall art.28 della Costituzione: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici. 11
L art.28 comma 10 e l art.29 comma 5 del CCNL 2006-2009 per i docenti e la Tabella A per il personale ATA stabiliscono obblighi in materia di vigilanza sugli studenti 12
L art. 10 del D. Lgs. 297/94, prevede come il Consiglio di Circolo e/o di Istituto delibera sull adozione del Regolamento interno all istituzione scolastica, prevedendo anche le concrete modalità per la vigilanza sugli alunni durante la giornata scolastica, ivi compresi l ingresso e l uscita da scuola (momenti particolari della vita scolastica). 13
La responsabilità aggravata del personale della scuola è legata al fatto che la responsabilità si basa su di una colpa presunta, ovvero sulla presunzione posta dalla legge di una culpa in vigilando, ovvero sulla presunta negligenza nell adempimento all obbligo di vigilanza e/o sorveglianza. La responsabilità oggettiva posta da tale norma esonera il danneggiato dalla prova dell elemento psicologico (culpa in vigilando) del fatto, ovvero dal provare oggettivamente il difetto di vigilanza. 14
È dunque necessario che venga provato, da parte del personale della scuola, il caso fortuito per potersi esimere da tale responsabilità. Deve cioè potersi provare che il danno verificatosi è dipeso da caso fortuito ovvero da un evento straordinario ed assolutamente imprevedibile, nonché non superabile con l uso dell ordinaria diligenza, da considerarsi in rapporto al caso concreto. 15
La responsabilità aggravata di cui stiamo trattando sussiste sia nei casi in cui l autore del fatto dannoso sia soggetto privo della capacità di intendere e di volere, sia che autore del fatto sia un soggetto capace, ed ancora sia nelle ipotesi di danni che gli alunni provochino a terzi o di danni che provochino a se stessi. 16
Per l Amministrazione scolastica, in ogni caso, l obbligo di sorveglianza scaturisce dall affidamento del minore per ragioni d istruzione. Questa caratteristica giustifica ulteriormente l operatività della presunzione di cui abbiamo detto, perché l obbligo dell insegnamento, in realtà, si affianca e completa l educazione familiare. 17
Il limite ESTERNO di tale responsabilità aggravata è solo quello temporale. L obbligo di sorveglianza, cioè, si estende dal momento dell ingresso degli allievi a scuola a quello della loro uscita, compreso il periodo di ricreazione. Ovviamente, l obbligo di sorveglianza avrà contenuti diversi, in relazione al grado di maturità degli allievi. L obbligo di sorveglianza mira ad impedire non solo che l allievo compia atti dannosi nei riguardi di terzi, ma che egli stesso rimanga danneggiato dai suoi comportamenti. 18
Il limite INTERNO della responsabilità in esame è rappresentato appunto dalla impossibilità di impedire l evento lesivo. L Amministrazione scolastica è responsabile in via diretta dei danni che il minore cagioni a terzi e/o a se stesso nel tempo in cui è sottoposto alla vigilanza del personale dipendente, salvo che non riesca a provare che non è stato in alcun modo possibile impedire l evento. La responsabilità oggettiva sin qui descritta comporta, sul piano più strettamente processuale, un inversione dell onere della prova. 19
Cosa significa? ONERE del DANNEGGIATO: è provare che il fatto si è verificato nel tempo di affidamento del minore alla scuola ONERE della SCUOLA è dimostrare che è stata organizzata ed esercitata la sorveglianza sugli allievi con diligenza idonea ad impedire il fatto, che poi corrisponde al grado di sorveglianza correlato alla concreta prevedibilità di ciò che può accadere. 20
Esiste anche la responsabilità dei genitori per fatti illeciti commessi dai figli. La responsabilità del genitore, ai sensi dell art. 2048 c. 1 c.c. e quella del precettore ex art. 2048 c. 2 c.c., per il fatto commesso dal minore ritenuto capace durante il tempo in cui esso è affidato ad altri e/o alla scuola, sono infatti responsabilità concorrenti e non alternative. 21
L affidamento a terzi, in effetti, solleva il genitore solo dalla presunzione di culpa in vigilando e non anche dalla presunzione di culpa in educando. La famiglia cioè, dovrà dimostrare di aver impartito al minore un educazione adeguata a prevenire la commissione di illeciti. (Cass. n. 12501 del 21.09.2000). 22
Anche la famiglia, dunque, nei casi prospettati (per consolidato orientamento della giurisprudenza) deve provare nel concreto di non aver potuto impedire il fatto. Come? dimostrando di aver impartito un educazione adeguata dimostrando di aver esercitato la vigilanza necessaria a fronte dell educazione impartita. 23
Non occorre, come ovvio, dimostrare un ininterrotta presenza fisica, ma solo di avere esercitato la sorveglianza idonea in relazione al carattere ed all indole del minore nonché compatibile con l educazione impartita in rapporto alle condizioni socio economiche della famiglia. 24
.. uscita autonoma da scuola per studenti di età inferiore ai 14 anni Legge 4 dicembre 2017, n. 172 art.19 bis 25
Art. 19-bis. (Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici). 1. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell ambito di un processo volto alla loro autoresponsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell orario delle lezioni. L autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all adempimento dell obbligo di vigilanza. 26
2. L autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, rilasciata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari dei minori di 14 anni agli enti locali gestori del servizio, esonera dalla responsabilità connessa all adempimento dell obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche). 27
Attenzione alle c.d. liberatorie a firma dei genitori, con lo scopo di esonerare l Istituzione scolastica dallaresponsabilità nei confronti degli alunni una volta uscitida scuola. Diciture quali si libera o solleva da ogni responsabilità l istituzione scolastica sono prive di fondamento giuridico, poiché la responsabilità relativa alla sorveglianza permane comunque in capo alla scuola, a prescindere da detti moduli sottoscritti dalle famiglie. Come già sottolineato da organi giuridici (ad es. Avvocatura dello Stato di Bologna) tali autorizzazioni,anziché escludere la responsabilità della scuola, possono addirittura rilevare quali elementi a carico (consapevolezza da parte della scuola di una modalità di uscita non aderente al dettato normativo e, quindi, ammissione implicita della omissione di vigilanza degli allievi) in ipotesi eventuale di giudiziorisarcitorio. 28
In base alle ultime disposizioni legislative, si suggerisce, all inizio di ciascun anno scolastico, di proporre ai genitori che desiderano far uscire autonomamente il figlio da scuola, la firma di una dichiarazione di autorizzazione nella quale, sulla base di una serie di circostanze relative al minore ed al suo rapporto con la scuola (quali, adesempio, la valutazione del livello di maturità del minore medesimo, l ubicazione della scuola rispetto all abitazione, la valutazione del percorso da compiere, l effettuata verifica che il figlio sia in grado di compierlo da solo, etc.), questi si assumono la responsabilità in ordine all uscita autonoma dei minori di anni 14 dai locali scolastici al termine dell orario delle lezioni. 29
Nella stessa dichiarazione i genitori potrebbero altresìprecisare di aver provveduto ad assicurare al figlio la necessaria educazione in ordine ai comportamenti corretti da assumersi e che, quindi, quest ultimo è da loro autorizzato a svolgere determinate attività (partecipare a progetti/eventi organizzati dalla scuola; rientrare a casa da solo, etc.). Detta autorizzazione, piuttosto che una cd. liberatoria, costituirebbe una sorta di dichiarazione di consapevolezza dei genitori, da ritenersi quindi quale assunzione di responsabilità educativa della famiglia, ovvero presa incarico da parte della stessa. 30
Nella stessa dichiarazione i genitori potrebbero altresìprecisare di aver provveduto ad assicurare al figlio la necessaria educazione in ordine ai comportamenti corretti da assumersi e che, quindi, quest ultimo è da loro autorizzato a svolgere determinate attività (partecipare a progetti/eventi organizzati dalla scuola; rientrare a casa da solo, etc.). Detta autorizzazione, piuttosto che una cd. liberatoria, costituirebbe una sorta di dichiarazione di consapevolezza dei genitori, da ritenersi quindi quale assunzione di responsabilità educativa della famiglia, ovvero presa incarico da parte della stessa. 31
Sulla base del nuovo dettato normativo, detta autorizzazione esonererebbe il personale scolastico dalla responsabilità all'adempimento dell'obbligo di vigilanza e, nel caso di autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, esonererebbe dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salitae discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attivitàscolastiche. Il condizionale usato è legato al fatto che, trattandosidi norma di recentissima formulazione, non è allo stato possibile prevedere i risvolti giuridici e/o processuali, anche a livello di concreta interpretazione della norma. 32
L impossibilità di enunciare una condotta universalmente valida, in ragione della varietà delle situazioni che potrebbero verificarsi - situazioni che, nell eventualità, dovranno essere valutate attentamente con riferimento al caso specifico e concreto - e ai fini di una condotta diligente da parte delle Istituzioni scolastiche in indirizzo, pare utile raccomandare alle SS.LL. - al fine di confermarle o, ove necessario, modificarle - una riconsiderazione delle prassi in uso, avendo particolare riguardo a: valutare compiutamente le fonti di rischio, ad esempio, con il supporto del responsabile SPP, della polizia municipale, della protezione civile e/o mediante la ricorrenza statistica di certi eventi nel particolare contesto incui la scuola è ubicata; 33
individuare insieme alle famiglie ed alle amministrazioni locali competenti per il trasporto scolastico, soluzioni organizzative - attuabili anche in collaborazione con le associazioni di volontariato del territorio - ragionevolmente atte a scongiurare che le fonti di pericolo si tramutino in danno per gli alunni; valutare con attenzione le previsioni da inserire (o, nel caso, non inserire) all interno del regolamento di istituto (art. 10, D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297) in merito alle modalità, alle persone, agli spazi ed all arco temporale in cui si esplica la vigilanza degli alunni, in relazione al grado discuola; 34
avere cura, nell individuazione delle modalità di organizzazione dell uscita al termine delle lezioni, di adottare soluzioni graduali e coerenti con la progressiva e crescente acquisizione di autonomia dei minori (ad es. evitando soluzioni drasticamente differenti nel delicato momento di passaggio tra la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado). acquisire, ad inizio di ciascun anno scolastico, le anzidette dichiarazioni di consapevolezza/autorizzazioni da parte del maggior numero possibile delle famiglie degli alunni iscritti, organizzando l uscita con modalità differenziate, a seconda che le famiglie abbiano ritenuto, o meno, di sottoscrivere le predette dichiarazioni. 35
SENTENZE DELLA CORTE DI CASSAZIONE IN MATERIA DI VIGILANZA.. SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE n.11751 del15.05.2013 (responsabilità insegnanti) ORDINANZA CORTE DI CASSAZIONE n.21593 del 19.09.2017 (vigilanza-alunni-e-studenti) 36
GESTIONE DI PATOLOGIE 37
EDUCAZIONE INCLUSIVA è un processo che coinvolge la trasformazione delle scuole e degli altri ambienti di apprendimento per renderli idonei all accesso di tutti i ragazzi - senza distinzione di genere, di etnia, lingua, provenienza geografica e a prescindere dalle condizioni di salute, disabilità fisica e psichica, difficoltà di apprendimento - per provvedere a opportunità di apprendimento a tutti i giovani e gli adulti... UNESCO Policy Guideline on Inclusion in Education 2009 38
Riguarda tutto il tempo in cuil allievo è affidato all Istituzione scolastica, quindi non solo ascuola ma in tutte le attività fuorisede. 39
Gli scenari possibili connessi allagestione di patologie degli allievi possono essere «prevedibili» e «preventivabili» in termini di gestione dell emergenza (riguardano gli allievi per i qualile famiglie hanno comunicato lapatologie) o «impreviste» (allievi che manifestano problemi legati a stati di malore improvvisi) 40
In entrambi i casi èimportante prevedere una rigorosa e chiara fase di gestione 41