Sezione: Esito: Numero: Anno: Materia: Data pubblicazione: La Corte dei conti Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d Appello SENTENZA
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1 Sezione: TERZA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO Esito: SENTENZA Numero: 274 Anno: 2017 Materia: PENSIONI Data pubblicazione: 31/05/2017 REPUBBLICA ITALIANA La Corte dei conti Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d Appello composta dai seguenti Magistrati: D.ssa Fausta Di Grazia Presidente - Estensore Dott. Antonio Galeota D.ssa Giuseppina Maio Dott. Marco Smiroldo Dott. Giovanni Comite pronuncia la seguente SENTENZA Sull appello in materia di pensioni, iscritto al n del registro di Segreteria,proposto dal Ministero dell Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza Direzione Centrale per le Risorse Umane Servizio Trattamento Pensione e Previdenza, rappresentato e difeso dal Direttore Centrale, Prefetto dott. Raffaele Aiello, con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, Via A. Depretis n. 45/A; contro la sig. ZARBO Maria, (c.f. ZRBMRA46T58B460A), nato a Camastra (AG) il 18/12/1946, rappresentata e difesa dall avv. Andrea Bava (c.f. BVANDR64L24D969O) P.e.c. avv.andreabava@certmail-cnf.it, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata in Genova, Via alla Porta degli Archi n.10/6carlo Poma n. 2; avverso la sentenza n. 233/2013, depositata il 31/12/2013, emessa dalla Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria. Visto l atto d appello iscritto al n del registro di segreteria; Esaminati tutti gli altri atti e documenti della causa; Uditi alla pubblica udienza del 21 aprile 2017, con l assistenza della Segretaria sig.ra Gerarda Calabrese, il Presidente relatore dr.ssa Fausta Di Grazia, il dott. Angelo Mammone, delegato dall Amministrazione appellante e l avv. Enrico Rossi, delegato dall avv. Bava, per la parte appellata. FATTO 1. Il sig. Casillo Salvatore, marito della sig.ra ZARBO Maria, Vice Ispettore della Polizia di Stato cessato dal servizio il 18/12/1989, alla data del decesso (07/02/2007) era titolare della pensione privilegiata di 3^ categoria derivante dalla seguente infermità Esiti di intervento per stenosi aortica con sostituzione valvolare; 2) spondiloartrosi CL in esiti di emilaminectomia sx di L5. A seguito della domanda proposta dalla vedova, la C.M.O. di La Spezia, con verbale del 19/01/2009, accertava la causa del decesso del sig. Casillo nell infermità Exitus per endocardite batterica mitralica ed insufficienza
2 multiorgano (MOF). Il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, con parere del 06/06/2011, ha ritenuto l infermità letale interdipendente con l affezione Esiti di stenosi aortica serrata con sostituzione valvolare, già riconosciuta dipendente da causa di servizio. Sulla base di detti elementi l Amministrazione dell Interno, con decreto n del 12/07/2012, riconosceva l infermità fatale - Exitus per endocardite batterica mitralica ed insufficienza multiorgano (MOF) interdipendente con l affezione già pensionata, disponendo il trattamento privilegiato di cui all art. 92 del D.P.R. n. 1092/1973. Nelle premesse del suddetto decreto, tuttavia, si affermava che non sussistevano i presupposti per il riconoscimento del trattamento di cui all art. 93 dello medesimo D.P.R., in quanto non è stato evidenziato un rapporto di causalità diretta fra fatti di servizio e decesso del dipendente, richiamando il parere n. 850/A-A16/1-374 del 25/01/2012, a cura della Direzione Centrale di Sanità del Dipartimento di Pubblica Sicurezza. La sig.ra Zarbo Maria, pertanto, impugnava davanti alla competente Corte dei conti il provvedimento del 20/12/2012, con il quale il Ministero dell Interno esponeva che l art. 93 non riguarda soltanto i dipendenti deceduti in costanza di servizio, ma anche quelli la cui causa di morte risalga o sia riconducibile ai fatti del servizio, ribadendo nella specie il diniego del trattamento speciale di cui all art. 93 del D.P.R. n. 1092/1973, per la mancanza di un rapporto di causalità diretta fra fatti di servizio e decesso del dante causa. La ricorrente, infatti, contestava il mancato accoglimento della propria domanda, sostenendo che dalla riconosciuta interdipendenza dell infermità letale da quella già pensionata discenda il diritto al trattamento disciplinato dall art. 93 del D.P.R. n. 1092/ Il Giudice monocratico, con la sentenza n. 233/2013, accoglieva il ricorso proposto, riconoscendo il diritto della sig.ra ZARBO Maria al trattamento speciale di cui all art. 93 del D.P.R. n. 1092/1973, con effetto dalla data del decesso del coniuge Casillo Salvatore. Stabilendo, inoltre, che dall importo spettante fosse detratta la pensione privilegiata di riversibilità già corrisposta, ai sensi dell art. 92 del D.P.R. n. 1092/1973, per lo stesso periodo cui si riferisce il predetto trattamento speciale. Disponendo, altresì, che sulle somme dovute per effetto della sentenza si applica il maggiore importo tra rivalutazione monetaria e interessi legali, dalla maturazione dei singoli ratei fino al soddisfo. 3. Avverso detta sentenza, con appello depositato il 18/03/2014 presso l ufficio del ruolo generale, ha proposto gravame il Ministero dell Interno eccependo di avere applicato alla lettera la norma contenuta nell art. 93 del T.U. 1092/73, nonché seguendo l orientamento dell Ufficio Controllo Pensioni Militari recepito dalla Corte dei conti in sede di controllo di gestione per gli anni 1994 e Il Dicastero rileva come, in termini di applicazione del suddetto art. 93, i fatti di servizio devono essere la causa unica ed esclusiva del decesso del dipendente. Di conseguenza, l infermità dipendente da causa di servizio non dovrebbe costituire concausa o causa efficiente e preponderante o prevalente come, invece, nel caso in esame, bensì la causa unica (ovvero la conditio sine qua non).
3 Osserva che l infermità Exitus per endocardite batterica mitralica ed insufficienza multiorgano (MOF), idonea a cagionare la morte del dante causa, non può considerarsi causa unica ed esclusiva ma interdipendenza con l altra infermità sofferta Esiti di stenosi aortica serrata con sostituzione valvolare, laddove, in effetti, sia la CMO di La Spezia e sia il CVCS, si sono espressi sulla interdipendenza tra infermità letale e l infermità riconosciuta. La parte appellante, inoltre, rappresenta di essersi avvalso anche del parere della Direzione Centrale di Sanità del Dipartimento di P.S. la quale, interpellata sull eventuale applicazione dell art.93, non ha evidenziato rapporti di causalità diretta fra fatti di servizio ed il decesso del dipendente, ritenendo invece sussistenti le condizioni previste dall art. 92 e rammentando che il dante causa è deceduto a distanza di quasi 18 anni dalla cessazione del servizio. Il Ministero dell Interno, conclusivamente; chiede: - la sospensione dell efficacia della sentenza impugnata, perché nel caso specifico si ravvisa il fumus boni iuris ed il periculum in mora derivante dagli elevati importi da corrispondere, nonché dalla successiva difficoltà dell eventuale recupero erariale; - l annullamento della sentenza impugnata per la riforma del diritto del beneficio di cui all art.93 del T.U. n. 1092/ Con memoria depositata il 31/01/2017 presso la segreteria di questa Sezione, si è costituita la sig.ra ZARBO Maria la quale, confutando i motivi del gravame proposto, ha ribadito la correttezza della sentenza impugnata e l infondatezza della domanda avversa. Contesta l interpretazione della norma sostenuta dal Dicastero e rammenta che, dagli atti di causa, è chiaramente emerso il legame causa-effetto che soddisfa a pieno i requisiti richiesti dalla norma per l applicazione dell art. 93, così come stabilito nella sentenza gravata. Conclusivamente, chiede il rigetto dell appello, con vittoria delle spese. 5. All odierna pubblica udienza, il Presidente riferisce personalmente in merito allo stato degli atti. Il dott. Mammone, nel richiamare gli atti depositati, afferma che l Amministrazione ha correttamente operato attribuendo la pensione privilegiata di riversibilità nelle modalità previste dall art. 92 del D.P.R. N. 1092/1973 piuttosto che l art. 93, laddove la causa del decesso deve essere riconducibile a fatti di servizio, che ne siano causa unica ed esclusiva. Nel ritenere inconferente il richiamo, contenuto nella memoria della controparte, della sentenza della Corte costituzionale n. 266/1987, segnala che la Sezione II d Appello di questa Corte, con sentenza n. 47/2013, ha accolto un gravame simile a quello in discussione. L avv. Rossi, invece, si riporta agli atti depositati e chiede il rigetto dell appello. La causa passa in decisione. DIRITTO 1. Questo Giudicante ritiene, nel merito della questione, di non potersi discostare dalla giurisprudenza costante di questa Corte dei conti secondo cui va affermato il principio che il trattamento economico di cui all art. 93 del D.P.R. n. 1092/1973 previsto a favore della vedova e degli orfani dei dipendenti deceduti per fatti di servizio (ovvero dei pensionati titolari di trattamento privilegiato di prima categoria) non possa non competere anche a
4 favore dei superstiti di dipendente deceduto per infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio anche se già non titolari di trattamento privilegiato di prima categoria (cfr. C.conti, Sez. III App., sent. n. 441/2004). Tanto precisato, il Collegio pur condividendo l interpretazione data dall Amministrazione all art. 93 del D.P.R. n. 1092/1973 ( ai fini del riconoscimento del trattamento speciale di cui si discute l accertamento dei fatti di servizio devono rappresentare la conditio sine qua non dello svilupparsi di patologie che, anche successivamente alla cessazione del servizio, determinino, a loro volta come cause esclusive, il decesso del dipendente ), reputa di doversi discostare dalle conclusioni alle quali la stessa è pervenuta relativamente al caso di specie, laddove, segnatamente, ha rilevato la non sussistenza di tale esclusività, assumendo che l infermità idonea a trarre a morte il sig. Casillo Salvatore non si può ritenere causa unica ed esclusiva. Come correttamente osservato dal Giudice di prime cure, invero, la distinzione tra infermità dipendente da causa di servizio e infermità interdipendente da altra infermità, già riconosciuta dipendente da causa di servizio, non può produrre alcuna differenziazione sotto il profilo della sussistenza del rapporto di causalità con il servizio. Risulta illuminate, al riguardo, quanto statuito dal medesimo Giudice monocratico nella sentenza gravata, ovvero che: Il giudizio d interdipendenza, che postula valutazioni che rispondono a criteri della scienza medica, non determina una relazione causale con il servizio ridotta rispetto all infermità dipendente da causa di servizio, ma postula l insorgenza di un infermità che non ci sarebbe stata in mancanza di quella riconosciuta dipendente da causa di servizio. D altra parte, la stessa dipendenza da causa di servizio presuppone che il servizio abbia costituito causa o concausa efficiente e determinante nell insorgenza dell infermità (cfr. pag. 7, sentenza impugnata). L Amministrazione appellante, in effetti, aveva già riconosciuto il diritto alla pensione privilegiata di riversibilità spettante della vedova, come previsto dall art. 92, co. 5, del D.P.R. n. 1092/1973, quale congiunta del titolare del trattamento pensionistico privilegiato diretto o di assegno rinnovabile in quanto deceduto a causa delle infermità o lesioni per le quali aveva conseguito il trattamento privilegiato. Ne discende, quindi, la sussistenza del vincolo d interdipendenza tra infermità letale e infermità pensionata, con la conseguenza che va riconosciuta spettante l applicazione del beneficio previsto dall art. 93 del D.P.R. n. 1092/1973. E bene rammentare, infine, che nel presenta grado di giudizio non è ammesso sindacare circa la riconosciuta interdipendenza dell infermità letale con quella già pensionata e riconosciuta dipendente da causa di servizio, trattandosi indubitabilmente di questione di fatto, precluse al Giudice dell appello (ex art. 1, co. 5, della L. n.19/1994, legge di conversione del D.L. n. 453/1993, come sostituito dall art. 1, co.1, del D.L. n. 543/1996, successivamente convertito nella L. n. 639/1996). Alla luce di quanto precede, l appello proposto risulta infondato e deve essere respinto. 2. Atteso quanto statuito nel merito da questo Collegio giudicante, risulta assorbita, altresì, la contestuale istanza di sospensiva della sentenza impugnata formulata dall Amministrazione appellante con il presente ricorso.
5 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Nulla per le spese di giustizia. P.Q.M. La Corte dei conti - Terza Sezione giurisdizionale Centrale d appello, ogni avversa istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando, respinge l appello iscritto al n del Registro di Segreteria, proposto dal Ministero dell Interno avverso la sentenza n. 233/2013 emessa dalla Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria che, per l effetto, è confermata. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono complessivamente in 1.000,00 (mille/00) che l appellante, Ministero dell Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza Direzione Centrale per le Risorse Umane Servizio Trattamento Pensione e Previdenza, dovrà rifondere in favore dell appellato, ossia la sig.ra ZARBO Maria. Nulla per le spese di giustizia. Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del 21 aprile IL PRESIDENTE (F.to dott.ssa Fausta Di Grazia) Depositata in Segreteria il Il Dirigente F.to Dott. Salvatore Antonio Sardella
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