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N. 01141/2015 REG.PROV.COLL. N. 01514/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1514 del 2014, proposto da: Fratellanza Militare di Firenze, Venerabile Confraternita della Misericordia di Quinto, Pubblica Assistenza Società Volontaria di Soccorso, Venerabile Confraternita di Santo Stefano in Pane Rifredi, Associazione Volontaria di Soccorso Pubblica Assistenza Fratellanza Popolare di Peretola, P.A. Croce D'Oro Ponte a Ema, rappresentate e difese dall'avv. Emanuele Spina, con domicilio eletto presso Emanuele Spina in Firenze, viale Giovanni Milton n. 35; contro Regione Toscana in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Lucia Bora, Enrico Baldi, domiciliata in Firenze, piazza dell'unità Italiana n. 1; nei confronti di Confederazione Nazionale delle Misericordie d'italia, rappresentata e difesa dagli avv. Paolo Sanchini, Lorenzo Nannipieri, con domicilio https://94.86.40.196/cdsavvocati/ucmproxy 1/8

eletto presso Paolo Sanchini in Firenze, Via Giuseppe Richa n. 56; Comitato Regionale Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze Toscana, Compagnia delle Misericordie, Misericordia Firenze Est - Varlungo, Misericordia di Pontassieve, Misericordia di Settignano, Misericordia di Sesto Fiorentino, Misericordia di Figline Valdarno, Misericordia di S. Pietro Martire, Compagnia di Pubblica Assistenza Humanitas di Scandicci, non costituiti in giudizio; per l'annullamento della delibera della Giunta Regionale Toscana n. 464 del 3/06/2014 avente ad oggetto "sistema sanitario di emergenza urgenza territoriale- Assegnazione di risorse per l'anno 2013"- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché ignoto al ricorrente. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Toscana e Confederazione Nazionale delle Misericordie d'italia; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 luglio 2015 il dott. Luigi Viola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO Con deliberazione 3 giugno 2014 n. 464, la Giunta Regionale della Toscana decideva di destinare risorse aggiuntive al sistema sanitario di emergenza urgenza territoriale (che vede la storica presenza di numerose associazioni di volontariato), con riferimento all attività svolta nel 2013; in particolare, le dette risorse era destinate alle attività di coordinamento e raccordo (anche a livello di sistemi informativi), https://94.86.40.196/cdsavvocati/ucmproxy 2/8

progettazione, promozione e formazione prodromiche agli interventi di emergenza urgenza territoriale svolti dalle associazioni in via ordinaria o in occasione di calamità naturali. La detta deliberazione era impugnata da una serie di associazioni (precisamente, si tratta della Fratellanza militare di Firenze, della Venerabile Confraternita della Misericordia di Quinto, della Pubblica Assistenza Società Volontaria di Soccorso, della Venerabile Confraternita di Santo Stefano in Pane in Rifredi, dell Associazione Volontaria di Soccorso Pubblica Assistenza Fratellanza Popolare di Peretola e della P.A. Croce d Oro Ponte a Ema) che svolgono il servizio di trasporto sanitario di emergenza urgenza e che non risultano associate alle due organizzazioni di livello regionale maggiormente rappresentative presenti nel settore; a base del ricorso erano poste censure di: 1) violazione e/o elusione dello Statuto della Regione Toscana; 2) violazione e/o elusione della l.r. 40/2005; 3) violazione dei principi costituzionali in materia di libertà associativa; 4) violazione dei principi costituzionali in materia di uguaglianza; 5) manifesta illogicità delle motivazioni della delibera; 6) violazione della normativa in materia di procedure di evidenza pubblica, 7) illogicità e violazione dei criteri di buon andamento nella rendicontazione delle spese. Si costituivano l Amministrazione regionale e la Confederazione nazionale delle Misericordie d Italia, controdeducendo sul merito del ricorso e formulando eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso, sotto diversi profili. In data 23 marzo 2015, la Venerabile Confraternita della Misericordia di Quinto depositava atto di rinuncia al ricorso, chiedendo la compensazione delle spese di giudizio. All'udienza del 9 luglio 2015 il ricorso passava quindi in decisione. https://94.86.40.196/cdsavvocati/ucmproxy 3/8

DIRITTO In via preliminare, la Sezione deve dare atto della rinuncia all impugnazione presentata dalla Venerabile Confraternita della Misericordia di Quinto in data 23 marzo 2015; in considerazione della sostanziale assenza di attività difensiva svolta dalle controparti all epoca di presentazione della rinuncia e della più generale disciplina delle spese della presente impugnazione che sarà più oltre evidenziata, è poi possibile disporre anche nei confronti della rinunciante la compensazione delle spese di giudizio. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse ad agire. Con riferimento alle modalità di erogazione delle relative somme, la deliberazione 3 giugno 2014 n. 464 della Giunta Regionale della Toscana impugnata con il ricorso prevedeva una disciplina leggermente divergente, con riferimento a due diverse categorie di fruitori del contributo, differenziate sulla base dell adesione o meno alle organizzazioni maggiormente rappresentative del settore a livello regionale. Con riferimento alle associazioni aderenti alle organizzazioni maggiormente rappresentative del settore a livello regionale (individuate, dallo stesso atto impugnato e sulla base della precedente deliberazione G.R. 12 settembre 2012 n. 4215, nella Confederazione nazionale delle Misericordie d Italia-Conferenza regionale della Toscana, ora Federazione Nazionale delle Misericordie della Toscana e nell Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze, Comitato Regionale toscano) era, infatti, prevista, dal punto n. 2) della deliberazione impugnata, l erogazione delle somme direttamente alle organizzazioni di coordinamento di livello regionale, ma subordinatamente alla https://94.86.40.196/cdsavvocati/ucmproxy 4/8

presentazione, da parte delle associazioni e dei comitati della CRI gestori del servizio di trasporto di emergenza, di una specifica dichiarazione in ordine alle <<attività poste in essere dagli stessi, quantificandone il relativo valore nella misura, in ogni caso, non superiore al 6% del valore dei servizi di emergenza-urgenza espletati dalle medesime associazioni e comitati>>. Al contrario, con riferimento alle associazioni di volontariato o comitati non aderenti alle organizzazioni maggiormente rappresentative del settore a livello regionale, il successivo punto n. 4) della deliberazione impugnata, prevedeva l erogazione diretta del contributo in favore delle dette associazioni (quindi non dell associazione di coordinamento), ma subordinatamente alla presentazione di <<apposita dichiarazione, con la quale attestino le modalità di adempimento delle attività di supporto tecnico, raccordo e coordinamento del sistema, quantificandone il relativo valore nella misura, in ogni caso, non superiore al 6% del valore dei servizi di emergenza-urgenza espletati dalle medesime associazioni e comitati>>. Tra le due sistematiche esiste certamente perfetta coincidenza, per quello che riguarda le attività ammesse a contributo (sempre le attività di supporto tecnico, raccordo e coordinamento del sistema svolte da organismi di livello superiore rispetto a quello dell associazione-base che svolge il servizio); in buona sostanza, si tratta, quindi, della remunerazione aggiuntiva delle attività di supporto e coordinamento da parte di <<una rete associativa operante nell'emergenza-urgenza ed organizzata con almeno tre postazioni operative nel territorio dell'azienda unità sanitaria locale di riferimento>>, l adesione alla quale costituisce requisito indispensabile per essere iscritti nell elenco regionale delle associazioni regionali autorizzate a svolgere l'attività di https://94.86.40.196/cdsavvocati/ucmproxy 5/8

trasporto sanitario di emergenza urgenza sul territorio regionale (All. A. alla d.p.g.r. 4 gennaio 2012, n. 1/R, come modificato dall art. 1alla d.p.g.r. 27 aprile 2012, n. 15/R). Del pari, perfetta coincidenza sussiste per quello che riguarda gli adempimenti formali prodromici alla concessione del beneficio (in ambedue i casi, costituiti dalla dichiarazione dell associazione di volontariato di essersi avvalsa dei servizi di coordinamento svolti da una <<rete associativa>>, qualificata o meno dal requisito della maggiore rappresentatività a livello regionale) ed il quantum concedibile (in ambedue i casi, caratterizzato dalla presenza di un tetto massimo, pari al 6% del valore dei servizi di emergenza-urgenza espletati dalle medesime associazioni e comitati). In buona sostanza, l unica differenziazione reale presente tra i due sistemi investe pertanto le modalità di erogazione del contributo che, nel primo caso, è direttamente attribuito alle organizzazioni maggiormente rappresentative del settore a livello regionale (circostanza desumibile dal punto n. 3) della deliberazione impugnata) e, nel secondo, alle associazioni di volontariato o ai comitati che abbiano svolto l'attività di trasporto sanitario di emergenza urgenza sul territorio regionale (ma sempre con riferimento all attività di coordinamento e supporto tecnico svolte dalla rete associativa di riferimento). Una volta ricostruito il contenuto dispositivo della deliberazione impugnata secondo quanto sopra richiamato, appare di tutta evidenza come le ricorrenti non abbiano alcun interesse concreto ed attuale ad impugnare una delibera che non le discrimina assolutamente sotto il profilo del quantum erogabile e delle modalità di concessione, limitando le differenziazioni sussistenti tra i due sistemi ad una piccola differenza in sede di erogazione che, sotto un particolare angolo visuale, potrebbe https://94.86.40.196/cdsavvocati/ucmproxy 6/8

essere considerata anche più favorevole alle associazioni di volontariato non aderenti alle organizzazioni di livello regionale maggiormente rappresentative (che si vedono erogare un contributo aggiuntivo che, al contrario, nell ipotesi di associazioni di volontariato aderenti alle organizzazioni di livello regionale maggiormente rappresentative è erogato direttamente alle organizzazioni di livello regionale). Si tratta pertanto di una differenziazione di trattamento che non esplica certamente efficacia lesiva degli interessi delle ricorrenti e con riferimento alla quale non è possibile ravvisare il requisito dell interesse ad agire (non si vede, infatti, quale vantaggio concreto potrebbero avere le ricorrenti all annullamento di una sistematica che, oltre a non discriminarle, le favorisce). Del resto, il requisito dell interesse a ricorrere non potrebbe essere radicato, né nelle generiche considerazioni articolate nella memoria di replica del 17 giugno 2015 (non si vede, infatti, che interesse potrebbero avere le ricorrenti a far rientrare nel calderone del bilancio regionale somme che, in realtà, risultano già attribuite al settore di riferimento e che sono a loro disposizione), né nelle generiche affermazioni contenute in ricorso in ordine ai rischi di possibili abusi nell erogazione delle somme (rischi che, in realtà, riguardano sia le ricorrenti che le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale). Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse ad agire; la sostanziale novità delle questioni trattate permette di procedere alla compensazione delle spese di giudizio tra le parti. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto: https://94.86.40.196/cdsavvocati/ucmproxy 7/8

a) dà atto della rinuncia all impugnazione presentata dalla Venerabile Confraternita della Misericordia di Quinto in data 23 marzo 2015; b) dichiara inammissibile il ricorso, come da motivazione. Compensa le spese di giudizio tra le parti. Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2015 con l'intervento dei magistrati: Saverio Romano, Presidente Carlo Testori, Consigliere Luigi Viola, Consigliere, Estensore L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 31/07/2015 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) https://94.86.40.196/cdsavvocati/ucmproxy 8/8