- La Legge Regionale 17 maggio 2016, n. 9, recante Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro, con la quale viene istituita l ASPAL;

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PROTOCOLLO D INTESA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI INTERESSE COMUNE PER LA PROMOZIONE DELL OCCUPAZIONE DELLE PERSONE INVALIDE DEL LAVORO E AFFETTE DA MALATTIE PROFESSIONALI Tra L Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro (ASPAL) con sede in Cagliari, via Is Mirrionis n. 195, C.F. 92028890926, nella persona del Direttore Generale Dott. Massimo Temussi e L Istituto Nazionale per l Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, Direzione regionale Sardegna, di seguito indicata con INAIL Sardegna, con sede legale in Cagliari, Via Sonnino n. 96, C.F. 01165400589, P.IVA 00968951004, rappresentata dal Direttore Regionale, Dott.ssa Enza Scarpa PREMESSO che il presente protocollo d intesa è finalizzato all individuazione di ambiti di collaborazione fra l ASPAL e l INAIL Sardegna, relativamente ad attività di comune interesse in materia di occupazione degli invalidi del lavoro, che saranno oggetto di puntuale disciplina attraverso appositi accordi operativi; VISTI - La L. 7 agosto 1990 n. 241, che prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune; - Il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150, in particolare l art. 1 relativo alla rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro, ed il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151, artt. 1, 5 e 8; - La Legge 12 marzo 1999, n. 68, Norme per il diritto al lavoro dei disabili, ed in particolare l art. 1, co. 5 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, che dispone che per la valutazione e la verifica della residua capacità lavorativa derivante da infortunio sul lavoro e malattia professionale, ai fini dell'accertamento delle condizioni di disabilità è ritenuta sufficiente la presentazione di certificazione rilasciata dall'inail ; - La Legge Regionale 17 maggio 2016, n. 9, recante Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro, con la quale viene istituita l ASPAL; - Il Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; Pag.1 di 6

- Il Decreto Ministeriale del 27 gennaio 1987, n. 137, recante Regolamento per l'erogazione dell'assegno di incollocabilità; - Il Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144 - Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2000, in particolare gli artt. 5 e 6, in materia rispettivamente di diagnosi funzionale della persona disabile e di relazione conclusiva - La circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 10 luglio 2001, n. 66, che fornisce Indicazioni operative in materia di accertamenti sanitari e di assegno di incollocabilità, con riferimento alle assunzioni obbligatorie; - La Legge 23 dicembre 2014, n. 190, in particolare all art. 1, co. 166 - La Determina del Presidente dell INAIL dell 11 luglio 2016 n. 258: Regolamento per il reinserimento e l integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro in attuazione della legge 23 dicembre 2014, n.190, articolo 1, comma 166. - Il Regolamento per il reinserimento e l integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro di cui alla Circolare applicativa INAIL n. 51 del 30/12/2016, integrata dalle Circolari applicative INAIL n. 30 del 25/07/2017, che fa specifico riferimento a Inserimento in nuova occupazione a seguito di incontro tra domanda e offerta di lavoro, e n. 6 del 26/02/2019, che introduce Modifiche agli articoli 5, 6 e 9. DATO ATTO che l art. 1 della LR 9/2016 stabilisce che la Regione Autonoma della Sardegna riconosce il diritto al lavoro come diritto della persona e promuove le condizioni per renderlo effettivo attraverso un efficace sistema di servizi per il lavoro e misure di politica attiva finalizzati, fra l altro, a promuovere l'occupazione, l'attivazione al lavoro e l'occupabilità e potenziare il sistema di incontro fra domanda e offerta di lavoro e, in particolare, a prevedere azioni idonee a garantire l'inserimento e la permanenza nel mercato del lavoro delle persone con disabilità; CONSIDERATO che, ai sensi dell art. 19, co. 2 della LR 9/2016, l ASPAL è la struttura che gestisce la materia dell'inserimento lavorativo delle persone con disabilità ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 68 del 1999, e successive modifiche ed integrazioni, e i centri per l'impiego sono individuati quali uffici competenti per l'erogazione dei servizi, mentre l INAIL, secondo la citata circolare 66 del 2001 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, è in possesso di idonei strumenti tecnici e operativi e dotato delle necessarie Pag.2 di 6

professionalità e pertanto è competente per quanto riguarda l'accertamento dello stato invalidante ed il controllo sulla permanenza di tale stato con riferimento agli invalidi del lavoro, coerentemente con i principi del DPCM 13 gennaio 2000; CONSIDERATO che, secondo le indicazioni della circolare richiamata al punto precedente, l INAIL cura la formulazione della diagnosi funzionale e la redazione della relazione conclusiva che contiene «suggerimenti in ordine ad eventuali forme di sostegno e strumenti tecnici necessari per l'inserimento o il mantenimento al lavoro della persona disabile» e che l esito dell'accertamento costituirà oggetto di informativa ai Comitati tecnici preposti alla definizione del percorso di inserimento al lavoro, ai sensi della legge n.68 ; CONSIDERATO che il comma 7 dell art. 19 della Legge Regionale 9/2016 prevede che presso i centri per l impiego individuati al comma 5 della medesima legge opera un comitato tecnico con compiti di: valutazione delle capacità lavorative delle persone con disabilità; predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di disabilità; ogni altro compito a esso espressamente attribuito dalla legge n. 68/99 e successive modificazioni e integrazioni ; CONSIDERATO che, ai sensi dell art. 10 della LR 9/2016, l ASPAL è la struttura competente per l'erogazione dei servizi per il lavoro e la gestione delle misure di politica attiva connesse alle funzioni e ai compiti della Regione, fra le quali rientrano la materia dell inserimento lavorativo delle persone con disabilità, la fornitura di servizi alle imprese e l accompagnamento al lavoro, mentre la legge 23 dicembre 2014, n. 190, che all art. 1, co. 166 attribuisce all'inail competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, da realizzare con progetti personalizzati mirati alla conservazione del posto di lavoro o alla ricerca di nuova occupazione, con interventi formativi di riqualificazione professionale, con progetti per il superamento e per l'abbattimento delle barriere architettoniche sui luoghi di lavoro, con interventi di adeguamento e di adattamento delle postazioni di lavoro ; CONSTATATO che, per l erogazione di diversi servizi rientranti nelle finalità istituzionali delle due parti, è necessario l intervento di entrambe le amministrazioni e che sussiste un interesse comune alla realizzazione e promozione di progetti finalizzati a favorire l inserimento nel mercato del lavoro, la conservazione dell occupazione ed il miglioramento delle condizioni lavorative delle persone disabili; RITENUTO NECESSARIO, anche ai fini della costruzione e del potenziamento della rete dei servizi per il lavoro (D.Lgs. 150/2015 e LR 9/2016), individuare Pag.3 di 6

modalità di collaborazione efficaci, mediante la condivisione di procedure uniformi sull intero territorio regionale; Tutto ciò premesso, visto e considerato SI CONVIENE E SI SOTTOSCRIVE QUANTO SEGUE ARTICOLO 1 Le premesse fanno parte integrante del presente Protocollo d Intesa. ARTICOLO 2 Il presente Protocollo d Intesa ha per oggetto la collaborazione fra ASPAL e INAIL Sardegna, ai fini della implementazione della rete per i servizi per il lavoro, in particolare nell ambito delle politiche in favore delle persone disabili. ARTICOLO 3 L obiettivo delle parti è quello di definire procedure e modalità di lavoro condivise, uniformi su tutto il territorio regionale, funzionali al collocamento mirato, alla conservazione del posto ed al miglioramento delle condizioni di lavoro delle persone invalide del lavoro o affette da malattie professionali. ARTICOLO 4 Le procedure oggetto della collaborazione sono quelle elencate di seguito: a) L accertamento della capacità lavorativa residua a seguito di invalidità da lavoro e di malattia professionale, in coerenza con le disposizioni del DPCM del 13 gennaio 2000, ai fini del collocamento mirato; b) La dichiarazione di incollocabilità, ai fini del riconoscimento del relativo assegno; c) Le misure per il reinserimento e l integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, legate al relativo regolamento approvato con Determina del Presidente dell INAIL dell 11 luglio 2016 n. 258 e disciplinato dalle circolari applicative n. 51 del 30 dicembre 2016, e n. 30 del 25 luglio 2017; d) La presa in carico multidisciplinare, ai fini della valutazione bio-psico-sociale, anche attraverso la creazione di un apposita rete territoriale e la realizzazione di misure sperimentali. ARTICOLO 5 Pag.4 di 6

Le parti convengono che ciascuno dei punti di cui al precedente articolo sarà oggetto di un apposito accordo operativo che disciplini nel dettaglio i rispettivi impegni e responsabilità nonché gli aspetti procedurali. ARTICOLO 6 La gestione del protocollo d intesa e l elaborazione degli accordi operativi è affidata, per l ASPAL al Servizio Politiche a favore di soggetti a rischio di esclusione e nello specifico ad un apposito gruppo individuato all interno del settore Collocamento mirato e gestione L. 68/99. Per l INAIL la cura di tali attività è assegnata alla Direzione Regionale Sardegna- Ufficio programmazione organizzazione e attività istituzionali ed équipe di II livello. Ciascuno degli accordi operativi disciplinerà l attuazione delle attività, individuando i soggetti competenti per entrambe le parti e le modalità di monitoraggio, anche tramite apposite cabine di regia. Per la condivisione e l attuazione degli accordi di cui sopra entrambi gli enti si avvarranno della collaborazione delle proprie strutture territoriali. ARTICOLO 7 (Trattamento dati personali e sanitari) Gli operatori coinvolti, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e successive modifiche ed integrazioni, con il presente atto, sono autorizzati al trattamento, nei modi e con i limiti di legge, dei dati personali detenuti dall INAIL e dall ASPAL per le attività oggetto dell accordo, ai soli fini del loro espletamento e nei limiti dello stesso. Sono autorizzati altresì alla raccolta, elaborazione e conservazione (su supporto cartaceo, fotografico, magnetico, telematico ed informatico) dei dati personali e sanitari dei beneficiari. Fermo restando il rispetto delle norme vigenti, tutto il personale ASPAL e INAIL è, inoltre, tenuto a mantenere il segreto e a non dare informazioni e/o notizie di quanto vengano a conoscenza sia in occasione dell attività, sia in relazione alla presenza nei locali presso cui si svolgono le attività previste nel presente protocollo d intesa. In ciascun accordo operativo saranno disciplinate in maniera più articolata le modalità di trattamento e conservazione dei dati. ARTICOLO 8 (Durata e controversie) Il presente accordo vincola le parti dal momento della sottoscrizione di tutti i soggetti firmatari e ha durata di anni cinque, fatto salvo il diritto di ciascuna delle parti di recedere per giustificati motivi, con un preavviso di tre mesi dalla data di operatività del recesso. Pag.5 di 6

Il presente accordo può essere integrato, sostituito, modificato e rinnovato su iniziativa delle parti contraenti al fine di perseguire in maniera più efficace le finalità e gli obiettivi indicati o per individuarne di nuovi. Per quanto non espressamente disposto si rimanda alle disposizioni di legge in materia. Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti firmatarie in ordine alla interpretazione, esecuzione, efficacia, risoluzione ed in genere alle sorti dell accordo si procederà ad un tentativo di composizione amichevole. Nel caso in cui non si dovesse giungere ad un accordo valgono le disposizioni del combinato disposto dagli articoli 11 e 15 della L. 241/90. Il presente accordo viene redatto in duplice copia e trattenuto in originale da ciascuna parte contraente. Letto, approvato e sottoscritto Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro (ASPAL) Il Direttore Generale Dott. Massimo Temussi Istituto Nazionale per l Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, Direzione regionale Sardegna (INAIL Sardegna) Il Direttore Regionale Dott.ssa Enza Scarpa Pag.6 di 6