CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI (FRATTINI) DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL INTERNO (MARONI)

Documenti analoghi
CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 2 aprile 2014 (v. stampato Senato n. 1078)

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI (FRATTINI) DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL INTERNO (MARONI)

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 28 gennaio 2009 (v. stampato Senato n. 1279)

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 17 ottobre 2013 (v. stampato Senato n. 884)

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 16 novembre 2016 (v. stampato Senato n. 2551)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 22 ottobre 2012

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE. n PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI (FRATTINI) DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL INTERNO

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 14 aprile 2010 (v. stampato Senato n. 2043)

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 28 giugno 2016 (v. stampato Senato n. 1605)

Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE

CAMERA DEI DEPUTATI (AFFARI ESTERI E COMUNITARI) (Ai sensi dell articolo 79, comma 15, del regolamento) presentata alla Presidenza il 21 gennaio 2000

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 4 maggio 2017 (v. stampato Senato n. 2183)

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 1217

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI (FRATTINI) E DAL MINISTRO DELLA DIFESA (LA RUSSA)

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 27 settembre 2017

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 3 aprile 2014 (v. stampato Senato n. 1315)

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 16 marzo 2011 (v. stampato Senato n. 2538)

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (GENTILONI SILVERI)

Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N A. (Relatore BETTAMIO)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 28 settembre 2017

Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI (FRATTINI) DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL INTERNO (MARONI)

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI (FRATTINI) E DAL MINISTRO DELLA DIFESA (LA RUSSA)

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 52

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2619

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato MAZZONI

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (GENTILONI SILVERI)

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2525

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (ALFANO)

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 26 novembre 2015 (v. stampato Senato n. 1945)

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE MIGLIORE, SCOTTO, FAVA, DANIELE FARINA, SANNICANDRO, RICCIATTI, PANNARALE

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI (BONINO) E DAL MINISTRO PER GLI AFFARI EUROPEI (MOAVERO MILANESI)

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE NICCO, BRUGGER, ZELLER

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI (DINI) DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL INTERNO (JERVOLINO RUSSO)

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI (DINI) DI CONCERTO CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA (FLICK)

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 853

DISEGNO DI LEGGE TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE) Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 20 settembre 2012

Legge del 3 maggio 2010 n. 70

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (GENTILONI SILVERI)

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2100

Indice storico - sistematico SEZIONE I COSTITUZIONE. Leggi costituzionali di particolare rilievo:

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2709

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (GENTILONI SILVERI) (PADOAN)

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2106

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 1333

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA POPOLARE

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI. il 29 luglio 2009 (v. stampato Senato n. 1739)

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 1829

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 1216

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI (FRATTINI) DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL INTERNO (MARONI)

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 19 novembre 2008 (v. stampato Senato n. 1073)

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 15 ottobre 2008 (v. stampato Senato n. 1038)

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2184

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N. 280

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI (FRATTINI) E DAL MINISTRO DELLA DIFESA (MARTINO) (TREMONTI)

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

(2) Titolo così corretto con Comunicato 29 agosto 2006 (Gazz. Uff. 29 agosto 2006, n. 200).

Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2193

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2972

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (GENTILONI SILVERI)

Accordo di emendamento al Protocollo sui privilegi e le immunità dell Organizzazione europea di telecomunicazioni via satellite

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

Legge del 24 marzo 2011 n. 42 -

RELAZIONE DELLA 3* COMMISSIONE PERMANENTE

Transcript:

Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVI LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 2674 DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI (FRATTINI) DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL INTERNO (MARONI) CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA (ALFANO) CON IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE (TREMONTI) CON IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (SCAJOLA) E CON IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI (SACCONI) Ratifica ed esecuzione dell Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite sullo status dello Staff College del Sistema delle Nazioni Unite in Italia, fatto a Torino il 16 settembre 2003, con Emendamento fatto a Torino il 28 settembre 2006 Presentato il 4 agosto 2009 ONOREVOLI DEPUTATI! La decisione dell Assemblea generale delle Nazioni Unite di costituire l United Nations System Staff College (UNSSC) con risoluzione n. 55/207, del 20 dicembre 2000, ha introdotto nel sistema dell Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) un importante organismo deputato all organizzazione e alla realizzazione di corsi di formazione per il personale della medesima ONU e degli Stati membri nei settori dello sviluppo sociale, della pace e della sicurezza,

Atti Parlamentari 2 Camera dei Deputati 2674 XVI LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI dei diritti umani e del diritto umanitario nonché della gestione interna del sistema dell ONU. L UNSSC, presente in Italia a Torino nell area in cui ha la sede il Centro di formazione professionale dell Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), coopera attivamente con le amministrazioni statali italiane, in particolare con il Ministero degli affari esteri, con università statali e private e con altri enti nazionali per gli obiettivi sopraindicati, offrendo la propria esperienza di soggetto formatore e conoscitore delle problematiche mondiali dibattute nel sistema dell ONU. La collocazione dell UNSSC in Torino su decisione delle Nazioni Unite è stata determinata dall esperienza maturata oramai da più di trent anni dall OIL e dall offerta italiana di poter stabilire la sede dell UNSSC nel territorio italiano sulla base di un accordo bilaterale. Il 16 settembre 2003 è stato così firmato a Torino il presente Accordo, quale riscontro concreto della volontà delle Nazioni Unite di considerare l Italia uno degli Stati membri idonei a cooperare in settori importanti e sensibili. L allegato Accordo, che si pone lo scopo di disciplinare lo status giuridico dell UNSSC e dei suoi funzionari in territorio italiano, consta di un preambolo, diciotto articoli e un allegato. In particolare, nel preambolo dell Accordo viene richiamata la Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite, approvata dall Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 febbraio 1946, resa esecutiva per l Italia con legge 20 dicembre 1957, n. 1318 (di seguito denominata «Convenzione del 1946»), perché applicabile all UNSSC quale uno degli istituti delle Nazioni Unite, creati dall Assemblea generale per operare in determinati settori di competenza dell Organizzazione. Al riguardo, premesso che i privilegi e le immunità sono riconosciuti per lo svolgimento delle attività istituzionali dell UNSSC, sono rilevanti le seguenti disposizioni: l articolo II sull applicazione della Convenzione del 1946; l articolo III, che riconosce all UNSSC la cosiddetta capacità di diritto interno, cioè di poter agire in territorio italiano fermi restando i privilegi e le immunità previsti nell Accordo; gli articoli IV e V sullo status giuridico dell UNSSC, delle sue proprietà, fondi e beni, considerati immuni dalla giurisdizione italiana salva rinuncia espressa; l articolo VI sulle esenzioni da imposte dirette e indirette, dazi o divieti sui beni destinati all uso ufficiale; l articolo VIII sulla condizione giuridica dei funzionari internazionali, con specifiche limitazioni per i funzionari di cittadinanza italiana, i quali comunque godranno dell esenzione dalla tassazione su stipendi, emolumenti e indennità, non avendo l Italia apposto alcuna riserva all analoga disposizione contenuta nella Convenzione del 1946. L esenzione dalla tassazione sul trattamento pensionistico, originariamente prevista dall articolo VIII dell Accordo, è stata esclusa dall Emendamento firmato a Torino il 28 settembre 2006; l articolo IX sulla possibile rinuncia dell UNSSC alle immunità per non ostacolare il corso della giustizia italiana; l articolo XIII sull esenzione dalla normativa in materia di sicurezza sociale, essendo applicabile ai funzionari il relativo sistema delle Nazioni Unite, salvo che per i membri delle famiglie di lavoratori dipendenti o autonomi nel territorio italiano che siano iscritti al servizio di sicurezza sociale nazionale; l articolo XIV sulla soluzione delle controversie. L articolo consta di due commi: il comma 1 accetta la competenza delle Nazioni Unite per la soluzione delle controversie con il personale; il comma 2 prevede l arbitrato internazionale per le controversie che potrebbero sorgere tra le Parti contraenti; l articolo XV, che stabilisce l obbligo di assicurare gli autoveicoli dell UNSSC e

Atti Parlamentari 3 Camera dei Deputati 2674 XVI LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI dei suoi funzionari per i rischi nei confronti di terzi; gli articoli XVI, XVII e XVIII concernenti l entrata in vigore, gli emendamenti e la durata dell Accordo. L Allegato, nei suoi quattro articoli, disciplina la concessione di privilegi fiscali e doganali all UNSSC (articolo I), ai funzionari con qualifica P5 e superiori secondo il sistema dell ONU (articolo II), ai funzionari da P1 a P4 (articolo III) e agli esperti in missione (articolo IV), anche in relazione a quanto determinato da altri Accordi sui privilegi e le immunità conclusi dall Italia con le agenzie specializzate che hanno la propria sede sul territorio nazionale, come, ad esempio, l Organizzazione delle Nazioni Unite per l alimentazione e l agricoltura (FAO). L Emendamento all Accordo, firmato a Torino il 28 settembre 2006, si è reso necessario, su conforme parere del Ministero dell economia e delle finanze, per eliminare il trattamento pensionistico dal novero degli emolumenti esenti da tassazione (come originariamente previsto dall articolo VIII, comma 1, lettera c, dell Accordo) in quanto privo del cosiddetto criterio funzionale rispetto alle attività istituzionali dell UNSSC. Per quanto riguarda gli oneri derivanti dall Accordo, il regime di esenzione tributaria dello Staff College e dei suoi funzionari discende dalla citata Convenzione del 1946, resa esecutiva per l Italia con la citata legge n. 1318 del 1957, come confermato anche dalla risoluzione dell Assemblea generale n. 55/278, del 12 luglio 2001, che ha approvato lo statuto dell UNSSC. Ne consegue che dall attuazione del presente Accordo non derivano oneri per la finanza pubblica e pertanto non si rende necessario redigere la relazione tecnica ai sensi dell articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Atti Parlamentari 4 Camera dei Deputati 2674 XVI LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI ANALISI TECNICO-NORMATIVA 1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto. A) Necessità dell intervento normativo. Il ricorso alla legge di autorizzazione alla ratifica si rende necessario in quanto l Accordo rientra nelle fattispecie di cui all articolo 80 della Costituzione. B) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti. In materia di impatto normativo, non si ritiene che l Accordo, una volta entrato in vigore, implichi la necessità di introdurre elementi innovativi nel quadro della legislazione italiana. C) Analisi della compatibilità dell intervento con l ordinamento comunitario. L Accordo non presenta profili di incompatibilità con il diritto comunitario. D) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale. Non sono ravvisabili problemi di compatibilità con le competenze delle regioni e delle autonomie territoriali. Non si ravvisano inoltre particolari profili di impatto costituzionale, in quanto il testo risponde agli impegni assunti internazionalmente dall Italia in ossequio alla sua partecipazione all ONU.

Atti Parlamentari 5 Camera dei Deputati 2674 XVI LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI DISEGNO DI LEGGE ART. 1. (Autorizzazione alla ratifica). 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite sullo status dello Staff College del Sistema delle Nazioni Unite in Italia, fatto a Torino il 16 settembre 2003, con Emendamento fatto a Torino il 28 settembre 2006. ART. 2. (Ordine di esecuzione). 1. Piena ed intera esecuzione è data all Accordo di cui all articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità con quanto previsto dall articolo XVI dell Accordo stesso. ART. 3. (Entrata in vigore). 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Atti Parlamentari 6 Camera dei Deputati 2674

Atti Parlamentari 7 Camera dei Deputati 2674

Atti Parlamentari 8 Camera dei Deputati 2674

Atti Parlamentari 9 Camera dei Deputati 2674

Atti Parlamentari 10 Camera dei Deputati 2674

Atti Parlamentari 11 Camera dei Deputati 2674

Atti Parlamentari 12 Camera dei Deputati 2674

Atti Parlamentari 13 Camera dei Deputati 2674

Atti Parlamentari 14 Camera dei Deputati 2674

Atti Parlamentari 15 Camera dei Deputati 2674

Atti Parlamentari 16 Camera dei Deputati 2674 ALLEGATO

Atti Parlamentari 17 Camera dei Deputati 2674

Atti Parlamentari 18 Camera dei Deputati 2674

Atti Parlamentari 19 Camera dei Deputati 2674

Atti Parlamentari 20 Camera dei Deputati 2674 0,70 *16PDL0028100* *16PDL0028100*