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Sezione: TERZA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO Esito: SENTENZA Numero: 335 Anno: 2017 Materia: PENSIONI Data pubblicazione: 06/07/2017 REPUBBLICA ITALIANA La Corte dei conti Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d Appello composta dai seguenti Magistrati: D.ssa Fausta Di Grazia Presidente - Estensore Dott. Antonio Galeota Dott. Marco Smiroldo D.ssa Patrizia Ferrari Dott. Giovanni Comite pronuncia la seguente SENTENZA Sull appello in materia di pensioni, iscritto al n. 46316 del registro di Segreteria,proposto dal sig. NABLO Gennaro (c.f. NBLGNR53P27F839Y), nato a Napoli il 27/09/1953, residente in Marudo (LO) alla via S. Angelo n.11, rappresentato e difeso dall avv. Enrico Ceccarelli (c.f. CCCNRC47A16F384T) P.e.c. enrico.ceccarelli@firenze.pecavvocati.it, con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, alla Via delle Milizie n. 1, presso lo studio dell avv. Francesco Capozzi P.e.c. francescocapozzi@ordineavvocatiroma.org; contro il Ministero dell Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza in persona del Ministro p.t., domiciliato ex legepresso l Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; avverso la sentenza n. 381/2012, depositata il 05/09/2012 e non notificata, emessa dalla Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia. Visto l atto d appello iscritto al n. 46316 del registro di segreteria; Esaminati tutti gli altri atti e documenti della causa; Udito alla pubblica udienza del 16 giugno 2017, con l assistenza della Segretaria sig.ra Gerarda Calabrese, il Presidente relatore dr.ssa Fausta Di Grazia, assenti le parti. FATTO 1. Il sig. NABLO Gennaro, già dipendente della Polizia di Stato, adiva la competente Corte dei conti chiedendo la censura dei seguenti provvedimenti, tutti afferenti la propria posizione pensionistica: - il decreto del Ministero dell Interno del 22 dicembre 2009; - il decreto del Ministero dell Interno del 22 aprile 2010; - la nota prot. 1602 del 10 maggio 2010 emessa dalla Prefettura U.T.G. di Bologna; - il decreto del Ministero dell Interno n 73 del 22 marzo 2011. Detti provvedimenti traevano origine dalla sospensione cautelare dal servizio adottata il 21/03/1989 nei confronti del medesimo NABLO, a seguito di un procedimento penale conclusosi poi nel 1996.

Tale sospensione cessava alla scadenza del relativo quinquennio, con conseguente riammissione in servizio del medesimo il quale, tuttavia, il 23/07/1997 era stato destituito dal servizio per motivi disciplinari connessi ai fatti oggetti del suddetto procedimento penale. L esecutività del provvedimento espulsivo veniva però sospesa dal Consiglio di Stato, con ordinanza n. 823 depositata il 19/05/1998. Conseguentemente, il sig. NABLO riprendeva regolarmente servizio fino al 21/07/2004, allorquando veniva dispensato per inabilità fisica (la cui patologia principale era da ricondurre a causa di servizio, ad avviso del Nablo). Infine il Consiglio di Stato, con sentenza n. 6521/2008, riformava integralmente la pronuncia di prime cure favorevole al NABLO stesso e dichiarava legittima la destituzione inflittagli nel 1997. 2. In relazione a tali articolate premesse il Ministero dell Interno, mediante l adozione dei quattro richiamati provvedimenti, affermava che la suddetta destituzione dovesse decorrere giuridicamente dal 21/03/1989, ossia dall inizio del periodo di sospensione cautelare, escludendo quindi dall anzianità previdenziale vantata dal NABLO sia il quinquennio di quella sospensione cautelare, sia gli anni durante i quali l esecutività della destituzione medesima era rimasta sospesa (venendo invece costituita per quest ultimo periodo, in cui ad avviso del Ministero stesso il NABLO andava equiparato ad un funzionario di fatto, un autonoma posizione previdenziale). Inoltre, poiché a quella medesima data del 21/03/1989 l anzianità previdenziale dell odierno ricorrente risultava inferiore ai 20 anni previsti dall art. 52 del D.P.R. n. 1092/1973, dal luglio 2010 il Ministero ha sospeso la pensione ordinaria che egli percepiva dal 2004, ovvero da quando era stato dispensato dal servizio). Il NABLO, contestualmente, lamentava la mancata concessione della pensione privilegiata in relazione all infermità note di artrosi rachide cervicale, riconosciuta dipendente da causa di servizio ed ascritta alla tabella B. Mentre si limitava a richiamare il rigetto di ulteriori istanze di concessione della pensione privilegiata per altre quattro patologie che egli asseriva essere anch esse dipendenti da causa di servizio. Con il ricorso proposto, inoltre, egli manifestava ulteriori doglianze quali: - la revoca del grado di ispettore capo, disposta nei confronti del NABLO il 06/04/1998, e il suo correlativo diritto a vedersi attribuita la qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza ; - il diritto all assegno di funzione previsto per i dipendenti della Polizia di Stato al compimento del ventinovesimo anno di servizio effettivo; - l annullamento degli effetti, ai fini previdenziali, della destituzione per il periodo compreso dal 23/07/1997 al 20/07/1998 (ossia, sostanzialmente, l arco temporale intercorso tra la destituzione stessa e la pronuncia cautelare che ne aveva poi sospeso l esecutività). 3. Il G.U. presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia, con sentenza n. 381/2012, accoglieva parzialmente il ricorso presentato dal sig. NABLO nei seguenti termini: - dichiarando il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in riferimento ai capi di domanda formulati ai punti 6 (in toto), 8 (in toto) e 9 (esclusivamente in relazione al capo di domanda concernente il pagamento degli stipendi non percepiti per il periodo dal 23 luglio 1997 al 20 luglio 1998) delle conclusioni del ricorso e indica, quale giudice munito di giurisdizione su tutti i predetti capi di domanda, quello amministrativo;

- dichiarando il diritto del NABLO a cumulare, all anzianità maturata sino al 21/03/1989, metà dell ulteriore anzianità concernente il periodo dal 21/03/1989 al 20/03/1994, nonché tutta l ulteriore anzianità concernente il periodo dal 19/05/1998 al 21/07/2004; - rigettando tutte le altre domande proposte dal ricorrente. Il Giudice monocratico, dunque, ha respinto il ricorso per la parte relativa al diritto a pensione. 4. Con atto d appello, depositato il 28/08/2013 presso l ufficio del ruolo generale di questa Corte dei conti, il sig. NABLO Gennaro si duole per la violazione e/o erronea applicazione e/o interpretazione del co. 1 dell art. 2 del D.Lgs. n.165/97, nonché dell art.7 dello stesso decreto e per la mancata applicazione dell art.1, co. 32 della L. n. 335/95. Formulava, altresì, istanza di sospensiva adducendo la sussistenza del fumus boni iuris in relazione ai dedotti motivi di gravame, i quali evidenziano l illegittimità dei provvedimenti impugnati, determinati da erronea applicazione della legge con riferimento alle proprie vicende personali e professionali, mentre per quanto attiene al periculum in mora, a suo dire, la sentenza impugnata arreca pregiudizio grave ed irreparabile al ricorrente sotto vari profili. L appellante evidenzia, infatti, che fino ad oggi ha tratto i mezzi per il sostentamento suo e della famiglia da aiuti economici di amici e parenti, nonché da lavori occasionali compatibili col proprio stato di salute (a suo carico si registra la presenza di una persona tetraplegica, solo recentemente riconosciuta invalida al 100%). Chiede, pertanto, che in accoglimento del presente appello, in via preliminare, venga sospesa l esecutività della sentenza oggetto dell impugnativa e che, nel merito, la sentenza appellata n.381/2012 venga riformata e/o annullata con accoglimento dell originaria domanda inerente il riconoscimento del diritto a pensione, a far data dal congedo avvenuto in data 21/07/2004; 5. Con memoria depositata il 13/02/2015 presso questa Sezione, si è costituito il Ministero dell Interno chiedendo il rigetto del gravame. Relativamente alla sentenza impugnata, il Dicastero osserva che, sebbene sia stata posticipata la data di riferimento per l accertamento della sussistenza dei requisiti per l attribuzione del trattamento pensionistico ordinario (21/07/2004 anziché 21/03/1989) si è comunque tenuto conto della nuova tipologia di cessazione (la destituzione) e non la precedente (fisica inabilità), disposta peraltro con un provvedimento annullato e quindi, allo stato degli atti, privo di effetti giuridici, con la conseguenza che l appello deve essere respinto in quanto non applicabile al caso in questione il combinato disposto degli artt. 52, co. 1, del T.U. n.1092/73 e dell art.1, co. 32, della L. 335/95. L Amministrazione ha teso a ribadire la mancanza dei requisiti di legge per l accoglimento della pretesa attrice ed ha evidenziato di aver riesaminato la posizione pensionistica del dipendente, sia con riferimento alla data del 21/03/1989 che a quella di cessazione di fatto dal servizio (21/07/2004), tenendo conto dell impossibilità di calcolare il trattamento privilegiato. Alla data del 21/03/1989, infatti, l appellante aveva maturato un anzianità effettiva di anni 17, mesi 2 e giorni 11, ovvero inferiore a quella di anni 20 prevista dall art. 52 del T.U. n. 1092/1973 per l acquisizione del diritto a alla pensione ordinaria, nei casi di cessazione dal servizio per perdita del grado, destituzione e decadenza. Alla data del 21/07/2004, invece, poteva far valere un anzianità di anni 31,

mesi 7 e giorni 19, avendo un età anagrafica di anni 50, ma non aveva comunque i requisiti previsti dalla normativa vigente, ossia dal D.Lgs. n. 165/1997 e dalla L. n. 449/1997, per accedere alla pensione di anzianità. 6. Questa Sezione Centrale d appello, con ordinanza n. 22/2015, ha respinto l istanza cautelare proposta. 7. All udienza del 07/10/2016, il Presidente del Collegio, rilevato che dagli atti del fascicolo non risultava la notifica del decreto di fissazione dell udienza alla parte appellata a cura dell appellante, ha disposto il rinvio della trattazione della causa all udienza del giorno 16/06/2017, con l onere per l appellante di notificare l estratto del verbale dell udienza alla controparte, nei termini di legge, con l avvertenza che, in caso di inosservanza, il giudizio sarà cancellato dal ruolo e dichiarato estinto ex art. 291 c.p.c. 8. All odierna pubblica udienza, il Presidente riferisce personalmente in merito allo stato degli atti. Risultano assenti le parti. La causa passa in decisione DIRITTO 1. Il Collegio, in via del tutto pregiudiziale, osserva che con sentenza delle SS.RR. di questa Corte n. 1/QM/2002 dell 8/01/2002, è stato stabilito che l art. 68 del R.D. n. 1038/1933, per il quale la parte che abbia ottenuto il decreto di fissazione d udienza deve farlo notificare giudizialmente alla parte avversaria nel domicilio da essa eletto, è tuttora applicabile nei giudizi di appello davanti a questa Corte. Ivi, inoltre, è stato chiarito che in caso d inadempimento del prescritto onere, ovvero in mancanza di sanatoria del vizio per raggiungimento dello scopo deriva il dovere, per la Sezione Centrale d'appello, in applicazione analogica della disposizione di cui all'art. 291 del codice di procedura civile, di fissare un ulteriore termine, che, ai sensi dell'art. 307 co. 3, ultimo periodo, c.p.c., non deve essere inferiore ad un mese né superiore a sei mesi, per la notifica del suddetto provvedimento. In caso di mancata esecuzione di siffatto ordine, il giudice dispone la cancellazione della causa dal ruolo, con conseguente estinzione del processo a norma del citato art. 307, co. 3, del codice di procedura civile". Il Giudice, pertanto, pronuncia la cancellazione dal ruolo e l estinzione d ufficio (cfr. sent. C.conti, SS.RR. n. 3/QM/2010 del 16/04/2010; v. anche le sentenze di questa Sezione, n. 555/2012, n. 431/2013 e n. 619/2013). Nella fattispecie all esame, invero, l ordine di rinnovazione della notifica della fissazione di udienza non risulta affatto eseguito, in quanto non vi è prova agli atti di causa dell avvenuta notificazione alla controparte dell ordinanza di fissazione di nuova udienza ex art. 291 c.p.c., resa nel verbale di udienza del 07.10.2016, con la quale si rinviava la discussione alla data odierna, ordinando all appellante la notificazione dell ordinanza stessa agli appellati, entro 30 giorni decorrenti appunto dalla data dell udienza (07/10/2016). Né la parte appellante, non comparsa nell udienza pubblica, ha chiesto la rimessione in termini. Ne deriva che, in applicazione dell art. 291, co. 3, c.p.c., va ordinata la cancellazione dal ruolo del giudizio, e dichiarata l estinzione del giudizio medesimo, ai sensi dell art. 307, co. 3, c.p.c.. 2. Nulla per le spese di giudizio. P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Terza giurisdizionale Centrale d Appello, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza ed eccezione respinta: dichiara estinto il giudizio iscritto al n. 46316 del registro di Segreteria e, per l effetto, dispone la cancellazione della relativa causa dal ruolo. Nulla per le spese di giudizio. Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del 16 giugno 2017. IL PRESIDENTE (F.to dott.ssa Fausta Di Grazia) Depositata in Segreteria il 06/07/2017 Il Dirigente F.to Dott. Salvatore Antonio Sardella