STRATEGIE DI PIANIFICAZIONE E PROTEZIONE O PATRIMONIALE. Reggio Emilia, 9 marzo 2013



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STRATEGIE DI PIANIFICAZIONE E PROTEZIONE O PATRIMONIALE Reggio Emilia, 9 marzo 2013 Avv. Prof. Stefano Loconte

COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL FONDO PATRIMONIALE Ciascuno o ambedue i coniugi, i o un terzo (estraneo alla famiglia), possono costituire un fondo patrimoniale (art. 167 e ss. c.c.), destinando determinati beni al soddisfacimento dei bisogni della famiglia. Non si ha una nuova soggettività patrimoniale ma il bene si costituisce Non si ha una nuova soggettività patrimoniale ma il bene si costituisce in un patrimonio separato.

COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL FONDO PATRIMONIALE CARATTERI ESSENZIALI Separazione dei beni dal patrimonio personale con: 1) limitazioni di ordine temporale (durata), 2) con riguardo alla tipologia dei beni da costituire nel Fondo, 3) con vincolo di destinazione.

COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL FONDO PATRIMONIALE FUNZIONI Esso consente: di porre i beni oggetto del Fondo al di fuori dei rischi discendenti da una non oculata gestione delle vicende patrimoniali della famiglia; di agevolare la possibilità di accedere al credito per la soddisfazione di esigenze di tipo strettamente familiare.

COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL FONDO PATRIMONIALE Presupposto indispensabile è la presenza di una FAMIGLIA LEGITTIMA. Può essere costituito sia prima che durante il matrimonio. La costituzione del Fondo per atto tra vivi, effettuata da un terzo, si perfeziona con l accettazione dei coniugi.

COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL FONDO PATRIMONIALE 1) Deve essere costituito necessariamente per ATTO PUBBLICO o TESTAMENTO, a pena di nullità. 2) Deve essere annotato a margine dell atto di matrimonio. 3) Deve essere trascritto nei pubblici registri, se ha per oggetto beni immobili o mobili registrati.

COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL FONDO PATRIMONIALE La Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 21658/2009, ha affermato i seguenti principi di diritto: -la costituzione del fondo patrimoniale è una convenzione matrimoniale; -è soggetta alla trascrizione nei registri immobiliari e alla annotazione nei registri di stato civile; -le due forme di pubblicità sono necessarie, insostituibili e non equivalenti; ; -la conoscenza del terzo creditore procedente circa l esistenza del fondo non annotato nei registri di stato civile, non ha alcun valore a fini della sua opponibilità.

COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL FONDO PATRIMONIALE E possibile per una SOCIETA costituire un fondo patrimoniale? SI : bisogna però verificare la strumentalità dell atto rispetto all oggetto sociale. Se dalla costituzione emerge un CORRISPETTIVO per la società, la costituzione appare lecita. Se non è previsto un corrispettivo: Se non è previsto un corrispettivo: 1) nelle società di persone si applica l art. 2256 c.c. ed è necessario il consenso di tutti i soci; 2) nelle società di capitali si deve verificare se l atto costitutivo rientri o meno nell oggetto sociale.

COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL FONDO PATRIMONIALE SOCIETA DI PERSONE La creazione del Fondo va a determinare due masse patrimoniali distinte delle quali una sola sarebbe destinata allo svolgimento dell attività d impresa: - limitazione delle garanzie ai creditori dell impresa - differenziazione dei creditori - limitazione (lecita?) della responsabilità dei soci N.B. rischi penali per distrazione

COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL FONDO PATRIMONIALE SOCIETA DI CAPITALI Deve essere preordinata ad uno specifico interesse economico dell ente. Esiste uno strumento ad hoc per la separazione del patrimonio delle s.p.a. (i patrimonio destinati ad uno specifico affare ex art. 2447 bis c.c.). N.B. rischi penali per distrazione

COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL FONDO PATRIMONIALE Possono confluire nel Fondo solo: 1) Beni immobili 2) Beni mobili registrati (compresi i diritti reali) 3) Titoli di credito (devono essere vincolati rendendoli nominativi con l annotazione del vincolo o in altro modo idoneo).

COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL FONDO PATRIMONIALE NON possono confluire nel Fondo: 1) Beni mobili 2) Azienda 3) Titoli di credito all ordine ed al portatore, trasferibili mediante girata.

COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL FONDO PATRIMONIALE L amministrazione dei beni è regolata dalle norme del Codice Civile in materia di COMUNIONE LEGALE (art. 180 c.c.). Salvo specifiche deroghe previste nell atto costitutivo, la titolarità dei beni non incide sull amministrazione del Fondo. Salvo non sia previsto nell atto costitutivo, non si possono alienare, ipotecare, dare in pegno o comunque vincolare beni del Fondo se non con il consenso di entrambi i coniugi. In presenza di figli minori, per gli atti di straordinaria amministrazione occorre anche l autorizzazione del giudice tutelare (tale autorizzazione non è necessaria, qualora i coniugi decidono di derogarvi, così Trib. Verona 30.5.2000).

COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL FONDO PATRIMONIALE I beni costituiti iti nel Fondo sono destinati specificatamente t allo scopo di soddisfare i BISOGNI DELLA FAMIGLIA. I frutti derivanti dai beni che costituiscono il Fondo devono essere destinati alle necessità della famiglia. Non vi è una definizione codicistica di bisogni della famiglia : essa è rimessa alla valutazione del Giudice.

COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL FONDO PATRIMONIALE Secondo lagiurisprudenza, i tale definizione i i è comprensiva delle più ampie e varie esigenze socialmente apprezzabili e dirette al mantenimento ed armonico sviluppo della famiglia, nonché potenziamento delle sue capacità lavorative (Cass. 11683/2001, 11230/2003; 15862/2009). Secondo la dottrina essa comprende: il vitto, il vestiario, i medicinali, le cure mediche, l abitazione, l educazione dei figli, l addestramento professionale, la conduzione di una normale vita relazionale, gli svaghi, la villeggiatura, il risparmio, quant altro assicuri alla famiglia un dignitoso livello di vita (Studio notariato 2384/99).

OPPONIBILITA DEL FONDO PATRIMONIALE AI CREDITORI E ALL AMMINISTRAZIONE AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA PRESERVA DA AZIONI AGGRESSIVE: ESECUZIONE. Ai sensi dell art. 170 c.c., l esecuzione sui beni costituiti nel Fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per i debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia. La norma in esame consente, quindi, l esecuzione sui beni del Fondo solo per i debiti contratti per i bisogni della famiglia.

OPPONIBILITA DEL FONDO PATRIMONIALE AI CREDITORI E ALL AMMINISTRAZIONE AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA PRESERVA DA AZIONI AGGRESSIVE: ESECUZIONE. Per il concetto di bisogno della famiglia, vedere sopra. Per debiti contratti nell interesse della famiglia si intendono oltre alle spese di gestione del fondo, le obbligazioni assunte per l amministrazione ordinaria e straordinaria, il miglioramento e l incremento dei beni costituiti in fondo. In buona sostanza, l esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di esso può avere luogo solo nel caso si riscontri una oggettiva destinazione dei debiti assunti alle esigenze familiari.

OPPONIBILITA DEL FONDO PATRIMONIALE AI CREDITORI E ALL AMMINISTRAZIONE AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA PRESERVA DA AZIONI AGGRESSIVE: ESECUZIONE. Si deve escludere che rientrino nel concetto di famiglia, le obbligazioni assunte per finalità non meritevoli di tutela quali: i debiti assunti per una relazione extraconiugale di uno dei coniugi, i debiti derivanti da attività illecita, il pagamento di debiti di giuoco, le spese relative ai beni personali di ciascun componente della famiglia, esigenze voluttarie, ecc..

OPPONIBILITA DEL FONDO PATRIMONIALE AI CREDITORI E ALL AMMINISTRAZIONE AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA PRESERVA DA AZIONI AGGRESSIVE: ESECUZIONE I debiti per l attività lattivitàdimpresa(familiare d impresa o società di fatto tra coniugi e figli) sono estranei al fondo patrimoniale. La Cassazione ha infatti stabilito che, in caso di fallimento di una società di fatto tra coniugi ed un figlio, i beni ed i frutti del fondo, vista la speciale destinazione, non possono essere appresi dal fallimento, fatta salva l azione revocatoria (Cass. 11449/1990).

OPPONIBILITA DEL FONDO PATRIMONIALE AI CREDITORI E ALL AMMINISTRAZIONE AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA PRESERVA DA AZIONI AGGRESSIVE: ESECUZIONE Secondo la Cassazione, le obbligazioni risarcitorie da fatto illecito devono invece ritenersi comprese nella previsione normativa di cui all art. 170 c.c., con conseguente applicabilità della regola della piena responsabilità del fondo, ove la fonte e la ragione del rapporto obbligatorio abbiano inerenza diretta e immediata con le esigenze familiari (Cass. 11230/2003, Cass. 8991/2003).

OPPONIBILITA DEL FONDO PATRIMONIALE AI CREDITORI E ALL AMMINISTRAZIONE AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA PRESERVA DA AZIONI AGGRESSIVE: ESECUZIONE Secondo la Cassazione, è inoltre irrilevante che i crediti oggetto di espropriazione siano sorti prima o in epoca successiva alla costituzione del Fondo, restando tuttavia, ferma la possibilità per il creditore di esperire l azione lazione revocatoria ordinaria (Cass. 15862/2009).

OPPONIBILITA DEL FONDO PATRIMONIALE AI CREDITORI E ALL AMMINISTRAZIONE AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA PRESERVA DA AZIONI AGGRESSIVE: FALLIMENTO Ai sensi del RD 267/42 (modificato dal D. Lgs. 5/2006) sono esclusi dal fallimento i beni costituiti in fondo patrimoniale ed i frutti di essi, salvo quanto disposto dall art. 170 c.c.. Di conseguenza il fondo patrimoniale è escluso dal fallimento.

OPPONIBILITA DEL FONDO PATRIMONIALE AI CREDITORI E ALL AMMINISTRAZIONE AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA PRESERVA DA AZIONI AGGRESSIVE: AZIONE REVOCATORIA. L esclusione dal fallimento dei beni e dei frutti del fondo patrimoniale non priva i creditori della loro tutela, i quali dispongono comunque dell azione revocatoria ordinaria (art. 2901 c.c.) e fallimentare (art. 267/42). In tali casi, i beni del Fondo possono essere escussi secondo le regole generali.

OPPONIBILITA DEL FONDO PATRIMONIALE AI CREDITORI E ALL AMMINISTRAZIONE AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA PRESERVA DA AZIONI AGGRESSIVE: POSIZIONE DELL AMINISTRAZIONE FINAZIARIA L Erario ha a disposizione vari mezzi per la tutela del proprio credito (i debiti fiscali del contribuente), in particolare, entro 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, l Agente della Riscossione può procedere all iscrizione di ipoteca sui beni del contribuente e dei coobbligati.

OPPONIBILITA DEL FONDO PATRIMONIALE AI CREDITORI E ALL AMMINISTRAZIONE AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA PRESERVA DA AZIONI AGGRESSIVE: POSIZIONE DELL AMINISTRAZIONE FINAZIARIA Tuttavia, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di merito, i beni costituiti in fondo patrimoniale non sono aggredibili dal Fisco. «Equitalia non può iscrivere ipoteca su un immobile qualora lo stesso fosse stato conferito in un fondo patrimoniale. In presenza di debiti tributari, infatti, manca quella inerenza immediata e diretta fra il credito erariale ed i bisogni della famiglia che consentirebbe al Fisco l azione esecutiva» (Trib. Ferrara, 10.1.2013)

OPPONIBILITA DEL FONDO PATRIMONIALE AI CREDITORI E ALL AMMINISTRAZIONE AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA PRESERVA DA AZIONI AGGRESSIVE: POSIZIONE DELL AMINISTRAZIONE FINAZIARIA ( segue) Continua detta recentissima sentenza: «i benicostituitiinfondo patrimoniale non potendo essere distolti dalla loro destinazione ai bisogni familiari, possono costituire oggetto di iscrizione di ipoteca ad opera di terzi solo nei limiti in cui sono suscettibili di esecuzione forzata e, quindi, solo in relazione all inadempimento di obbligazioni assunte nell interesse della famiglia».

OPPONIBILITA DEL FONDO PATRIMONIALE AI CREDITORI E ALL AMMINISTRAZIONE AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA PRESERVA DA AZIONI AGGRESSIVE: POSIZIONE DELL AMINISTRAZIONE FINAZIARIA ( segue) Tale orientamento della giurisprudenza di merito è stato, da ultimo, recepito dalla Cassazione, la quale, con sentenza n. 5385 del 5.2.2013, ha ribadito l impossibilità per l agente di riscossione di iscrivere ipoteca esattoriale sui beni facenti parte del fondo patrimoniale, qualora si tratti di debiti contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia. Nonostante tale sentenza concerna debiti INPS; le conclusioni della Suprema Corte possono valere anche in ambito fiscale.

OPPONIBILITA DEL FONDO PATRIMONIALE AI CREDITORI E ALL AMMINISTRAZIONE AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA PRESERVA DA AZIONI AGGRESSIVE: POSIZIONE DELL AMINISTRAZIONE FINAZIARIA ( segue) Secondo la Cassazione, spetterebbe al contribuente dimostrare l illegittimità dell ipoteca, provando che l ente creditore sapeva che i debiti erano stati contratti per scopi estranei alla famiglia. Tuttavia, secondo la dottrina questo principio, è di difficile applicazione nel settore tributario, nel cui contenzioso il ruolo di attore in senso sostanziale è rivestito dall ente impositore, non certo dal contribuente, quindi l onere della prova deve essere assolto dal primo.

OPPONIBILITA DEL FONDO PATRIMONIALE AI CREDITORI E ALL AMMINISTRAZIONE AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA PRESERVA DA AZIONI AGGRESSIVE: POSIZIONE DELL AMINISTRAZIONE FINAZIARIA ( segue) Dunque, secondo la dottrina, se si vuole applicare nel settore tributario il principio dettato dalla sentenza della Cassazione, è l ente creditore (e non il contribuente) che deve dimostrare di non sapere che i debiti erano stati contratti per esigenze extrafamiliari.

OPPONIBILITA DEL FONDO PATRIMONIALE AI CREDITORI E ALL AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA PRESERVA DA AZIONI AGGRESSIVE: POSIZIONE DELL AMINISTRAZIONE FINAZIARIA ( segue) Secondo la dottrina, inoltre, il principio esposto nella suddetta sentenza non sarebbe tuttavia di facile applicazione al caso concreto in quanto: non è possibile stabilire caso per caso se il debito sia stato contratto per esigenze familiari o meno. Per ovviare a tale rischio il TAR Friuli Venezia Giulia 10 maggio 2007, n. 369 ha sostenuto che i debiti tributari «devono ritenersi, per definizione, inerenti in maniera diretta e immediata ai bisogni della famiglia, dato che anche l attività lavorativa ed imprenditoriale da cui il ricorrente trae i redditi che hanno dato origine ai veri debiti di imposta, è finalizzata al generale mantenimento dello stesso e della sua famiglia».

OPPONIBILITA DEL FONDO PATRIMONIALE AI CREDITORI E ALL AMMINISTRAZIONE AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA ASPETTI FISCALI Il Fondo è soggetto a imposizione indiretta: - imposte di registro, successione e donazione; - imposte ipotecarie e catastali ed a imposizione diretta.

OPPONIBILITA DEL FONDO PATRIMONIALE AI CREDITORI E ALL AMMINISTRAZIONE AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA I trattitti fondamentali della disciplinai degli aspetti fiscali del fondo patrimoniale sono stati delineati dalla Circolare n. 221 del 30.11.2000 (la quale, anche a seguito dei successivi interventi del legislatore, rimane ancora attuale) e dalla Circolare n. 3 del 22.1.2008.

OPPONIBILITA DEL FONDO PATRIMONIALE AI CREDITORI E ALL AMMINISTRAZIONE AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA CIRCOLARE N. 221 DEL 30.11.2000 Detta circolare distingue le seguenti fattispecie: a) fondo costituito con beni di proprietà di entrambi i coniugi; b) fondo costituito con beni di proprietà di uno solo dei coniugi che se ne riserva la proprietà; c) fondo costituito con beni di proprietà di uno solo dei coniugi che non se ne riserva la proprietà; d) fondo costituito con beni di un terzo che non se ne riserva la proprietà; e) fondo costituito con beni di un terzo che se ne riserva la proprietà.

OPPONIBILITA DEL FONDO PATRIMONIALE AI CREDITORI E ALL AMMINISTRAZIONE AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA CIRCOLARE N. 221 DEL 30.11.2000 casi a) e b): inapplicabilità dell imposta sulle successioni e donazioni per assenza del relativo presupposto, ossia il trasferimento di beni o diritti. Applicazione dell imposta di registro in misura fissa.

OPPONIBILITA DEL FONDO PATRIMONIALE AI CREDITORI E ALL AMMINISTRAZIONE AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA CIRCOLARE N. 221 DEL 30.11.2000 caso c): in caso di mancata accettazione da parte del coniuge che non trasferisce i beni, si segue l ipotesi dei casi a) e b). caso c): in caso di accettazione da parte del coniuge che non trasferisce i beni, si applica l imposta sulle donazioni in misura proporzionale.

OPPONIBILITA DEL FONDO PATRIMONIALE AI CREDITORI E ALL AMMINISTRAZIONE AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA CIRCOLARE N. 221 DEL 30.11.2000 caso d): poiché si verifica l effetto traslativo della proprietà, l atto caso d): poiché si verifica l effetto traslativo della proprietà, l atto è soggetto all imposta sulle donazioni in misura proporzionale (se e nella misura in cui vi sia stata accettazione).

OPPONIBILITA DEL FONDO PATRIMONIALE AI CREDITORI E ALL AMMINISTRAZIONE AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA CIRCOLARE N. 221 DEL 30.11.2000 caso e): l atto latto è assoggettato all imposta sulle donazioni in misura proporzionale. Ciò in quanto, anche se non si verifica l effetto traslativo della piena proprietà dei beni conferiti, dalla costituzioneione del Fondo deriva per i coniugi il vantaggio, di carattere economico, di utilizzare i frutti prodotti dai beni che vi sono destinati.

OPPONIBILITA DEL FONDO PATRIMONIALE AI CREDITORI E ALL AMMINISTRAZIONE AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA CIRCOLARE N. 3 DEL 22.1.2008 2008 In essa è stato fatto il punto, a seguito della riproposizione dell imposta sulle successioni e donazioni intervenuta con il Decreto Legge n. 262 del 2006. Il legislatore fornisce la disciplina fiscale rilevante ai fini dell imposizione indiretta alla costituzione di vincoli di destinazione. In tale categoria, sono riconducibili inter alia (oltre i trust) i fondi patrimoniali.

OPPONIBILITA DEL FONDO PATRIMONIALE AI CREDITORI E ALL AMMINISTRAZIONE AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA CIRCOLARE N. 3 DEL 22.1.2008 2008 La costituzione del Fondo avente effetto traslativo, sia essa disposta mediante testamento o per atto tra vivi, è soggetta all imposta sulle successioni e donazioni. Si tratta, infatti, di un atto dispositivo a titolo gratuito preordinato non all arricchimento del destinatario bensì, essenzialmente, alla costituzione di un vincolo di destinazione sui beni oggetto di trasferimento.

OPPONIBILITA DEL FONDO PATRIMONIALE AI CREDITORI E ALL AMMINISTRAZIONE AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA CIRCOLARE N. 3 DEL 22.1.2008 2008 Poiché generalmente l attribuzione dei beni avviene contestualmente alla costituzione del vincolo, l attribuzione dei beni darà luogo all applicazione dell imposta sulle successioni e donazioni. Qualora invece manchi detta contestualità, l atto con il quale il vincolo viene costituito è assoggettato ad imposta di registro in misura fissa.

OPPONIBILITA DEL FONDO PATRIMONIALE AI CREDITORI E ALL AMMINISTRAZIONE AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA CIRCOLARE N. 3 DEL 22.1.2008 2008 La costituzione di vincoli non traslativi non è soggetta all imposta sulle successione e donazioni. In questi casi, è dovuta l imposta di registro in misura fissa, ordinariamente prevista per gli atti privi di contenuto patrimoniale. Ad esempio, è il caso dal Fondo costituito con beni di proprietà di entrambi i coniugi, ovvero qualora sia costituito con beni di proprietà di uno solo dei coniugi e nell atto costitutivo del Fondo sia espressamente stabilito che la proprietà rimane in carico allo stesso conferente.

OPPONIBILITA DEL FONDO PATRIMONIALE AI CREDITORI E ALL AMMINISTRAZIONE AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI Il vincolo derivante dalla costituzione del fondo patrimoniale è soggetto all obbligo di trascrizione. Qualora la costituzione del Fondo non comporti trasferimento di beni immobili, per la formalità di trascrizione è dovuta l imposta ipotecaria in misura fissa. In caso di trasferimento, è dovuta l imposta ipotecaria e catastale in misura proporzionale.

OPPONIBILITA DEL FONDO PATRIMONIALE AI CREDITORI E ALL AMMINISTRAZIONE AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA IMPOSIZIONE DIRETTA (imposte sui redditi) La fiscalità diretta del Fondo è disciplinata dall art. art. 4, I comma, del TUIR: i redditi vengono imputati ai coniugi al 50%. Il fondo patrimoniale non è soggetto passivo di imposta, conseguentemente non occorre presentare alcuna dichiarazione fiscale relativamente al Fondo (a differenza del trust).

OPPONIBILITA DEL FONDO PATRIMONIALE AI CREDITORI E ALL AMMINISTRAZIONE AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA FONDO PATRIMONIALE E RILIEVI PENALI La costituzione di un fondo patrimoniale potrebbe avere rilievo penale qualora integri gli estremi del delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. L art. 11 del D. Lgs. 74/2000 punisce con la reclusione da sei mesi a quattro anni «chiunque al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore a euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie atti fraudolenti sui propri o altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva».

LA CESSAZIONE DEL FONDO PATRIMONIALE CAUSE DI CESSAZIONE: Scioglimento del matrimonio Annullamento del matrimonio Cessazione degli effetti civili Nullità in caso di matrimonio putativo. Non genera la cessazione del Fondo la separazione personale tra i coniugi. Si ritiene ammissibile, in dottrina, lo scioglimento del Fondo per espressa volontà manifestata dai costituenti (contraria l opinione della prevalente giurisprudenza di merito).

LA CESSAZIONE DEL FONDO PATRIMONIALE Se vi sono figli minori, il Fondo dura fino al compimento della maggiore età dell ultimo figlio. Le regola si applica sia in caso di figli legittimi, sia adottivi, naturali e concepiti, subordinatamente, in questo caso, all evento della nascita. Qualora lo ritenga opportuno, il Giudice può, con valutazione discrezionale, dettare norme per l amministrazione dei beni fintanto che l ultimo dei figli non abbia compiuto la maggiore età. Considerate le condizioni economiche dei genitori e dei figli ed ogni altra circostanza, il Giudice può attribuire ai figli, in godimento o in proprietà, p una quota dei beni del Fondo.

LA CESSAZIONE DEL FONDO PATRIMONIALE N.B. L esaurimento dei beni che compongono il fondo patrimoniale non ne costituisce una causa di scioglimento, in quanto sono possibili successivi iconferimenti.

LE POLIZZE ASSICURATIVE La segregazione dei beni in via temporanea o permanente può essere realizzata, da parte del disponente, anche a mezzo della stipula di Polizze Assicurative. Il PRIVATE INSURANCE è il termine che identifica l insieme delle soluzioni i assicurative rami vita e danni (personalizzate in base alla strategia di investimento) offerte dai broker assicurativi alla clientela «private».

LE POLIZZE ASSICURATIVE Si distinguono diverse tipologie di prodotti assicurativi quali: 1) Polizze di assicurazione sulla vita di diritto italiano od estero (una delle più frequenti è quella a fondo interno dedicato, definita «Unit Link»). 2) Polizze di copertura dei rischi sulla durata della vita (rendite vitalizie, i assicurazione i caso morte). 3) Polizze danni volte alla copertura dei rischi patrimoniali legati ai beni mobili ed immobili del cliente «private». 4) Polizze danni volte alla copertura dei rischi personali (assicurazione malattia, infortuni, ecc.). 5) Polizze vita miste.

LE POLIZZE ASSICURATIVE VANTAGGI FISCALI 1) Ottimizzazione della fiscalità diretta: capital gain (il pagamento è differito al momento del riscatto creando un vantaggio finanziario di capitalizzazione composta) e redditi di persone. 2) Ottimizzazione della fiscalità indiretta: imposta di successione (quanto percepito dal beneficiario è esente da imposta di successione) e donazione. 3) Pianificazione fiscale: durante la fase di accumulo, i proventi conseguiti e/o maturati sugli assets inclusi nella polizza non sono assoggettati ad imposizione in capo al contraente. Consentono, inoltre, l esenzione in capo al beneficiario/erede.

LE POLIZZE ASSICURATIVE VANTAGGI LEGALI E PATRIMONIALI 1) Ottimizzazione del trasferimento generazionale: ma con limitazione per la rigidità della struttura di tali polizze. 2) Accesso a strumenti di investimento non comunemente reperibili sul mercato domestico. 3) Delocalizzazione e protezione del patrimonio mobiliare. 4) Possibilità di ricorrere all intestazione fiduciaria per una maggiore riservatezza.

LE POLIZZE ASSICURATIVE VANTAGGI LEGALI E PATRIMONIALI ( segue) 5) I beni oggetto della polizza, o ancora meglio la polizza, possono essere costituiti in pegno. 6) Possono essere individuati beneficiari specifici. 7) Ovviare a restrizioni in fatto di normativa sulle «successioni ereditarie» esistenti in molti paesi europei. 8) Ottenere riservatezza: la proprietà non è soggetta a registrazione.

LE POLIZZE ASSICURATIVE VANTAGGI LEGALI E PATRIMONIALI ( segue) 9) Porre i beni e le proprietà in una giurisdizione più stabile e proteggerli da sequestri. 10) Come alternativa o complemento del trust o delle strutture societarie, evitando di ricadere nella normativa sull «attribuzione a proventi esteri».

LE POLIZZE ASSICURATIVE PRIVATE INSURANCE: MODALITA OPERATIVE 1) Il contraente si rivolge al broker assicurativo che fornisce il servizio di consulenza, intermediazione e follow-up nella gestione del servizio assicurativo. 2) Il contraente, su consulenza del broker, sceglie la compagnia assicurativa. 3) Viene aperto un conto intestato alla compagnia assicurativa per ogni singola polizza presso una banca depositaria, la quale si occupa della custodia degli assets. 4) Il c.d. «gestore discrezionale» o «asset manager» ha una procura sul conto della polizza. Gestisce il fondo assicurativo, rispettando il profilo di rischio e la strategia scelti dal contraente.

LE POLIZZE ASSICURATIVE PRIVATE INSURANCE: PERSONALIZZAZIONE 1) Libera scelta del beneficiario (anche trust) 2) Libera scelta della banca depositaria (UE o extra-ue) 3) Libera scelta e possibile modifica del gestore 4) Strategia di investimento secondo il profilo del cliente 5) Scelta tra una o più «vite» assicurate 6) Garanzia opzionale in caso di premorienza.

LE POLIZZE ASSICURATIVE PRIVATE INSURANCE: PRINCIPALI GIURISDIZIONI 1) Lussemburgo: sede importante per il ramo Assicurazione Vita europeo. L organo di controllo per il settore assicurativo lussemburghese è il Commissariat Aux Assurances. 2) Irlanda: sede in forte espansione per il settore finanziario e assicurativo. L organo di controllo per il settore finanziario e assicurativo irlandese è l Irish Financial Services Regulatory Authority.

LE POLIZZE ASSICURATIVE PRIVATE INSURANCE: PRINCIPALI GIURISDIZIONI ( segue) 3) Liechtenstein: la sua normativa ammette senza restrizioni l utilizzo di fondi non armonizzati. L organo di controllo per il settore finanziario e assicurativo del Liechtenstein è il Finanzmarktaufsicht (FMA). 4) Svizzera: l utilizzo delle polizze vita in questo paese, per chi detenga in Svizzera il proprio portafoglio per diversificare geograficamente rispetto al paese di residenza, risulta molto conveniente in vista degli accordi di tassazione transnazionali siglati.

LE POLIZZE ASSICURATIVE LE POLIZZE VITA - caratteri essenziali - L investitore stipula un contratto con la compagnia di assicurazioni vita per programmare un beneficio per la sua famiglia o il beneficiario designato, in caso di propria morte. L ammontare assicurato verrà erogato, in virtù degli elementi dell assicurazione sulla vita presenti nel contratto assicurativo, ai beneficiari nominati dal contraente, che può includere anche un trust.

LE POLIZZE ASSICURATIVE LE POLIZZE VITA - caratteri essenziali - VANTAGGIO: a differenza del trust, t il contratto tt di assicurazione i è un contratto previsto in tutti i sistemi giuridici noti, quindi in ogni Stato con una regolamentazione ad hoc. VANTAGGIO: oltre al premio versato, si può prevedere il conferimento di un portafoglio di investimenti già esistenti. Il premio può essere semplicemente il portafoglio già esistente.

LE POLIZZE ASSICURATIVE LE POLIZZE VITA - caratteri essenziali - VANTAGGIO: alto grado di sicurezza e protezione degli investimenti. Ciò in quanto gli investimenti fatti dalla compagnia assicurativa nella polizza, pur comparendo nel bilancio della compagnia di assicurazione sono depositati in un c.d. FONDO DEDICATO, in modo separato rispetto agli assets delle altre polizze sottoscritte dalla compagnia assicurativa.

LE POLIZZE ASSICURATIVE LE POLIZZE VITA - caratteri essenziali - La compagnia di assicurazione stabilisce le regole di accesso ai propri fondi dedicati, tenendo conto della eventuale normativa esistente nello Stato di appartenenza. Il fondo viene, di solito, dato in gestione a un gestore/asset manager professionale e amministrato in base alla strategia di investimento scelta dal contraente.

LE POLIZZE ASSICURATIVE LE POLIZZE VITA DI DIRITTO ITALIANO - definizione - L assicurazione sulla vita è quel contratto con cui l assicuratore, verso il pagamento di un premio, si obbliga a pagare un capitale o una rendita, al verificarsi di un evento attinente alla vita umana (morte, sopravvivenza). L assicurazione può essere stipulata sulla vita propria o su quella di un terzo. Qualora sia stipulata sulla vita altrui, è necessario il consenso del terzo, ovvero del suo legale rappresentante, quale requisito it di validità per la polizza contratta tt per il caso di morte.

LE POLIZZE ASSICURATIVE LE POLIZZE VITA DI DIRITTO ITALIANO - sottoscrizione e modalità operative - Il Codice delle Assicurazioni Private (d.lgs. 7.9.2005 n. 209) ha rafforzato i doveri di informativa e di trasparenza delle imprese di assicurazione e degli intermediari nei confronti degli assicurati.

LE POLIZZE ASSICURATIVE LE POLIZZE VITA DI DIRITTO ITALIANO - sottoscrizione e modalità operative - Il Regolamento n. 5/2006 emanato in attuazione dell art. 183 cod. ass. prevede, con riferimento ai contratti di assicurazione sulla vita, che gli intermediari debbano chiedere notizie sulle caratteristiche personali del contraente, con specifico riguardo all età, all attività lavorativa, al nucleo familiare, alla situazione finanziaria e assicurativa, alla sua propensione al rischio e alle sue aspettative in relazione alla sottoscrizione del contratto, in termini di copertura, durata ed eventuali rischi finanziari.

LE POLIZZE ASSICURATIVE LE POLIZZE VITA DI DIRITTO ITALIANO - sottoscrizione e modalità operative - Il rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste, deve risultare da apposita dichiarazione, da allegare alla proposta sottoscritta dal contraente, nella quale è inserita l avvertenza che esso pregiudica la capacità di individuare il contratto più adeguato alle sue esigenze.

LE POLIZZE ASSICURATIVE LE POLIZZE VITA DI DIRITTO ITALIANO - criteri di redazione del contratto - Ai sensi dell art. 166 del Codice delle Assicurazioni i i Pi Private, il contratto ed ogni altro documento consegnato dall impresa al contraente va redatto in modo chiaro ed esauriente. Le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del contraente o dell assicurato assicurato, sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza.

LE POLIZZE ASSICURATIVE LE POLIZZE VITA DI DIRITTO ITALIANO - nullità dei contratti - È nullo il contratto tt di assicurazione i stipulato t con un impresa non autorizzata o con un impresa alla quale sia fatto divieto di assumere nuovi affari. La nullità può essere fatta valere solo dal contraente o dall assicurato assicurato. La pronuncia di nullità obbliga alla restituzione dei premi pagati. In ogni caso non sono ripetibili gli indennizzi e le somme eventualmente corrisposte o dovute dall impresa agli assicurati ed ad altri aventi diritto a prestazioni assicurative.

LE POLIZZE ASSICURATIVE LE POLIZZE VITA DI DIRITTO ITALIANO - revocabilità della proposta - La proposta relativa ad un contratto individuale di assicurazione sulla vita è revocabile, a condizione che si tratti di contratti di durata pari o inferiore a 6 mesi. Le somme eventualmente pagate dal contraente devono essere restituite dall'impresa di assicurazione entro trenta giorni dal momento in cui ha ricevuto comunicazione della revoca

LE POLIZZE ASSICURATIVE LE POLIZZE VITA DI DIRITTO ITALIANO - diritto di recesso - Il contraente può recedere da un contratto individuale di assicurazione sulla vita, a condizione che si tratti di contratti di durata pari o inferiore a 6 mesi, entro trenta giorni dal momento in cui ha ricevuto comunicazione i che il contratto tt è concluso. I termini e le modalità per l'esercizio dello stesso devono essere espressamente evidenziati nella proposta e nel contratto di assicurazione.

LE POLIZZE ASSICURATIVE LE POLIZZE VITA DI DIRITTO ITALIANO - diritto di recesso - L'impresa di assicurazione, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al recesso, rimborsa al contraente il premio eventualmente corrisposto, al netto della parte relativa al periodo per il quale il contratto tt ha avuto effetto. L'impresa di assicurazione i ha diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'emissione del contratto, a condizione che siano individuate e quantificate.

LE POLIZZE ASSICURATIVE LE POLIZZE VITA DI DIRITTO ITALIANO - inversione dell onere della prova nei giudizi risarcitori - Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al contraente di un contratto di assicurazione sulla vita spetta all'impresa l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta.

LE POLIZZE ASSICURATIVE LE POLIZZE VITA DI DIRITTO ITALIANO - polizze vita e creditori - Possono rappresentare uno strumento di difesa del debitore nei confronti dei propri creditori in presenza di due condizioni: 1. devono assolvere a reali finalità di tipo previdenziale; 2. non devono essere oggetto di riscatto anticipato.

LE POLIZZE ASSICURATIVE LE POLIZZE VITA DI DIRITTO ITALIANO - polizze vita e creditori - Il diritto di impignorabilità e non sequestrabilità dei versamenti in polizze vita risulta inviolabile, ma solo se c è una chiara finalità previdenziale e non quella di eludere indebitamente o creditori. Pertanto, nessun creditore, fisco compreso, di colui che ha stipulato la polizza (contraente) e dell eventuale soggetto a cui favore la polizza è stipulata potrà aggredire il premio (o i premi) versato ad una compagnia o ad una banca e le eventuali rendite che detti versamenti hanno generato.

LE POLIZZE ASSICURATIVE LE POLIZZE VITA DI DIRITTO ITALIANO - La tutela vale anche nel fallimento - La tutela della polizza vale anche a fronte di un fallimento del contraente o del beneficiario. «In tema di contratto di assicurazione sulla vita, alla dichiarazione di fallimento del beneficiario non consegue lo scioglimento lo scioglimento del contratto, né il curatore, al pari di quanto previsto per le somme dovute di regola impignorabili secondo l art. 1923 c.c., può agire contro il terzo assicuratore per ottenere il valore del riscatto della relativa polizza stipulata t dal fallito quand era in bonis,..

LE POLIZZE ASSICURATIVE LE POLIZZE VITA DI DIRITTO ITALIANO - La tutela vale anche nel fallimento - non rientrando tale cespite tra i beni compresi nell attivo non rientrando tale cespite tra i beni compresi nell attivo fallimentare ai sensi dell art. 46 primo comma n. 5, considerata la funzione previdenziale riconoscibile al predetto contratto, non circoscritta alle somme corrisposte a titolo di indennizzo o risarcimento» ( Cfr. sul punto Cass. 31 marzo 2008, n. 8271).

LE POLIZZE ASSICURATIVE LE POLIZZE VITA DI DIRITTO ITALIANO - La revocatoria - Il comma 2 dell art 1923 c c esclusivamente in relazione ai premi Il comma 2 dell art. 1923 c.c. esclusivamente in relazione ai premi pagati fa salva la possibilità di ricorrere all azione revocatoria (ex art. 2901 c.c.) in merito agli atti compiuti dal creditore in pregiudizio dei creditori e quelle relative alla riduzione delle donazioni.

LE POLIZZE ASSICURATIVE LE POLIZZE VITA DI DIRITTO ITALIANO - La revocatoria - I premi pagati dall assicurato assicurato non sono esenti da pignoramento e sequestro conservativo, qualora il creditore procedente riesca a dimostrare che la polizza sia stata sottoscritta pregiudicando le ragioni dei creditori e il creditore leso sia riuscito a dare prova di tutti i presupposti dell azione revocatoria quali: 1. Esistenza di un valido rapporto di credito; 2. Atto di disposizione o inter vivos posto o in essere e dal debitore; e;

LE POLIZZE ASSICURATIVE LE POLIZZE VITA DI DIRITTO ITALIANO - La revocatoria - 1. Eventus damni: l atto latto di disposizione del debitore deve essere idoneo a produrre un pregiudizio concreto alle ragioni creditorie; 2. Consilium fraudis : consapevolezza da parte del terzo contraente del pregiudizio arrecato all atto di disposizione del debitore. La revocatoria ordinaria i si prescrive in 5 anni.

LE POLIZZE ASSICURATIVE LE POLIZZE VITA DI DIRITTO ITALIANO - La revocatoria - Per la revocatoria fallimentare l art 67 comma 2 della legge Per la revocatoria fallimentare, lart. 67 comma 2 della legge fallimentare prevede che per gli atti a titolo oneroso la revocatoria è ammessa a condizione che il curatore provi che l altra parte conosca lo stato di insolvenza del debitore, entro il termine di 6 mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento.