N. R.G. 2016/15944 TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SESTA SEZIONE CIVILE Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 15944/2016 promosso da: PLASTIC PB DI POZZI LUIGI & C. SNC (P.IVA 00207880139), con il patrocinio dell avv. PONTREMOLI ALESSANDRO e dell avv. ISABELLA SANVITO elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. PONTREMOLI ALESSANDRO RICORRENTE contro DEUSTCHE BANK SPA (C.F. 01340740156) con il patrocinio dell avv. GIANGROSSI ILARIO e dell avv. CRISAFULLI SALVINA (CRSSVN83S44F206R) PIAZZA SAN BABILA, 1 20122 MILANO; elettivamente domiciliato in PIAZZA SAN BABILA, 1 20122 MILANO presso il difensore avv. GIANGROSSI ILARIO RESISTENTE Il Giudice dott. Antonella Cozzi, a scioglimento della riserva assunta all udienza del 13/04/2016, ha pronunciato la seguente Pagina 1 ORDINANZA Con ricorso ex art. 700 c.p.c., la Plastic P.B. di Pozzi Luigi & C. s.n.c. chiedeva al Tribunale di ordinare a Deutsche Bank S.p.A. di provvedere alla cancellazione immediata della segnalazione in sofferenza del nominativo della ricorrente presso la Centrale Rischi della Banca d Italia e/o altra banca dati del sistema c.d. Eurisc. In particolare la ricorrente esponeva: - di svolgere attività di produzione e commercializzazione di materie plastiche sin dal 1968 e di essere cliente dal 1978 della BANCA POPOLARE DI LECCO, ora DEUTSCHE BANK SPA, con un affidamento sul conto corrente dal mese di settembre 2003, inizialmente per circa 100.000,00 euro, poi ridotto ad euro 75.000,00 nel corso del 2014 sino al 3.3.2015; - di aver promosso un giudizio avanti il Tribunale di Lecco, nel febbraio 2014, contestando l applicazione di condizioni economiche illegittime al rapporto di c/c (causa R.G. n 703/14) con richiesta di storno e/o riaccredito di circa 100.000,00 euro; - che con lettera in data 6.2.2015 la banca revocava la linea di credito di cui sopra intimando il rientro immediato, ed a far data dal mese di marzo 2015, nonostante la sussistenza della linea di credito (rinnovata sino al 3.3.2015) e le ampie garanzie personali dei soci della
s.n.c., oltre alle fideiussioni degli amministratori Pozzi Luigi e Varisco Virginia Luisa (per 45.000,00 euro ciascuno), segnalava il nominativo della ricorrente presso la Centrale Rischi della Banca d Italia con appostazione a sofferenza (doc.6); La ricorrente assumeva l illegittimità della segnalazione suindicata in quanto non risultava preceduta da un rituale preavviso e comunque per il difetto dei presupposti di legge e/o di qualsivoglia istruttoria finalizzata a verificare lo stato di effettiva incapacità ad adempiere dei debitori e dei fideiussori, considerato, invece, che la ricorrente intratteneva rapporti da oltre venti anni con altri tre istituti di credito, presso i quali erano accesi altrettanti affidamenti su conto corrente, godendo di ottima affidabilità bancaria in ragione del mezzo secolo di attività e della buona situazione finanziaria e patrimoniale attestata dai bilanci aziendali in utile (da ultimo vedasi esercizi 2012, 2013 e 2014). La ricorrente sosteneva anche la sussistenza del periculum in mora per il rifiuto, sul finire dell anno 2015, della richiesta di finanziamento di 100.000,00 euro finalizzato all acquisto di attrezzature e macchinari (vedasi lettera risposta del Credito Valtellinese), a causa dell illegittima segnalazione. La Deutsche Bank si costituiva in giudizio sostenendo l'inammissibilità del ricorso ex art. 700 c.p.c. alla stregua dell'art. 4 co. 1 lett. l) del D. Lgs. n. 196 del 2003 ("Codice della Privacy"), in quanto l iscrizione del nominativo nella banca dati della Centrale Rischi della Banca d Italia, implica un'attività che rende detto nominativo conoscibile a tutti i soggetti fruitori del sistema informativo in questione. Nel merito sosteneva la legittimità del comportamento della banca, precisando che non vi è prova in atti che la linea di credito concessa alla ricorrente sia stata rinnovata sino al 3.3.2015, né vi è prova delle garanzie personali dei soci della s.n.c. (vi è in atti solo una fideiussione per 45.000,00, che è inferiore all esposizione debitoria della società pari a 60.549,07 al momento del recesso del 6.2.2015) e che dai bilanci prodotti risulta la situazione di grave difficoltà economica della società. Quanto alla segnalazione, richiamava il preavviso del 3.3.2014 (raccomandata A/R) che faceva seguito al sollecito di pagamento del 29.1.2014, a cui la società rispondeva con la notifica, in data 7.3.2014, dell atto di citazione innanzi al Tribunale di Lecco e evidenziava che la segnalazione in sofferenza veniva effettuata dalla Deutsche Bank S.p.A. soltanto in data 26.3.2015, dopo un secondo preavviso (del 26.2.2015) ed a fronte della reiterata inerzia della debitrice perdurante dal febbraio 2015, quando la banca aveva comunicato il recesso dal rapporto di conto corrente ed invitato la società a rimborsare il saldo debitore di 60.549,07. La resistente contestava anche la sussistenza del periculum in mora per il decorso di oltre un anno dalla segnalazione al ricorso. Pagina 2
Occorre preliminarmente esaminare l eccezione di inammissibilità del ricorso ex art 700 c.p.c. per l applicazione della normativa di cui al D. Lgs. n. 196 del 2003 ("Codice della Privacy"), che deve essere respinta in quanto infondata. Infatti, a seguito dell abrogazione del rimedio urgente di cui al comma 6 art.152 Codice privacy (relativo a tutte le controversie che riguardano l applicazione delle disposizioni del presente codice, comprese quelle inerenti ai provvedimento del garante in materia di protezione dei dati personali ), permane in vigore solo il rimedio urgente di cui all art.10 comma 3 D.L.vo n.150/11, che è previsto unicamente avverso i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali che ha quindi ad oggetto il solo operato del Garante, per i provvedimenti emessi (od omessi) dal Garante per la protezione dei dati personali e non si estende ai provvedimenti di altri soggetti, diversi dal Garante, che abbiano segnalato al Garante i dati rimessi alla sua protezione. Ciò premesso, nel caso in cui sia contestato l operato dell intermediario, per avere effettuato una segnalazione illegittima alla Centrale Rischi della Banca d Italia, l oggetto della contestazione non è l operato della Centrale Rischi (la quale non ha strumenti per verificare che la segnalazione sia corretta), ma quello di un soggetto terzo, ossia l istituto di credito che ha effettuato la segnalazione. Ne consegue che la domanda di sospensione/cancellazione della segnalazione non rientra nell ambito del rimedio tipico del ricorso di cui all art. 10 comma 3 D.L.vo n.150/11 ed è quindi ammissibile il rimedio cautelare residuale di cui all art. 700 c.p.c.. Nel merito si rileva che dalla visura della Centrale Rischi (doc. n 6) la società ricorrente risulta segnalata nella categoria sofferenze, per l esposizione di 62.822, con la classificazione di credito non contestato (stato rapporto 902 ). La segnalazione suindicata non dà conto della contestazione della pretesa creditoria della banca, che è provata dalla pendenza avanti il Tribunale di Lecco, dal febbraio 2014, della causa R.G. n 703/14, avente ad oggetto il rapporto di conto corrente, che ha originato il saldo debitore per cui è avvenuta la segnalazione. La pendenza della causa suindicata è sufficiente a far ritenere sussistente il fumus boni iuris dell illegittimità della segnalazione a sofferenza effettuata dalla Deutsche Bank, che ha richiesto la segnalazione con la classificazione del credito non contestato (codice 902 ) anziché con quella di credito contestato (codice 901 ), essendo la pendenza di una causa un elemento idoneo a far ritenere contestato il credito, a prescindere dalla sua fondatezza. Infatti, la segnalazione deve avvenire secondo le istruzioni della Banca d'italia che stabiliscono che le posizioni di rischio devono essere comunicate alla Centrale Rischi della Banca d'italia sulla base di un modello di rilevazione articolato in sezioni, che prevedono delle variabili di classificazione che consentono di distinguere i rapporti oggetto di contestazione da quelli non contestati. Pagina 3
In particolare, la voce "stato del rapporto" indica se il credito è contestato e precisa che si devono considerare contestati i rapporti oggetto di segnalazione per i quali sia stata adita un'autorità terza rispetto alle parti, quale l'autorità giudiziaria ( si considera contestato il credito per il quale è stata adita un Autorità terza rispetto alle parti (l Autorità giudiziaria, il Garante della Privacy o altra preposta alla risoluzione stragiudiziale della controversie con la clientela).) Per quanto sopra esposto sussiste il fumus boni iuris dell illegittimità della segnalazione a sofferenza della ricorrente effettuata dalla Deutsche Bank, con la classificazione del credito non contestato (codice 902 ). Quanto alla segnalazione del credito a sofferenza, si osserva che, sempre secondo le istruzioni della Banca d'italia, la segnalazione a sofferenza di un soggetto alla Centrale Rischi della Banca d Italia implica una valutazione complessiva della sua situazione patrimoniale e richiede la sussistenza di uno stato di insolvenza o di grave e non transitoria difficoltà economica del debitore. Nella specie non risulta che gli elementi acquisiti facciano desumere la sussistenza dello stato di insolvenza della Plastic P.B. di Pozzi Luigi & C. s.n.c., nel senso suindicato. In particolare, l inadempimento del saldo debitore del conto corrente, di circa 60.000,00, non è indice di insolvenza, soprattutto se si considera che si tratta di un credito contestato e sub iudice; inoltre i dati di bilancio della società, richiamati anche dalla resistente, manifestano la contrazione dell utile registrato negli ultimi anni, che è però pur sempre un valore positivo (nell ultimo bilancio d esercizio prodotto relativo al 2014 è pari a 4.930,79). In ordine al periculum in mora, si rileva che la segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d Italia comporta un pregiudizio imminente e irreparabile per la ricorrente, consistente nella lesione del merito creditizio del soggetto segnalato ed alla conseguente difficoltà di accedere a nuove linee di credito, che è provata dal rifiuto della richiesta di finanziamento di 100.000,00 euro da parte del Credito Valtellinese a causa dell illegittima segnalazione (lettera del 17.11.2015 = doc. n 8), a cui si aggiunge il rischio di revoca degli affidamenti già accordati. Detto pregiudizio è irreparabile per una società che ha necessità di far ricorso al credito per lo svolgimento della sua attività d'impresa e del tutto irrilevante è il tempo trascorso dalla segnalazione ad oggi, considerato che il pregiudizio si è palesato, per la società, con il rifiuto del finanziamento nel novembre 2015. Deve pertanto essere accolta la domanda cautelare della ricorrente di cancellazione immediata della segnalazione in sofferenza del nominativo della ricorrente presso la Centrale Rischi della Banca d Italia, mentre non va pronunciato alcun altro ordine di cancellazione non risultando altre segnalazioni presso altra banca dati del sistema c.d. Eurisc. Le spese di lite seguono la soccombenza del resistente e si liquidano come da dispositivo ex D.M. 55/2014. Pagina 4
P.Q.M. visto l art. 669 octies c.p.c.; 1) ordina a Deutsche Bank S.p.A. di provvedere alla cancellazione immediata della segnalazione in sofferenza del nominativo della ricorrente presso la Centrale Rischi della Banca d Italia; 2) condanna la resistente alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, che si liquidano in 2.500,00 per compenso, 259,00 per spese, oltre spese forf., IVA e CPA. Milano, 14 aprile 2016 Il Giudice dott. Antonella Cozzi Pagina 5