UFFICIO ARBITRATO E CONCILIAZIONE VADEMECUM STRUMENTI DI GIUSTIZIA ALTERNATIVA AMMINISTRATI DALLA C.C.I.A.A. DI BOLOGNA Mediazione Cos'è La Mediazione è il modo più semplice, rapido ed economico per risolvere le controversie. Con la Mediazione, infatti, è possibile risolvere una lite tra due o più soggetti con l aiuto del Mediatore, figura super partes che ha il compito di facilitare il dialogo e condurre il contenzioso a una soluzione amichevole, soddisfacente e condivisa. Nessuna decisione viene imposta: se la Mediazione va a buon fine le parti sottoscrivono un accordo che ha valore di contratto. Ove tutte le parti aderenti alla Mediazione siano assistite da un avvocato, l accordo di Conciliazione che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l espropriazione forzata, l esecuzione in forma specifica e per l iscrizione di ipoteca giudiziale. In tutti gli altri casi l accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con Decreto del Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede l Organismo di Mediazione, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell ordine pubblico. Le parti possono abbandonare il procedimento in qualsiasi momento e rivolgersi al Giudice ordinario. Come fare È sufficiente che una delle parti presenti alla Camera di Commercio una semplice domanda con la quale si indica chi sono le parti e qual è il problema. L ufficio provvederà quindi a contattare l altra parte ed organizzerà la procedura. Il Decreto del fare (D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni con Legge n. 98/2013, pubblicata nella G.U. n. 194 del 20 agosto 2013) reintroduce la Mediazione obbligatoria per le controversie in materia di: - condominio; - diritti reali; - divisione; - successioni ereditarie; - patti di famiglia; - locazione; - comodato; - affitto d azienda; - risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria; - risarcimento del danno da diffamazione con mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità; - contratti assicurativi;
- contratti bancari; - contratti finanziari. La Camera di Conciliazione della Camera di Commercio di Bologna è iscritta al n. 11 del Registro degli Organismi di Mediazione istituito presso il Ministero della Giustizia (D.Lgs. n. 28/2010 e successivi Decreti attuativi). Con l entrata in vigore del D.Lgs. n. 28/2010, il tradizionale procedimento di Conciliazione ha trovato un organica disciplina legislativa, assumendo il più appropriato nome di Mediazione. La Mediazione offre la possibilità di raggiungere la composizione delle controversie civili e commerciali, vertenti su diritti disponibili, tra due o più soggetti, tramite l assistenza di un Mediatore indipendente, imparziale e neutrale. La Mediazione è una forma di risoluzione delle controversie caratterizzata dalla rapidità, dalla semplicità, dalla riservatezza e dall economicità: - è rapida, perché sono brevi i tempi che corrono tra la presentazione della domanda ed il primo incontro tra le parti e perché il procedimento deve concludersi entro tre mesi dal deposito della domanda; - è semplice perché il procedimento si svolge senza alcuna formalità. La norma richiede solamente che al primo incontro, agli incontri successivi e fino alla conclusione della procedura le parti devono partecipare con l assistenza di un avvocato; - è riservata perché tutti coloro che intervengono nel procedimento sono tenuti alla riservatezza rispetto a quanto emerso; inoltre, tutte le dichiarazioni rese e le informazioni acquisiti nel corso della procedura non possono essere utilizzate, in alcun modo, nell eventuale giudizio successivo, salvo il consenso della parte dichiarante o da cui provengono le informazioni; - è economica perché rispetto alle ordinarie procedure giudiziali i costi sono contenuti e comunque predeterminati. Il procedimento di Mediazione Il procedimento di Mediazione è disciplinato da un Regolamento. La Mediazione può avere inizio: su iniziativa di parte; in virtù di un apposita clausola contrattuale o statutaria; demandata dal Giudice; in questo senso, la Camera di Commercio di Bologna ha stipulato un apposito protocollo con il Tribunale di Bologna e tutti gli Ordini e Collegi professionali della Provincia di Bologna;
qualora la legge preveda l obbligo di esperire un tentativo di Conciliazione/Mediazione prima di proporre l azione giudiziale. In tutti i predetti casi, il procedimento di Mediazione ha inizio con la presentazione di una domanda presso la Segreteria dell Organismo di Mediazione. Il deposito della domanda può essere effettuato: direttamente allo sportello; tramite posta all indirizzo: Organismo di Mediazione della C.C.I.A.A. di Bologna. Piazza della Costituzione, 8; 40128 Bologna; via fax al nr.: 0516093874; a mezzo p.e.c. all indirizzo: conciliazione@bo.legalmail.camcom.it; per via telematica con il servizio ConciliaCamera, strumento veloce ed efficiente per gestire le proprie Mediazioni. Il Responsabile dell Organismo, tramite la Segreteria, trasmette la domanda alla controparte, fissa il primo incontro tra le parti entro 30 giorni e designa il Mediatore, con l ausilio del quale esse tenteranno di raggiungere la composizione della controversia. Dal momento della comunicazione alla controparte, la Domanda di Mediazione produce sulla prescrizione, gli stessi effetti della domanda giudiziale. Durante il primo incontro, il Mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della Mediazione ed invita le parti ed i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura. Qualora la Mediazione porti alla composizione amichevole della controversia, viene redatto un verbale a cui viene allegato il testo dell accordo, che, se sottoscritto dalle parti e dagli avvocati, costituisce titolo esecutivo, ai fini dell espropriazione forzata, dell esecuzione in forma specifica e dell iscrizione di ipoteca giudiziale. In tutti i casi in cui la Mediazione non sortisca esito positivo, viene comunque redatto un verbale. Dalla mancata partecipazione alla Mediazione, il Giudice può desumere argomenti di prova nell eventuale giudizio successivo. Il Giudice, altresì, condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010, non abbia partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento, all entrata del bilancio dello Stato, di un somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio. Il procedimento di Mediazione si conclude entro tre mesi dalla data di deposito della domanda. I soggetti tra cui esiste una controversia possono anche presentare una domanda congiunta di Mediazione. I costi I costi del servizio di mediazione sono indicati nell apposito tariffario. Nel caso in cui le parti e gli avvocati decidano, al termine del primo incontro, di non proseguire, nulla è dovuto per le spese di Mediazione. Quando la Mediazione è condizione di procedibilità, ovvero è disposta dal Giudice, non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l ammissione al patrocinio a spese dello Stato. A tal fine la parte è tenuta a depositare presso la Segreteria
apposita dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà corredata dalla documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato. Si ricorda che l art. 20 del D.Lgs. n. 28/2010 prevede il riconoscimento di un credito d imposta, nella misura e con le modalità ivi descritte, a beneficio delle parti che corrispondono le indennità dovute agli organismi abilitati a svolgere il procedimento di Mediazione. CLAUSOLA DI MEDIAZIONE Tutte le controversie nascenti dal presente contratto verranno deferite alla Camera di Commercio di Bologna e risolte secondo il Regolamento di Mediazione da questa adottato. Per maggiori informazioni: link: http://www.bo.camcom.gov.it/regolazione-delmercato/arbitrato-e-conciliazione-1/il-servizio-di-conciliazione-1/il-servizio-di-conciliazione/ Arbitrato Cos'è È un mezzo di risoluzione di controversie di natura prevalentemente economica e commerciale. Ricorrendo all Arbitrato, le parti si impegnano ad affidare la risoluzione della controversia tra loro insorta al giudizio di uno o più Arbitri, escludendo il ricorso al Giudice ordinario. Come fare Per praticare l Arbitrato occorre inserire un apposita clausola nel contratto. Le Camere Arbitrali assistono le parti e gli Arbitri nel corso di tutto il procedimento arbitrale. Tipologie - Arbitrato rituale: è un procedimento che consente la risoluzione di controversie in forma di Lodo vincolante tra le parti, che può acquistare efficacia di Sentenza a norma della legge processuale; - Arbitrato irrituale o libero: è un procedimento finalizzato ad una decisione avente tra le parti valore negoziale.
Vantaggi I vantaggi dell Arbitrato rispetto alla giustizia ordinaria sono la rapidità, la riservatezza e la competenza tecnica degli Arbitri. Per maggiori informazioni: link Camera Arbitrale: http://www.bo.camcom.gov.it/regolazione-del-mercato/arbitrato-e-conciliazione-1/cameraarbitrale/camera-arbitrale Per maggiori informazioni: link Camera Arbitrale Immobiliare: http://www.bo.camcom.gov.it/regolazione-del-mercato/arbitrato-e-conciliazione-1/lacamera-arbitrale-immobiliare/