Tirocini Formativi e di Orientamento

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Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Tirocini Formativi e di Orientamento 04 Dicembre 2013 Roberto Garritano I tirocini formativi e di orientamento rappresentano un momento di alternanza tra studio e lavoro realizzati all interno di processi formativi o volti ad orientare e a rendere più agevole la scelta di una professione da intraprendere attraverso la conoscenza diretta del mondo del lavoro. Normativa La prima disciplina sui tirocini formativi e di orientamento è entrata in vigore con l articolo 18, Legge 24 giugno 1997, n. 196 (norme in materia di promozione dell occupazione) e con il regolamento attuativo D.M. 25 marzo 1998, n. 142 (l articolo 18, comma 1, Legge n. 196/1997, affida ad un decreto interministeriale da adottarsi ai sensi dell articolo 17, comma 3, della Legge 23 agosto 1988, n. 400 la puntuale disciplina dell istituto). Dal 1997 l istituto dei tirocini formativi e di orientamento non è stato oggetto di modifiche sino al 2011 e al 2012 quando il Legislatore ha provveduto al riordino dell istituto. Infatti nel 2011, attraverso l articolo 11 del Decreto Legge 13 agosto 2011, n.138, e nel 2012 con l articolo 1, commi 34-36 della Legge n. 92/2012, il Legislatore ha inteso introdurre nuovi criteri per la definizione di linee-guida per rilanciare l istituto dei tirocini formativi e di orientamento. Distinzione tra tirocinio formativo e di orientamento curriculari e non curriculari L articolo 11 della Legge n. 148/2011 ha introdotto la distinzione tra tirocini formativi e di orientamento curriculari e tirocini non curriculari : - i tirocini curriculari sono quelli realizzati attraverso percorsi di formazione, istruzione o universitari per realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro; - i tirocini non curriculari sono stati introdotti per favorire coloro che hanno appena completato il percorso formativo, neodiplomati o neolaureati, o che appartengono a fasce deboli (disabili, invalidi civili, psichici e sensoriali, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, condannati ammessi a misure alternative di detenzione. Affinché un tirocinio possa essere definito curriculare debbano ricorrere le seguenti condizioni: - il tirocinio deve essere promosso da un Università o Istituto di istruzione universitaria abilitato al rilascio di titoli accademici, di istruzione scolastica che rilasci titoli di studio avente valore legale, di un centro di formazione professionale operante in regime di convenzione con la Regione o la Provincia; - il tirocinio deve essere rivolto a studenti universitari (compresi gli iscritti a master universitari ed ai corsi di dottorato di ricerca), studenti di scuola secondaria superiore, allievi di istituti professionali o corsi di formazione iscritti al corso di studio e di formazione nel cui ambito il tirocinio è promosso; - il tirocinio deve essere svolto all interno del periodo di frequenza del corso di studi o del corso di formazione anche se non direttamente in funzione del riconoscimento dei crediti formativi. Articolo 11 della Legge n. 148/2011 e Sentenza n. 287/2012 della Corte Costituzionale L articolo 11 della Legge n. 148/2011 aveva introdotto novità alla disciplina vigente dei tirocini. Infatti

l articolo 11 prevedeva: - l esigenza della presenza di un soggetto promotore accanto al soggetto ospitante per valutare l opportunità di far svolgere al tirocinante un esperienza di lavoro attraverso lo strumento del tirocinio; - la necessità di applicare la normativa regionale per i tirocini curriculari e la legislazione statale per quelli non curriculari; - la creazione di una disciplina per i tirocini formativi e di orientamento affidata alla regolamentazione delle Regione. In assenza di una specifica disciplina regionale continua ad essere applicata la normativa statale vigente. Le Regioni Toscana, Emilia Romagna, Liguria, Umbria e Sardegna hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale dell articolo 11 del Decreto Legge n. 138/2011 in quanto ritenevano che violasse quanto disposto dall articolo 117, comma 4 della Costituzione il quale prevede la competenza legislativa esclusiva delle Regioni in materia di istruzioni e formazione professionale. Pertanto la Corte Costituzionale con Sentenza 19 dicembre 2012, n. 287, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l articolo 11 del Decreto Legge n. 138/2011 facendo venire meno i limiti posti ai tirocini non curriculari. Legge n. 92/2012 Con la Legge n. 92/2012 il Legislatore ha previsto che Governo e Regioni, in sede di conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, entro 180 giorni dall entrata in vigore della Legge n. 92/2012, stipulino un accordo per la definizione di linee guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento, fissando alcuni criteri per la definizione dell accordo: 1) revisione della disciplina dei tirocini formativi e di orientamento anche in relazione alla valorizzazione di altre forme contrattuali a contenuto formativo; 2) previsione di azioni ed interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto dell istituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività. 3) individuazione da parte di Stato e Regioni degli elementi qualificanti del tirocinio e degli effetti conseguenti alla loro assenza. 4) riconoscimento di una congrua indennità, anche in forma forfettaria, in relazione alla prestazione svolta a favore del tirocinante (la mancata corresponsione, comporta a carico del trasgressore l irrogazione di una sanzione amministrativa da un minimo di. 1000,00 ad un massimo di. 6000,00, in proporzione alla gravità dell illecito). 5) dalla nuova disciplina non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Linee guida La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, nell accordo stipulato il 24 gennaio 2013, ha approvato le Linee guida in materia di tirocini al fine di fornire un quadro comune a tutte le Regioni e Province autonome. I criteri posti alla base delle Linee guida sono: 1) valorizzazione di altre forme contrattuali a contenuto formativo; 2) previsione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastarne un uso distorto; 3) individuazione degli elementi qualificanti del tirocinio e degli effetti conseguenti alla loro assenza; 4) riconoscimento di una congrua indennità, anche in forma forfettaria, in relazione alla prestazione svolta. Le Linee guida non interessano tutti i tirocini ma solo quelli che possono andare in contrasto con il contratto di apprendistato. Pertanto i tirocini interessati sono:

1) tirocini formativi e di orientamento, destinati ai giovani, neodiplomati o neolaureati, nel periodo di transizione dalla scuola al mondo del lavoro; 2) tirocini di inserimento/reinserimento, rivolti agli inoccupati, disoccupati (anche in stato di mobilità), lavoratori in regime di cassa integrazione; 3) tirocini in favore di persone svantaggiate, disabili, richiedenti asilo, titolari di protezione internazionale, persone considerate svantaggiate ai sensi della L. n. 381/91. Sono esclusi: - Tirocini curriculari - Tirocini transnazionali - Tirocini per soggetti extracomunitari - Tirocini estivi - Periodi di pratica professionale e i tirocini per l accesso alle professioni. Per ogni tipologia di tirocinio è stata stabilita una durata massima che qualora venga superata è sanzionata con la conversione del tirocinio in rapporto di lavoro subordinato: - I tirocini formativi e di orientamento, durata massima 6 mesi; - I tirocini di inserimento/reinserimento, durata massima 12 mesi; - I tirocini in favore di persone svantaggiate, durata massima 12 mesi; - I tirocini a favore di soggetti disabili, durata massima 24 mesi. Qualora la durata iniziale del tirocinio sia inferiore a quella massima è possibile prorogare la durata del tirocinio sino al raggiungimento del periodo massimo consentito. In caso di maternità e malattia lunga è prevista la sospensione del tirocinio e, pertanto, il periodo di sospensione non incide sulla durata massima dello stesso. Per poter avviare un tirocinio formativo e di orientamento i soggetti interessati devono essere ragazzi che abbiano conseguito un titolo di studio entro e non oltre i 12 mesi. I soggetti interessati ai tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro devono essere inoccupati, disoccupati, lavoratori in mobilità, lavoratori sospesi in regime di cassa integrazione. I tirocini in favore di persone svantaggiate riguardano gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, persone detenute o internate negli istituti penitenziari, condannati e internati ammessi a misure alternative alla detenzione e al lavoro all esterno. Ogni soggetto ospitante può attivare un numero massimo di tirocini che è proporzionato al numero di dipendenti a tempo indeterminato presenti in azienda: - 1 tirocinio nelle unità operative con massimo 5 dipendenti a tempo indeterminato; - 2 tirocini nelle unità operative da 6 a 20 dipendenti; - 10% tirocinanti nelle aziende con più di 20 dipendenti. I soggetti promotori dei tirocini formativi vengono individuati dalle Regioni e dalla Province Autonome. Rientrano tra i soggetti promotori: - i servizi per l impiego; - le Agenzie regionali per il lavoro; - le Università statali e non statali abilitate al rilascio di titoli accademici; - i Centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento - le Comunità terapeutiche, gli Enti ausiliari e le cooperative sociali iscritte negli appositi albi; - i Servizi di inserimento lavoratori per disabili gestiti da Enti Pubblici delegati dalle Regioni;

- le istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro e autorizzate dalle Regioni; - i soggetti autorizzati alla intermediazione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi del Decreto Legislativo n. 276/03. I tirocini formativi possono essere ospitati da tutti gli enti pubblici e privati. Per poter attivare un tirocinio formativo il soggetto ospitante deve: - stipulare la convenzione con il soggetto promotore e definire il progetto formativo, in collaborazione con il soggetto promotore; - designare un Tutor con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro, individuato tra i propri lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il progetto formativo individuale; - assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio o secondo quanto previsto dal progetto; - valutare l esperienza svolta dal tirocinante ai fini del rilascio, da parte del soggetto promotore, dell attestazione dell attività svolta e delle eventuali competenze acquisite. L inizio del tirocinio deve essere preceduta dalla comunicazione obbligatoria preventiva al Centro per l Impiego almeno il giorno antecedente l inizio del tirocinio. L eventuale ritardo o omissione comporta, da parte degli organi di vigilanza, l irrogazione di una sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 500,00 per ogni lavoratore in capo all azienda ospitante. Per ogni tirocinio deve essere redatto un progetto formativo che deve essere composto da una sezione anagrafica (dove vengono riportati i dati identificativi del tirocinante, dell azienda o Amministrazione Pubblica, del soggetto promotore, del tutor individuato dal soggetto ospitante e del referente nominato dal soggetto promotore), deve indicare la tipologia di tirocinio, il settore di attività economica dell azienda o dell Amministrazione Pubblica (in base ai codici di classificazione ATECO), l area professionale di riferimento dell attività del tirocinio, gli estremi identificativi delle assicurazioni, la durata e periodo di svolgimento del tirocinio, l entità dell importo corrisposto a titolo d indennità al tirocinante, la sede di svolgimento del tirocinio, l attività da affidare al tirocinante durante il tirocinio, gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, le competenze da acquisire con riferimento alla figura professionale di riferimento. Per ogni tirocinio attivato è obbligatoria la nomina da parte del soggetto promotore di un referente didattico - organizzativo che deve: - collaborare alla stesura del progetto formativo del tirocinio; - coordinare l organizzazione e programmare il percorso del tirocinio; - monitorare l andamento del tirocinio; - acquisire dal tirocinante elementi in merito all esperienza svolta e agli enti della stessa; - concorre alla redazione dell attestazione finale. Oltre al referente deve essere nominato, da parte dell azienda ospitante, un tutor tecnico che abbia le competenze professionali ed esperienza per portare a compimento gli obiettivi posti alla base del tirocinio. Ogni tutor può seguire 3 tirocinanti e deve: - favorirne l inserimento; - promuovere l acquisizione delle competenze secondo le previsioni del progetto formativo; - aggiornare la documentazione relativa al tirocinio; - supervisionare il percorso formativo del tirocinante. Il referente del soggetto promotore e il tutor del soggetto ospitante devono: - definire le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all apprendimento;

- garantire il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso formativo del tirocinante, attraverso modalità di verifica in itinere e a conclusione dell intero processo; - garantire il processo di attestazione dell attività svolta e delle competenze eventualmente acquisite dal tirocinante. Attraverso le Linee guida sono stati introdotti dei divieti al fine di evitare che i tirocini vengano considerati rapporti di lavoro a costo zero e, pertanto: 1) il tirocinio non può essere utilizzato per tipologie di attività lavorative per le quali non è necessario un periodo formativo; 2) i tirocinanti non possono sostituire lavoratori con contratto a termine che vengono utilizzati durante i picchi di attività dell azienda; 3) i tirocinanti non possono essere utilizzati per sostituire il personale dell azienda che si trova in malattia, maternità o ferie; 4) i tirocinanti non possono essere utilizzati per ricoprire ruoli necessari all organizzazione aziendale del soggetto ospitante; 5) il tirocinante non può essere utilizzato per attività non coerenti con gli obiettivi formativi previsti dal piano formativo; 6) il soggetto ospitante deve essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e con la normativa per il diritto al lavoro dei disabili; 7) il soggetto ospitante non deve aver effettuato licenziamenti nei 12 mesi precedenti l attivazione del tirocinio, fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative; 8) il soggetto ospitante non deve avere in atto procedure di cassa integrazione straordinaria o in deroga per attività equivalenti a quelle del tirocinio nella medesima unità operativa. Il soggetto promotore deve assicurare il tirocinante presso l INAIL contro gli infortuni sul lavoro e presso una compagnia assicuratrice abilitata per la responsabilità civile. Indennità di partecipazione In base a quanto previsto dall articolo 1, commi 34-36, della Legge n. 92/2012 è corrisposta al tirocinante per la partecipazione al tirocinio. Si ritiene congrua un indennità di importo non inferiore a euro 300,00 lordi mensili al fine di evitare un uso distorto dell istituto. Nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi e comunque precettori di forme di sostegno al reddito, in quanto fruitori di ammortizzatori sociali, l indennità di tirocinio non viene corrisposta. Dal punto di vista fiscale l indennità corrisposta al tirocinante è considerata quale reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente anche se è prevista la non configurabilità della partecipazione al tirocinio quale attività lavorativa e pertanto anche la percezione dell indennità non comporta la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante. (Fonte: Circolare di Lavoro e Previdenza, 11 febbraio 2013, n. 6) I tirocini formativi e di orientamento rappresentano un momento di alternanza tra studio e lavoro realizzati all interno di processi formativi o volti ad orientare e a rendere più agevole la scelta di una professione da intraprendere attraverso la conoscenza diretta del mondo del lavoro. Normativa La prima disciplina sui tirocini formativi e di orientamento è entrata in vigore con l articolo 18, Legge 24 giugno 1997, n. 196 (norme in materia di promozione dell occupazione) e con il regolamento attuativo D.M. 25 marzo 1998, n. 142 (l articolo 18, comma 1, Legge n. 196/1997, affida ad un decreto

interministeriale da adottarsi ai sensi dell articolo 17, comma 3, della Legge 23 agosto 1988, n. 400 la puntuale disciplina dell istituto). Dal 1997 l istituto dei tirocini formativi e di orientamento non è stato oggetto di modifiche sino al 2011 e al 2012 quando il Legislatore ha provveduto al riordino dell istituto. Infatti nel 2011, attraverso l articolo 11 del Decreto Legge 13 agosto 2011, n.138, e nel 2012 con l articolo 1, commi 34-36 della Legge n. 92/2012, il Legislatore ha inteso introdurre nuovi criteri per la definizione di linee-guida per rilanciare l istituto dei tirocini formativi e di orientamento. Distinzione tra tirocinio formativo e di orientamento curriculari e non curriculari L articolo 11 della Legge n. 148/2011 ha introdotto la distinzione tra tirocini formativi e di orientamento curriculari e tirocini non curriculari : - i tirocini curriculari sono quelli realizzati attraverso percorsi di formazione, istruzione o universitari per realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro; - i tirocini non curriculari sono stati introdotti per favorire coloro che hanno appena completato il percorso formativo, neodiplomati o neolaureati, o che appartengono a fasce deboli (disabili, invalidi civili, psichici e sensoriali, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, condannati ammessi a misure alternative di detenzione. Affinché un tirocinio possa essere definito curriculare debbano ricorrere le seguenti condizioni: - il tirocinio deve essere promosso da un Università o Istituto di istruzione universitaria abilitato al rilascio di titoli accademici, di istruzione scolastica che rilasci titoli di studio avente valore legale, di un centro di formazione professionale operante in regime di convenzione con la Regione o la Provincia; - il tirocinio deve essere rivolto a studenti universitari (compresi gli iscritti a master universitari ed ai corsi di dottorato di ricerca), studenti di scuola secondaria superiore, allievi di istituti professionali o corsi di formazione iscritti al corso di studio e di formazione nel cui ambito il tirocinio è promosso; - il tirocinio deve essere svolto all interno del periodo di frequenza del corso di studi o del corso di formazione anche se non direttamente in funzione del riconoscimento dei crediti formativi. Articolo 11 della Legge n. 148/2011 e Sentenza n. 287/2012 della Corte Costituzionale L articolo 11 della Legge n. 148/2011 aveva introdotto novità alla disciplina vigente dei tirocini. Infatti l articolo 11 prevedeva: - l esigenza della presenza di un soggetto promotore accanto al soggetto ospitante per valutare l opportunità di far svolgere al tirocinante un esperienza di lavoro attraverso lo strumento del tirocinio; - la necessità di applicare la normativa regionale per i tirocini curriculari e la legislazione statale per quelli non curriculari; - la creazione di una disciplina per i tirocini formativi e di orientamento affidata alla regolamentazione delle Regione. In assenza di una specifica disciplina regionale continua ad essere applicata la normativa statale vigente. Le Regioni Toscana, Emilia Romagna, Liguria, Umbria e Sardegna hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale dell articolo 11 del Decreto Legge n. 138/2011 in quanto ritenevano che violasse quanto disposto dall articolo 117, comma 4 della Costituzione il quale prevede la competenza legislativa esclusiva delle Regioni in materia di istruzioni e formazione professionale. Pertanto la Corte Costituzionale con Sentenza 19 dicembre 2012, n. 287, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l articolo 11 del Decreto Legge n. 138/2011 facendo venire meno i limiti posti ai tirocini non curriculari. Legge n. 92/2012

Con la Legge n. 92/2012 il Legislatore ha previsto che Governo e Regioni, in sede di conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, entro 180 giorni dall entrata in vigore della Legge n. 92/2012, stipulino un accordo per la definizione di linee guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento, fissando alcuni criteri per la definizione dell accordo: 1) revisione della disciplina dei tirocini formativi e di orientamento anche in relazione alla valorizzazione di altre forme contrattuali a contenuto formativo; 2) previsione di azioni ed interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto dell istituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività. 3) individuazione da parte di Stato e Regioni degli elementi qualificanti del tirocinio e degli effetti conseguenti alla loro assenza. 4) riconoscimento di una congrua indennità, anche in forma forfettaria, in relazione alla prestazione svolta a favore del tirocinante (la mancata corresponsione, comporta a carico del trasgressore l irrogazione di una sanzione amministrativa da un minimo di. 1000,00 ad un massimo di. 6000,00, in proporzione alla gravità dell illecito). 5) dalla nuova disciplina non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Linee guida La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, nell accordo stipulato il 24 gennaio 2013, ha approvato le Linee guida in materia di tirocini al fine di fornire un quadro comune a tutte le Regioni e Province autonome. I criteri posti alla base delle Linee guida sono: 1) valorizzazione di altre forme contrattuali a contenuto formativo; 2) previsione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastarne un uso distorto; 3) individuazione degli elementi qualificanti del tirocinio e degli effetti conseguenti alla loro assenza; 4) riconoscimento di una congrua indennità, anche in forma forfettaria, in relazione alla prestazione svolta. Le Linee guida non interessano tutti i tirocini ma solo quelli che possono andare in contrasto con il contratto di apprendistato. Pertanto i tirocini interessati sono: 1) tirocini formativi e di orientamento, destinati ai giovani, neodiplomati o neolaureati, nel periodo di transizione dalla scuola al mondo del lavoro; 2) tirocini di inserimento/reinserimento, rivolti agli inoccupati, disoccupati (anche in stato di mobilità), lavoratori in regime di cassa integrazione; 3) tirocini in favore di persone svantaggiate, disabili, richiedenti asilo, titolari di protezione internazionale, persone considerate svantaggiate ai sensi della L. n. 381/91. Sono esclusi: - Tirocini curriculari - Tirocini transnazionali - Tirocini per soggetti extracomunitari - Tirocini estivi - Periodi di pratica professionale e i tirocini per l accesso alle professioni. Per ogni tipologia di tirocinio è stata stabilita una durata massima che qualora venga superata è sanzionata con la conversione del tirocinio in rapporto di lavoro subordinato: - I tirocini formativi e di orientamento, durata massima 6 mesi; - I tirocini di inserimento/reinserimento, durata massima 12 mesi;

- I tirocini in favore di persone svantaggiate, durata massima 12 mesi; - I tirocini a favore di soggetti disabili, durata massima 24 mesi. Qualora la durata iniziale del tirocinio sia inferiore a quella massima è possibile prorogare la durata del tirocinio sino al raggiungimento del periodo massimo consentito. In caso di maternità e malattia lunga è prevista la sospensione del tirocinio e, pertanto, il periodo di sospensione non incide sulla durata massima dello stesso. Per poter avviare un tirocinio formativo e di orientamento i soggetti interessati devono essere ragazzi che abbiano conseguito un titolo di studio entro e non oltre i 12 mesi. I soggetti interessati ai tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro devono essere inoccupati, disoccupati, lavoratori in mobilità, lavoratori sospesi in regime di cassa integrazione. I tirocini in favore di persone svantaggiate riguardano gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, persone detenute o internate negli istituti penitenziari, condannati e internati ammessi a misure alternative alla detenzione e al lavoro all esterno. Ogni soggetto ospitante può attivare un numero massimo di tirocini che è proporzionato al numero di dipendenti a tempo indeterminato presenti in azienda: - 1 tirocinio nelle unità operative con massimo 5 dipendenti a tempo indeterminato; - 2 tirocini nelle unità operative da 6 a 20 dipendenti; - 10% tirocinanti nelle aziende con più di 20 dipendenti. I soggetti promotori dei tirocini formativi vengono individuati dalle Regioni e dalla Province Autonome. Rientrano tra i soggetti promotori: - i servizi per l impiego; - le Agenzie regionali per il lavoro; - le Università statali e non statali abilitate al rilascio di titoli accademici; - i Centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento - le Comunità terapeutiche, gli Enti ausiliari e le cooperative sociali iscritte negli appositi albi; - i Servizi di inserimento lavoratori per disabili gestiti da Enti Pubblici delegati dalle Regioni; - le istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro e autorizzate dalle Regioni; - i soggetti autorizzati alla intermediazione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi del Decreto Legislativo n. 276/03. I tirocini formativi possono essere ospitati da tutti gli enti pubblici e privati. Per poter attivare un tirocinio formativo il soggetto ospitante deve: - stipulare la convenzione con il soggetto promotore e definire il progetto formativo, in collaborazione con il soggetto promotore; - designare un Tutor con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro, individuato tra i propri lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il progetto formativo individuale; - assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio o secondo quanto previsto dal progetto; - valutare l esperienza svolta dal tirocinante ai fini del rilascio, da parte del soggetto promotore, dell attestazione dell attività svolta e delle eventuali competenze acquisite. L inizio del tirocinio deve essere preceduta dalla comunicazione obbligatoria preventiva al Centro per l Impiego almeno il giorno antecedente l inizio del tirocinio. L eventuale ritardo o omissione comporta, da parte degli organi di vigilanza, l irrogazione di una sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 500,00

per ogni lavoratore in capo all azienda ospitante. Per ogni tirocinio deve essere redatto un progetto formativo che deve essere composto da una sezione anagrafica (dove vengono riportati i dati identificativi del tirocinante, dell azienda o Amministrazione Pubblica, del soggetto promotore, del tutor individuato dal soggetto ospitante e del referente nominato dal soggetto promotore), deve indicare la tipologia di tirocinio, il settore di attività economica dell azienda o dell Amministrazione Pubblica (in base ai codici di classificazione ATECO), l area professionale di riferimento dell attività del tirocinio, gli estremi identificativi delle assicurazioni, la durata e periodo di svolgimento del tirocinio, l entità dell importo corrisposto a titolo d indennità al tirocinante, la sede di svolgimento del tirocinio, l attività da affidare al tirocinante durante il tirocinio, gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, le competenze da acquisire con riferimento alla figura professionale di riferimento. Per ogni tirocinio attivato è obbligatoria la nomina da parte del soggetto promotore di un referente didattico - organizzativo che deve: - collaborare alla stesura del progetto formativo del tirocinio; - coordinare l organizzazione e programmare il percorso del tirocinio; - monitorare l andamento del tirocinio; - acquisire dal tirocinante elementi in merito all esperienza svolta e agli enti della stessa; - concorre alla redazione dell attestazione finale. Oltre al referente deve essere nominato, da parte dell azienda ospitante, un tutor tecnico che abbia le competenze professionali ed esperienza per portare a compimento gli obiettivi posti alla base del tirocinio. Ogni tutor può seguire 3 tirocinanti e deve: - favorirne l inserimento; - promuovere l acquisizione delle competenze secondo le previsioni del progetto formativo; - aggiornare la documentazione relativa al tirocinio; - supervisionare il percorso formativo del tirocinante. Il referente del soggetto promotore e il tutor del soggetto ospitante devono: - definire le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all apprendimento; - garantire il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso formativo del tirocinante, attraverso modalità di verifica in itinere e a conclusione dell intero processo; - garantire il processo di attestazione dell attività svolta e delle competenze eventualmente acquisite dal tirocinante. Attraverso le Linee guida sono stati introdotti dei divieti al fine di evitare che i tirocini vengano considerati rapporti di lavoro a costo zero e, pertanto: 1) il tirocinio non può essere utilizzato per tipologie di attività lavorative per le quali non è necessario un periodo formativo; 2) i tirocinanti non possono sostituire lavoratori con contratto a termine che vengono utilizzati durante i picchi di attività dell azienda; 3) i tirocinanti non possono essere utilizzati per sostituire il personale dell azienda che si trova in malattia, maternità o ferie; 4) i tirocinanti non possono essere utilizzati per ricoprire ruoli necessari all organizzazione aziendale del soggetto ospitante; 5) il tirocinante non può essere utilizzato per attività non coerenti con gli obiettivi formativi previsti dal piano formativo;

6) il soggetto ospitante deve essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e con la normativa per il diritto al lavoro dei disabili; 7) il soggetto ospitante non deve aver effettuato licenziamenti nei 12 mesi precedenti l attivazione del tirocinio, fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative; 8) il soggetto ospitante non deve avere in atto procedure di cassa integrazione straordinaria o in deroga per attività equivalenti a quelle del tirocinio nella medesima unità operativa. Il soggetto promotore deve assicurare il tirocinante presso l INAIL contro gli infortuni sul lavoro e presso una compagnia assicuratrice abilitata per la responsabilità civile. Indennità di partecipazione In base a quanto previsto dall articolo 1, commi 34-36, della Legge n. 92/2012 è corrisposta al tirocinante per la partecipazione al tirocinio. Si ritiene congrua un indennità di importo non inferiore a euro 300,00 lordi mensili al fine di evitare un uso distorto dell istituto. Nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi e comunque precettori di forme di sostegno al reddito, in quanto fruitori di ammortizzatori sociali, l indennità di tirocinio non viene corrisposta. Dal punto di vista fiscale l indennità corrisposta al tirocinante è considerata quale reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente anche se è prevista la non configurabilità della partecipazione al tirocinio quale attività lavorativa e pertanto anche la percezione dell indennità non comporta la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante. (Fonte: Circolare di Lavoro e Previdenza, 11 febbraio 2013, n. 6) TAG: competenze trasversali per la professione, Diritto del lavoro e della sicurezza, Diritto delle assicurazioni e della previdenza Avvertenza La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171- ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365 cod. pen., in "Filodiritto" (https://www.filodiritto.com), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione. Filodiritto(Filodiritto.com) un marchio di InFOROmatica S.r.l