UNIVERSAL DESIGN Il soddisfacimento delle esigenze delle persone come obiettivo del progetto

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CRIBA FVG Centro Regionale di Informazione sulle Barriere Architettoniche 1 «Oltre la domotica 2018 2030» UNIVERSAL DESIGN Il soddisfacimento delle esigenze delle persone come obiettivo del progetto

Centro Regionale di Informazione sulle Barriere Architettoniche del FVG 2

Quando parlo di persona con disabilità? Persona, con varie esigenze Ambiente, con ostacoli Persona con disabilità 3

La Piramide delle Età Le persone e le loro esigenze mutano nell arco della vita in relazione a diversi fattori. ALTA BASSA 4 Tratto da Louis Pierre Grosbois Conception universelle, méthodologie, Ecole d Architecture de Paris la Villette

La persona nel corso della vita 5

Progettazione universale (Universal Design U.D.) CONCETTO DI FONDO Sfida culturale relativa alla progettazione per l intera curva della popolazione in antitesi con concetti legislativi spesso più prescrittivi (dimensioni/forme prestabilite e uguali per tutti) che prestazionali (obiettivo da raggiungere è permettere di eseguire una attività) E nella direzione della più alta qualità del costruito 6

Convenzione ONU! Titolo Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità! Iter: 30 marzo 2007: 126 Paesi firmano il documento a New York, Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite! Ratificata in Italia mediante la Legge n. 18 del 3 marzo 2009, vigente! PUNTI SALIENTI:! nuovo approccio alla disabilità, che riconduce la condizione di persona disabile all esistenza di barriere di diversa natura che ostacolano la sua partecipazione nella società in uguaglianza con gli altri ed identifica, nel superamento di tali barriere, l obiettivo da raggiungere! Principio di uguaglianza! TESTO SCARICABILE da http://www.lavoro.gov.it/lavoro/md/areasociale/disabilita/convenzioneonu/ 7

Convenzione ONU Articolo 2 Definizioni (omissis) per progettazione universale si intende la progettazione di prodotti, strutture, programmi e servizi utilizzabili da tutte le persone, nella misura più estesa possibile, senza il bisogno di adattamenti o di progettazioni specializzate. La progettazione universale non esclude dispositivi di sostegno per particolari gruppi di persone con disabilità ove siano necessari. (omissis) 8

Progettare per un utenza ampliata 9

Nuovi termini = nuovo approccio progettuale Eliminazione delle barriere architettoniche Legge 9 gennaio 1989, n. 13 "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati. (Pubblicata nella G. U. 26 gennaio 1989, n. 21) Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503. "Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. (Pubblicato in S.O. della G.U. 27 settembre 1996, n. 227) Decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche IL PASSATO 10 IL PRESENTE Progettazione accessibile Legge regionale 19 marzo 2018, n. 10 Principi generali e disposizioni attuative in materia di accessibilità

Barriere architettoniche Elementi che ostacolano o provocano disagio alla persona nel compimento di una determinata azione della vita quotidiana Da art. 2 del DM 236/1989: Per barriere architettoniche si intendono: a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea; b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature o componenti; c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi 11

Domotica e non solo! 12

Obiettivo: vita indipendente e autonomia 13

LR 10/2018 Principi di accessibilità Legge regionale 19 marzo 2018, n. 10 Principi generali e disposizioni attuative in materia di accessibilità. 14

LR 10/2018 Principi di accessibilità Legge regionale 19 marzo 2018, n. 10 Principi generali e disposizioni attuative in materia di accessibilità. Art. 1 (Finalità)! 1. La Regione riconosce il valore primario dei principi costituzionali di uguaglianza e pari dignità di tutti i cittadini quali fattori fondamentali per la qualità della vita e per l'inclusione sociale. In tal senso si impegna a migliorare l'accessibilità dello spazio aperto e dell'ambiente costruito per garantire a tutti pari condizioni di fruizione, indipendentemente dalle abilità e capacità psicofisiche di ciascuno.! 2. Per le finalità di cui alla presente legge la Regione si impegna a conseguire l'innalzamento della qualità della progettazione edilizia e urbanistica, promuovendo e sostenendo azioni volte ad accompagnare il processo che guida la cultura del progetto verso una progressiva adesione ai criteri metodologici della Progettazione universale.! 3. La presente legge è adottata nel rispetto del l articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, e in conformità alle disposizioni nazionali vigenti in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche.! 4. La presente legge è, altresì, adottata in adesione ai principi della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità firmata a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e ai principi di non discriminazione di cui alla legge 1 marzo 2006, n. 67 (Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni). 15

LR 10/2018 Principi di accessibilità Art. 3 (Ambito di applicazione) continua. 1. La presente legge promuove l'adozione della metodologia della Progettazione universale, come standard di qualità della progettazione edilizia e urbanistica, nelle nuove costruzioni, ristrutturazioni totali o parziali, ampliamenti e modifiche di destinazione d'uso di spazi aperti, ambienti, aree, strutture, edifici pubblici o privati aperti al pubblico, anche di carattere temporaneo. A tale scopo la Regione sostiene: a) la formazione degli operatori del settore sui criteri metodologici della Progettazione universale; b) la promozione della cultura su cui insiste la metodologia della Progettazione universale; c) l'attuazione di un progetto di mappatura generale dell'accessibilità; d) l'attività di progettazione e realizzazione degli interventi di superamento e abbattimento delle barriere architettoniche svolta anche in applicazione dei criteri metodologici della Progettazione universale. 2. Restano fermi i criteri generali di progettazione di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche), che individua i tre livelli di qualità dello spazio costruito, nonché i criteri di progettazione per l'accessibilità riferiti alle unità ambientali e ai loro componenti, come individuati nell'articolo 4 del medesimo decreto, che costituiscono criteri minimi di qualità della progettazione. 16

LR 10/2018 Principi di accessibilità continua. Art. 4 (Qualità della progettazione) 1. Obiettivo generale della presente legge è l'innalzamento della qualità della progettazione edilizia e urbanistica, da conseguirsi mediante una graduale adesione ai principi metodologici della Progettazione universale, allo scopo di riscontrare i bisogni di fruizione di un'utenza ampliata. A tal fine i progetti sono elaborati tenendo conto delle esigenze di fruizione di tutti, indipendentemente dall'età, capacità o abilità di ciascuno, in un'ottica che mira a riscontrare i seguenti criteri: a) equità d'uso, il progetto prevede spazi e attrezzature utilizzabili da tutte le persone; b) flessibilità d'uso, il progetto prevede spazi e attrezzature adatti a un'ampia gamma di abilità e preferenze individuali; c) uso semplice e intuitivo, l'uso degli spazi e attrezzature risultano di facile comprensione; d) informazioni accessibili e comprensibili, il progetto prevede che le informazioni sulla dislocazione degli spazi e sulle modalità d'uso delle attrezzature siano facilmente accessibili e interpretabili da tutte le persone; e) sicurezza/tolleranza all'errore, il progetto prevede standard di sicurezza che riducono al minimo i rischi derivanti da eventuale uso improprio o azione accidentale da parte di tutti gli utilizzatori indipendentemente dalla loro età, capacità o abilità; f) contenimento dello sforz fisico, il comfort d'uso prevede un utilizzo efficace e agevole, con fatica minima da parte di tutti gli utilizzatori; g) dimensioni e spazi per l'avvicinamento e l'uso, il progetto prevede appropriate dimensioni e spazi per l'avvicinamento, l'accessibilità, la manovrabilità e l'uso sicuro, indipendentemente dalla statura, postura e dalla mobilità dell'utilizzatore. 2. La progettazione è comunque attuata tenendo conto dell'esigenza di prevenire, o eliminare, ovvero ridurre, per quanto possibile, in relazione ai vincoli di contesto, quegli impedimenti costruttivi e ambientali che, a fronte di determinate condizioni, fisiche o di salute della persona, ovvero dovute all'età o ad altre situazioni o necessità anche temporanee, possono trasformarsi in disabilità. 17

LR 10/2018 Principi di accessibilità continua. Art. 6 (Competenze della Regione) 1. ( ) la Regione tiene conto dell'obiettivo del conseguimento del massimo grado di accessibilità dello spazio aperto e dell'ambiente costruito su tutto il territorio della regione, di concerto con le amministrazioni locali. A questo fine avvia un progetto di mappatura generale dell'accessibilità avente ad oggetto, prioritariamente, gli edifici pubblici e i percorsi urbani ed extra urbani, da individuarsi a cura dei Comuni, sulla base dell'importanza che gli stessi rivestono in relazione alle comunità territoriali di riferimento. 2. Il progetto di mappatura generale rappresenta un macro-obiettivo di lungo termine che accompagna il processo di miglioramento dell'accessibilità su tutto il territorio regionale; ( ) Il progetto di mappatura è attuato per iniziativa del soggetto che intende aderirvi; in quest'ottica, esso potrà riguardare, sin dalla fase di avvio, anche gli edifici di proprietà privata aperti al pubblico. 3. La Regione coordina il progetto di mappatura dotando i Comuni, nonché le pubbliche amministrazioni con sede in regione e i privati che ne facciano richiesta, di linee guida e di strumenti informatici atti a raccogliere dati omogenei sulle barriere architettoniche esistenti, con riferimento a luoghi, percorsi ed edifici pubblici, e restituire informazioni sintetiche, tramite georeferenziazione, sul grado di fruibilità degli stessi. A tal fine la Regione adotta un sistema di classificazione dell'accessibilità definito e codificato dal centro unico di cui all'articolo 5. 18

LR 10/2018 Principi di accessibilità Art. 8 (Compiti dei Comuni) continua. 1. I Comuni attuano il progetto di mappatura di cui all'articolo 6 raccogliendo i dati e le informazioni relative ai percorsi e agli edifici che intendono mappare e georeferenziare, anche al fine di stabilire un ordine di priorità degli interventi di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche, da definirsi sulla base dell'importanza del percorso o dell'edificio per la comunità di riferimento, della difficoltà dell'intervento e dei costi stimati in relazione al tipo di soluzione individuata per ciascuna barriera rilevata. ( ) 4. A seguito del caricamento dei dati nel sistema informativo di cui all'articolo 6 i Comuni possono richiedere il finanziamento delle attività di progettazione e realizzazione degli interventi di superamento e abbattimento delle barriere architettoniche anche in applicazione dei criteri metodologici della Progettazione universale in campo edilizio e urbanistico. 19

LR 10/2018 Principi di accessibilità Art. 9 (norme finanziarie) ( ) 3. Per le finalità di cui all'articolo 8, comma 4, è autorizzata la spesa complessiva di 1.300.000 euro, suddivisa in ragione di 300.000 euro per l'anno 2018, di 500.000 euro per l'anno 2019 e di 500.000 euro per l'anno 2020, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020. 20

LR 20/2018 Assestamento bilancio, 2018-2020 Art. 5 (assetto del territorio e edilizia) NB: fondi a sportello! Sollecitare i Comuni a redigere PEBA per ottenere fondi 21

Contributi per l accessibilità domestica La normativa di riferimento Art. 16 L.R. n. 41/96: l Amministrazione Regionale concede ai Comuni della Regione contributi diretti a favorire l eliminazione delle barriere architettoniche nelle civili abitazioni dove sono residenti persone con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, ivi compresa la cecità, ovvero quelle relative alla deambulazione e alla mobilità. D.P.Reg. 6 luglio 2016, n. 0137/Pres (pubblicato su BUR n. 29 del 06/07/16) regolamenta le modalità di richiesta dei contributi e sostituisce il precedente regolamento del 2012, ora abrogato. 22

Contributi per l accessibilità domestica A chi spettano? Alle persone con disabilità motoria e sensoriale di natura permanente che hanno una certificazione d invalidità, ISEE inferiore a 60.000 e che incontrano ostacoli, impedimenti o limitazioni ad usufruire in condizioni di adeguata sicurezza ed autonomia, dell edificio privato e delle sue parti comuni nel quale hanno o intendono portare la residenza anagrafica. Per quali interventi? La norma propone un elenco di interventi ammissibili: dal superamento dei dislivelli verticali (rampe, servoscala, ascensori), all adeguamento dei servizi igienici, all ampliamento delle porte. a piccoli interventi di automazione di porte e finestre Sono previsti contributi per l installazione di dispositivi di apertura e chiusura di porte, cancelli, tapparelle o finestre e per dispositivi impiantistici idonei a favorire l autonomia domestica. 23

Contributi per l accessibilità domestica A quanto ammontano i contributi? I contributi sono determinati sulla base degli importi delle spese ritenute ammissibili ( ) previsti per l eliminazione o il superamento delle barriere architettoniche la cui somma non sia superiore alla spesa effettuata secondo i seguenti parametri:! Per importi preventivati fino a Euro 5.000,00 il contributo è pari alla spesa ritenuta ammissibile;! Per importi preventivati da Euro 5.001,00 a Euro 10.000,00 il contributo di cui alla lettera a) è aumentato del 30% della quota di spesa ammissibile eccedente i 5.000 Euro;! Per importi preventivati da Euro 10.001,00 a Euro 20.000,00 il contributo di cui alla lettera b) è aumentato del 20% della quota di spesa ammissibile eccedente i 10.000 Euro;! Per importi preventivati da Euro 20.001,00 a Euro 50.000,00 il contributo di cui alla lettera c) è aumentato del 5% della quota di spesa ammissibile eccedente i 20.000 Euro; Importo massimo erogabile (contributo): 10.000 Euro 24

Nuovo approccio culturale cambiare punto di vista! 25

Contatti CRIBA FVG Via Gervasutta, 48-33100 Udine Tel. 0432-1745161 Cell. 327-7897060 E-mail: criba@criba-fvg.it Per consulenze-informazioni gratuite Orari: Da Lunedì a Venerdì 9,00-13,30 Lunedì e Martedì pomeriggio solo su appuntamento Dott. Michele Franz, Arch. Paola Pascoli 26