I contributi Enasarco 2014



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Numero 36/2014 Pagina 1 di 10 I contributi Enasarco 2014 Numero : 36/2014 Gruppo : Oggetto : Norme e prassi : PREVIDENZA CONTRIBUTI 2014 ENASARCO REGOLAMENTO ENASARCO In questa circolare si riepilogano le regole di contribuzione Enasarco per gli agenti e i rappresentanti di commercio. Si anticipa fin da subito che l'aliquota 2014 è aumentata rispetto all'anno scorso, ed è stata fissata: Sintesi al 14,2% per i soggetti che svolgono l'attività in forma individuale o in società di persone; da 0,1 a 0,6% per i soggetti che svolgono l'attività in forma di società di capitali, secondo determinati scaglioni. Le aliquote sono destinate ad aumentare anche per i prossimi anni. Il versamento va effettuato trimestralmente, e il primo appuntamento per i contributi 2014 è fissato al 20 maggio 2014. Un'altra novità consiste nella modalità di pagamento: l'addebito automatico sul c/c bancario della casa mandante tramite RID, valido fino al 31.1.2014, è stato sostituito dal 1 febbraio 2014 dal sistema Sepa Direct Debit (SDD). Gli argomenti 1. PREMESSA 2. ALIQUOTE 2014 3. MASSIMALI E MINIMALI 2014 4. MODALITÀ E TERMINI DI VERSAMENTO 5. TABELLA RIEPILOGATIVA

Numero 36/2014 Pagina 2 di 10 Premessa Gli agenti e i rappresentanti di commercio, che operano sul territorio nazionale, sono tenuti all'iscrizione all'enasarco e alla relativa contribuzione. L Enasarco è l'ente Nazionale Assistenza Agenti e Rappresentanti di Commercio, che eroga agli agenti (di cui agli artt. 1742 e 1752 Codice Civile) la pensione di vecchiaia, inabilità, invalidità e superstiti integrativa di quella prevista dalla L. 22.07.1966, n. 613 e successive modifiche e integrazioni. L'Enasarco persegue, inoltre, fini di formazione e qualificazione professionale a della categoria, e di solidarietà a favore degli iscritti e provvede alla gestione di altre provvidenze individuate dalla contrattazione collettiva. I contributi all'enasarco si calcolano su tutte le somme dovute a qualsiasi titolo all'agente o al rappresentante di commercio in dipendenza del rapporto di agenzia, anche se non ancora pagate, e devono essere versati trimestralmente. Pertanto il riferimento al trimestre segue il principio di competenza (il periodo di maturazione delle provvigioni), mentre resta ininfluente il momento del pagamento. Se l'attività di agenzia è esercitata in forma societaria, in presenza di due o più agenti illimitatamente responsabili, il contributo: è dovuto per ciascuno di essi; è suddiviso tra tali soci sulla base delle quote sociali o, se diverse, in misura corrispondente alle quote di ripartizione degli utili previste dall atto costitutivo. In mancanza i contributi sono ripartiti in misura paritetica. L'eventuale modifica della quota di partecipazione societaria ai fini contributivi ha effetto dal trimestre successivo a quello della comunicazione all'enasarco. Per gli agenti che svolgono l attività in forma di ditta individuale ovvero di società di persone (snc/sas) i contributi sono dovuti nel rispetto di un minimale contributivo e di un massimale provvigionale annuo. Invece, per gli agenti che svolgono l attività in forma di società di capitali (spa / srl) non è previsto alcun minimale / massimale. Aliquote 2014 Le aliquote contributive sono diverse a seconda che l agente svolga l attività in forma: di ditta individuale / società di persone. In questo caso l'aliquota 2014 (quindi per le provvigioni maturate a partire dall'1.1.2014) è fissata, nel rispetto dei minimali e massimali, nella misura del 14,20% e va ripartita al 50% tra agente e casa mandante:

Numero 36/2014 Pagina 3 di 10 SOGGETTO ALIQUOTA Casa mandante (preponente) 7,10% Agente 7,10% 14,20% Si ricorda che l art. 4, comma 2 del Regolamento ENASARCO prevede un graduale aumento dell aliquota contributiva, fino al 2020: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 14,2% 14,65% 15,1% 15,55% 16% 16,5% 17% di società di capitali. In questo caso si applica un aliquota differenziata per scaglioni, così ripartita tra casa mandante e agente: SCAGLIONI ALIQUOTA 2014 A CARICO A CARICO DELLA CASA MANDANTE DELL'AGENTE Fino a 13.000.000,00 3,2% 2,6% 0,6% Oltre 13.000.000,00 e fino a 20.000.000,00 1,6% 1,3% 0,3% Oltre 20.000.000,00 e fino a 26.000.000,00 0,8% 0,65% 0,15% Oltre 26.000.000,00 0,3% 0,2% 0,1% Si ricorda che l art. 6, comma 1 del Regolamento prevede un graduale incremento annuale dell aliquota contributiva fino al 2016. SCAGLIONI ALIQUOTA ALIQUOTA ALIQUOTA 2014 2015 2016 Fino a 13.000.000,00 3,2% 3,6% 4% Oltre 13.000.000,00 e fino a 20.000.000,00 1,6% 1,8% 2% Oltre 20.000.000,00 e fino a 26.000.000,00 0,8% 0,9% 1% Oltre 26.000.000,00 0,3% 0,4% 0,5% Massimali e minimali 2014 Come già accennato nella premessa, per gli agenti che esercitano l'attività in forma individuale e in società di persone (snc/sas) i contributi sono dovuti nel rispetto dei minimali contributivi e dei massimali provvigionali, che ogni anno sono rivalutati secondo l'indice generale ISTAT dei prezzi al consumo per

Numero 36/2014 Pagina 4 di 10 le famiglie di operai ed impiegati. Per i massimali provvigionali la rivalutazione decorre dal 2016. Si ricorda fin da subito che: per massimale provvigionale si intende il massimo delle provvigioni su cui calcolare il contributo previdenziale, superato il quale non si deve più versare nulla; per minimale contributivo si intende il minimo di contribuzione da versare comunque nel corso dell'anno, purché si siano incassate provvigioni. Qualora il contratto inizi o termini durante l'anno, il minimale sarà proporzionale alla parte di anno di validità contrattuale. Per il 2014 il massimale provvigionale è il seguente: MASSIMALE SOGGETTO PROVVIGIONALE 2014 AGENTE MONOMANDATARIO (IMPEGNATO PER ATTO SCRITTO AD ESERCITARE. 35.000,00 L ATTIVITÀ PER UNA SOLA CASA MANDANTE) AGENTE PLURIMANDATARIO. 23.000,00 CONTRIBUZIONE MASSIMALE ANNUA. 4.970 (35.000 14,20%). 3.266 (23.000 14,20%) Il contributo va calcolato fino al raggiungimento della provvigione massima annuale; la quota che supera il limite massimo va comunque comunicata, anche se su di essa non va calcolato né versato alcun contributo. Il massimale provvigionale non è frazionabile. In caso di attività svolta in forma societaria il massimale è riferito alla società, non ai singoli soci, pertanto il contributo va ripartito tra i soci illimitatamente responsabili in misura pari alle quote di partecipazione Esempio 1 - Calcolo massimale agente monomandatario L'agente monomandatario Rossi ha effettuato nel corso del 2014 le seguenti provvigioni: Provvigione maturata 1 trimestre 25.000 2 trimestre 13.000 3 trimestre 62.000 4 trimestre 8.000 Si calcolano così i contributi dovuti:

Numero 36/2014 Pagina 5 di 10 Provvigione maturata Contributo dovuto 1 trimestre 25.000 3.550 25.000*14,2% 2 trimestre 13.000 1.420 3 trimestre 62.000 4 trimestre 8.000 - In questo trimestre il massimale di 35.000 viene superato. La quota da assoggettare a contributo è quella che manca per arrivare a 35.000. Pertanto l'operazione da fare è (35.000-25.000)*14,2% Massimale già raggiunto, la provvigione dovrà però essere comunicata Esempio 2 - Calcolo massimale agente plurimandatario L'agente plurimandatario Bianchi ha effettuato nel corso del 2014 le seguenti provvigioni: Provvigione maturata 1 trimestre 25.000 2 trimestre 15.000 3 trimestre 30.000 4 trimestre 5.000 Si calcolano così i contributi dovuti: Provvigione maturata Contributo dovuto 1 trimestre 25.000 3.266 2 trimestre 15.000-3 trimestre 30.000 4 trimestre 5.000 - In questo trimestre il massimale di 23.000 viene già superato. La quota da assoggettare a contributo è quella massima annuale: 23.000*14,2% Massimale già raggiunto, la provvigione dovrà però essere comunicata Esempio 3 - Agenti costituiti in società di persone La società Alfa snc, con mandato plurimandatario, è composta da tre soci: socio A al 30% socio B al 30% socio C al 40%

Numero 36/2014 Pagina 6 di 10 Si suppongano le seguenti provvigioni: Provvigione maturata 1 trimestre 3.000 2 trimestre 15.000 3 trimestre 12.000 4 trimestre 5.000 Si calcolano così i contributi dovuti: Provvigione maturata Contributo dovuto 1 trimestre 3.000 426 2 trimestre 15.000 2.130 3 trimestre 12.000 710 4 trimestre 5.000 - Ripartizione A 127,8 3.000*14,2% B 127,8 C 170,4 A 639 15.000*14,2% B 639 C 852 Il questo trimestre si A 213 supera il massimale (23.000). La quota da assoggettare a B 213 contributo è quella che manca per arrivare al tetto massimo. C 284 Pertanto l'operazione da fare è (23.000-18.000)*14,2% - Massimale già raggiunto, la provvigione dovrà però essere comunicata Il minimale contributivo, invece, è il seguente:

Numero 36/2014 Pagina 7 di 10 MINIMALE CONTRIBUTIVO SOGGETTO 2014 AGENTE MONOMANDATARIO (IMPEGNATO PER ATTO SCRITTO AD ESERCITARE. 834 L ATTIVITÀ PER UNA SOLA CASA MANDANTE) AGENTE PLURIMANDATARIO. 417 Per il 2014, infatti, l'importo minimo deve essere rivalutato in base all'indice generale Istat. Considerando che le variazioni percentuali del 2013, rispetto al 2012, sono dell'1,1% e che la rivalutazione deve essere effettuata con arrotondamento all'euro superiore, il calcolo è il seguente: minimale monomandatario 2013 (824), rivalutato dell'1,1%=834 minimale plurimandatario 2013 (412), rivalutato dell'1,1%=417 Si ricorda che per determinare i minimali contributivi vanno considerati i seguenti principi: di produttività. Il minimale contributivo è dovuto soltanto se il rapporto di agenzia ha prodotto provvigioni, sia pure in misura minima, nel corso dell'anno. In tal caso, e cioè se almeno in un trimestre sono maturate provvigioni, dovranno essere pagate anche le quote trimestrali di minimale corrispondenti ai trimestri in cui il rapporto è stato improduttivo. L integrazione dei contributi al minimale (differenza tra l entità dei contributi e l importo minimale da versare) è interamente a carico della casa mandante, che può eventualmente recuperarla dai contributi dovuti nei trimestri successivi. Se il rapporto di agenzia è rimasto improduttivo per tutto l'anno, il minimale contributivo non è dovuto; di frazionabilità. Il minimale contributivo è frazionabile per quote trimestrali. Pertanto, nell'ipotesi di inizio o cessazione del rapporto di agenzia in corso d'anno, il minimale contributivo va calcolato per singolo trimestre. Il versamento va effettuato moltiplicando tale importo per il numero di trimestri in cui si è svolto il rapporto di agenzia. Ciò a condizione che in almeno un trimestre siano maturate provvigioni (principio di produttività). Esempio 4 - Calcolo minimale L'agente monomandatario Verdi ha effettuato nel corso del 2014 le seguenti provvigioni: Provvigione maturata 1 trimestre 0 2 trimestre 300,00 3 trimestre 9.000,00

Numero 36/2014 Pagina 8 di 10 4 trimestre 1.000,00 Si calcolano così i contributi dovuti: Provvigione Contributo maturata dovuto Integrazione 1 trimestre 0 - - 2 trimestre 300 42,6 374,4 3 trimestre 9.000,00 903,6-4 trimestre 1.000 142,00 - In questo trimestre il rapporto è stato improduttivo, per cui il minimale non è dovuto. Il contributo è inferiore al minimale (208,5 Euro a trimestre), pertanto è dovuta l integrazione. Va inoltre versato anche il minimale del 1 trimestre. Il versamento è pari a 208,5+208,5=417. L integrazione versata è pari a: 417-42,6 = 374,4 Il contributo sarebbe 1.278 (9.000*14,2%). Tale importo però supera il minimale, ed è allora possibile recuperare l'integrazione versata nel trimestre precedente. L'operazione è la seguente: 1.278-374,4=903,6 (ancora superiore al minimale) Il contributo sarebbe 142 (1.000*14,2%), inferiore al minimale.

Numero 36/2014 Pagina 9 di 10 Tuttavia nel trimestre precedente è già stato versato un importo sufficiente a coprire tutto il minimale annuale, per cui è possibile versare nel 4 trimestre il contributo "teorico". Modalità e termini di versamento Prima di procedere con il versamento dei contributi è necessario inviare telematicamente un'apposita distinta, tramite il sito Internet www.enasarco.it. A tal fine la casa mandante deve registrarsi e richiedere l abilitazione ai servizi telematici. Sulla distinta online va inserita la provvigione maturata da ciascun agente. Il sistema calcola in automatico il corretto contributo da versare, tenendo conto di minimali e massimali. Le distinte vanno compilate anche dopo il raggiungimento del massimale contributivo senza che ciò determini ulteriori versamenti. La casa mandate è responsabile del pagamento dei contributi anche per la parte a carico dell agente, nei confronti del quale trattiene la parte di contributi a suo carico all atto della liquidazione delle relative competenze. Fino al 31.1.2014 il versamento dei contributi andava effettuato mediante addebito automatico sul c/c bancario della casa mandante tramite RID (Rapporti Interbancari Diretti). A decorrere dall 1.2.2014 tale forma di pagamento è stata sostituita in via automatica dal sistema Sepa Direct Debit (SDD), per i c/c bancari sui quali è già attivo l'addebito automatico. Il versamento può essere effettuato anche tramite bollettino bancario (MAV). Il versamento dei contributi va effettuato entro il giorno 20 del secondo mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre. In particolare, con riferimento alla contribuzione relativa al 2014, le scadenze sono le seguenti: TRIMESTRE 1 TRIMESTRE Gennaio-Febbraio-Marzo 2014 2 TRIMESTRE Aprile-Maggio-Giugno 2014 3 TRIMESTRE Luglio-Agosto-Settembre 2014 SCADENZA DI VERSAMENTO 20.05.2014 20.08.2014 20.11.2014

Numero 36/2014 Pagina 10 di 10 4 TRIMESTRE Ottobre-Novembre-Dicembre 2014 20.02.2015 Tabella riepilogativa AGENTE INDIVIDUALE O SOCIETÀ DI SOCIETÀ DI CAPITALI PERSONE (MONOMAND. O PLURIMAND.) MONOMAND. PLURIMAND. Fino a 13.000.000 3,2% ALIQUOTA 14,2% Oltre 13.000.000 e fino a 20.000.000 1,6% Oltre 20.000.000 e fino a 26.000.000 0,8% Oltre 26.000.000 0,3% MASSIMALE 35.000 23.000 Non ci sono né massimali né MINIMALE 834 417 minimali Ti ricordiamo che puoi accedere all'area Riservata del Sito dove è disponibile on line l'archivio di tutte le Circolari del Giorno.