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Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 4288 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI BORGHESI, ANIELLO FORMISANO, MESSINA, CAMBURSANO, BARBATO, CIMADORO, MONAI Abrogazione dei commi da 290 a 294 dell articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e disposizioni concernenti la riduzione delle aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili Presentata il 14 aprile 2011 ONOREVOLI COLLEGHI! Dopo l ultima impennata dei prezzi dei carburanti, seguita agli eventi che interessano il nord Africa, è da veri irresponsabili continuare a non intervenire sulla questione dei carburanti. L aumento dei costi dei carburanti, infatti, anche per la particolare struttura della logistica del nostro Paese, incide notevolmente sui prezzi di quasi tutti i beni contribuendo a una ripresa dell inflazione, fenomeno che preoccupa di nuovo dopo anni di contenimento dell aumento del costo della vita. Come rilevato dalle associazioni dei consumatori, Federconsumatori e Adusbef, oltre ai guadagni «extra» percepiti dalla filiera petrolifera e pagati dagli automobilisti, pari a 6-7 centesimi al litro, vi è un altro soggetto che lucra in misura notevole: lo Stato. Infatti, oltre la metà del prezzo dei carburanti è determinata dalle esorbitanti accise e dall imposta sul valore aggiunto (IVA) cui sono soggetti. Dalla guerra d Etiopia del 1935 alla crisi di Suez del 1956 al conflitto nel Libano del 1983, ogni occasione è stata buona per aumentare le accise sui carburanti senza che si avvertisse la necessità di revocare i rialzi al termine dell emergenza. L Italia è uno dei Paesi europei dove la benzina è più cara (ci precedono Olanda e Portogallo) e detiene il record assoluto

Atti Parlamentari 2 Camera dei Deputati 4288 per il gasolio. Buona parte del costo è data dalle imposte che gravano sulla benzina. L accisa di fabbricazione (si chiama così l imposta statale) sulla benzina vale il 50 per cento del costo. A questa bisogna aggiungere l IVA del 20 per cento che si applica alla somma del prezzo industriale e dell accisa. Una sorta di tassa sulla tassa. E poi c è il prezzo industriale al litro (cioè quel che costa produrlo concretamente), che vale circa il 30 per cento del prezzo finale e per la benzina utilizzata degli italiani grava di 4 centesimi in più rispetto alla media europea (in Francia e in Germania il prelievo fiscale è addirittura più alto, eppure la benzina ai distributori costa meno). Nel territorio italiano, sull acquisto dei carburanti gravano un insieme di accise, istituite nel corso degli anni allo scopo di finanziare diverse emergenze. Alcune di esse, però, risultano talmente anacronistiche (la meno recente prevede tuttora il finanziamento della guerra di Etiopia del 1935) da suscitare non poche polemiche al riguardo. L elenco completo (al quale va aggiunto quanto previsto sia dai commi 5-quater e 5-quinquies dell articolo 5 della legge n. 225 del 1992, introdotti dall articolo 2, comma 2-quater, del decreto-legge n. 225 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2011 cosiddetta «tassa sulle calamità», che dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 34 del 2011 per finanziare la cultura) comprende le seguenti accise: 1,90 lire per il finanziamento della guerra di Etiopia del 1935; 14 lire per il finanziamento della crisi di Suez del 1956; 10 lire per il finanziamento del disastro del Vajont del 1963; 10 lire per il finanziamento dell alluvione di Firenze del 1966; 10 lire per il finanziamento del terremoto del Belice del 1968; 99 lire per il finanziamento del terremoto del Friuli del 1976; 75 lire per il finanziamento del terremoto dell Irpinia del 1980; 205 lire per il finanziamento della guerra del Libano del 1983; 22 lire per il finanziamento della missione in Bosnia del 1996; 39 lire per il rinnovo del contratto degli autoferrotranvieri del 2004. Conti alla mano, quali sono le cause dei rincari o delle oscillazioni di prezzo? Il meccanismo è abbastanza complesso e le variabili sono tante. Prime fra tutte, le oscillazioni del cambio del dollaro, le quotazioni del petrolio greggio, il costo del prodotto finito, la quantità di scorte e l oscillazione della domanda e dell offerta. A questo si deve aggiungere l interesse delle compagnie petrolifere a mantenere alto, anche quando potrebbe scendere maggiormente, il prezzo del carburante e a non farsi una vera concorrenza sui prezzi. Facciamo un esempio: 1 centesimo di variazione sul prezzo della benzina comporta, per i petrolieri, un maggiore o minore introito quantificabile in 172 milioni di euro. È facile capire che questa sia un inerzia estremamente redditizia. Ora che il prezzo della benzina è stato liberalizzato, il Governo non ha strumenti per intervenire, ma può pretendere dagli operatori una maggiore trasparenza nei confronti dei consumatori. Sempre vigile invece è l Autorità garante della concorrenza e del mercato, che interviene nel caso rilevi azioni collusive da parte delle compagnie petrolifere per mantenere artificiosamente alto il prezzo dei carburanti. Una caratteristica tutta italiana che incide sul costo dei carburanti è data dalla rete di distribuzione, con oltre 22.000 punti vendita disseminati sulle nostre strade (mentre ce ne sono 15.000 in Germania, 14.000 in Francia e 10.000 in Gran Bretagna), con un basso erogato medio e con una carenza di moderni impianti self-service, dove i margini di guadagno del gestore derivano anche (e soprattutto) dai prodotti diversi dai carburanti. In Italia la percentuale di questi self-service è del 18 per cento contro il 99 per cento in Francia e il 96 per cento in Gran Bretagna.

Atti Parlamentari 3 Camera dei Deputati 4288 Rispetto allo scorso marzo, l IVA (che è una tassa mobile al 20 per cento) è aumentata per la benzina di 4 centesimi al litro e per il gasolio di 4 centesimi al litro. Se si applicano gli aumenti dell IVA citati ai miliardi di litri erogati, emerge che l erario potrà avere maggiori entrate: per la benzina pari a 52 milioni di euro al mese e per il gasolio pari a 99 milioni di euro al mese. Lo Stato, quindi, potrebbe percepire complessivamente 151 milioni di euro al mese, pari a 1 miliardo e 812 milioni di euro in un anno. Con il citato decreto-legge n. 225 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2011, il legislatore è intervenuto sulla norma istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile (legge n. 225 del 1992). L articolo 2, comma 2-quater, del decreto-legge, come già rilevato, ha introdotto (tra gli altri) dopo il comma 5-ter dell articolo 5 della legge n. 225 del 1992, i commi 5-quater e 5-quinquies. Il comma 5-quater ha previsto che il presidente della regione colpita da calamità naturali, per la quale sia già stato deliberato lo stato di emergenza, è tenuto a far fronte all emergenza mediante risorse da reperire nel bilancio della regione. Qualora il bilancio della regione non sia sufficiente a coprire le relative spese, il medesimo presidente è autorizzato a deliberare aumenti, fino al limite massimo consentito dalla legislazione vigente, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote attribuite alla regione, nonché a elevare ulteriormente la misura dell imposta regionale sulla benzina per autotrazione fino a un massimo di 5 centesimi per litro. Il comma 5-quinquies stabilisce che qualora le misure previste dal comma 5-quater non siano sufficienti per far fronte alle emergenze, la regione è autorizzata a far ricorso al Fondo nazionale di protezione civile, avendo, però, in questo caso altresì l obbligo di reintegrare il medesimo Fondo in pari misura con le maggiori entrate derivanti dall aumento dell aliquota dell accisa sulla benzina, sulla benzina senza piombo e sul gasolio usato come carburante. Le regioni, di fatto, già utilizzano tutte le maggiori entrate che derivano dagli aumenti dei tributi e delle addizionali (aumentate quasi sempre fino al limite massimo consentito dalla legislazione vigente). In caso di calamità naturali, in realtà, sarebbero costrette a reperire i fondi necessari per far fronte all emergenza attraverso un ulteriore aumento dell aliquota dell accisa sulla benzina. E tale aumento andrà inevitabilmente a sommarsi alla già esistente imposta regionale sulla benzina per autotrazione (decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, articolo 17, comma 1) e agli ulteriori aumenti delle accise sul carburante approvati dal Governo per reperire le risorse necessarie al finanziamento del Fondo unico per lo spettacolo. Di recente, infatti, ad aggravare la situazione pesa anche la decisione del Governo di finanziare la cultura con il citato decreto-legge n. 34 del 2011 (articoli 1 e 2) mediante la soppressione dell aumento di un euro dei biglietti del cinema per finanziare il credito d imposta per il cinema stesso, maggiori risorse per il Fondo unico dello spettacolo, finanziamenti per il restauro dell area archeologica di Pompei e l aumento delle aliquote delle accise sui carburanti. Un accisa di 2 centesimi che comporterà un aggravio medio di spesa di 20 euro l anno a veicolo. Lo calcola l Adiconsum, con un calcolo neppure troppo complicato: «Mediamente afferma l associazione ogni veicolo percorre 15.000 chilometri con un consumo di circa 1.000 litri di carburante. Un aumento delle accise di 1-2 centesimi al litro significa maggiori tasse da 10 a 20 euro a veicolo su base annua». Secondo l Adiconsum «se prendiamo poi in considerazione il fatto che dallo scorso anno l aumento intervenuto sui carburanti è stato di circa 25 centesimi al litro (quasi il 20 per cento), per ogni veicolo la maggiore spesa è stata di 250 euro su base annua, di cui metà andate ai petrolieri e metà allo Stato».

Atti Parlamentari 4 Camera dei Deputati 4288 L aumento di «1-2 centesimi» della tassazione della benzina riguarda la componente di accisa, la quale va ad aggiungersi al prezzo industriale, e su questa somma si calcola l IVA per arrivare al prezzo al distributore. Significa che l aggravio di tassazione e il guadagno di entrata per lo Stato non è di «1-2 centesimi». A titolo di esempio, i valori medi dello scorso febbraio secondo il ministero dell economia e delle finanze davano il prezzo industriale della benzina a 660,69 centesimi e l accisa a 564,00 centesimi; sulla somma si commisurava l IVA al 20 per cento per un importo di 244,84 centesimi per arrivare a un prezzo finale di 1.469,63 centesimi. Due centesimi in più di accisa portano a un prezzo finale di 1.472,03, con un entrata extra per le casse dello Stato di 2,4 centesimi per litro. Il banale calcolo è a parità di prezzo industriale. Ma vale forse la pena notare che quando il prezzo del petrolio oscilla più velocemente in ascesa che in riduzione, come l esperienza insegna si mette in moto l effetto amplificatorio dell IVA che ora si commisura su una base, anche se di poco, più ampia. Per non parlare del fatto che il rincaro della benzina peserà inevitabilmente sull inflazione e va esattamente nella direzione opposta alla proclamata esigenza di ridurre le tasse per rilanciare i consumi. Non si può rinviare oltre l avvio delle misure necessarie per contrastare questi incredibili aumenti, a partire dal fondamentale intervento sulla tassazione, riportandola immediatamente ai livelli dello scorso anno e, contestualmente, disponendo la realizzazione della cosiddetta «accisa mobile», che contribuirebbe a un calmieramento del costo dei carburanti. In sostanza, il Governo dovrebbe decidere di bloccare l aumento delle entrate fiscali derivanti in modo automatico dall aumento del prezzo dei prodotti petroliferi, salvaguardando l IVA che è un imposta europea. Lo Stato non diminuirebbe le entrate per questo ma le fermerebbe al livello scelto, evitando solo di moltiplicare gli aumenti dei prodotti petroliferi per effetto delle imposte. Infatti, le imposte sui prodotti petroliferi moltiplicano gli aumenti subiti dai prezzi. Il Governo, decidendo di rinunciare alle maggiori entrate derivanti da questo meccanismo automatico, sceglierebbe una politica economica di contenimento dell inflazione che per l Italia nell attuale situazione sarebbe un autentica iattura. Se l inflazione riprendesse a salire in Italia ci sarebbero anzitutto conseguenze sulle condizioni di vita della parte più debole dei cittadini e sul debito pubblico, il cui costo aumenterà per effetto dell aumento del costo del denaro. Sui prezzi dei prodotti petroliferi si potrebbe adottare una strategia di contenimento prevedendo che gli aumenti possano essere decisi solo dopo un certo lasso di tempo e che in ogni caso sui prodotti petroliferi che, come il resto dell energia, hanno un carattere strategico, si potrebbe introdurre, se non un amministrazione dei prezzi almeno una loro sorveglianza. È urgente anche avviare l applicazione dei punti definiti nel protocollo con la filiera petrolifera: commissione istituzionale sulla doppia velocità dei prezzi dei carburanti, apertura della vendita attraverso la grande distribuzione e blocco settimanale degli aumenti. L articolo 1, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, stabilisce che, con decreto adottato dal Ministro dell economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, le misure delle aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili sono ridotte al fine di compensare le maggiori entrate dell IVA derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio. L articolo 1, comma 291, della legge n. 244 del 2007 stabilisce le condizioni necessarie per l adozione del decreto di cui al comma 290: il decreto di cui al comma 290 può essere adottato, con cadenza trimestrale, se il prezzo di cui al medesimo comma aumenta in misura pari o superiore, sulla media del periodo, a due

Atti Parlamentari 5 Camera dei Deputati 4288 punti percentuali rispetto esclusivamente (espressione inserita dall articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008) al valore di riferimento, espresso in euro, indicato nel Documento di programmazione economicofinanziaria ora Documento di economia e finanza (DEF). Il Vice Ministro dell economia e delle finanze, già con proprio decreto 7 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 19 marzo 2008, in applicazione di quanto previsto dai commi 290-294 citati, ha a suo tempo ridotto le aliquote di accisa di cui all articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni. Dopo di allora, malgrado le modifiche del citato decreto-legge n. 112 del 2008, che rendevano tale intervento obbligatorio, nessun decreto ministeriale in proposito è stato emanato. La presente proposta di legge, con un articolo unico, abroga i commi da 290 a 294 dell articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e reca nuove disposizioni in materia. Il comma 2 riproduce il testo del citato comma 290. Il comma 3 modifica il testo del comma 291, prevedendo che il decreto di cui al comma 2 sia adottato, con cadenza trimestrale, se il prezzo dei carburanti aumenta in misura pari o superiore, sulla media del periodo, di un punto percentuale (e non più quando tale aumento sia pari al 2 per cento) rispetto al valore di riferimento, espresso in euro, indicato nel DEF da presentare alle Camere entro il 10 aprile di ogni anno. Il comma 4 stabilisce che in ogni caso il decreto di cui al comma 2 deve essere adottato con cadenza annuale entro il 31 dicembre di ogni anno per definire le aliquote per l anno successivo in riferimento all incremento del prezzo rispetto all anno precedente a tale data. Il medesimo decreto non potrà essere adottato ove, nella media dell anno, si verifichi una diminuzione del prezzo rispetto a quello dell anno precedente. Il comma 5 riproduce sostanzialmente il testo del comma 292 citato, prevedendo che da tali decreti non devono in ogni caso derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il comma 6, modificando il comma 293, stabilisce che, in sede di prima attuazione, il decreto trimestrale deve essere adottato entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge, qualora, ovviamente, ne ricorrano le condizioni. Il comma 7 riproduce il testo del comma 294 citato. Ricordiamo che tale comma stabilisce che, nel caso in cui la diminuzione della misura delle aliquote di accisa (di cui al comma 2 dell articolo 1 in oggetto) determini economie sulle autorizzazioni di spesa relative alle agevolazioni vigenti in favore degli autotrasportatori, le somme corrispondenti a tali economie, accertate annualmente con decreto del Ministero dell economia e delle finanze, sono prelevate dalla contabilità speciale di tesoreria n. 1778 «Agenzia delle entrate Fondi di bilancio» e versate all entrata del bilancio dello Stato per essere destinate, a decorrere dal 2012, agli interventi a favore degli stessi soggetti, previsti dall articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati dall articolo 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Atti Parlamentari 6 Camera dei Deputati 4288 PROPOSTA DI LEGGE ART. 1. 1. I commi da 290 a 294 dell articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono abrogati. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della tutela del cittadino consumatore, con decreto del Ministro dell economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, le misure delle aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono diminuite al fine di compensare le maggiori entrate dell imposta sul valore aggiunto derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio. 3. Il decreto di cui al comma 2 è adottato, con cadenza trimestrale, se il prezzo di cui al medesimo comma aumenta in misura pari o superiore, sulla media del periodo, a un punto percentuale esclusivamente rispetto al valore di riferimento, espresso in euro, indicato nel Documento di economia e finanza (DEF); il medesimo decreto non può essere adottato qualora, nella media del semestre precedente, si verifichi una diminuzione del prezzo, determinato ai sensi del citato comma 2, rispetto a quello indicato nel DEF. 4. In ogni caso il decreto di cui al comma 2 deve essere adottato entro il 31 dicembre di ogni anno per definire le aliquote di cui al medesimo comma 2 per l anno successivo in riferimento all incremento del prezzo rispetto all anno precedente a tale data. Il decreto non può

Atti Parlamentari 7 Camera dei Deputati 4288 essere adottato qualora, nella media dell anno, si verifichi una diminuzione del prezzo, determinato ai sensi del citato comma 2, rispetto a quello dell anno precedente. 5. I decreti di cui ai commi 3 e 4, da cui non devono in ogni caso derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, assicurano che le eventuali variazioni di aliquote siano effettuate nel rispetto della normativa dell Unione europea in materia di livelli minimi delle accise. 6. In sede di prima attuazione, il decreto di cui al comma 2 è adottato entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 3. 7. Nel caso in cui la diminuzione della misura delle aliquote di accisa di cui al comma 2 del presente articolo determini economie sulle autorizzazioni di spesa relative alle agevolazioni vigenti in favore dei soggetti di cui all articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, le somme corrispondenti a tali economie, accertate annualmente con decreto del Ministero dell economia e delle finanze, sono prelevate dalla contabilità speciale di tesoreria n. 1778 «Agenzia delle entrate Fondi di bilancio» e versate all entrata del bilancio dello Stato per essere destinate, a decorrere dall anno 2012, agli interventi previsti dall articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, prorogati ai sensi dell articolo 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni. Il Ministro dell economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1,00 *16PDL0048550* *16PDL0048550*