Provvedimento PI6462 - OMOGENEIZZATI AL PROSCIUTTO DELLA NESTLÉ tipo Chiusura istruttoria numero 18021 data 13/02/2008 PUBBLICAZIONE Bollettino n. 6/2008 Procedimento collegato (esito) - Ingannevole Testo Provvedimento PI6462 - OMOGENEIZZATI AL PROSCIUTTO DELLA NESTLÉ Provvedimento n. 18021 L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 13 febbraio 2008; SENTITO il Relatore Giorgio Guazzaloca; VISTO il Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, come modificato da ultimo dai Decreti Legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e n. 146; VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, di cui al D.P.R. del 11 luglio 2003, n. 284, sostituito dal Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette, adottato con delibera dell Autorità pubblicata nella G.U. n. 283 del 5 dicembre 2007, ed entrato in vigore il 6 dicembre 2007 VISTI gli atti del procedimento; CONSIDERATO quanto segue: I. RICHIESTA DI INTERVENTO Con richiesta di intervento pervenuta in data 11 luglio 2007, integrata successivamente il 16 agosto 2007 ed il 6 settembre con l indicazione di data e luogo di diffusione del messaggio, il Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Milano, su iniziativa della Procura di Milano, ha segnalato la presunta ingannevolezza del messaggio pubblicitario, diffuso sulla confezione degli omogeneizzati al prosciutto MIO della società Nestlè, in vendita presso il negozio Baby Farma, sito in Vignate (MI), Via Cassanese 103, in data 17 maggio 2007. Nella richiesta di intervento si lamenta, in particolare, la presunta ingannevolezza del citato messaggio in quanto, a differenza di quanto citato nella confezione, l omogeneizzato non sarebbe costituito da prosciutto, ma sarebbe a base di carne suina ovvero coscia di maiale non stagionata, in tal modo inducendo in errore i consumatori sulle effettive caratteristiche prodotto stesso.
II. MESSAGGIO Il messaggio oggetto della richiesta di intervento consiste nella confezione del prodotto. Nella parte frontale della confezione compare la raffigurazione di un suino e l indicazione omogeneizzato PROSCIUTTO contrassegnata da un asterisco. Sul fondo e sul retro della confezione, con caratteri grafici piccolissimi, come spiegazione dell indicazione contrassegnata dall asterisco è riportata la dicitura coscia di maiale non stagionata. III. COMUNICAZIONI ALLE PARTI In data 12 settembre 2007 è stato comunicato al segnalante e alla società Nestlè Italia S.p.A. (di seguito, Nestlè), in qualità di operatore pubblicitario, l avvio del procedimento precisando che l eventuale ingannevolezza del messaggio pubblicitario oggetto della richiesta di intervento sarebbe stata valutata ai sensi degli artt. 19, 20, 21 del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nella versione vigente prima dell entrata in vigore dei Decreti Legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e n. 146, con riguardo alle effettive caratteristiche del prodotto pubblicizzato, nonché ad eventuali omissioni informative ivi contenute. IV. RISULTANZE ISTRUTTORIE Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento è stato richiesto alla società Nestlè, in qualità di operatore pubblicitario, ai sensi dell articolo 5, comma 2, lettera a), del D.P.R. n. 284/03, di fornire informazioni e relativa documentazione riguardanti gli ingredienti dell omogeneizzato al prosciutto; le modalità di preparazione; le caratteristiche nutrizionali del prosciutto e della coscia di maiale non stagionata. Con memoria pervenuta in data 10 ottobre 2007, la Nestlè ha affermato in sintesi che la denominazione prosciutto è stata adottata in considerazione del fatto che il termine prosciutto, non seguito da alcuna ulteriore aggettivazione, è la denominazione comunemente usata per definire la parte anatomica del maiale costituita dalla coscia posteriore. Tale definizione trova conferma nel testo delle norme di legge di riferimento, quali in particolare: il Decreto Legislativo n. 109/92, il Reg. CE 1549/06, la Decisione della Commissione CE dell 8 giugno 2001. Estendere la riserva di denominazione ad un termine generico quale prosciutto, che designa univocamente e del tutto correttamente una parte del suino, comporta un ingiustificato ostacolo al commercio intracomunitario, pur non perseguendo alcun obiettivo di tutela del consumatore, cui non viene prospettato l acquisto di un prodotto contenente ingredienti che, pacificamente, non contiene prosciutto cotto, bensì un alimento a base di prosciutto e cioè, in modo assolutamente appropriato, della parte di anatomica del maiale di cui effettivamente l omogeneizzato è composto. La società, proprio per ridurre ulteriormente la già remota possibilità che qualsiasi consumatore, anche quello meno avveduto, possa essere indotto a ritenere che il prodotto contenga salumi ha addirittura proceduto ad aggiungere nell elenco degli ingredienti la specificazione che trattasi di coscia di maiale non stagionata. In data 17 ottobre 2007 sono state richieste all INRAN - Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione informazioni in merito alla definizione dell indicazione prosciutto riportata sulle confezioni di omogeneizzati a base di coscia di maiale non stagionata. Con lettera pervenuta in data 24 dicembre 2007, l INRAN ha evidenziato che non ci sono particolari normative che definiscono il significato del termine prosciutto riferito al muscolo della coscia di suino. Sono invece disponibili le descrizioni dei disciplinari di produzione del prosciutto crudo e del prosciutto cotto. In mancanza di specifiche normative e sulla base dell indagine sulle fonti dei vocabolari e lessici della lingua italiana, il termine prosciutto nel linguaggio corrente viene usato per indicare il prodotto salato e stagionato a partire dalla coscia fresca di suino mentre è da ritenere secondaria e/o inusuale la dizione prosciutto per indicare la coscia fresca di suino anche se sottoposta a preparazione gastronomica di cottura. In data 26 novembre 2007, la Procura della Repubblica di Milano ha inviato un parere del Ministero della Salute, datato 31 ottobre 2007, nel quale si fa presente che l uso del termine generico prosciutto nella denominazione degli omogeneizzati per la prima infanzia è stato consentito da molti anni se contrassegnato da un asterisco seguito a sua volta dalla dizione coscia di maiale non stagionata. L introduzione di definizioni normative specifiche per il
prosciutto cotto e per il prosciutto crudo non preclude necessariamente l impiego del termine generico di prosciutto. Peraltro, a livello tecnico-scientifico nel campo della veterinaria il termine prosciutto viene comunemente impiegato, nell indicazione dei tagli suini, per indicare la coscia di maiale. Pertanto, per gli omogeneizzati fabbricati con la coscia di maiale l impiego di detto termine deve essere fatto a condizione che al consumatore vengano fornite tutte le informazioni utili a comprendere l origine e la natura dei prodotti ovvero tale termine deve necessariamente essere seguito da un asterisco con l indicazione coscia di maiale non stagionata. In data 28 dicembre 2007 è stata comunicata alle parti la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell articolo 12, comma 1, del D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284. V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE In via preliminare, si rileva che la valutazione della fattispecie in esame è effettuata ai sensi del Decreto Legislativo n. 206/05, nella versione vigente prima dell entrata in vigore dei Decreti Legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e n. 146. Il prodotto pubblicizzato attraverso le indicazioni che compaiono nella confezione del prodotto stesso, consiste in un omogeneizzato di carne di maiale, per lo svezzamento dei bambini a partire dal 4 mese di età. Il profilo di ingannevolezza sollevato dai segnalanti, avuto riguardo alle confezioni dei prodotti in esame, è relativo all effettiva composizione dell omogeneizzato ed in particolare la valenza ingannatoria della dicitura omogeneizzato di prosciutto che compare sulla confezione. Le risultanze istruttorie hanno dimostrato, come del resto correttamente indicato sul retro della confezione che il prodotto è, infatti, a base di carne di coscia di maiale non stagionata e non di prosciutto. Tuttavia, le modalità di presentazione al pubblico del prodotto, in particolare la confezione in cui esso è racchiuso - principale fattore di attrazione per il consumatore che con essa ha il primo impatto in sede di acquisto - non dà a quest ultimo l immediata percezione della reale composizione dell omogeneizzato dal momento che, raffigurando e menzionando soltanto il prosciutto come alimento in esso contenuto, lo induce a ritenere che questo sia composto a base di carne di coscia di maiale stagionata. In realtà, la presenza della carne non stagionata determina una differenza sostanziale non solo avuto riguardo alla composizione del prodotto alimentare ma anche in relazione alle sue caratteristiche ed identità, ed è in grado di indurre in errore l'acquirente. La lettura dell indicazione esplicativa contrassegnata dall asterisco, infatti, per i caratteri notevolmente ridotti e per la collocazione sul retro dell etichetta, non è facilmente accessibile al consumatore e, comunque, non ha pari rilevanza rispetto a quanto indicato e lasciato intendere dal claim presente sulla confezione del prodotto stesso. Peraltro, come è emerso dal parere reso in materia dal Ministero della Salute, l uso della denominazione prosciutto è possibile ove accompagnata da una chiara ed evidente dicitura esplicativa circa la reale natura della carne utilizzata per la preparazione dell omogeneizzato. Nel caso di specie, la dicitura coscia di maiale non stagionata, come già espresso in precedenza, sia per la collocazione nella confezione, sia per i ridottissimi caratteri grafici utilizzati non consente al consumatore un evidente ed immediata percezione della stessa al consumatore. Pertanto, sotto questo profilo, il messaggio pubblicitario appare suscettibile di una valutazione di ingannevolezza, ai sensi degli articoli 19, 20 e 21, lettera a), del Decreto Legislativo n. 206/05. VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE Ai sensi dell articolo 26, comma 7, del Decreto Legislativo n. 206/05, nella versione vigente prima dell entrata in vigore dei Decreti Legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e n. 146, con la decisione che accoglie il ricorso, l Autorità dispone l applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 100.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. Nel caso di specie, infatti, la condotta è stata posta in essere prima del 21 settembre 2007, data di entrata in vigore dei medesimi Decreti Legislativi n. 145/07 e n. 146/07. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all articolo 26,
comma 12, del Decreto Legislativo n. 206/05, nella versione vigente prima dell entrata in vigore dei Decreti Legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e n. 146: in particolare, della gravità della violazione, dell opera svolta dall impresa per eliminare o attenuare l infrazione, nonché delle condizioni economiche dell impresa stessa. Nel caso in esame, per quanto riguarda la gravità della violazione, si tiene conto dell ampiezza (nazionale) e della capacità di penetrazione dei messaggi che, in considerazione della capillarità di diffusione - la confezione - è suscettibile di raggiungere un ampio numero di consumatori e di determinare un acquisto di impulso. Per quanto riguarda la durata della violazione, si considera che i messaggi sono stati diffusi, complessivamente, per un lungo periodo, trattandosi di confezioni ancora in circolazione. Pertanto, in ragione della gravità e della durata, si ritiene di irrogare alla società Nestlè Italia S.p.A. la sanzione pecuniaria nella misura di 11.100 (undicimilacento euro). RITENUTO, pertanto, che il messaggio pubblicitario diffuso attraverso le confezioni del prodotto è idoneo a indurre in errore i consumatori in ordine alle caratteristiche del prodotto pubblicizzato, potendo, per tale motivo, pregiudicarne il comportamento economico ai sensi dell articolo 21 del Decreto Legislativo n. 206/05, nella versione vigente prima dell entrata in vigore dei Decreti Legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e n. 146; RITENUTO inoltre, ai sensi dell articolo 26, comma 8, del Decreto Legislativo n. 206/05, nella versione vigente prima dell entrata in vigore dei Decreti Legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e n. 146, che l Autorità è chiamata ad assegnare all operatore pubblicitario un termine per procedere all adeguamento delle confezioni di prodotto che riportano messaggi ritenuti ingannevoli; DELIBERA a) che il messaggio pubblicitario descritto al punto II del presente provvedimento, diffuso dalla società Nestlè Italia S.p.A., costituisce, per le ragioni esposte in motivazione, una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli articoli 19, 20 e 21, lettera a), del Decreto Legislativo n. 206/05, nella versione vigente prima dell entrata in vigore dei Decreti Legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e n. 146, e ne vieta l ulteriore diffusione; b) che, per tale comportamento, venga comminata alla società Nestlè Italia S.p.A., una sanzione amministrativa pecuniaria di 11.100 (undicimilacento euro). ASSEGNA un termine di novanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, ai sensi dell articolo 26, comma 8, del Decreto Legislativo n. 206/05, nella versione vigente prima dell entrata in vigore dei Decreti Legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e n. 146, per il necessario adeguamento della confezione dei prodotti, ed in particolare si evidenzia la necessità di modificare nella confezione l indicazione Coscia di maiale stagionata, in modo da renderla ben visibile e dunque percepibile dai destinatari. La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio della riscossione oppure mediante delega alla banca o alle Poste Italiane, presentando il modello allegato al presente provvedimento, così come previsto dal Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 237. Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell adempimento, ai sensi dell articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli
interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Dell avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all Autorità attraverso l invio di copia del modello attestante il versamento effettuato. Ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, come modificato da ultimo dal Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 146, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni. Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell articolo 27, comma 13, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, come modificato dal Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 146, entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso. IL SEGRETARIO GENERALE Luigi Fiorentino IL PRESIDENTE Antonio Catricalà