ACCORDO DI RISERVATEZZA. Oggi..., in..., con la presente scrittura privata sottoscritta in due originali ciascuno composto da



Documenti analoghi
ACCORDO DI RISERVATEZZA. fra. Auto Model Sport Club Italiano (AMSCI) Corso Mazzini n. 171 e Socio Richiedente Lugo di Romagna (RA) 1.

Impegno alla Riservatezza

DATA 2010 NON DISCLOSURE AGREEMENT

ACCORDO DI RISERVATEZZA

CONDIZIONI GENERALI DI LAVORO PRESSO GLI STABILIMENTI AGUSTAWESTLAND ITALIA

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETA INTELLETTUALE (emanato con decreto rettorale 5 agosto 2011, n. 786) INDICE

ACCORDO TIPO DI SEGRETEZZA 1. Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, tra

REGOLAMENTO SUGLI OBBLIGHI DI PUBBLICITA E TRASPARENZA RELATIVI ALL ORGANIZZAZIONE DELLA GE.SE.CO. ARZACHENA SRL

COMUNE DI FOSSO PROVINCIA DI VENEZIA

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL ALBO PRETORIO ON LINE

CONSIDERATO CHE. Adesso, dunque, in considerazione delle precedenti premesse, con la presente il sottoscritto si impegna come segue:

Addendum relativo all Iniziativa per i Consulenti di Servizi e Software Microsoft

Legge federale sui giuristi d impresa (LGIm)

Allegato: Contratto di fornitura di servizi

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL ALBO PRETORIO ON LINE

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI REP. N CONTRATTO D OPERA SENZA VINCOLO DI SUBORDINAZIONE PER COLLABORAZIONE

COMMISSIONE DI CERTIFICAZIONE Viale Jacopo Berengario, Modena tel /2 - fax

ADOTTA UNA GUGLIA: SCOLPISCI SCHEDA DONATORE IL TUO NOME NELLA STORIA

COMUNE DI SANSEPOLCRO REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL ALBO PRETORIO ON LINE

Per Non litigare. O per litigare bene

Provincia Autonoma di Bolzano Disciplinare organizzativo per l utilizzo dei servizi informatici, in particolare di internet e della posta

2. Il trat (Indicare le modalità del trattamento: manuale / informatizzato / altro.) FAC-SIMILE

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE DELL ELENCO DEI FORNITORI

PREMIO IMPRESA + INNOVAZIONE + LAVORO POLI DI INNOVAZIONE Domanda di Partecipazione

OFFERTA POST BOX CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO ARCHIVIO

SCHEMA DI CONTRATTO DI FILIERA

CONTRATTO TIPO DI CESSIONE DI DIRITTI DI PRIORITA SU BREVETTO

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER L'ACCESSO AL SERVIZIO ESPERTO ON LINE CON IMPORTO PREPAGATO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA

1 - Parti, oggetto del contratto e definizioni: 2 - Modalità di realizzazione e fornitura dei Servizi 3 - Corrispettivo e tempi di pagamento

PROFILI DEI PROCEDIMENTI DI REGOLAZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO:

1. Premessa e definizioni

CONVENZIONE TRA. Premesso

CONTRATTO DI SVILUPPO SOFTWARE (MODELLO CONTRATTUALE SUGGERITO DALL ANASIN) Azienda ) si obbliga a fornire al Cliente ai termini e

COMUNE DI BONITO Provincia di Avellino

CARTA DEI SERVIZI. Premessa:

CONTRATTO DI RICERCA COMMISSIONATA

MODELLO PER INTERMEDIARI/BANCHE PER LA COSTITUZIONE DI DEPOSITO VINCOLATO IN TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO PER IL RIMBORSO DELL IVA

Indirizzo di posta elettronica Telefono Cellulare

PROCEDURA DI INTERNAL DEALING RELATIVA ALLE OPERAZIONI SU AZIONI DI VISIBILIA EDITORE S.P.A. POSTE IN ESSERE DAGLI AMMINISTRATORI

REGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI ALL ALBO CAMERALE. (Adottato con delibera della Giunta Camerale n.72, del 17 ottobre 2014)

Disciplinare di conferimento dell incarico per pratica S.C.I.A. Vigili del Fuoco del nuovo asilo nido di Via Alfieri (edificio

COMUNE DI NORMA PROVINCIA DI LATINA

A Democracy CLASSIC Quota 250,00

CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI PER

Agosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI

CONTRATTO PER L'UTILIZZO DEL SISTEMA PER SCAMBI/CESSIONI DI GAS AL PUNTO DI SCAMBIO VIRTUALE

REGOLAMENTO SUI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E SUL DIRITTO D ACCESSO

LICENZA D USO di SOFTWARE

CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICULARE

CLAUSOLE CONTRATTUALI PER L APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI NELL AMBITO DI ATTIVITÀ SOGGETTE AD UNBUNDLING REV.

Regolamento per la tutela della riservatezza dei dati personali

CONTRATTO DI COMODATO D USO GRATUITO DI STRUTTURE RICETTIVE DI PARTICOLARE PREGIO STORICO ARCHITETTONICO AMBIENTALE O ARTISTICO

REGOLAMENTO SULLA PUBBLICAZIONE ALL ALBO INFORMATICO DEI PROVVEDIMENTI AMMMINISTRATIVI DELL I.R.C.C.S. CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DI AVIANO

Consulta Regionale Volontariato di Protezione Civile

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI, PER LA CREAZIONE DEL REGISTRO PUBBLICO DEI MEDIATORI CULTURALI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA.

Inquadramento giuridico della figura del consulente finanziario indipendente. Scritto da Ugo Bonomini

ALLEGATO N. 1 REGOLAMENTO GENERALE DELLA DUE DILIGENCE. 1. Introduzione

TERMINI E CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

CONTRATTO PER LA MOBILITA GRATUITA GARANTITA. L anno, il giorno del mese di in, TRA

Contratto di collaborazione professionale non subordinata di tipo a progetto

CAPITOLATO D APPALTO PER I SERVIZI INERENTI AL TRATTAMENTO DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI LIVORNO

Consorzio Sviluppo Italia

RISERVATEZZA E VALORIZZAZIONE DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE. Allegato I

CONTRATTO DI CONVENZIONE PER LA SOTTOSCRIZIONE DI SERVIZI AI DIPENDENTI

COMUNE DI CAGLI. Provincia di Pesaro Urbino. Piazza Matteotti n.1 - tel fax municipio@comune.cagli.ps.

CONTRATTO DI CONSULENZA

Allegato n. 2 al Bando SCHEMA DI IMPEGNO DI RISERVATEZZA

L anno., il giorno. del mese di.. presso

CAPITOLATO GENERALE adottato ai sensi dell art. 3 del Regolamento dei Contratti

MANDATO DI ASSISTENZA PER LA GESTIONE DELLE ANAGRAFI ZOOTECNICHE

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITA DI CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO CON RITO CIVILE E PER LA DISCIPLINA DELL INIZIATIVA: SI, IN

REGOLAMENTO PER LA CITTADINANZA ATTIVA

R E G I O N E U M B R I A GIUNTA REGIONALE. Direzione Affari Generali della Presidenza e della Giunta regionale. Servizio Segreteria della Giunta

Organismo di Mediazione Forense di Pordenone P.le Giustiniano Pordenone N. 395 del Registro degli Organismi di Mediazione

Antiriciclaggio: potenziali conflitti tra normative di Paesi diversi. Il caso Filippine (Giovanni Imbergamo)

NUTRIAD ITALIA S.R.L. CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE Direzione Centrale Risorse Strumentali CENTRALE ACQUISTI. Allegato 1-bis al Disciplinare di Gara

IDEATHON Contest di problem solving creativo

..., di seguito denominato/a anche CONSULENTE. premesso che:

MOBYT S.P.A. PROCEDURA DI INTERNAL DEALING - 1 -

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. Disciplina del franchising N d iniziativa del deputato CARLUCCI. Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati

CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA FORNITURA DI NUMERO VERDE 800 TRA

ATTO D AMORE CONTRATTO DI UNIONE CIVILE

MODELLO PER INTERMEDIARI/BANCHE PER LA COSTITUZIONE DI DEPOSITO VINCOLATO IN TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO PER IL RIMBORSO DELL IVA

LA GIUNTA REGIONALE. - su proposta dell Assessore al Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche, Sig. Alberto Cerise; D E L I B E R A

OGGETTO: Accordo di collaborazione con i CAF - schema di convenzione.-

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI

Informazioni per la presentazione di domande di erogazione

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE ALL ALBO PRETORIO ONLINE

CODICE DI COMPORTAMENTO DELLA GALBUSERA ASSICURAZIONI S.A.S.

RISPOSTA DI ADESIONE ALLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE ATTIVATA natura giuridica della parte

CONDIZIONI SPECIFICHE DI SERVIZIO PACCHETTO HUBILITAS SYNC-COMMERCE OFFERTO DA BLUPIXEL IT SRL

Architectura.Place. Se non diversamente indicato, tutti i testi, immagini e video inseriti da membri registrati nel sito web

CONTRATTO DI CONSULENZA PROFESSIONALE

DISCIPLINARE DI INCARICO DI DIRETTORE RESPONSABILE DELLA NEWSLETTER SEMESTRALE EDITA DAL SERVIZIO POLITICHE EUROPEE DELLA PROVINCIA DA SVOLGERSI NEL

SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO SERVIZI ASSISTENZIALI SANITARI E ALTRI SERVIZI AUSILIARI

ORGANISMO FORENSE DI MEDIAZIONE E ARBITRATO DI URBINO ORDINE DEGLI AVVOCATI DI URBINO STATUTO

Codice Etico. per le società del gruppo Liebherr e rispettivi collaboratori

Transcript:

ACCORDO DI RISERVATEZZA Oggi..., in..., con la presente scrittura privata sottoscritta in due originali ciascuno composto da quattro pagine, le parti (Nome ricercatore) nato/a a (Luogo) il (data di nascita), codice fiscale n., residente in (Città, Via, Piazza) e Ragione Sociale, partita IVA, codice fiscale e P.IVA N., in persona del suo legale rappresentante., che sottoscrive anche in proprio (d ora in avanti denominata anche Parte Ricevente) premesso che a) (Nome ricercatore) ha progettato (inserire descrizione progetto/invenzione/brevetto) ed è titolare di informazioni segrete ad esso relative; b) Parte Ricevente svolge varie attività, tra cui quella di ed è interessata a ricevere informazioni da (Nome ricercatore) per valutare una collaborazione; c) al solo fine di valutare una possibile collaborazione (Nome ricercatore) è disponibile a mettere a disposizione di Parte Ricevente alcune informazioni relative al suo progetto, a condizione che Parte Ricevente si impegni a mantenere il segreto su di esse convengono e stipulano quanto segue Art. 1 (Validità della premessa). La premessa costituisce parte integrante del presente contratto. Art. 2 (Informazioni Riservate). Ai fini del presente contratto Informazioni Riservate significa il Progetto, le informazioni, i dati, le conoscenze, il know-how, gli studi, i metodi di ricerca, i procedimenti, le formule, le idee, i progetti, i disegni, le relazioni tecniche, e quant altro sia relativo al progetto/invenzione/brevetto descritto in premessa. Le Informazioni Riservate sono state trasmesse a Parte Ricevente in forma scritta o tangibile ovvero in forma orale o intangibile. Pag 1 di 4

Quelle trasmesse in forma scritta o tangibile saranno identificate come informazioni riservate e Parte Ricevente dovrà firmare per ricevuta. Quelle trasmesse in forma orale, via e-mail o intangibile dovranno essere seguite, entro trenta giorni, da una comunicazione scritta via raccomandata a.r. da (Nome ricercatore) a Parte Ricevente che le qualifica come informazioni riservate. Art. 3 (Scopo del presente contratto). Questo contratto è concluso per la protezione delle Informazioni Riservate di (Nome ricercatore) e non impone a (Nome ricercatore) di comunicare particolari Informazioni Riservate, rimanendo (Nome ricercatore) libero di decidere quali Informazioni Riservate comunicare o rendere disponibili a Parte Ricevente. Art. 4 (Obblighi di protezione). Parte Ricevente deve mantenere, in ogni parte del mondo, il segreto sulle Informazioni Riservate che non devono essere comunicate a terzi o diffuse e non devono essere utilizzate per fini diversi dalla valutazione della possibilità di collaborare con (Nome ricercatore). A tal fine Parte Ricevente tratterà le Informazioni Riservate con le stesse cautele che adotterebbe se ne fosse proprietaria o titolare, adotterà misure di sicurezza tecniche e giuridiche ragionevolmente idonee a mantenere la segretezza e non farà venire in contatto con le Informazioni Riservate soggetti che non siano strettamente necessari per la loro valutazione e che non siano vincolati al segreto e, per iscritto, al presente accordo, ferma restando la responsabilità di Parte Ricevente per le violazioni dei soggetti ai quali avrà comunicato le Informazioni Riservate. Parte Ricevente dovrà comunicare a (Nome ricercatore) i nomi di tutte le persone che sono venute in contatto con le Informazioni Riservate. Art. 5 (Obblighi di comunicazione). Parte Ricevente dovrà avvertire immediatamente (Nome ricercatore) delle eventuali violazioni delle Informazioni Riservate di cui Parte Ricevente sia venuta a conoscenza e dovrà collaborare con (Nome ricercatore) nella tutela dei diritti di quest ultimo. Nel caso in cui, per disposizione di legge o regolamentari o in attuazione di un provvedimento di Autorità competenti, sia necessario comunicare le Informazioni Riservate, sarà obbligo delle Parti consultarsi reciprocamente al fine di giungere ad un accordo riguardo i tempi e i contenuti di qualsiasi comunicazione, salvo diversa previsione di legge, regolamento o della pubblica autorità Art. 6 (Uso delle Informazioni Riservate). Parte Ricevente potrà usare le Informazioni Riservate soltanto per valutare una possibile collaborazione con (Nome ricercatore) e Pag 2 di 4

soltanto per il tempo necessario a tale scopo. Parte Ricevente non può analizzare né utilizzare le Informazioni Riservate al di fuori di tale finalità. Art. 7 (Proprietà dei materiali). Tutti i materiali esibiti, consegnati e trasmessi a Parte Ricevente e contenenti Informazioni Riservate rimangono proprietà di Università degli Studi di Firenze/ (Nome ricercatore) e senza ritardo, così come le Informazioni Riservate stesse, dovranno essere da Parte Ricevente restituiti a Università degli Studi di Firenze/ (Nome ricercatore), distrutti o cancellati dalle memorie dei computer e da qualsiasi altro supporto di memoria, sia locale che remoto, a semplice richiesta di Parte Ricevente o, al più tardi, al momento dell interruzione dei rapporti tra Università degli Studi di Firenze/ (Nome ricercatore) e Parte Ricevente. Art. 8 (Diritti di proprietà intellettuale e industriale). Tutti i diritti di proprietà industriale e intellettuale sulle Informazioni Riservate e su ogni altra informazione che Università degli Studi di Firenze/ (Nome ricercatore) comunichi o renda disponibili a Parte Ricevente sono e rimangono di Università degli Studi di Firenze/ (Nome ricercatore). Né la conclusione, né l esecuzione del presente contratto né la comunicazione o messa a disposizione di alcuna Informazione Riservata potrà essere considerata una cessione o licenza di diritti di proprietà industriale o intellettuale a Parte Ricevente. Università degli Studi di Firenze/ (Nome ricercatore) si riserva, per tutto il mondo, il diritto di depositare domande di brevetto e di usare informazioni segrete che incorporino una o più Informazioni Riservate. Parte Ricevente si impegna, per tutto il mondo, a non depositare domande di brevetto e a non usare informazioni segrete che incorporino una o più Informazioni Riservate. Qualora dall analisi delle Informazioni Riservate Parte Ricevente ottenga eventualmente know-how, la titolarità di questo sarà di Università degli Studi di Firenze/ (Nome ricercatore). Art. 9 (Responsabilità). (Nome ricercatore) non presta alcuna garanzia, né esplicita né implicita sulla correttezza, completezza, utilizzabilità per scopi specifici delle Informazioni Riservate e non sarà responsabile per danni causati a Parte Ricevente dall uso delle Informazioni Riservate, salvo casi di dolo o colpa grave. In tal caso saranno comunque esclusi i danni non prevedibili e i danni indiretti. Art. 10 (Durata). Gli obblighi di segretezza previsti dal presente contratto a carico di Parte Ricevente Pag 3 di 4

rimarranno in vigore relativamente ad ogni Informazione Riservata fino a che (Nome ricercatore) non farà venire meno la segretezza della stessa Informazione Riservata, salvo i più lunghi termini previsti dalla legge, da provvedimenti giurisdizionali o da altri contratti. I divieti di utilizzo previsti dal presente contratto a carico di Parte Ricevente resteranno in vigore per i due anni successivi al venir meno per qualsiasi causa dei diritti di proprietà industriale sulla singola Informazione Riservata, salvo i più lunghi termini previsti dalla legge, da provvedimenti giurisdizionali o da altri contratti. In ogni caso rimangono fermi a carico di Parte Ricevente gli obblighi e i divieti derivanti dagli articoli 98 e 99 del Codice della Proprietà Industriale, dagli articoli 622 e 623 del Codice Penale nonché dalle normative in materia di brevetti, di segreti industriali, di concorrenza sleale che siano vigenti in qualsiasi parte del mondo. Art. 11 (Forma). Qualsiasi modifica al presente contratto dovrà essere fatta per iscritto con atto sottoscritto da entrambe le parti. Art. 12 (Tolleranza). L eventuale tolleranza di (Nome ricercatore) ad inadempimenti di Parte Ricevente, dei suoi amministratori, dipendenti e consulenti esterni agli obblighi previsti dal presente contratto non vale come rinuncia di (Nome ricercatore) a far valere i suoi diritti in qualsiasi momento. Art. 13 (Legge applicabile e giurisdizione). Il presente contratto e tutti i rapporti tra (Nome ricercatore) e Parte Ricevente saranno soggetti alla legge italiana e alla competenza giurisdizionale esclusiva dell Autorità Giudiziaria italiana. Art. 14 (Foro competente). Per qualsiasi controversia tra (Nome ricercatore) e Parte Ricevente relativa al presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Firenze. Ai sensi dell art. 1341, secondo comma, Cod. Civ. vengono specificamente approvate i seguenti articoli Art. 3 (Scopo del presente contratto); Art. 4 (Obblighi di protezione); Art. 6 (Uso delle Informazioni Riservate); Art. 7 (Proprietà dei materiali); Art. 8 (Diritti di proprietà intellettuale e industriale); Art. 9 (Responsabilità); Art. 10 (Durata); Art. 12 (Tolleranza) e Art. 14 (Foro competente). Pag 4 di 4

Pag 5 di 4