Cosa e' il T.S.O. Gli accertamenti e i trattamenti sanitari sono volontari: nessuno può essere sottoposto a visite mediche o a ricovero ospedaliero contro la sua volontà in quanto l'art. 32 della Costituzione vieta i trattamenti sanitari obbligatori, consentendoli solo nelle ipotesi previste dalla legge (ad esempio, il trattamento sanitario obbligatorio per la malattia mentale). Si può essere ricoverati coattivamente solo in presenza di determinate condizioni, con l'osservanza di precise garanzie e solo in strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate. Nei casi previsti dalla legge possono essere disposti dall'autorità sanitaria accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori nel rispetto della dignità delle persone e dei diritti civili e politici garantiti dalla Costituzione, compreso, per quanto possibile, il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura. Il trattamento sanitario obbligatorio per malattia mentale può avvenire in condizione di degenza ospedaliera solo se esistono alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici, se l'infermo non voglia sottoporsi volontariamente a tali trattamenti e qualora non vi siano le condizioni che consentano di adottare tempestive e idonee misure sanitarie extraospedaliere. Chi dispone il T.S.O. Il trattamento sanitario obbligatorio è disposto con provvedimento del Sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria, del Comune di residenza (o del Comune dove la persona momentaneamente si trova). Il provvedimento deve essere firmato dal Sindaco (o da un suo delegato) entro 48 ore dalla richiesta avanzata da un medico qualsiasi e convalidata da un medico della struttura pubblica (generalmente l'ufficiale Sanitario). Contemporaneamente, e comunque entro le 48 ore successive, il Sindaco deve comunicare al Giudice Tutelare del locale Tribunale il provvedimento di TSO affinché, assunte le necessarie informazioni, lo convalidi. In mancanza di convalida, che deve essere effettuata entro le 48 ore successive, il provvedimento di TSO decade. Il Giudice Tutelare può anche non convalidare il provvedimento annullandolo. Il TSO ha per legge la durata di 7 giorni. E' possibile che il sanitario responsabile richieda una proroga del trattamento formulando tempestivamente una proposta motivata al sindaco che ha disposto il ricovero, che a sua volta deve informarne il giudice tutelare per la convalida negli stessi tempi e nelle stesse forme sopra dette. Analogamente il sanitario deve comunicare eventuali modifiche sulla necessità e sulla praticabilità del trattamento. Revoca e modifica del provvedimento di T.S.O. Chiunque (la persona sottoposta al trattamento, un congiunto o un estraneo) può chiedere al sindaco la revoca o la modifica del provvedimento di TSO. Il sindaco deve pronunciarsi entro dieci giorni. La sua decisione deve essere comunicata al Giudice Tutelare per la eventuale convalida negli stessi tempi e nelle stesse forme sopra dette. Tutela giurisdizionale
Chi è sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio o chiunque vi abbia interesse può, inoltre, proporre al tribunale ricorso contro il provvedimento convalidato dal giudice tutelare. Entro il termine di trenta giorni, a decorrere dalla scadenza del termine per la convalida da parte del giudice tutelare, il sindaco può proporre analogo ricorso contro la mancata convalida del provvedimento che dispone il trattamento sanitario obbligatorio. Nel processo davanti al tribunale le parti possono stare in giudizio senza ministero di difensore e possono farsi rappresentare da persona munita di mandato, scritto in calce al ricorso o in atto separato. Il ricorso può essere presentato al tribunale mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
Al Sindaco del Comune di Istanza di trattamento sanitario obbligatorio Il sottoscritto Dr.... in seguito a visita effettuata in data ore al/alla Sig/Sig.ra... nato/a il... a.. e residente a... in via.piano.. scala.. interno.. (bussare citofono ) attualmente reperibile in...... c/o avendo considerato le condizioni cliniche del paziente: la situazione familiare: l opposizione del paziente alle cure, motivata da: attese inoltre la non coscienza di malattia del paziente; la necessità di intervento terapeutico urgente; la mancanza delle condizioni e delle circostanze che consentano di adottare tempestive ed idonee misure sanitarie di tipo extraospedaliero PROPONE PER IL SUCCITATO PAZIENTE trattamento sanitario obbligatorio in regime di degenza ospedaliera ai sensi e per effetto della legge 180/78 e della legge 833/78 art 34, li Il Medico proponente Timbro e firma
Convalida della proposta di trattamento sanitario obbligatorio Il sottoscritto Dr.... qualifica... Tenuto conto della suesposta relazione sanitaria; verificata la veridicità e l esattezza delle notizie in essa contenute; preso atto che attualmente non sussistono le condizioni e le circostanze che consentano l adozione di idonee misure extraospedaliere CONVALIDA ai sensi della legge n 180 del 13/05/1978 la proposta del medico che ha sottoscritto la relazione suesposta dott...., li Il Medico Timbro e firma
Al Sindaco del Comune di e p.c. Giudice Tutelare TRIBUNALE DI Richiesta di revoca di Trattamento Sanitario Obbligatorio (L. 23/12/1978 n. 833 art. 33 comma 7) Il/la sottoscritt, nat _ a, il residente in, via, in atto ricoverato, in regime di Trattamento Sanitario Obbligatorio (T.S.O.), presso il reparto psichiatrico dell'ospedale, Azienda USL n. l'art. 33 della Legge 23/12/1978, n. 833 visto chiede la revoca immediata del provvedimento di del Trattamento Sanitario Obbligatorio disposto/prolungato nei suoi confronti, li in quanto Firma