LA DAY SURGERY DEL FUTURO Ferrara - 23 ottobre 2010
Il Consenso Informato in Day Surgery a cura di Marco Perelli Ercolini mpe 2010
Il mio collegiale saluto a tutti i presenti mpe 2010
IL CONSENSO INFORMATO E UN MOMENTO DELL ATTIVITA DEL MEDICO ORA CON IMPORTANTI RISVOLTI GIURIDICI mpe 2006
CHE COSA E IL CONSENSO INFORMATO Il consenso informato è l accettazione che il paziente esprime a un trattamento sanitario, in maniera libera e non mediata dai familiari, dopo essere stato informato sulle modalità di esecuzione, i benefici, gli effetti collaterali e i rischi ragionevolmente prevedibili, l esistenza di valide alternative terapeutiche e della concreta situazione delle strutture mpe 2006
.. nessuno può essere sottoposto a trattamento medico-chirurgico contro la propria volontà.. * articoli 2, 13 e 32 della Costituzione diritti della persona libertà personale diritto alla salute * articolo 33 della Legge 833/1978 mpe 2005 esclusione degli accertamenti e trattamenti sanitari contro la volontà del paziente
nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana mpe 2010 Non è l entità della prestazione, ma l atto stesso che implica il consenso dopo una adeguata informazione
DAL PATERNALISMO BENEVOLO Medico ALLA Paziente CONDOTTA CONDIVISA (alleanza terapeutica) Medico DOVERE DI CURARE Paziente LIBERA SCELTA mpe 2005
..fuori dei casi di intervento necessario e urgente, il medico nell esercizio della professione non può, senza valido consenso del paziente, sottoporre costui ad alcun trattamento medico-chirurgico suscettibile di porre in grave pericolo la vita o l incolumità fisica.. mpe 2005
L unica condizione nella quale il sanitario è esonerato dall obbligo di acquisizione del consenso è quella contemplata nell art. 54 del codice penale ( stato di necessità ) non è punibile chi ha commesso il fatto per essere stato costretto dalla necessita di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionale al pericolo mpe 2005
.. il bisturi usato senza il consenso può essere equiparato a un coltello.. mpe 2005
l - aggressione - nell atto medico viene legittimata col consenso del paziente Art. 50 c.p. - Consenso dell avente diritto Non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona che può validamente disporne mpe 2006
ogni atto medico presuppone il pieno consenso dell interessato e solo nel caso in cui quest ultimo non sia in grado di manifestare la propria volontà perché in stato di incapacità o di incoscienza e non risulti una volontà contraria precedentemente manifestata, può essere sottoposto in casi di necessità cogente, ossia nei casi necessari per ovviare al pericolo di un danno grave alla vita della persona, ad un trattamento sanitario indispensabile e improcrastinabile per la sua salute mpe 2005
il dissenso validamente manifestato dal paziente cosciente e capace è idoneo ad impedire qualsiasi trattamento medico mpe 2005
IL CONSENSO INFORMATO ALL ATTO MEDICO il consenso deve essere: l informazione deve essere: - personale - veritiera - esplicito - completa - specifico - compresa - consapevole - libero - preventivo - attuale può essere sempre revocato deve essere espresso da individuo capace di intendere e volere non è valido se diretto a richiedere o ad assecondare la elisione di beni indispensabili quali la vita o l integrità fisica incombe su tutti i medici in base alla loro specifica attività il consenso informato anche se presunto non è mai implicito si può prescindere in caso di necessità (urgenza inderogabile ai fini della vita) la legge prevede l acquisizione scritta solo per le trasfusioni di sangue o emoderivati, nei trapianti, nella sperimentazione, nella privacy, negli accertamenti da Hiv, nei trattamenti radianti; tuttavia l acquisizione scritta può valere come prova dell avvenuto consenso mpe - 1998
inoltre, nel Codice di deontologia medica, all art. 13 -prescrizione e trattamento terapeuticoin caso di prescrizioni di farmaci per indicazioni non previste dalla scheda tecnico o non ancora autorizzati al commercio è consentita purché la loro efficacia e tollerabilità sia scientificamente documentata, ma va acquisito il consenso scritto del paziente debitamente informato mpe 2005
IL CONSENSO INFORMATO IN MEDICINA - acquisizione L obbligo del consenso informato è a carico del sanitario che, una volta richiesto dal paziente dell esecuzione di un determinato trattamento, decide in piena autonomia secondo la lex artis di accogliere la richiesta e di darvi corso, a nulla rilevando che la richiesta del paziente discenda da una prescrizione di altro sanitario Cassazione sez. III - 14 marzo 2006 numero 5444 mpe 2006
IL CONSENSO INFORMATO IN MEDICINA - acquisizione La mancanza del consenso informato è di per sé causa di responsabilità a carico del sanitario La correttezza o meno del trattamento non assume alcun rilievo ai fini della sussistenza dell illecito per violazione del consenso informato, in quanto è del tutto indifferente al fine della configurazione della condotta omissiva dannosa e della ingiustizia del fatto, la quale sussiste per la semplice ragione che il paziente, a causa del deficit della informazione, non è stato messo in condizioni di assentire al trattamento sanitario con una volontà consapevole delle sue implicazioni, con la conseguenza che, quindi, tale trattamento non può dirsi avvenuto previa prestazione di un valido consenso Cassazione sez. III - 14 marzo 2006 numero 5444 mpe 2006
IL CONSENSO INFORMATO IN MEDICINA - acquisizione Pur se l attivita medico chirurgica per essere legittima presuppone il consenso informato del paziente è da escludere che dall intervento effettuato in assenza di consenso o con un consenso prestato in modo invalido possa farsi discendere la responsabilità del medico a titolo di lesioni volontarie ovvero, in caso di morte, di omicidio preterintenzionale. Ciò in quanto il sanitario il quale, salve situazioni anomale e distorte si trova ad agire, magari erroneamente, ma pur sempre con finalità curativa, che è concettualmente incompatibile con il dolo delle lesioni. Infatti non è possibile ipotizzare la mancanza del consenso informato quale elemento di colpa perché l obbligo di acquisire il consenso informato non integra una regola cautelare la cui inosservanza influisce sulla colpevolezza. mpe 2009 Cassazione penale sez. IV - 30 settembre 2008 numero 37077
IL CONSENSO INFORMATO IN MEDICINA - acquisizione Ove il medico sottoponga il paziente ad un trattamento chirurgico diverso da quello in relazione al quale era stato prestato consenso informato, e tale intervento, eseguito nel rispetto dei protocolli e delle legis artis, sia concluso con esito fausto, nel senso che dall intervento stesso è derivato un apprezzabile miglioramento delle condizioni di salute, in riferimento, anche alle eventuali alternative apprezzabili, e senza che vi fossero indicazioni contrarie da parte del paziente medesimo, tale condotta è priva di rilevanza penale, tanto sotto il profilo delle lesioni personali quanto sotto quello della violenza privata. Quella del medico è una professione di pubblica necessità ed è per questo che questa attività non ha bisogno, per legittimarsi, di una scriminante tipizzata quale il consenso del paziente al trattamento che escluda l antigiuridicità di condotte strumentali al trattamento medico, anche se attuate secondo le regole. Cassazione penale sez.unite - 21 gennaio 2009 numero 2437 mpe 2009
IL CONSENSO INFORMATO IN MEDICINA - acquisizione La mancanza del consenso informato non determina l automatica responsabilità del medico. L'obbligo d'acquisizione del consenso informato del paziente, non solo non è previsto che avvenga tassativamente in forma scritta, ma non costituisce nemmeno una regola cautelare e dunque la sua inosservanza da parte del medico non può costituire, nel caso l'intervento abbia causato delle lesioni, un elemento per affermare automaticamente la responsabilità a titolo di colpa di quest'ultimo, a meno che la mancata sollecitazione del consenso gli abbia impedito di acquisire la necessaria conoscenza delle condizioni del paziente medesimo e di acquisire un'anamnesi completa. Cassazione penale sez. IV - 25 settembre 2009 numero 37875 mpe 2009
IL CONSENSO INFORMATO IN MEDICINA - acquisizione ogni medico anche se attua una terapia prescritta dallo specialista deve sempre informare e acquisire il consenso dal paziente nel caso di mancato consenso, se il medico è un dipendente, ne risponde la struttura (*) con diritto di rivalsa, indipendentemente dallo svolgimento corretto del trattamento il medico dipendente non è vincolato alla terapia dello specialista nessuna responsabilità per lo specialista che prescrive in corso di terapia nessuna responsabilità per i sanitari successivi (*) responsabilità contrattuale: la p. si era rivolta per ottenere la prestazione specialistica, l ASL aveva soddisfatto la richiesta mettendo a disposizione la struttura e la relativa organizzazione di personale e di mezzi, essendosi concluso un contratto di prestazione professionale nel momento in cui la p.era stata accettata in ospedale mpe 2006
LE MODALITA DI ESPRESSIONE La legge prevede l acquisizione scritta solo in caso di trasfusione di sangue o emoderivati nella sperimentazione nei trapianti per la privacy negli accertamenti per l individuazione della infezione da Hiv nei trattamenti radianti Tuttavia l acquisizione scritta può essere una manifestazione inequivoca e documentata della volontà del paziente mpe 2005
LA TITOLARITA AL CONSENSO DEI MINORI Dalla nascita alla maggiore età, tranne i casi di emancipazione, gli atti relativi al minore per i quali è necessaria la capacità di agire vengono compiuti dai genitori in quanto titolari della potestà genitoriale (art. 316 c.c.), in comune accordo o dal tutore. Se uno dei genitori non può esercitare la potestà a causa di lontananza, di incapacità, o di altro impedimento, la potestà è esercitata in modo esclusivo dall altro genitore (art. 317 c.c.). mpe 2006
IL CONSENSO INFORMATO IN SITUAZIONE DI INCAPACITA TRANSITORIA Una parte della dottrina richiama il -consenso presuntoche si concretizza mediante l intervento dei congiunti che si esprimono al posto del soggetto interessato, presumendone la volontà. mpe 2005
MANCANZA DEL CONSENSO CON ESITO FAUSTO - va esclusa una configurabilità di una offesa alla integrità fisica, l esito finale si è tradotto in un miglioramento delle condizioni psico-fisiche. Poiché il consenso costituisce una condizione di liceità al trattamento medico-chirurgico, rimane da valutare solo una eventuale offesa alla libertà di autodeterminazione. - violenza privata? CON ESITO INFAUSTO - anche se non imputabile a condotta colposa del sanitario, l arbitrarietà del trattamento non solo offende la libertà del paziente, ma ha leso la sua integrità fisica. - lesioni personali e omicidio! mpe 2006
CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA articolo 35 Il medico non deve intraprendere attività diagnostica o terapeutica senza il consenso esplicito e informato del paziente. Il consenso, in forma scritta nei casi in cui per la particolarità delle prestazioni diagnostico o terapeutiche o per le possibili conseguenze sulla integrità fisica si renda opportuna una manifestazione inequivocabile della volontà del paziente, è integrativo e non sostitutivo delle informazioni eventualmente già date. Il procedimento diagnostico e il trattamento terapeutico che possano comportare grave rischio per la incolumità del paziente, devono essere intrapresi, comunque, solo in caso di estrema necessità e previa informazione sulle possibili conseguenze, cui deve far seguito una opportuna documentazione del consenso. In ogni caso, in presenza di esplicito rifiuto del paziente capace di intendere e volere, il medico deve desistere da qualsiasi atto diagnostico e curativo, non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontà della persona. Il medico deve intervenire, in scienza e coscienza, nei confronti del paziente incapace, nel rispetto della dignità della personae della qualità della vita, evitando ogni accanimento terapeutico, tenendo conto delle precedenti volontà del paziente. mpe 2007
CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA articolo 33 Il medico deve fornire al paziente la più idonea informazione sulla diagnosi, sulla prognosi, sulle prospettive e le eventuali alternative diagnosticoterapeutiche e sulle prevedibili conseguenze delle scelte operate. Il medico dovrà comunicare con il soggetto tenendo conto delle sue capacità di comprensione, al fine di promuoverne la massima partecipazione alle scelte decisionali e l adesione alle proposte diagnostico-terapeutiche. Ogni ulteriore richiesta di informazione da parte del paziente deve essere soddisfatta. Il medico deve, altresì, soddisfare le richieste di informazione del cittadino in tema di prevenzione. Le informazioni riguardanti prognosi gravi o infauste o tali da poter procurare preoccupazione e sofferenza alla persona, devono essere fornite con prudenza, usando terminologie non traumatizzanti e senza escludere elementi di speranza. La documentata volontà della persona assistita di non essere informata o di delegare ad altro soggetto l informazione deve essere rispettata. mpe 2007
CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA articolo 34 L informazione a terzi è ammessa solo con il consenso esplicitamente espresso dal paziente. Il medico potrà valutare, segnatamente in rapport colla reattività del paziente, la opportunità di non rivela al malato o di attenuare una prognosi grave e infausta l qual caso essa potrà essere comunicata ai congiu i -unicamente- colla autorizzazione dell interes to. mpe 2007
IL CONSENSO INFORMATO NELLE POLIZZE RC MEDICI 1 COMPAGNIA A CONSENSO INFORMATO Per le prestazioni sanitarie per le quali è obbligatorio richiedere il consenso informato giuridicamente valido si precisa che la garanzia è operante a patto che la prestazione medica sia stata preceduta dall acquisizione di tale consenso. In mancanza di detto consenso la copertura assicurativa si intende prestata con l applicazione di uno scoperto del 10% di ogni sinistro, con il minimo non indennizzabile di 2.500 ed un massimo di scoperto di 25.000. COMPAGNIA B L Assicurazione non vale:. per la responsabilità imputabile esclusivamente ad assenza del consenso informato.. mpe 2005
IL CONSENSO INFORMATO NELLE POLIZZE RC MEDICI 2 COMPAGNIA C Mancata acquisizione del consenso informato Qualora venga accertata in sede di giudizio la responsabilità civile dell Assicurato derivante da vizio di acquisizione del consenso informato o da non corretta e/o non compiuta redazione di referti o cartelle cliniche, a condizione che tale condotta non conforme abbia comportato un danno materiale al paziente risarcibile a sensi di polizza, l assicurazione è prestata, a parziale deroga dell art. 20 lettera m), con uno scoperto del 10% per ciascun sinistro con il minimo assoluto di Euro 1.550,00. COMPAGNIA D L Assicurazione non vale per:. Danni derivanti dalla mancata acquisizione del consenso informato.... mpe 2005
Il consenso informato dovrà essere sempre più considerato dal medico uno strumento importante non solo per il paziente ma anche per la tutela della sua professione che è sempre più una professione a rischio mpe 2005
LA DAY SURGERY DEL FUTURO Ferrara 23 ottobre 2010 IL CONSENSO INFORMATO IN DAY SURGERY