REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE SPERIMENTALE DELLA TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI



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Allegato A alla deliberazione di C.C. n. 13 del 19/04/2012 COMUNE DI CANEVA PROVINCIA DI PORDENONE REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE SPERIMENTALE DELLA TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI Approvato con: deliberazione consiliare N. 6 del 7.1.2002 Modificato con: deliberazione consiliare N. 7 del 5.3.2004 Modificato con: deliberazione consiliare N. 10 del 15.03.2005 Modificato con: deliberazione consiliare N. 6 del 18.02.2008

Art. 1- Oggetto del regolamento Il presente regolamento, adottato ai sensi dell art. 52 D. Lgs. 446/97, istituisce la tariffa per la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, dei rifiuti ad essi assimilati e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico e ne disciplina l applicazione. Esso è stato redatto in conformità alle disposizioni normative contenute nell art. 49 del D. Lgs. 22/97 e nel D.P.R. 158/99 come successivamente modificati ed integrati. Art. 2 Modalità di svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti Il servizio di gestione dei rifiuti di cui all art. 1 è svolto, ai sensi del D. Lgs. 22/97, in regime di privativa sull intero territorio comunale con caratteristiche di universalità ed inderogabilità, nelle forme di cui al D.Lgs. 267/00 nonché secondo l apposito regolamento comunale che disciplina il servizio di nettezza urbana. Il servizio, reso alle utenze domestiche (civili abitazioni) e non domestiche (attività produttive), viene svolto in via ordinaria attraverso raccolta porta a porta e/o per punti di raccolta con appositi contenitori stradali presso il centro di raccolta comunale. Per servizio porta a porta si intende la raccolta effettuata in corrispondenza delle singole utenze, purché raggiungibili, con i mezzi destinati alla raccolta, dalla pubblica via o da vie, anche private, ma aperte al pubblico transito. L utente dovrà avere cura di posizionare il contenitore all uopo destinato, all esterno della proprietà ed in modo tale che sia raggiungibile dalla via pubblica o aperta al pubblico transito, nelle giornate ed orari prefissate, ritirandolo a vuotatura effettuata. I contenitori non dovranno contenere rifiuti in eccedenza alla propria capacità. La parte di rifiuto in eccesso, per ragioni di imputazione dei costi, non sarà raccolta. Obbligo dell utente è il conferimento dei rifiuti negli appositi contenitori, secondo la tipologia del rifiuto stesso. Per le utenze ubicate in zone con particolari difficoltà di accesso per i mezzi di raccolta o di posizionamento dei contenitori per la raccolta, e definite case sparse o zona montana saranno garantite forme alternative di conferimento. Nelle zone in cui il servizio è regolarmente istituito trova correlativa ed automatica applicazione la tariffa per la gestione dei rifiuti. Art. 3 Articolazione tariffaria La Tariffa si applica per intero su tutto il territorio comunale. La tariffa può essere articolata, attraverso l impiego di appositi coefficienti rettificativi delle specifiche produttività dei rifiuti in riferimento alle caratteristiche delle diverse zone del territorio comunale, ed in particolare alla loro destinazione a livello di pianificazione urbanistica e territoriale e della densità abitativa, se la frequenza e la qualità dei servizi da fornire risulta differenziata sul territorio comunale. Per le abitazioni coloniche e per gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tariffa è dovuta per l intero anche quando nella zona in cui è stata attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all abitazione ed ai fabbricati. Per le utenze non domestiche, i locali e le aree scoperte adibite ad attività stagionale e pertanto occupate o condotte in via non continuativa ma ricorrente per un periodo inferiore a 183 giorni nel corso dell anno risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l esercizio dell attività, si applica la tariffa della categoria corrispondente. Sulla quota variabile verrà applicato un coefficiente di riduzione rapportato al periodo di conduzione e risultante dall atto autorizzativo o comunque a quello di effettiva utilizzazione del servizio.

Art. 4 Gettito della tariffa La tariffa dovuta annualmente dagli utenti, è determinata in modo da ottenere, a regime, un gettito globale con copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, dei rifiuti ad essi assimilati e dei rifiuti di qualunque natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette all uso pubblico. Per il primo anno di applicazione, trattandosi di forma sperimentale, la tariffa sarà graduata in modo tale da ottenere la copertura del 75% dei costi. La tariffa dovuta annualmente dalle singole utenze si compone di due quote: una fissa ed una variabile. Il costo complessivo del servizio per la gestione dei rifiuti, come disposto dal D.P.R. 158/99, è dato dalla somma dei due seguenti aggregati di costo: a) costi fissi: costi che non subiscono variazioni al variare del volume di attività del servizio erogato riferite in particolare ad attività amministrative, agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti; b) costi variabili: costi che subiscono variazioni al variare del volume di attività del servizio erogato, rapportati alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito (percorso di raccolta) e all entità dei costi di gestione. L individuazione del costo complessivo del servizio per la gestione dei rifiuti e, conseguentemente, la determinazione della Tariffa, attraverso la quantificazione della quota fissa e della quota variabile che la compongono avvengono ogni anno sulla base della redazione di un apposito Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di cui trattasi, tenendo conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio erogato, dell entità dei costi di gestione e del tasso di inflazione programmato in modo tale che venga assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La redazione del Piano finanziario avviene ad opera dell Ufficio Tributi del Comune o dal diverso gestore del servizio secondo le forme e i contenuti indicati nel D.P.R. 158/99. La quota fissa è commisurata: a) per le utenze domestiche, ai costi ad esse addebitabili e determinata come riassunto negli Allegati 1 e 2 che illustrano le modalità ed i coefficienti di calcolo e quantificazione della Tariffa per tali utenze. b) per le utenze non domestiche, proporzionalmente ai costi ad esse attribuibili e come riassunto negli Allegati 1 e 2 che illustrano le modalità ed i coefficienti di calcolo e quantificazione della Tariffa per tali utenze. La quota variabile è commisurata: a) per la frazione secca e per tutte le utenze, ai costi ad esse addebitabili e rapportati al numero di vuotature individuali effettuate con il servizio porta a porta sulla base delle rilevazioni automatizzate. Per le utenze domestiche che senza giustificato motivo, abbiano registrato zero vuotature ovvero un numero di vuotature inferiori al minimo stabilito, si procede d ufficio ad attribuire il numero minimo di vuotature calcolato nella misura di numero una vuotatura a componente il per nucleo familiare alla data del 1 gennaio dell anno di riferimento o, se successiva, alla data di attivazione dell utenza. nel modo seguente: - per nuclei con 1 componente 3 vuotature in rapporto ad anno; - per nuclei con 2 componenti 6 vuotature in rapporto ad anno; - per nuclei con 3 componenti 9 vuotature in rapporto ad anno; - per nuclei con 4 componenti 10 vuotature in rapporto ad anno; - per nuclei con 5 componenti 11 vuotature in rapporto ad anno;

- per nuclei con 6 o più componenti 12 vuotature in rapporto ad anno. Per le utenze definite case sparse e zona montana, per le quali non sia stato fornito un contenitore che consenta la misurazione delle singole vuotature, la Tariffa, sarà determinata in funzione del numero di componenti il nucleo familiare, attribuendo ad ogni componente il numero di tre vuotature. b)per la frazione umida:in via provvisoria finché non siano messi a punto, validamente sperimentate e rese operative tecniche di calibratura individuale degli apporti da parte delle singole utenze, la quota variabile della tariffa viene calcolata, utilizzando sistemi presuntivi come riassunto negli Allegati 1 e 2 che illustrano le modalità ed i coefficienti di calcolo e quantificazione della tariffa per tali utenze. La Giunta comunale, prima dei termini fissati per l approvazione del bilancio di previsione, determina annualmente con propria deliberazione le tariffe per le singole utenze sia per la quota fissa che per quella variabile. I parametri di riferimento sono indicati nel D.P.R. 158/99 e riportati in allegato al presente Regolamento. Qualora tale deliberazione non sia adottata entro il termine previsto, nell esercizio successivo sono prorogate le tariffe già in vigore previste per le diverse tipologie di utenza. Si provvede per i contribuenti con particolari esigenze, alla fornitura di un ulteriore contenitore per la raccolta della frazione secca ad uso esclusivo dello smaltimento dei materiali igienico sanitari, individuando di seguito le seguenti modalità: fornitura del bidone aggiuntivo della frazione secca, con costo della vuotatura a carico dell Ente, per le famiglie aventi minori di eta inferiore ai 3 anni e che ne facciano specifica richiesta, escludendo il minore dai componenti il nucleo familiare; famiglie aventi persone con disfunzioni fisiche o con particolari handicap che necessitano dell uso di voluminosi prodotti per l igiene intima (quali ad esempio i pannoloni per incontinenza, ecc.) e che ne facciano specifica richiesta; la restituzione dell ulteriore contenitore deve avvenire improrogabilmente al cessare delle condizioni per le quali lo stesso è stato concesso; sarà cura del personale dell Ufficio Tributi in forma diretta o avvalendosi del servizio di altri Uffici quali anagrafe, vigilanza o assistenza sociale, provvedere alla verifica dei requisiti richiesti per il rilascio del contenitore; di porre a carico dell utente, nel caso di mancata restituzione o di danneggiamento per incuria sia del cassonetto personale che della chiave elettronica dei cassonetti intelligenti, l importo corrispondente al costo del cassonetto della medesima tipologia pagato dall Ente in occasione dell ultima fornitura eseguita o la somma di 25,00 per la chiave elettronica, da addebitare nella bolletta per il servizio di RSU. ; Art. 5 Categorie d utenza - classificazione La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica. La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d uso e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione di rifiuti urbani, avviene sulla base dei criteri e dei coefficienti previsti dalla normativa vigente, tenuto conto della realtà comunale, e come risultanti dagli uniti allegati. I locali e le aree eventualmente adibite ad usi diversi da quelli classificati nelle tabelle allegato 2 e 3 vengono associati ai fini dell applicazione della tariffa alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d uso e quindi della connessa potenzialità di produzione di rifiuti.

La classificazione viene effettuata con riferimento all atto di autorizzazione all esercizio dell attività rilasciato dagli uffici competenti, nonché al codice ISTAT dell attività, a quanto risulta dalle certificazioni rilasciate dagli organi competenti (es. dall iscrizione alla CCIAA) o comunque all attività effettivamente svolta. Per le attività professionali si fa riferimento all iscrizione all ordine di appartenenza o, nel caso non sia previsto, al codice identificativo presso l ufficio Iva. Per le attività precedentemente a ruolo si provvede alla riclassificazione d ufficio in base alle informazioni in possesso dell ufficio stesso. Gli esercenti attività economiche possono chiedere, entro il 31.12.2002 e con decorrenza 1.1.2003 e nell ambito delle tabelle di cui all Allegato 2, che i locali e le aree utilizzate possano essere ammesse ad una categoria diversa da quella individuata, in base alla loro specifica destinazione, qualora reputino che tale categorizzazione della propria attività sia più appropriata alla quantità di rifiuti prodotti annualmente. Gli interessati devono provvedere ad inoltrare apposita richiesta, supportata da apposita documentazione, atta a dimostrare la reale quantità di rifiuti prodotti annualmente. L ufficio può eseguire le opportune verifiche del caso o prescrivere l adozione di idonei sistemi di verifica delle effettive quantità di rifiuti prodotti. Nel caso di più attività distintamente specificate ma esercitate promiscuamente nell ambito degli stessi locali od aree scoperte, per l applicazione della tariffa si farà riferimento all attività principale dedotta d ufficio o da una visura camerale che dovrà essere depositata dal richiedente qualora ne abbia interesse. Dal 1/1/2003 la tariffa applicabile per ogni attività deve essere unica anche se le superfici che servono per l esercizio dell attività stessa presentano diversa destinazione d uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) con superfici operative non sempre presenti nella tipologia dell attività medesima. Le tariffe sono viceversa distinte nell ipotesi di complesso unitario su cui sono insediate attività con destinazioni diverse. Sono classificati nella stessa categoria del bene principale i locali o le aree scoperte produttive, pertinenziali o accessori dello stesso. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta anche un attività economica o professionale, la tariffa applicabile è quella prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata. Qualora non sia distinguibile la superficie destinata all attività da quella dedicata all uso domestico, è applicata la tariffa delle utenze domestiche. Art. 5-BIS Agevolazioni per la zona montana Per le utenze ubicate nella zona montana la tariffa è ridotta del 50% sia nella quota fissa che in quella variabile, fermo restando la commisurazione delle suddette quote come previsto dall art. 4 - commi 7 e 8 - del Regolamento. Art. 6 Utenze domestiche Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti in domestiche residenti (occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall anagrafe del Comune) e domestiche non residenti (occupate da persone che hanno stabilito la loro residenza fuori dal territorio comunale). Alle seconde sono equiparate le abitazioni secondarie dei soggetti residenti (seconda casa) e gli alloggi dei cittadini residenti all estero. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l alloggio che sono tenuti al pagamento solidalmente.

Art. 7 Tariffa giornaliera A decorrere dall 01/01/2002, è istituita una tariffa giornaliera per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, dovuta da tutte le utenze che occupano temporaneamente (meno di 183 giorni l anno in modo non ricorrente), con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione e dai coefficienti individuati per la specifica attività insediata, divisa per 365 e maggiorata del 100% con un minimo di complessivi 3,00 (tre) (corrispondente a L. 5.809) ad evento, senza applicazione di alcuna riduzione nel caso di occupazione di aree scoperte e/o agevolazioni. Qualora si tratti di occupazioni o conduzioni di locali o aree che danno luogo alla Tariffa giornaliera l obbligo della comunicazione può essere assolto, con la richiesta dell autorizzazione di occupazione temporanea di spazi o aree pubbliche ovvero, in mancanza di autorizzazione per l occupazione, mediante versamento diretto. Il pagamento della tariffa va effettuato contestualmente al versamento dell eventuale canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all atto dell occupazione con le stesse modalità previste per il pagamento del predetto canone. Art. 8 Manifestazioni ed eventi Per le occupazioni o conduzioni di impianti sportivi (Stadio comunale, Palestre, e simili) e/o di aree e locali comunali in presenza di eventi sportivi o altre manifestazioni socio-culturali, la cui relativa produzione di rifiuti è speciale e variabile, in quanto è variabile il numero delle manifestazioni in corso d anno, ovvero risultando la quantità dei rifiuti prodotti variabile in ragione del numero dei partecipanti, lo svolgimento del servizio dei rifiuti è effettuato sulla base di specifici contratti obbligatori da inserire all atto del provvedimento di autorizzazione tra il promotore delle manifestazioni e/o il gestore dell impianto e il Comune. In tal caso la tariffa è assorbita da quanto previsto da detto contratto. In mancanza di stipula del contratto, la tariffa annuale è quella prevista per la relativa classe di attività e la superficie di riferimento è tutta l area occupata, esclusa unicamente quella riservata ai praticanti la competizione sportiva. Art. 9 - Transazione di crediti Il Responsabile di Area, su proposta del responsabile del servizio o del gestore esterno del servizio può, con apposito e motivato provvedimento, disporre transazioni su crediti di incerta riscossione direttamente fino ad un importo di 100,00 (cento) (L. 193.627), con un incasso non inferiore al 60% del dovuto. Transazioni per importi superiori, ovvero per incassi inferiori al 60%, dovranno essere disposte previo atto scritto di indirizzo da parte della Giunta comunale. Art. 10 - Abolizione della Tassa rifiuti solidi urbani Dall entrata in vigore della tariffa sarà abolita la tassa rifiuti solidi urbani interni di cui al capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni e cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed in contrasto con il presente regolamento.

I presupposti di imposizione relativi alla tassa abolita, afferenti a periodi antecedenti all introduzione della presente tariffa sono regolati dai termini di decadenza indicati all art.71 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni. Per la prima applicazione della tariffa, possono essere utilizzati i dati e gli elementi provenienti dalle denunce presentate ai fini della tassa smaltimento rifiuti. Art. 11 - Disposizioni finali Il presente Regolamento integra il vigente Regolamento per l applicazione della Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani Interni (TARSU) approvato con delibera Consiliare n. 87 in data 22.12.2000, che rimane in vigore per le parti non regolamentate o non in contrasto con il presente Regolamento. I riferimenti alla Tassa contenuti nel citato Regolamento per la TARSU, devono intendersi sostituiti con Tariffa/e Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alle disposizione contenute nel Decreto legislativo 5.2.1997 n. 22 e nel D.P.R. 27.04.1999 n. 158 e loro successive modificazioni ed integrazioni e nella normativa vigente. Art. 12 Entrata in vigore Le disposizioni del presente regolamento, approvato secondo le procedure previste dallo statuto comunale e divenuto esecutivo ai sensi di legge, hanno effetto a partire dal 01/01/2002, ex legge 388 del 23.12.2000 art. 53, comma 16. Il regolamento recepisce ogni disposizione in ordine all introduzione della moneta unica come previsto dal piano di adozione dell euro nella Pubblica Amministrazione.