LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

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Prot. n.(ssr/06/1068336) Visti: LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA - il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112; - la Legge Regionale 21 aprile 1999, n.3; Considerato: - che la Legge Regionale n.3 del 21 aprile 1999 Riforma del sistema regionale e locale all art.152 fissa i canoni per i diversi usi delle acque pubbliche derivate, stabilendone anche gli importi minimi e dando facoltà alla Giunta Regionale di rideterminare tali canoni anche in diminuzione con riferimento a specifiche categorie di utenti o tipologie di utilizzo; - che gli usi delle acque prelevate ai quali sono riferiti i canoni di concessione di derivazione, in analogia con la normativa statale di settore sono: uso irrigazione agricola, uso consumo umano, uso industriale, uso pescicoltura ed irrigazione di attrezzature sportive e di aree destinate a verde pubblico, uso idroelettrico ed uso igienico ed assimilati (comprendente servizi igienici ed antincendio, impianti di autolavaggio o lavaggio strade e, comunque per tutti gli usi non previsti nelle precedenti voci); - che a norma dell art.20, comma 6 del Regolamento Regionale n.41, sempre in analogia con la precedente normativa statale, è disposto che qualora una concessione di derivazione sia destinata ad usi diversi e sia esercitata dal medesimo utente mediante un unica opera di prelievo, si applica il canone più elevato quanto la risorsa concessa non è quantificabile per tipologia d uso; Valutato: - che, in virtù dell applicazione del sopraccitato comma 6 dell art.20, alcune utenze legate al settore agricolo provviste di un unica fonte di approvvigionamento idrico destinata ad usi diversi (irrigazione, abbeveraggio animali, 1

trasformazione dei prodotti) sono soggette al pagamento di un canone particolarmente elevato rispetto ad utenze del tutto analoghe ma dotate di distinte fonti di approvvigionamento; Ritenuto pertanto: - che sia opportuno avvalersi del disposto di cui al citato art.152 comma 3, secondo capoverso, della LR 3/99, introducendo una nuova categoria, ovvero l uso promiscuoagricolo; - che sono riconducibili all uso promiscuo-agricolo i consumi idrici prelevati da un unico punto di approvvigionamento destinati ai seguenti usi: a) irriguo; b) zootecnico; c) lavorazione e trasformazione prodotti agricoli; d) igienico ed assimilati; riferiti alle: 1) imprese dedite ad attività di allevamento che dispongono a qualsiasi titolo (proprietà, affitto, comodato ecc) di almeno un ettaro di terreno agricolo su cui l utilizzazione agronomica avviene sulla base dell art.112, comma 2 della parte seconda del DLgs n.152/06 ed in base alle relative norme regionali di attuazione 2) imprese agricole di cui all art.2135 del C.C. che effettuano attività di trasformazione, lavorazione e commercializzazione dei prodotti con materia prima lavorata proveniente prevalentemente dall attività di coltivazione dei fondi; 3) imprese agricole cooperative di cui all art.1 comma 2 del DLgs n.228/01; - che la sola presenza dell uso antincendio (ricompreso tra gli usi igienico ed assimilati) unitamente ad uno degli usi di cui alle lett. a), b) e c) di cui al capoverso precedente non può comportare la classificazione di uso promiscuo-agricolo; 2

che risulta congruo stabilire che il corrispettivo dovuto quale canone annuo per tale uso sia, per ogni modulo d acqua assentito, pari a 1322 per l anno 2007 e 1343 per l anno 2008; - che risulta, inoltre, opportuno stabilire che gli importi dei canoni dovuti per le derivazioni d'acqua pubblica ad uso agricolo non possano essere inferiori a 143 per l anno 2007 e 145,5 per l anno 2008; Ritenuto, altresì, che per la classificazione dell uso delle derivazioni d acqua come uso promiscuo-agricolo introdotto, sia opportuno che le imprese interessate presentino apposita richiesta ai competenti Servizi Tecnici di Bacino allegando copia autenticata della parte anagrafica dell iscrizione al registro delle imprese agricole o la visura camerale attestanti la corrispondenza con la tipologia delle imprese di cui ai punti precedenti, o in alternativa l autocertificazione redatta ai sensi dell art.46 del DPR 445/00; Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 447 del 24 marzo 2003, concernente "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali"; Dato atto del parere di regolarità amministrativa espresso dal Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa Dott.ssa Leopolda Boschetti ai sensi dell'art. 37, quarto comma della L.R. n. 43/2001 e della propria deliberazione n. 447/2003; Tutto ciò premesso, dato atto, valutato e ritenuto; Su proposta dell'assessore all Ambiente e Sviluppo Sostenibile A voti unanimi e palesi D E L I B E R A per le motivazioni sopra esposte, e che si intendono qui integralmente richiamate, 1. di introdurre per gli usi delle acque pubbliche prelevate, ai sensi dell art.152 comma 3, secondo capoverso, della LR 3/99, la tipologia uso promiscuo-agricolo; 3

2. di stabilire che l uso promiscuo-irriguo possa attribuirsi soltanto ai prelievi idrici effettuati da un unico punto di approvvigionamento destinati ad almeno due dei seguenti usi: a) irriguo; b) zootecnico; c) lavorazione e trasformazione prodotti agricoli; d) igienico ed assimilati; riferiti alle: imprese dedite ad attività di allevamento che dispongono a qualsiasi titolo (proprietà, affitto, comodato ecc) di almeno un ettaro di terreno agricolo su cui l utilizzazione agronomica avviene sulla base dell art.112, comma 2 della della parte seconda del DLgs n.152/06 ed in base alle relative norme regionali di attuazione; imprese agricole di cui all art.2135 del C.C. che effettuano attività di trasformazione, lavorazione e commercializzazione dei prodotti con materia prima lavorata proveniente prevalentemente dall attività di coltivazione dei fondi; imprese agricole cooperative di cui all art.1 comma 2 del DLgs n.228/01; 3. di stabilire che la sola presenza dell uso antincendio (ricompreso tra gli usi igienico ed assimilati) unitamente ad uno degli usi di cui alle lett. a), b) e c) di cui al punto precedente non comporti la classificazione come uso promiscuo-agricolo; 4. di stabilire che il corrispettivo dovuto quale canone annuo per l uso promiscuo-agricolo sia, per ogni modulo (100 l/s) d acqua assentito, pari a: 1322 per l anno 2007 e 1343 per l anno 2008; 5. di stabilire, altresì, che gli importi dei canoni dovuti per le derivazioni d'acqua pubblica ad uso promiscuoagricolo non possano essere inferiori a : 4

143 per l anno 2007 e 145,5 per l anno 2008; 6. di stabilire che la classificazione come uso promiscuo-agricolo debba essere richiesta dagli utenti previa presentazione di idoneo documento attestante l appartenenza alle categorie di imprese di cui al precedente punto 2.; 7. di stabilire che gli effetti della presente deliberazione decorreranno dall 1 gennaio 2007; 8. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. - - - - - 5