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ADDENDUM ALLA CONVENZIONE DISCIPLINANTE LE FUNZIONI DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (CUC) REGIONALE PER L ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE TRA LA REGIONE AUTONOMA VALLE D AOSTA, IL CONSIGLIO PERMANENTE DEGLI ENTI LOCALI E IN.VA S.P.A. SOTTOSCRITTA IN DATA 21 MARZO 2014 TRA la Regione Autonoma Valle d Aosta (di seguito Regione ), con sede in Aosta - Piazza Deffeyes n. 1, codice fiscale 80002270074, nella persona dell Assessore alle Opere Pubbliche, Difesa del suolo e Edilizia residenziale pubblica, Mauro Baccega, domiciliato per la carica presso la sede dell ente, il Consiglio Permanente degli Enti Locali (di seguito CPEL), con sede in Aosta - Piazza Narbonne n. 16, codice fiscale 91045290078, nella persona del Presidente Franco Manes, domiciliato per la carica presso la sede dell ente, essendo a ciò autorizzato in forza del parere dell Assemblea del CPEL del 15 settembre 2015, E la società IN.VA. S.p.A. (di seguito INVA ), con sede in Brissogne - Loc. L Île-Blonde n. 5, codice fiscale e partita IVA 00521690073, nella persona del Direttore Generale Enrico Zanella, domiciliato per la carica presso la sede della Società; premesso che: Pagina 1 di 7

- la legge regionale 17 agosto 1987, n. 81 (Costituzione di una Società per azioni nel settore dello sviluppo dell informatica), e, in particolare, la lettera b), comma 1 dell articolo 3, come da ultimo modificato dall articolo 12, comma 1 della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2015/2017), prevede l attribuzione ad IN.VA. S.p.A., delle funzioni di centrale unica di committenza ai sensi dell art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; - la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d Aosta), ha istituito il Consiglio permanente degli enti locali (CPEL) quale organismo di rappresentanza degli enti locali della Valle d'aosta, con compiti di valutazione e proposta in ordine alle tematiche di interesse generale degli enti locali. In particolare, ai sensi dell articolo 67 di tale legge regionale, la Regione e gli enti locali, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell azione amministrativa, possono concludere accordi al fine di coordinare l esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune. Gli accordi si perfezionano con l espressione dell assenso della Giunta regionale e del CPEL; - la deliberazione della Giunta regionale n. 865 del 17 maggio 2013 ha approvato le linee di indirizzo attuative dell articolo 3 Pagina 2 di 7

della legge regionale n. 81/1987, finalizzate all avvio delle funzioni di Centrale Unica di Committenza regionale da parte di INVA S.p.A. per l acquisizione di servizi e forniture; - la deliberazione della Giunta regionale n. 333 del 21 marzo 2014 ha approvato lo schema di convenzione disciplinante le funzioni della Centrale Unica di Committenza (CUC) regionale per l acquisizione di servizi e forniture tra la Regione Autonoma Valle d Aosta, il Consiglio permanente degli enti locali (CPEL) e IN.VA S.p.A e, nella medesima data, è stata sottoscritta tra le parti la convenzione stessa; - l articolo 13 della Convenzione prevede Per l espletamento delle funzioni di CUC, come definite dalla deliberazione della Giunta regionale n. 865 del 17 maggio 2013 e dalla presente convenzione, la Regione corrisponderà a INVA fino a un massimo di euro 300.000,00, IVA esclusa, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, oltre a euro 50.000,00/anno, IVA esclusa, per la gestione della piattaforma MeVA negli anni 2014, 2015 e 2016. Tutte le spese sostenute da INVA per l esercizio delle funzioni di CUC dovranno essere rendicontate alla Regione a costi reali. Il predetto importo annuo sarà proporzionalmente ridotto qualora risorse umane attualmente operanti presso la Regione o gli Enti convenzionati confluiscano nella dotazione organica della CUC o presso di essa siano temporaneamente impiegate. Pagina 3 di 7

Fatto salvo quanto previsto dall art. 34, comma 35, del d.l. 179/2012 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito nella legge 221/2012, le spese per la gestione delle gare relative ad ogni singolo appalto, quali le pubblicazioni, i compensi a commissari ecc., saranno rimborsate trimestralmente alla CUC dalla Regione o dagli Enti convenzionati che, rispettivamente, ne avranno richiesto l espletamento, sulla base di idonea rendicontazione. ; - la deliberazione della Giunta regionale n. 1892 del 30 dicembre 2014, ha designato la CUC regionale quale soggetto aggregatore ai sensi dell articolo 9, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge 23 giugno 2014, n. 89; - la deliberazione della Giunta regionale n. 364 del 13 marzo 2015, individuando il possesso dei requisiti dell in house anche in capo alla società INVA S.p.a., ha definito le modalità di esercizio del controllo della Regione Valle d Aosta sulle proprie società in house attraverso la previsione del contenuto dei documenti strategici di cui all articolo 31, comma 1, della legge regionale 8/2013, prevedendo fra l atro, che il POST, il PEA e la relazione semestrale vengano trasmessi dalle società in house alla Presidenza della Regione e all Assessorato finanze, bilancio e patrimonio, il quale, di concerto con gli Assessorati regionali o con la Presidenza della Regione competenti per materia, provvede a sottoporla alla Giunta regionale ai fini dell esercizio del controllo analogo e alla sua approvazione; Pagina 4 di 7

- la deliberazione della Giunta regionale n. 428 del 27 marzo 2015 ha approvato il piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni, prevedendo, tra l altro, l adozione di direttive rivolte alle società in house, volte al contenimento sia degli oneri contrattuali che di quelli derivanti da assunzione di personale, escludendo espressamente il personale inerente all assunzione di nuove attività; - la deliberazione della Giunta regionale n. 532 del 10 aprile 2015 ha approvato la rendicontazione semestrale di spesa predisposta da IN.VA S.p.A. relativa all espletamento delle funzioni di Centrale Unica di Committenza (CUC) regionale per il periodo 1 luglio-31 dicembre 2014 per un importo complessivo di Euro 168.328,17 (IVA inclusa), e ha evidenziato una maggiore spesa di Euro 147.102,60 rispetto a quella prevista in Convenzione; - l articolo 7 della legge regionale 3 agosto 2015, n.16 Assestamento del bilancio di previsione per l anno finanziario 2015, modifiche a disposizioni legislative e variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2015/2017 ha modificato il comma 5 dell articolo 12 della legge regionale 13/2014 prevedendo che Alla compartecipazione alle spese di funzionamento di INVA S.p.A., nella sua qualità di centrale unica di committenza, da parte dei Comuni si provvede mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo di destinazione di cui al titolo V della l.r. 48/1995, in deroga a quanto previsto dalla medesima legge. I rapporti tra INVA S.p.A. e gli enti interessati sono disciplinati da Pagina 5 di 7

apposita convenzione approvata con deliberazione della Giunta regionale, d intesa con INVA S.p.A. e il Consiglio permanente degli enti locali (CPEL) e che Gli oneri a carico della finanza locale correlati a quanto disposto dall articolo 12, comma 5, della l.r. 13/2014, come modificato dal comma 2, sono determinati, per l anno 2015, in euro 450.000, di cui massimi euro 148.000 a ristoro delle spese di funzionamento della centrale unica di committenza per l anno 2014; per gli anni successivi, gli stanziamenti sono individuati secondo le modalità di cui all articolo 25, comma 3, della l.r. 48/1995. ; - con l entrata in vigore della legge regionale 16/2015, a seguito del superamento della fase di avvio della CUC nella quale le risorse finanziarie erano state stimate nei limiti di cui all articolo 13 della Convenzione e poste a totale carico della Regione, si rende necessario regolamentare la compartecipazione degli enti locali alle spese di funzionamento della CUC regionale, e dare copertura ai maggiori costi di funzionamento della CUC stessa. Tutto ciò premesso, SI CONVIENE QUANTO SEGUE ARTICOLO 1 1. Il presente "Addendum", costituisce parte integrante della Convenzione sottoscritta in data 21 marzo 2014 tra le parti di cui in premessa. ARTICOLO 2 1. Dopo il comma 1 dell articolo 13 (Rapporti finanziari e Pagina 6 di 7

personale) della Convenzione è aggiunto il seguente comma 1bis: 1 bis. Gli Enti locali compartecipano alle spese di funzionamento della CUC, mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo di destinazione di cui al titolo V della legge regionale 48/1995, in deroga a quanto previsto dalla medesima legge, previa rendicontazione delle spese a costi reali. Per l anno 2015 la quota di partecipazione è pari a euro 450.000,00 di cui euro 148.000,00 a ristoro delle spese di funzionamento della Centrale Unica di Committenza per l anno 2014. Per l anno 2016 la quota di partecipazione è definita, in conformità a quanto previsto dall articolo 7 della legge regionale n.16 del 3 agosto 2015, secondo le modalità di cui all articolo 25, comma 3 della legge regionale 48/1995. Firmato digitalmente: IN.VA. S.p.A. il Direttore Generale: Enrico Zanella Consiglio Permanente degli Enti locali il Presidente: Franco Manes Regione Autonoma Valle d Aosta l Assessore alle opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica: Mauro Baccega Pagina 7 di 7